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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23235/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20407/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA , sede di Milano,n. 530 / 6 / 1 4 , depositata il 2 9 / 1 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 maggio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto.

Rilevato che: Con avviso di accertamento n.

T9V01G700696/2011 con riferimento all’anno 2006,l’Agenzia delle Entrate acc ertò in capo ad [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”), ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di euro 54.741, con conseguenti maggiori imposte IRPEF per euro 6.739, addizionale regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Pavia, che accolse il ricorso.

La C.T.R. accolse l’appello dell’Ufficio, accertando in forma sintetica il maggior reddito nella somma di euro 13.721, con conseguenti imposte, sanzioni e interessi e condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 24 e 53 Cost.”, la contribuente ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui afferma che la documentazione da lei prodotta all’Agenzia, in seguito all’istanza di accertamento con adesione, era da considerarsi inammissibile. r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c.”, la contribuente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui afferma che la sentenza della C.T.P. era v iziata da ultrapetizione , avendo i giudici di primo gradodichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento per un motivo (mancanza dello scarto tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile, di cui all’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis) non dedotto dalla contribuente.

Al riguardo, sostiene la contribuentedi aver chiesto, in sede di ricorso introduttivo, l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, sicché l’estensione della pronuncia di primo grado sarebbe stata coincidente con quella della domanda.

3. I primi due motivisono inammissibili per difetto di interesse. 3.1.Quanto all’affermazione che l’Agenzia, dimostrando una “onerosa generosità”, avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla contribuente nonostante che la relativa produzione fosse inammissibile, è chiaro che si tratta di un obiter dictum che non ha avuto nessuna influenza sul dispositivo della sentenza impugnata, visto che la documentazione medesima era stata non solo “accettata” dall’Agenzia delle Entratein sede di contraddittorio amministrativo con la contribuente, ma addirittura posta a base del ridimensionamento della pretesa fiscale in senso parzialmente satisfattivo delle richieste della Lottari.

3.2. Quanto all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata,che la sproporzione tra reddito dichiarato e reddito accertato in via sintetica sia stata posta a base della sentenza di primo grado in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la contribuente difetta dell’interesse a censurarla se solo si considera che essa non esprime la reale ratio decidendi su cui poggia la sentenza d’appello, r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, invece, si fonda sulla ritenuta esistenza, conformemente alla linea difensiva dell’Agenzia, ed a differenza di quanto ritenuto dalla C .

T .

P . , di una sproporzione di oltre un quarto tra il reddito accertato con il metodo sintetico e il reddito dichiarato dalla contribuente.

4. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella integrale giustificazione delle spese per incrementi patrimoniali”, la contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata, pur ritenendo diversamente dalla sentenza di primo grado che il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, conferma la sentenza della C.T.P.con riguardo alla sussistenza di spese per incrementi patrimoniali non giustificate per euro

109.485. Orbene, con il motivo in esame la contribuente ha dato atto di avere, già con il ricorso introduttivo di primo grado, offerto elementi idonei per ritenere giustificato l’intero incremento patrimoniale, sui quali la C.T.R. non si sarebbe pronunciata.

4.1. Il motivo è inammissibile sotto due profili.

4.2. Innanzitutto, con il mezzo in esame la contribuente devolve inammissibilmente a questa Corte una questione di fatto, e cioè quale sia effettivamente l’ammontare dell’incremento patrimoniale giustificato, e dunque escluso dal reddito imponibile.

In secondo luogo, pur lamentandosi in sostanza dell’apoditticità dell’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, secondo la quale, in conformità con quanto aveva già statuito la sentenza di primo grado, l’incremento patrimoniale non giustificato ammontava ad euro 109.485, la contribuente non deduce di aver devoluto alla C.T.R. (con appello incidentale o comunque con la memoria difensiva in sede di costituzione nel giudizio di appello) la cognizione della questione dell’ammontare del reddito imponibile accertato in via sintetica, sicché r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare se la C .

T .

R . fosse stata ritualmente investita della questione dell’ammontare dell’incremento patrimoniale non giustificato.

5. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c.”, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dà atto che l’ammontare dell’incremento patrimoniale non giustificato è pari ad euro 109.485.

5.1. Il quarto motivo, al pari del terzo, è inammissibile perché, sotto le mentite spoglie della censura per violazione di legge, chiede sostanzialmente a questa Corte il riesame, alla luce della documentazione depositata nei gradi di merito, della quaestio facti relativa all’ammontare dell’importo dell’incremento patrimoniale giustificato e, dunque, escluso dalla base imponibile rideterminata all’esito dell’accertamento fiscale.

Peraltro, il motivo in esame è, al pari del precedente, inammissibile anche perché la contribuente non ha dedotto di aver riproposto la questione dell’ammontare dell’importo dell’incremento patrimoniale ritenuto non giustificato dalla C.T.P. alla cognizion e del giudice di appello, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni censura alla sentenza di appello nella parte in cui dà atto che l’ammontare di incremento patrimoniale non giustificato coincide con quello determinato nella sentenza di primo grado.

6. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 comma 4 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., in relazione alla sussistenza di uno scostamento inferiore ad un quartotra il reddito accertato col metodo sintetico e il reddito dichiarato”, la contribuente ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe riconosciuto il carattere esente della provvista, non contestata r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall’Ufficio,con la quale sarebbero state affrontate le spese gestionali presunte sostenute in relazione alla casa di abitazione dei coniugi.

In sostanza, la contribuente ha dedotto, in primo luogo, che in base al testo dell’art.38, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente con riferimento all’anno d’imposta per il quale ella ha subìto l’accertamento fiscale, non era richiesta la prova dinamica che la provvista esente fosse stata specificamente impiegata per sostenere le spese imputate al maggior reddito imponibile.

In secondo luogo, ella ha dedotto che sarebbe praticamente impossibile provare che le spese gestionali dell’immobile di residenza della famiglia, computate ai fini della determinazione in forma sintetica del maggior reddito imponibile, fossero state sostenuteattingendo risorse dalla provvista esente. 6.1.Il quinto motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021, Rv. 663199 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020, Rv. 658651 - 01) , il contribuente che voglia evitare che nella determinazione sintetica del reddito siano incluse le spese per incrementi patrimoniali, quali anche quelle per la gestione di un immobile, deve quantomeno produrre documenti dai quali emergano elementi che inducano a far ritenere verosimile che tali spese siano statesostenute utilizzando una provvista esente.

Del resto, depone in questo senso anche il precedente invocato dalla contribuente (Cass., sez.

V, n. 6813/2009), la quale invece vorrebbe dare ad esso, arbitrariamente, una interpretazione limitativa, non comprendente le spese gestionali presunte.

Senonché, il fatto che la conservazione e la fruizione di un immobile ad uso residenziale comporti speserientra nell’id quod plerumque accidit e giustifica, nell’ambito di un accertamento sintetico, il ricorso a presunzioni semplici quando si tratta di quantificare tali spese , r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spettando viceversa al contribuente fornire la prova della loro eventuale minore entità, oltre che della loro irrilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso in cui esse avessero trovatoverosimilmente “copertura” con risorse esenti.

Ne consegue che non ha violato le norme indicate in rubrica il giudice di appello che, secondo la stessa prospettazione della contribuente, ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate sulla base della mancanza di prova, anche presuntiva, che la provvista esente sia stata utilizzata per sostenere le spese gestionali dell’immobileresidenziale.

7. In definitiva, il ricorso è infondato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro milleduecento, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20407/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , sede di Milano,n. 530 / 6 / 1 4 , depositata il 2 9 / 1 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 maggio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto. Rilevato che: Con avviso di accertamento n. T9V01G700696/2011 con riferimento all’anno 2006,l’Agenzia delle Entrate acc ertò in capo ad [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”), ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di euro 54.741, con conseguenti maggiori imposte IRPEF per euro 6.739, addizionale regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Pavia, che accolse il ricorso. La C.T.R. accolse l’appello dell’Ufficio, accertando in forma sintetica il maggior reddito nella somma di euro 13.721, con conseguenti imposte, sanzioni e interessi e condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La contribuente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 24 e 53 Cost.”, la contribuente ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui afferma che la documentazione da lei prodotta all’Agenzia, in seguito all’istanza di accertamento con adesione, era da considerarsi inammissibile. r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c.”, la contribuente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui afferma che la sentenza della C.T.P. era v iziata da ultrapetizione , avendo i giudici di primo gradodichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento per un motivo (mancanza dello scarto tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile, di cui all’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis) non dedotto dalla contribuente. Al riguardo, sostiene la contribuentedi aver chiesto, in sede di ricorso introduttivo, l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento, sicché l’estensione della pronuncia di primo grado sarebbe stata coincidente con quella della domanda. 3. I primi due motivisono inammissibili per difetto di interesse. 3.1.Quanto all’affermazione che l’Agenzia, dimostrando una “onerosa generosità”, avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla contribuente nonostante che la relativa produzione fosse inammissibile, è chiaro che si tratta di un obiter dictum che non ha avuto nessuna influenza sul dispositivo della sentenza impugnata, visto che la documentazione medesima era stata non solo “accettata” dall’Agenzia delle Entratein sede di contraddittorio amministrativo con la contribuente, ma addirittura posta a base del ridimensionamento della pretesa fiscale in senso parzialmente satisfattivo delle richieste della Lottari. 3.2. Quanto all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata,che la sproporzione tra reddito dichiarato e reddito accertato in via sintetica sia stata posta a base della sentenza di primo grado in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la contribuente difetta dell’interesse a censurarla se solo si considera che essa non esprime la reale ratio decidendi su cui poggia la sentenza d’appello, r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, invece, si fonda sulla ritenuta esistenza, conformemente alla linea difensiva dell’Agenzia, ed a differenza di quanto ritenuto dalla C . T . P . , di una sproporzione di oltre un quarto tra il reddito accertato con il metodo sintetico e il reddito dichiarato dalla contribuente. 4. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella integrale giustificazione delle spese per incrementi patrimoniali”, la contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata, pur ritenendo diversamente dalla sentenza di primo grado che il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, conferma la sentenza della C.T.P.con riguardo alla sussistenza di spese per incrementi patrimoniali non giustificate per euro 109.485. Orbene, con il motivo in esame la contribuente ha dato atto di avere, già con il ricorso introduttivo di primo grado, offerto elementi idonei per ritenere giustificato l’intero incremento patrimoniale, sui quali la C.T.R. non si sarebbe pronunciata. 4.1. Il motivo è inammissibile sotto due profili. 4.2. Innanzitutto, con il mezzo in esame la contribuente devolve inammissibilmente a questa Corte una questione di fatto, e cioè quale sia effettivamente l’ammontare dell’incremento patrimoniale giustificato, e dunque escluso dal reddito imponibile. In secondo luogo, pur lamentandosi in sostanza dell’apoditticità dell’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, secondo la quale, in conformità con quanto aveva già statuito la sentenza di primo grado, l’incremento patrimoniale non giustificato ammontava ad euro 109.485, la contribuente non deduce di aver devoluto alla C.T.R. (con appello incidentale o comunque con la memoria difensiva in sede di costituzione nel giudizio di appello) la cognizione della questione dell’ammontare del reddito imponibile accertato in via sintetica, sicché r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare se la C . T . R . fosse stata ritualmente investita della questione dell’ammontare dell’incremento patrimoniale non giustificato. 5. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c.”, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dà atto che l’ammontare dell’incremento patrimoniale non giustificato è pari ad euro 109.485. 5.1. Il quarto motivo, al pari del terzo, è inammissibile perché, sotto le mentite spoglie della censura per violazione di legge, chiede sostanzialmente a questa Corte il riesame, alla luce della documentazione depositata nei gradi di merito, della quaestio facti relativa all’ammontare dell’importo dell’incremento patrimoniale giustificato e, dunque, escluso dalla base imponibile rideterminata all’esito dell’accertamento fiscale. Peraltro, il motivo in esame è, al pari del precedente, inammissibile anche perché la contribuente non ha dedotto di aver riproposto la questione dell’ammontare dell’importo dell’incremento patrimoniale ritenuto non giustificato dalla C.T.P. alla cognizion e del giudice di appello, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni censura alla sentenza di appello nella parte in cui dà atto che l’ammontare di incremento patrimoniale non giustificato coincide con quello determinato nella sentenza di primo grado. 6. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 comma 4 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., in relazione alla sussistenza di uno scostamento inferiore ad un quartotra il reddito accertato col metodo sintetico e il reddito dichiarato”, la contribuente ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe riconosciuto il carattere esente della provvista, non contestata r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall’Ufficio,con la quale sarebbero state affrontate le spese gestionali presunte sostenute in relazione alla casa di abitazione dei coniugi. In sostanza, la contribuente ha dedotto, in primo luogo, che in base al testo dell’art.38, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente con riferimento all’anno d’imposta per il quale ella ha subìto l’accertamento fiscale, non era richiesta la prova dinamica che la provvista esente fosse stata specificamente impiegata per sostenere le spese imputate al maggior reddito imponibile. In secondo luogo, ella ha dedotto che sarebbe praticamente impossibile provare che le spese gestionali dell’immobile di residenza della famiglia, computate ai fini della determinazione in forma sintetica del maggior reddito imponibile, fossero state sostenuteattingendo risorse dalla provvista esente. 6.1.Il quinto motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021, Rv. 663199 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020, Rv. 658651 - 01) , il contribuente che voglia evitare che nella determinazione sintetica del reddito siano incluse le spese per incrementi patrimoniali, quali anche quelle per la gestione di un immobile, deve quantomeno produrre documenti dai quali emergano elementi che inducano a far ritenere verosimile che tali spese siano statesostenute utilizzando una provvista esente. Del resto, depone in questo senso anche il precedente invocato dalla contribuente (Cass., sez. V, n. 6813/2009), la quale invece vorrebbe dare ad esso, arbitrariamente, una interpretazione limitativa, non comprendente le spese gestionali presunte. Senonché, il fatto che la conservazione e la fruizione di un immobile ad uso residenziale comporti speserientra nell’id quod plerumque accidit e giustifica, nell’ambito di un accertamento sintetico, il ricorso a presunzioni semplici quando si tratta di quantificare tali spese , r.g. n. 20407/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spettando viceversa al contribuente fornire la prova della loro eventuale minore entità, oltre che della loro irrilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso in cui esse avessero trovatoverosimilmente “copertura” con risorse esenti. Ne consegue che non ha violato le norme indicate in rubrica il giudice di appello che, secondo la stessa prospettazione della contribuente, ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate sulla base della mancanza di prova, anche presuntiva, che la provvista esente sia stata utilizzata per sostenere le spese gestionali dell’immobileresidenziale. 7. In definitiva, il ricorso è infondato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro milleduecento, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore impo
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