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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20054/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/AROMONTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2021 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Matera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e VENTIMIGLIA Nicola, con la quale questi ultimi venivano ritenuti penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro mille di ammenda.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e VENTIMIGLIA Nicola. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod. proc. pen. ed all'art. 546 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 ed all'art. 131-bis. cod. pen.

VENTIMIGLIA Nicola ha dedotto:

I. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod. proc. pen. ed all'art. 546 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 ed all'art. 131-bis. cod. pen.;

II. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché generici, in ragione delle puntuali e articolate motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/AROMONTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2021 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Matera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e VENTIMIGLIA Nicola, con la quale questi ultimi venivano ritenuti penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro mille di ammenda. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e VENTIMIGLIA Nicola. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod. proc. pen. ed all'art. 546 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 ed all'art. 131-bis. cod. pen. VENTIMIGLIA Nicola ha dedotto: I. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod. proc. pen. ed all'art. 546 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75 ed all'art. 131-bis. cod. pen.; II. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché generici, in ragione delle puntuali e articolate motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il
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