CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4) -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 febbraio 2023 che, nel riformare la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia del 17 febbraio 2020 in relazione al trattamento sanzionatorio riducendo la pena, ha confermato la decisione nel resto in ordine ai reati di cui agli artt. 476 commi 1 e 2, 482, 468, 99 cod. pen. (falso in atto pubblico fidefaciente commesso dal privato); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità dell'atto in esame alla figura del falso grossolano, è manifestamente infondato in quanto, per orientamento costante di questa Corte, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocuh" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (tra le molte, Sez. 5 n. 6873 del 06/10/2016, Rv. 266417 - 01); la sentenza impugnata ha chiarito che per accertare la falsità dell'atto di compravendita, è stato necessario, per la persona offesa, irterloquire con un notaio, il quale, a sua volta, non ha rilevato ictu ocu/i il mendacio, ma ha dovuto svolgere gli opportuni controlli; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava l'estinzione del reato di cui all'art.476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 comma 40 cod. pen. pen., perché l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, dal momento che questa si appalesa manifestamente infondata; invero, all'odierno imputato è stata applicata la recidiva specifica infraquinquennale, che nella specie, dilata il tempo necessario a prescrivere il reato ad anni quindici (correttamente individuato il massimo edittale in anni 6, mesi 8, occorre operare un primo aumento della metà ex artt. 157 e 99 comma 30 cod. pen. - si perviene così a dieci anni di decorrenza -, per poi applicare un secondo aumento della metà in virtù dell'art. 161 cpv. cod. pen.; conseguentemente, il reato si prescrive il 14.11.2027) -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore