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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 22696/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa configurazione del reato impossibile ex art. 49 cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come, nella specie, non si possa qualificare il falso come "grossolano" atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, è emerso come la banconota detenuta dall'imputato, pur rivelandosi falsa in quanto più spessa al tatto, qualora fosse stata posta in circolazione avrebbe potuto, in ogni caso, ingannare il destinatario di essa (si veda, in particolare, quanto argomentato alla pagina 3 del provvedimento impugnato), tenuto conto, del resto, che essa era stata riconosciuta come falsa da soggetti qualificati in quanto appartenenti alla polizia giudiziaria e della chiara consapevolezza della illiceità della detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, scoperto, aveva cercato di distruggere la banconota falsa, senza riuscirvi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa configurazione del reato impossibile ex art. 49 cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come, nella specie, non si possa qualificare il falso come "grossolano" atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, è emerso come la banconota detenuta dall'imputato, pur rivelandosi falsa in quanto più spessa al tatto, qualora fosse stata posta in circolazione avrebbe potuto, in ogni caso, ingannare il destinatario di essa (si veda, in particolare, quanto argomentato alla pagina 3 del provvedimento impugnato), tenuto conto, del resto, che essa era stata riconosciuta come falsa da soggetti qualificati in quanto appartenenti alla polizia giudiziaria e della chiara consapevolezza della illiceità della detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, scoperto, aveva cercato di distruggere la banconota falsa, senza riuscirvi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22696/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris