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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46277/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione in punto di finalità alla spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, costituendo, inoltre, la questione mera reiterazione di identica censura a cui la Corte di appello ha fornito completa e logica risposta allorché ha negato la mera valorizzazione del dato ponderale, apprezzando, invero, sia la suddivisione in numerose dosi della differente qualità di sostanza stupefacente sequestrata (18 confezioni contenenti cocaina e 5 contenenti marijuana), sia il possesso di un bilancino di precisione nascosto sotto un cassetto della scrivania della camera da letto dell'imputato, articolato compendio probatorio alla base della decisione impugnata che la Corte di appello ha evidenziato di aver preso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione in punto di finalità alla spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, costituendo, inoltre, la questione mera reiterazione di identica censura a cui la Corte di appello ha fornito completa e logica risposta allorché ha negato la mera valorizzazione del dato ponderale, apprezzando, invero, sia la suddivisione in numerose dosi della differente qualità di sostanza stupefacente sequestrata (18 confezioni contenenti cocaina e 5 contenenti marijuana), sia il possesso di un bilancino di precisione nascosto sotto un cassetto della scrivania della camera da letto dell'imputato, articolato compendio probatorio alla base della decisione impugnata che la Corte di appello ha evidenziato di aver preso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris