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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 17498/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Si dà atto che il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], non è presente avendo fatto pervenire via PEC presso la cancelleria della Corte atto di rinuncia alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli, ha confermato quella con cui, il 20 gennaio 2021, Il Tribunale di Nola ha dichiarato, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché dei connessi delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica e ricettazione della stessa e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'ha condannato alla pena di otto anni e due mesi di reclusione, applicando le pene accessorie previste dalla legge.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda l'attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA] in un conflitto a fuoco tra appartenenti a clan rivali che, secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, si collocava all'interno di una vera e propria guerra esistente tra due contrapposte fazioni, Rega e Palermo, che si contendevano il controllo del territorio.

In particolare, i fatti venivano inquadrati come avvenuti nell'ambito di un conflitto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] esponente del clan Palermo 1 e l'avverso clan Rega, cui apparteneva il ricorrente.

La Corte di appello, - preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte di Bianco a tutti i motivi di appello, fatta eccezione quelli concernenti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, alla dosimetria della pena - dopo avere operato una sintetica ricostruzione degli accadimenti, ne ha confermato le modalità esecutive, ivi compresa la sussistenza dell'aggravante e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha, infine, avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena e alle statuizioni accessorie.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione per i quattro seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di calcolo della pena per il delitto circostanziato tentato.

La difesa lamenta di non avere ottenuto alcuna risposta su tale doglianza, rilevata in sede di conclusioni nel giudizio di appello, come si evince dalla dichiarazione contenuta nel verbale di udienza, allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza.

L'operazione per la determinazione della pena imponeva l'individuazione della cornice edittale del reato consumato di omicidio, tenendo conto di tutte le aggravanti non a effetto speciale, quindi l'individuazione della cornice edittale del delitto tentato; solo successivamente si sarebbe dovuto procedere all'incremento previsto per l'aggravante ad effetto speciale in contestazione.

3.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla misura degli aumenti disposti per effetto del riconoscimento della continuazione, in ossequio ad un principio espresso dalla corte di legittimità in Sez.

U. Pizzone, del 24 dicembre 2021 n. 47127;

3.3. Con il terzo motivo deduce alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bisl cod. pen., che la Corte sembra avere ritenuto come declinata nella connotazione soggettiva della cosiddetta agevolazione mafiosa.

Nel provvedimento impugnato detta aggravante è in primo luogo fondata sulla contiguità di Bianco con il clan Rega e, tuttavia, sotto tale profilo, la Corte ha trascurato di motivare l'esistenza di un sodalizio mafioso denominato Rega, sicché tale difetto di prova costituisce un grave vulnus per l'intero impianto motivazionale della sentenza.

Del pari insufficiente l'argomento, pure utilizzato dai giudici del merito, della disponibilità in capo al ricorrente di un'arma da fuoco che, siccome utilizzata in luogo pubblico, anche a rischio di mettere a repentaglio l'altrui incolumità, dovrebbe sottendere alla sussistenza dell'aggravante, sub specie, questa volta, del c.d. metodo mafioso.

Anche in questo caso si tratta di motivazione insufficiente, richiedendosi da parte della giurisprudenza di legittimità non un mero collegamento dell'agente con un contesto di criminalità organizzata, ma l'effettivo utilizzo del metodo mafioso.

3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis, nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello ha trascurato la valenza positiva della resa incondizionata del Bianco costituita dall'ammissione degli addebiti, relegandola nell'alveo di un mero tentativo di ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Del pari insoddisfacente -al fine di negare il beneficio - il laconico riferimento alla gravità del fatto, laddove invece la corte trascura di considerare che si trattò di un'azione provocata dagli appartenenti al clan avverso e, segnatamente dal Capobianco, che si presentò al cospetto del ricorrente con un'arma in pugno.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, requisitoria scritta depositata in data 8 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev'essere complessivamente rigettato.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. g<e-e-sei In materia d'individuazione della pena per il delitto tentato fiIIiIii di circostanze, anche a effetto speciale, deve aversi riguardo al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato e, cioè, deve operarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse ordinarie che a effetto speciali o punite con pena autonoma (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500; Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276807; Sez. 4, Sentenza n. 1611 del 21/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205678).

E', pertanto, nel solco di tale consolidato principio di diritto che si è posta la Corte territoriale, allorquando ha confermato la dosimetria della pena del giudice di primo grado, non mancando di rilevare come la pena finale da quest'ultimo irrogata fosse illegale per difetto, a causa di un errore di calcolo: la riduzione derivante dal rito abbreviato prescelto, invero, pari a 1/3 della pena inflitta, pari a dodici anni e sei mesi di reclusione, è quella di otto anni e quattro mesi di reclusione, mentre Bianco è stato condannato a quella di otto anni e due mesi di reclusione; pena che la Corte ha, ciò nonostante, correttamente reputato intangibile per il divieto di reformatio in peius.

3. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso.

Con riferimento agli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. riguardanti i reati di detenzione e porto illegale di arma e ricettazione della stessa, a fronte della generica doglianza di eccessività formulata con i motivi di appello, la Corte territoriale si è espressa in termini di congruità per difetto, avendo evidenziato, invero, che a fronte dei predetti, gravi reati l'aumento complessivo fosse stato di «soli un anno e tre mesi di reclusione».

Si tratta di motivazione rispettosa dei principi recentemente ribadito da questa Corte, poiché se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come in quella stessa occasione la Corte ha precisato - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

Ciò che è avvenuto nel caso di specie, a ragione della modestia degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. 4.

Del pari è infondato il terzo motivo di ricorso.

Pertinenti, per lo scrutinio dei temi oggetto del motivo, sono gli arresti che seguono: il primo secondo il quale «E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv.

Rv. 283637); il secondo cui « La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez. 2, n. 3641 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv.

Rv. 277033).

Tanto premesso in diritto, i giudici di merito, nel pieno rispetto dei superiori principi, puntualmente richiamati nelle rispettive sentenze e condivisi dall'odierno Collegio, hanno adeguatamente e concordemente motivato circa la sussistenza della predetta circostanza aggravante sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo, rispettivamente contestati.

Già il Giudice di prir491.Fa (p. 65 e s. della sentenza) aveva chiarito come le modalità di realizzazione dell'agguato, il necessario previo concerto di Bianco con gli affirsiti alt»ntagonista di cui faceva parte la vittima, il movente individuato nella faida per il controllo del territorio, la platealità dell'azione fossero tutti comportamenti che si iscrivono a pieno titolo in un modo di agire tipicamente mafioso.La Corte di appello, a sua volta, con motivazione non manifestamente illogica e adeguata rispetto ai rilievi difensivi, ha evidenziato di condividere le conclusioni alle quali era addivenuto il primo Giudice (cfr. p. 7 e s. della sentenza qui impugnata).

Sicché - rammentato da un lato che la configurabilità dell'aggravante di cui si tratta, non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. - ha indicato le ragioni per le quali detta situazione è certamente ravvisabile nel caso in esame, anche indipendentemente dalla effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale all'epoca dei fatti.

5. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza di primo grado aveva escluso il beneficio sulla scorta della gravità del fatto, della pervicacia nell'attuazione del piano, delle modalità eclatanti dell'azione.

Tali elementi sono stati ripresi e ampliati dalla Corte territoriale che non ha mancato di argomentare sull'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa a conforto della tesi contraria (il contegno processuale e la confessione).

Con tale valutazione la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).6.

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Si dà atto che il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], non è presente avendo fatto pervenire via PEC presso la cancelleria della Corte atto di rinuncia alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli, ha confermato quella con cui, il 20 gennaio 2021, Il Tribunale di Nola ha dichiarato, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché dei connessi delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica e ricettazione della stessa e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'ha condannato alla pena di otto anni e due mesi di reclusione, applicando le pene accessorie previste dalla legge. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda l'attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA] in un conflitto a fuoco tra appartenenti a clan rivali che, secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, si collocava all'interno di una vera e propria guerra esistente tra due contrapposte fazioni, Rega e Palermo, che si contendevano il controllo del territorio. In particolare, i fatti venivano inquadrati come avvenuti nell'ambito di un conflitto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] esponente del clan Palermo 1 e l'avverso clan Rega, cui apparteneva il ricorrente. La Corte di appello, - preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte di Bianco a tutti i motivi di appello, fatta eccezione quelli concernenti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, alla dosimetria della pena - dopo avere operato una sintetica ricostruzione degli accadimenti, ne ha confermato le modalità esecutive, ivi compresa la sussistenza dell'aggravante e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha, infine, avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena e alle statuizioni accessorie. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione per i quattro seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di calcolo della pena per il delitto circostanziato tentato. La difesa lamenta di non avere ottenuto alcuna risposta su tale doglianza, rilevata in sede di conclusioni nel giudizio di appello, come si evince dalla dichiarazione contenuta nel verbale di udienza, allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza. L'operazione per la determinazione della pena imponeva l'individuazione della cornice edittale del reato consumato di omicidio, tenendo conto di tutte le aggravanti non a effetto speciale, quindi l'individuazione della cornice edittale del delitto tentato; solo successivamente si sarebbe dovuto procedere all'incremento previsto per l'aggravante ad effetto speciale in contestazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla misura degli aumenti disposti per effetto del riconoscimento della continuazione, in ossequio ad un principio espresso dalla corte di legittimità in Sez. U. Pizzone, del 24 dicembre 2021 n. 47127; 3.3. Con il terzo motivo deduce alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bisl cod. pen., che la Corte sembra avere ritenuto come declinata nella connotazione soggettiva della cosiddetta agevolazione mafiosa. Nel provvedimento impugnato detta aggravante è in primo luogo fondata sulla contiguità di Bianco con il clan Rega e, tuttavia, sotto tale profilo, la Corte ha trascurato di motivare l'esistenza di un sodalizio mafioso denominato Rega, sicché tale difetto di prova costituisce un grave vulnus per l'intero impianto motivazionale della sentenza. Del pari insufficiente l'argomento, pure utilizzato dai giudici del merito, della disponibilità in capo al ricorrente di un'arma da fuoco che, siccome utilizzata in luogo pubblico, anche a rischio di mettere a repentaglio l'altrui incolumità, dovrebbe sottendere alla sussistenza dell'aggravante, sub specie, questa volta, del c.d. metodo mafioso. Anche in questo caso si tratta di motivazione insufficiente, richiedendosi da parte della giurisprudenza di legittimità non un mero collegamento dell'agente con un contesto di criminalità organizzata, ma l'effettivo utilizzo del metodo mafioso. 3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis, nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha trascurato la valenza positiva della resa incondizionata del Bianco costituita dall'ammissione degli addebiti, relegandola nell'alveo di un mero tentativo di ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Del pari insoddisfacente -al fine di negare il beneficio - il laconico riferimento alla gravità del fatto, laddove invece la corte trascura di considerare che si trattò di un'azione provocata dagli appartenenti al clan avverso e, segnatamente dal Capobianco, che si presentò al cospetto del ricorrente con un'arma in pugno. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, requisitoria scritta depositata in data 8 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev'essere complessivamente rigettato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. g<e-e-sei In materia d'individuazione della pena per il delitto tentato fiIIiIii di circostanze, anche a effetto speciale, deve aversi riguardo al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato e, cioè, deve operarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse ordinarie che a effetto speciali o punite con pena autonoma (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500; Sez. 1, n. 35617 del 24/01/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276807; Sez. 4, Sentenza n. 1611 del 21/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205678). E', pertanto, nel solco di tale consolidato principio di diritto che si è posta la Corte territoriale, allorquando ha confermato la dosimetria della pena del giudice di primo grado, non mancando di rilevare come la pena finale da quest'ultimo irrogata fosse illegale per difetto, a causa di un errore di calcolo: la riduzione derivante dal rito abbreviato prescelto, invero, pari a 1/3 della pena inflitta, pari a dodici anni e sei mesi di reclusione, è quella di otto anni e quattro mesi di reclusione, mentre Bianco è stato condannato a quella di otto anni e due mesi di reclusione; pena che la Corte ha, ciò nonostante, correttamente reputato intangibile per il divieto di reformatio in peius. 3. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso. Con riferimento agli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. riguardanti i reati di detenzione e porto illegale di arma e ricettazione della stessa, a fronte della generica doglianza di eccessività formulata con i motivi di appello, la Corte territoriale si è espressa in termini di congruità per difetto, avendo evidenziato, invero, che a fronte dei predetti, gravi reati l'aumento complessivo fosse stato di «soli un anno e tre mesi di reclusione». Si tratta di motivazione rispettosa dei principi recentemente ribadito da questa Corte, poiché se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come in quella stessa occasione la Corte ha precisato - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Ciò che è avvenuto nel caso di specie, a ragione della modestia degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. 4. Del pari è infondato il terzo motivo di ricorso. Pertinenti, per lo scrutinio dei temi oggetto del motivo, sono gli arresti che seguono: il primo secondo il quale «E' configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. Rv. 283637); il secondo cui « La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez. 2, n. 3641 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. Rv. 277033). Tanto premesso in diritto, i giudici di merito, nel pieno rispetto dei superiori principi, puntualmente richiamati nelle rispettive sentenze e condivisi dall'odierno Collegio, hanno adeguatamente e concordemente motivato circa la sussistenza della predetta circostanza aggravante sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo, rispettivamente contestati. Già il Giudice di prir491.Fa (p. 65 e s. della sentenza) aveva chiarito come le modalità di realizzazione dell'agguato, il necessario previo concerto di Bianco con gli affirsiti alt»ntagonista di cui faceva parte la vittima, il movente individuato nella faida per il controllo del territorio, la platealità dell'azione fossero tutti comportamenti che si iscrivono a pieno titolo in un modo di agire tipicamente mafioso.La Corte di appello, a sua volta, con motivazione non manifestamente illogica e adeguata rispetto ai rilievi difensivi, ha evidenziato di condividere le conclusioni alle quali era addivenuto il primo Giudice (cfr. p. 7 e s. della sentenza qui impugnata). Sicché - rammentato da un lato che la configurabilità dell'aggravante di cui si tratta, non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. - ha indicato le ragioni per le quali detta situazione è certamente ravvisabile nel caso in esame, anche indipendentemente dalla effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale all'epoca dei fatti. 5. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di primo grado aveva escluso il beneficio sulla scorta della gravità del fatto, della pervicacia nell'attuazione del piano, delle modalità eclatanti dell'azione. Tali elementi sono stati ripresi e ampliati dalla Corte territoriale che non ha mancato di argomentare sull'irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa a conforto della tesi contraria (il contegno processuale e la confessione). Con tale valutazione la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).6. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige
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