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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 17947/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05SNCB6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 10 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).

A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05SNCB6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 10 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 marzo 2025 Il Consigliere estensore
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