CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 16615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il difensore dell'imputato ha trasmesso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 4 aprile 2024 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia) e verbale di accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputata (redatto dalla medesima stazione CC in pari data). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così dec