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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 17762/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16379/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ZOMPI' FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1077/2019 depositata il 07/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 7.10.2019, che ha ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a rimuovere un manufatto situato sul lastrico solare di proprietà del Condominio di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di aver venduto il manufatto da demolire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di non aver partecipato al giudizio introdotto dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di merito ha sostenuto che il venditore, che nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale, non è titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 404 , comma 1 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il procedimento di opposizione di terzo da parte del venditore sulla base di una nozione riduttiva della nozione di pregiudizio derivante dal non essere stato chiamato nella causa promossa contro il compratore dal terzo che pretenda di avere diritti sulla cosa venduta; - a sostegno della sua tesi, il ricorrente ha richiamando due risalenti precedenti (Cass. Civ., Sez.

III, sentenzan. 604 del 21/02/1968; Cass. Civ., Sez.

I,Sentenza n. 1302 del 21/06/1965 ma anche Cass. 506/48) che ammettono l’azione di opposizione di terzo del venditore ex art. 404 cod. proc; civ.; - la giurisprudenza formatasi in relazione all’ammissibilità dell’opposizione di terzo attribuisce rilievo specifico al danno da esecuzione, secondo un’accezione più riduttiva del pregiudizio limitato all’attuazione della sentenza e non anche all’accertamento in essa contenuto (Cass.Civ., Sez.

I, 8.11.2022, n.32887; Cass. Civ. , Sez.

II, 22.7.2022, n. 22972); - si tratta di verificare l’ammissibilità dell’azione ex art.404 c.p.c. da parte del venditore, che, pur non essendo titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza, subisce un pregiudizio dalla pretesa risarcitoria del compratore evitto; - assume, pertanto, rilievo nomofilolattico la questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione di terzo da parte del venditore che, nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale; P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16379/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ZOMPI' FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1077/2019 depositata il 07/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 7.10.2019, che ha ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a rimuovere un manufatto situato sul lastrico solare di proprietà del Condominio di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di aver venduto il manufatto da demolire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di non aver partecipato al giudizio introdotto dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di merito ha sostenuto che il venditore, che nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale, non è titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 404 , comma 1 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il procedimento di opposizione di terzo da parte del venditore sulla base di una nozione riduttiva della nozione di pregiudizio derivante dal non essere stato chiamato nella causa promossa contro il compratore dal terzo che pretenda di avere diritti sulla cosa venduta; - a sostegno della sua tesi, il ricorrente ha richiamando due risalenti precedenti (Cass. Civ., Sez. III, sentenzan. 604 del 21/02/1968; Cass. Civ., Sez. I,Sentenza n. 1302 del 21/06/1965 ma anche Cass. 506/48) che ammettono l’azione di opposizione di terzo del venditore ex art. 404 cod. proc; civ.; - la giurisprudenza formatasi in relazione all’ammissibilità dell’opposizione di terzo attribuisce rilievo specifico al danno da esecuzione, secondo un’accezione più riduttiva del pregiudizio limitato all’attuazione della sentenza e non anche all’accertamento in essa contenuto (Cass.Civ., Sez. I, 8.11.2022, n.32887; Cass. Civ. , Sez. II, 22.7.2022, n. 22972); - si tratta di verificare l’ammissibilità dell’azione ex art.404 c.p.c. da parte del venditore, che, pur non essendo titolare di un diritto autonomo che possa essere leso dall’esecuzione della sentenza, subisce un pregiudizio dalla pretesa risarcitoria del compratore evitto; - assume, pertanto, rilievo nomofilolattico la questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione di terzo da parte del venditore che, nel giudizio promosso da un terzo nei confronti del compratore, non venga chiamato in causa e subisca l’evizione parziale; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 aprile
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