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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18737/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RPnJKOVACA LUKA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi Ipnammissibilità dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 17/12/2021, con i quali è stata applicata la pena concordata, in relazione ai furti aggravati in abitazione loro rispettivamente ascritti, ed è stata disposta la confisca dei beni sequestrati con alcune eccezioni indicate specificamente.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), è inammissibile, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza - anche con riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante, deve aggiungersi - è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): situazione non sussistente nel caso di specie, nella quale le censure sono affidate al significato che del tutto soggettivamente il ricorrente attribuisce alla forzatura degli infissi.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102 - 01): situazione non ricorrente nella specie, come dimostrano le articolate critiche sviluppare in ricorso che, nel richiamare una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini - si collocano al di fuori dello spettro delle critiche ammissibili nei confronti della sentenza di patteggiamento.

3. Il secondo motivo dello stesso ricorso è inammissibile per le ragioni indicate al punto 1 del Considerato in diritto.4.

Il terzo motivo riguarda la confisca disposta in relazione alla generalità dei beni sequestrati, con alcune eccezioni puntualmente indicate.

La confisca è stata argomentata rilevando che i beni sequestrati costituiscono «verosimilmente provento di altri reati, trattandosi della medesima tipologia di beni e accessori».

Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348 - 01).

Nel caso di specie, sia il carattere probabilistico del giudizio, sia il riferimento ad altri reati - verosimilmente correlati alla provenienza illecita dei beni, ma non oggetto di contestazione nel presente procedimento - escludono la conferenza della motivazione rispetto ai criteri giustificativi della confisca.

Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

5. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

6. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

7. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

8. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

9. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 10.

Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

11. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

12. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.14.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Steno P COR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RPnJKOVACA LUKA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi Ipnammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 17/12/2021, con i quali è stata applicata la pena concordata, in relazione ai furti aggravati in abitazione loro rispettivamente ascritti, ed è stata disposta la confisca dei beni sequestrati con alcune eccezioni indicate specificamente. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), è inammissibile, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza - anche con riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante, deve aggiungersi - è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): situazione non sussistente nel caso di specie, nella quale le censure sono affidate al significato che del tutto soggettivamente il ricorrente attribuisce alla forzatura degli infissi. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102 - 01): situazione non ricorrente nella specie, come dimostrano le articolate critiche sviluppare in ricorso che, nel richiamare una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini - si collocano al di fuori dello spettro delle critiche ammissibili nei confronti della sentenza di patteggiamento. 3. Il secondo motivo dello stesso ricorso è inammissibile per le ragioni indicate al punto 1 del Considerato in diritto.4. Il terzo motivo riguarda la confisca disposta in relazione alla generalità dei beni sequestrati, con alcune eccezioni puntualmente indicate. La confisca è stata argomentata rilevando che i beni sequestrati costituiscono «verosimilmente provento di altri reati, trattandosi della medesima tipologia di beni e accessori». Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348 - 01). Nel caso di specie, sia il carattere probabilistico del giudizio, sia il riferimento ad altri reati - verosimilmente correlati alla provenienza illecita dei beni, ma non oggetto di contestazione nel presente procedimento - escludono la conferenza della motivazione rispetto ai criteri giustificativi della confisca. Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. 5. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto. 6. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto. 7. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto. 8. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto. 9. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 10. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto. 11. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto. 12. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.14. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Steno P COR
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