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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04739/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 22 /Rg 23896 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità in quanto si limita a criticare in termini apodittici la valutazione di responsabilità della sentenza impugnata, senza alcun richiamo a specifici passaggi della sentenza fondati, invece, su prove acquisite e vagliate con argomenti completi e logici in ordine a tutti i profili (sulla presenza di più persone si vede a pagina tre); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 22 /Rg 23896 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità in quanto si limita a criticare in termini apodittici la valutazione di responsabilità della sentenza impugnata, senza alcun richiamo a specifici passaggi della sentenza fondati, invece, su prove acquisite e vagliate con argomenti completi e logici in ordine a tutti i profili (sulla presenza di più persone si vede a pagina tre); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/
Sentenza Cassazione n. 04739/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris