CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo in sede di opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'estinzione, per decorso del tempo, delle pene oggetto dei seguenti titoli: 1) sentenza del Tribunale di Genova in data 16 marzo 2000, irrevocabile il 20 maggio 2000, recante condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2) sentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova in data 5 aprile 2007, irrevocabile il 7 maggio 2008, recante condanna per violazione della disciplina penale di contrasto al fenomeno del doping; 3) sentenza del Tribunale di Genova in data 5 dicembre 2011, irrevocabile il 19 gennaio 2012, recante condanna per il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Quanto al titolo sub 1), l'estinzione della pena è stata negata: - sia per la causa impeditiva di cui all'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen. (riguardante il condannato che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbia riportato una condanna alla reclusione per delitto emessa della stessa indole), con riferimento alla sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 3 maggio 2002, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa a detenzione illecita di stupefacenti commessa nell'aprile 2001; - sia per la causa impeditiva di cui all'art. 172, ultimo comma, prima ipotesi (riguardante il condannato recidivo, ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen.), con riferimento alla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 20 novembre 2006, irrevocabile il 5 gennaio 2007, che ha riconosciuto la recidiva reiterata. 1.2. Quanto al titolo sub 2), l'estinzione della pena è stata negata per la causa impeditiva di cui all'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen., con riferimento alla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 1° aprile 2011, irrevocabile il 16 marzo 2012, relativa a violazioni della normativa penale sugli stupefacenti commesse nel 2006. 1.3. Quanto al titolo sub 3), l'estinzione della pena è stata negata per la causa impeditiva di cui all'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen., con riferimento alla medesima sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 10 aprile 2011, indicata al sottopunto che precede. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione della legge penale. 2.1. Quanto al titolo sub 1), il ricorrente obietta che la relativa condanna era stata condizionalmente sospesa, e il beneficio sarebbe venuto meno a seguito di causa di revoca intervenuta il 16 marzo 2012. Solo da questa ultima data la prescrizione della pena avrebbe preso a decorrere, e durante la sua decorrenza non sarebbero intervenute altre condanne, tanto meno con applicazione di recidiva. 2.2. Quanto al titolo sub 2), il ricorrente obietta che la relativa pena era stata condonata per indulto, e il beneficio sarebbe venuto meno a seguito di causa di revoca intervenuta il 16 marzo 2012. Solo da questa ultima data la prescrizione della pena avrebbe preso a decorrere, e durante la sua decorrenza non si sarebbero registrati altri reati. 2.3. Quanto al titolo sub 3), il ricorrente obietta che i reati, oggetto della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 10 aprile 2011, irrevocabile il 16 marzo 2012, sono stati consumati in data antecedente quella di iniziale decorrenza del termine di prescrizione, in questo caso coincidente con l'irrevocabilità del medesimo titolo sub 3). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, alla luce dei seguenti principi di diritto. 1.1. L'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa, a norma del citato art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen., solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato nel periodo in cui la pena avrebbe dovuto essere posta in esecuzione, vale a dire in pendenza del termine di prescrizione, iniziato a decorrere e non ancora spirato (cfr. Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849-01; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975-01; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984-01). Si tratta di interpretazione perfettamente conforme tanto alla tradizione storica (il codice Zanardelli del 1889 prevedeva, all'art. 96, terzo comma, come causa di interruzione della «prescrizione della condanna», la commissione di un nuovo reato «durante il suo corso»), quanto alla volontà del legislatore, illustrata nella Relazione del Guardasigilli al codice vigente, laddove si fa espresso riferimento, come condizione preclusiva dell'estinzione della pena, «[...] all'azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l'estinzione [...]». 1.2. Mette allora conto rammentare che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio (solo) nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca medesima, indipendentemente dalla data, necessariamente successiva, in cui il provvedimento che la dichiara sia stato adottato dal giudice dell'esecuzione (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759-01; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262462-01; Sez. 1, n. 43489 del 05/07/2013, Longhitano, Rv. 257412-01). E lo stesso principio vale al fine di stabilire la decorrenza del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca di indulto (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399-01). 2. L'ordinanza impugnata è dunque corretta, quanto al titolo sub 1) della narrativa, ancorché ne vada rettificata la motivazione. La condanna relativa al titolo sub 1) era stata condizionalmente sospesa ma il beneficio fu revocato, a seguito di causa di revoca intervenuta il 7 maggio 2008 (e non il 16 marzo 2012), come risulta dagli atti. Dal 7 maggio 2008 prese a decorrere la prescrizione. E consta dagli atti l'esistenza di un reato posteriormente commesso, nonché commesso nel successivo decennio utile; trattasi del reato - della stessa indole (violazione della normativa sugli stupefacenti) e per il quale è stata irrogata la pena della reclusione - oggetto della sentenza sub 3) della narrativa, commesso in data 25 novembre 2009. Per la sentenza sub 1), la prescrizione della pena è effettivamente preclusa, ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen., restando ogni altro profilo assorbito. 3. La decisione giudiziale non è viceversa conforme ai principi, in relazione ai titoli sub 2) e 3) della narrativa. La pena relativa al titolo sub 2) era coperta da indulto ma il beneficio fu revocato, a seguito di causa di revoca intervenuta il 16 marzo 2012, come risulta dagli atti. Da tale data, soltanto, prese a decorrere la prescrizione. I reati commessi nel 2006 non rilevano, ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen.; mentre occorrerà verificare, in sede di rinvio, l'esistenza di cause ostative di altro tipo. La pena relativa al titolo sub 3) era eseguibile a far data dalla irrevocabilità del titolo, risalente al 19 gennaio 2012. Da tale data prese a decorrere la prescrizione. I reati commessi nel 2006 non rilevano, ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen.; mentre occorrerà verificare, anche qui, l'esistenza di cause ostative di altro tipo.t Quanto alle cause ostative di altro segno, il giudice di rinvio terrà conto dell'ulteriore principio di diritto, secondo cui l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, ultimo camma, prima ipotesi, cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 stesso codice sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena sub iudice si riferisce, ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra l'irrevocabilità di detta condanna e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165-01). 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente ai titoli sub 2) e 3) della narrativa, con rinvio per rinnovata valutazione al G.i.p. del Tribunale di Genova. Il ricorso deve essere respinto nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle sentenze del 5 aprile 2007 del GIP del Tribunale di Genova e del 5 dicembre 2011 del Tribunale di Genova, con rinvio