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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24374/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, decidendo sulla richiesta di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. avanzata dal detenuto, ha osservato che non risulta che dagli atti che, allo stato, tale collaborazione sia avvenuta e che, inoltre, esiste una contraddizione tra detta richiesta e quanto rappresentato dal Macrì agli operatori penitenziari ai quali ha negato qualsiasi collegamenti con la criminalità organizzata; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dal Tribunale di sorveglianza e che, comunque, non tengono conto della nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in forza del quale la collaborazione con la giustizia non costituisce più requisito indispensabile per la fruizione dei benefici penitenziari in ipotesi di soggetti condannati per reati ricompresi in detto articolo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, decidendo sulla richiesta di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. avanzata dal detenuto, ha osservato che non risulta che dagli atti che, allo stato, tale collaborazione sia avvenuta e che, inoltre, esiste una contraddizione tra detta richiesta e quanto rappresentato dal Macrì agli operatori penitenziari ai quali ha negato qualsiasi collegamenti con la criminalità organizzata; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dal Tribunale di sorveglianza e che, comunque, non tengono conto della nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in forza del quale la collaborazione con la giustizia non costituisce più requisito indispensabile per la fruizione dei benefici penitenziari in ipotesi di soggetti condannati per reati ricompresi in detto articolo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 24374/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris