CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 22882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36539/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'UMBRIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 357/2018 depositata il17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 17.5.2016, che, confermando la decisione del Tribunale di Perugia, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art.110 del TULPS; - l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - con ordinanza del 28.6.2022, il collegio, rilevando che il ricorso era stato notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - risulta dall’attestazione della cancelleria del 28.11.2022 che il ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica, come disposto con ordinanza collegiale debitamente comunicata; - secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite e ribadito più volte da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art.371 bis c.p.c., laddove impone, a pena di improcedibilità, che ilricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte dicassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui ilricorso non sia stato in precedenzanotificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art.291 c.p.c., ilrinnovo della notificazione del ricorso (Cass. S.U. 4646/2005; Cassazione civile sez. II, 04/05/2022, n.14150; Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, n.9097; Cassazione civile sez. I, 25/01/2017, n.1930; Cassazione civile sez. trib., 25/07/2012, n.13094); - nel caso di specie non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all'ordine della Corte, sicchè va dichiarata non l'improcedibilità, bensì l'inammissibilità del ricorso (Cass. S.U. ord. n. 27398/05); - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.