CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 04893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Milano, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, con ordinanza in data 14 luglio 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Milano il 13 aprile 2022 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. partecipata per il 6°/o dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., perché ritenuta fittiziamente intestata a fronte della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto indagato per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. e già condannato per associazione mafiosa. 1.2 Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., errata applicazione dell'art. 512 bis cod.pen. ed in particolare dell'elemento costitutivo della disponibilità di beni o altre utilità posto che il tribunale aveva confuso i concetti di fittizia intestazione di quote societarie e di amministrazione di fatto della società cui le quote sono riferite. Invero, gli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato, permettevano di ritenere provata la gestione uti dominus di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma non anche della disponibilità delle quote detenute da [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato regolarmente i propri diritti di socio; aveva pertanto errato l'ordinanza impugnata nell'inferire dall'esercizio di poteri amministrativi anche la proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA] della società. Con lo stesso motivo si lamentava, ancora, l'omessa indicazione delle ragioni idonee a rendere irrilevanti nella individuazione del detentore delle quote, l'esistenza ed i contenuti dei rapporti intercorsi per il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] delle quote di [OSCURATO:PERSONA] in possesso di [OSCURATO:SOCIETA]. posto che, come documentato dalla difesa nel corso del riesame, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che era in corso una trattativa per la cessione che doveva concludersi il 31 dicembre 2022 senza però che fossero presenti i connotati della fittizietà. Infine si lamentava come non fosse sufficiente addurre la presenza di un amministratore di fatto per dimostrare la fittizietà dell'intestazione di quote di minoranza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi in parte non consentiti ed in altra parte non fondati e deve, pertanto, essere respinto. Deve essere ricordato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Ne deriva pertanto affermare che, esclusa nel caso in esame l'insussistenza della motivazione o la mera apparenza della stessa, stante gli approfonditi argomenti con i quali il riesame di Milano ha respinto l'istanza, tutte le doglianze con le quali si propone una diversa lettura degli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni sono inammissibili perché non consentite nella presente fase di legittimità. Quanto poi alla deduzione della violazione di legge ed in particolare della disciplina dettata dall'art. 512 bis cod.pen. per avere il tribunale confuso l'amministrazione di fatto dalla fittizia intestazione, l'assunto non pare fondato posto che con gli specifici argomenti esposti a pagina 9 della motivazione, il giudice collegiale milanese ha proprio sottolineato che "a rilevare non è tanto la titolarità formale del 6% delle quote in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1....bensì la disponibilità di fatto delle stesse da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]". E proprio tali conclusioni, fondate sulla lettura degli elementi di prova allo stato acquisiti, confutano la tesi difensiva secondo cui il trasferimento non si era ancora perfezionato ed erano in corso le trattative avendo il giudice del riesame ricavato invece la disponibilità totale in capo al [OSCURATO:PERSONA] dai dialoghi intercettati e riportati nell'ordinanza impugnata, e dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva ogni 6 mesi somme di denaro al [OSCURATO:SOCIETA] per le quote di cui all'accordo, impegnandosi altresì \‘ a praticare nei suoi confronti prezzi di favore nei conferimenti così che il successivo trasferimento veniva individuato quale mera formalità. Ne deriva pertanto affermarsi che non sussiste la denunciata violazione di legge posto che il giudice del riesame reale ha ricavato la titolarità effettiva delle quote di minoranza in capo al [OSCURATO:PERSONA] indicato non soltanto quale amministratore della compagine sociale ma anche quale effettivo titolare della stessa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22 dicembre 2022 ESIDENTE G• iotallevi 'DE