CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 1986
Cassazione n. 49784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1986 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/05/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Tribunale di SMCV, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrenl:e in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. Articolando due motivi, deduce: 1. Erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. 2. Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissilbile poiché proposto dall'imputato personalmente. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 6:13 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 4. Peraltro il ricorso incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità, non essendo i motivi dedotti - del tutto generici - consentiti avverso una sentenza di concordato in appello: sono, infatti, inammissibili le doglianze relative a mctivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d