CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30293-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope légis; - contraricotrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 777/ 1/020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30293 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- 11) Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, confermando la decisione dalla CTP di Roma, ha ritenuto inammissibile l'originario ricorso avverso atto di pignoramento di crediti e sottese cartelle di pagamento relative a pretese dell'Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA], sul motivo che "la cartolina riguardante la ricezione del ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] [rimasta contumace] recava il nominativo del solo difensore senza riferimenti alla parte contribuente difesa, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per cui non era possibile accertare la riferibilità della stessa ricevuta alla indicata ricorrente". La CTR ha richiamato gli artt. 18 e 22 del d.lgs.546/92; 2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. 546/1992. Erronea valutazione degli avvisi di spedizione e di ricevimento del ricorso introduttivo. Manifesta irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità della statuizione", viene sostenuto che la CTR ha errato nel ritenere, in assenza di qualsiasi fondamento normativo, inammissibile il ricorso per mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso è stato notificato, del nome della parte. La ricorrente specifica che il ricorso risulta essere stato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2012 e che il proprio difensore, al momento della costituzione in primo grado, aveva attestato la conformità del ricorso depositato nella segreteria della CTP a quello notificato; 2. con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione di diritto di difesa ex art. 24 e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e 6 CEDU", viene sostenuto che la CTR, col dichiarare inammissibile il ricorso per mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso è notificato, del nome della parte, ha creato un ostacolo privo di "fondamento logico-giuridico" a che potesse pervenirsi ad una decisione sul merito; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.36 d.lgs. 546/92 per essere la motivazione della sentenza impugnata ridotta ad una semplice conferma della motivazione della sentenza di primo grado; 4. il terzo motivo di ricorso, logicamente preordinato agli altri e quindi da esaminarsi per primo, è infondato. 4.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 4.2. Nel caso di specie, la motivazione è ben al di sopra del minimo costituzionale. La CTR, con il virgolettato riportato al punto 1 della superiore premessa, ha spiegato in modo chiaro perché a suo avviso il ricorso originario doveva ritenesi non notificato e quindi inammissibile; 5. il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto al secondo. L'art. 20, comma 1, del d.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 16. L'art. 20, comma 2, precisa che la spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L'art. 16, comma 2, prevede che le notificazioni devono essere eseguite secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c. e possono essere eseguite anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Non è in discussione che l'avviso di ricevimento prodotto si riferisce -come attestato dal difensore della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.lgs. 546/92- al ricorso notificato e che il ricorso originario è stato in effetti recapitato alla destinataria [OSCURATO:PERSONA]. La CTR stessa ne dà conto nella parte della sentenza impugnata, rubricata "Fatto". E' quindi fuori discussione che il contraddittorio è stato instaurato. 6. Non può considerarsi inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per il solo fatto che nell'effettuazione per posta della notifica del medesimo ricorso, nella cartolina di ricevimento sia stato indicato, come mittente, il difensore della contribuente e non anche quello della contribuente nel cui interesse la spedizione è avvenuta. Le previsioni in tema di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, in armonia con l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva delle parti in posizione di parità e nessuna norma -non in particolare quella richiamata dalla CTR di cui all'art.22 d.lgs. 546/92- sanziona la fattispecie descritta in termini di inammissibilità; 7. in considerazione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo deve essere dichiarato assorbito, il terzo deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per esame del merito; 8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così