CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 29053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16771/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in FROSINONE V.M. MASTROIANNI 31-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 588/2023 depositata il 06/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl notificava ricorso avverso avviso di accertamento per il 2003 emesso dall'Agenzia Entrate, con cui si contestavano operazioni oggettivamente inesistenti in relazione alle fatture n.72/03, n.1383/03, n.2177/03, n.2264/03, n.2246/03 e n.2170/03 emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] sas. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl depositava documentazione, a dimostrazione dell’effettività delle operazioni contestate, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Frosinone, con sentenza n.505/1/08, accoglieva il ricorso. 3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio con sentenza n.188/40/12 rigettava. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia ricorrevaper cassazione affidandosi a due motivi. 5. Con ordinanza n.12141/2021 questa Corte rigettava il primo motivo e accoglieva il secondo motivo, rubricato «Insufficiente motivazione (e comunque “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) in relazione all'art.360 n. 5 cpc – paragrafo C della motivazione della CTR», concernente le dichiarazioni rese dal legale rapp.te della Morra alla Guardia di finanza. 6. Secondo la Corte «.. dal momento che la CTR non si confronta con gli elementi di prova emergenti dal p.v.c., in particolare con le dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente, potenzialmente decisive, la motivazione sul punto se non omessa dal momento che almeno nello svolgimento del fatto sia pure indirettamente vengono menzionate, certamente è insufficiente. La sentenza merita così di essere cassata con rinvio in relazione al profilo per il riesame del quadro probatorio, demandato al giudice di appello, in diversa composizione, anche che per la liquidazione delle spese di lite». 7. La causa veniva riassunta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che depositava sentenza n.7513/2013 (n.837/08 R.G.) del Tribunale Penale di Frosinone con cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, erastato assolto perché il fatto non sussiste in relazione al seguente capo di imputazione: «reato p. e p. dall’art.2 D.Lgs. n.74/2020 poiché nella qualità di legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l’anno 2003 indicava nella dichiarazione annuale per l’anno citato elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas (già [OSCURATO:PERSONA] sas), di seguito specificate, tutte relative ad operazioni inesistenti, dell’importo imponibile complessivo di euro 165.758,00 ed iva 33.151,60». 8. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT), con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello dell'Agenzia. Secondo la CGT, l’Amministratore aveva affermato «di non aver mai stipulato contratti di lavoro né per le prestazioni di servizi né per il noleggio di mezzi né di sapere quante persone erano presenti in cantiere»; peraltro, sembrava «inverosimile che nello svolgere appalti pubblici non siano adeguatamente contrattualizzati tutti i rapporti con subappaltatori/fornitori vista la rigidità della legge sugli appalti” e non convinceva « neanche, la giustificazione assunta dall’Amministratore sul fatto che essendosi rotto il computer non è stato in grado di “risalire ad eventuali contratti stipulati…». 9. Avverso la sentenza della CGT la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 10. Si è costituita l’Agenzia delle entrate. 11. In data 27.10.2023 è stata depositata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificata via pec in pari data. 12. Con atto depositato il 5.12.2023 il difensore della ricorrente ha chiesto, in forza di nuova procura speciale del 27.11.2024, la decisione sul ricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 n.5 cpc relativamente all’esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di cui alle fatture contestate», anche in considerazione delle risultanze della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società. 2. Con il secondo motivo si deduce «Nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n.4 cpc in relazione all’art.360 n.4 cpc: motivazione apparente ed affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà e illogicità». 3. Con il terzo motivo si deduce «Violazione dell’art.115 cpc in relazione all’art.360 n.3 cpc: omessa valutazione delle risultanze probatorie decisive senza motivarne l’esclusione e l’irrilevanza». 4. Vista la copia della sentenza penale n. 1765/2013 del Tribunale di Frosinone, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 4.7.2014, con la quale la contribuente è stato assolto dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto, è opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”). P.Q.M. rimette la causa ad udie