CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25162/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., maturata prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione del reato de quo è pari ad anni dieci, la condotta ascritta all'imputato risale al 9 luglio 2013 e la sentenza della Corte d'appello è stata emessa il 25 maggio 2023; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 2 (che richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di ricavare la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione dalla mancanza di plausibile giustificazione del possesso); che i medesimi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che la mancata allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze in cui è stato effettuato l'acquisto non consente di ritenere che la fattispecie sia connotata dalla mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigliere sensore I