CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.4269/12/18 depositata il 10 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente agli anni 2007 e 2008. La CTP accoglieva il ricorso mentre la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia. Da ciò il ricorso in cassazione del Calandrino, basato su tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per sua tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La stessa è fondata in quanto la sentenza d’appello risulta depositata e dunque pubblicata il 10 ottobre 2018; al termine “lungo” di sei mesi andava aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 6, d.l. n. 119/2018, pari a nove mesi, giungendosi così al 10 gennaio 2020, ma il ricorso venne notificato solo il 10 febbraio 2020. In proposito deve solo specificarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come il termine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione del periodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex lege derivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (per quanto riguarda l' art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 118/2019, lo stesso è stato confermato da Cass. n.33062/2022). Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie di sospensione ex lege, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876). 2. L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale determina l’inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.800,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificat