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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1986

Cassazione n. 22190/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02W7SSU), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1986 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze del ricorrente, nella parte in cui si riferiscono al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., sono del tutto inconferenti, così come è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 1- quater, atteso che la Corte d'appello di Bologna non ha fatto applicazione di tale comma ma del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.; reputato che, quanto alle doglianze che si riferiscono a quest'ultimo comma 1-ter, anche a volere ritenere che, come è sostenuto dall'orientamento della Corte di cassazione più favorevole all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio di domicilio richieste da tale comma possano essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado (e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata), le stesse dichiarazione o elezione di domicilio devono comunque essere depositate unitamente all'atto di appello (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936-01), il che il ricorrente non ha neppure dedotto di avere fatto; considerato ancora che, quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01.

In senso analogo, e con riferimento anche al parametro interposto dell'art. 6 CEDU: Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-01); ritenuto che l'asserito rilievo del caso fortuito o della forza maggiore è invocato in modo del tutto ipotetico e generico; reputato infine che è irrilevante anche la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto essa è riferita al regime intertemporale di applicazione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. comma che, come si è detto, non è stato applicato dalla Corte d'appello di Bologna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02W7SSU), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1986 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze del ricorrente, nella parte in cui si riferiscono al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., sono del tutto inconferenti, così come è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 1- quater, atteso che la Corte d'appello di Bologna non ha fatto applicazione di tale comma ma del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen.; reputato che, quanto alle doglianze che si riferiscono a quest'ultimo comma 1-ter, anche a volere ritenere che, come è sostenuto dall'orientamento della Corte di cassazione più favorevole all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio di domicilio richieste da tale comma possano essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado (e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata), le stesse dichiarazione o elezione di domicilio devono comunque essere depositate unitamente all'atto di appello (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936-01), il che il ricorrente non ha neppure dedotto di avere fatto; considerato ancora che, quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01. In senso analogo, e con riferimento anche al parametro interposto dell'art. 6 CEDU: Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-01); ritenuto che l'asserito rilievo del caso fortuito o della forza maggiore è invocato in modo del tutto ipotetico e generico; reputato infine che è irrilevante anche la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto essa è riferita al regime intertemporale di applicazione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. comma che, come si è detto, non è stato applicato dalla Corte d'appello di Bologna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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