CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13660/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA de positata i l 28 marzo 2022nel procedimento iscritto al n. 49513/2020 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta dal Pubblico Ministero in sede avverso il decreto di pagamento del 26 ottobre 2018, con il quale lo stesso Tribunale aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva prestata a favore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Il giudice capitolino, premesso che dall’estratto storico del fascicolo del procedimento risultava l’annotazione a visto PM in data 8 novembre 2018, rilevava che il Pubblico Ministero opponente non aveva dimostrato, come era suo onere anche in virtù del principio di vicinanza della prova, che l’esperito rimedio processuale fosse stato tempestivamente attivato nel prescritto termine di trenta giorni dal momento in cui la comunicazione del provvedimento opposto era entrata nella sua sfera di conoscibilità. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 136c.p.c.. Si censura l’ordinanza gravata per aver ritenuto tardivala proposta opposizione, pur in difetto di prova della data in cui il Pubblico Ministero aveva acquisito conoscenza del decreto di pagamento opposto. Il secondo motivo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c.. Si lamenta che l’impugnata ordinanza non avrebbe tenuto conto dell’attestazione redatta il 20 aprile 2021 dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, allegata alla memoria depositata dal Pubblico Ministero dinanzi al giudice dell’opposizione, dalla quale risultava che il decretoopposto non era stato oggetto di a lcuna comunicazione telematica o cartacea. Tale documento dimostrava che il provvedimento in parola era entrato nella sfera di conoscibilità dell’opponente nello stesso momento in cui poi si è presa effettiva visione di esso proponendo il ricorso , con la conseguenza che doveva ritenersi assolto l’onere di provare la tempestività della spiegata opposizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine c.d. lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., attesa la portata generale della norma, opera per tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. n. 5615/1998 e le numerose pronunce successive conformi: ex ceteris, Cass. n. 14936/2000, Cass. n. 3935/2001, Cass. n. 7480/2004, Cass. n. 13229/2006, Cass. n. 24000/2011, Cass. n. 10450/2014, Cass. n. 4365/2017, Cass. n. 16893/2018). Per quanto qui particolarmente rileva, detto termine è ritenuto applicabile anche all’opposizioneex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (cfr. Cass. n. 33600/2022, Cass. n. 33590/2022, Cass. n. 31007/2022, Cass. n. 30432/2022). Tale decreto viene, infatti, emesso all’esito di un procedimento che, per quanto sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività. Ciò posto, nel caso di specie è la stessa Procura di Roma a dare atto che il decreto di pagamento di cui trattasi fu emesso in data 26 ottobre 2018 (pag. 1 del ricorso) e che l’opposizione venne proposta il 28 settembre 2020 (pag. 2 del ricorso). In un simile contesto, l’esperito rimedio processuale andava, quindi, dichiarato inammissibile in base all’assorbente rilievo dell’inosservanza del termine semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c.. Correttane la motivazione nei termini che precedono, l’impugnata ordinanza risulta aver deciso la cennata questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. E poichè l’esame dei motivi non offre elementi che possano indurre a mutare tale orientamento interpretativo, il ricorso si presta ad essere definito con una declaratoria di inammissibilità ex art. 360- bisn. 1) c.p.c.. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di legittimità, sia perchè il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero -organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri di natura meramente processuale, svolti per dovere d’ufficio a garanzia della corretta applicazione della legge (cfr. Cass.n. 35513/2021, Cass. n. 19711/2015, Cass. n. 330/2012, Cass. n. 3824/2010)-, sia perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Trattandosi di giudizio introdotto dalla parte pubblica, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. cit. per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese. Così deciso in Ro