CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1955
Cassazione n. 40414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1955 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore del reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 15.4.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, all'art. 624 bis, 625, co. 1, n. 2) e n. 5), 61, n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, sotto il profilo della inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. Con nota del 28.2.2020, pervenuta il 6.3.2020, il difensore di fiducia dell'imputato rappresentava motivi nuovi di impugnazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Con riferimento alla dosimetria della pena, infine, il ricorrente deduce, peraltro genericamente, rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Va inoltre, rilevato: 1) che la doglianza in punto di riconoscimento della sussistenza delle circostanze aggravanti, costituisce un motivo nuovo, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, che, dunque, non può essere affrontato per la prima volta con il ricorso per cassazione; 2) che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come, in rapporto a tali precedenti, proprio perché numerosi, il reato per cui il Clemente è stato condannato, "costituisce senza dubbio una riconosciuta accresciuta pericolosità sociale" inserendosi, pertanto, nel solco dell'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960); 3) che l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto era un quantitativo di gasolio agricolo, del valore di circa 250,00 euro, sicuramente tale da non integrare un danno patrimoniale di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). L'originaria inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] P