CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 13981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2634/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Valle 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2169/2019 depositata il18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La presente controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto il pagamento di una somma di denaro sulla base di una scrittura privata. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 206.582, oltre interessi, in forza di una dichiarazione di debito, sottoscritta da Iapicca. Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo apocrifo il documento posto a base dell’ingiunzione, in quanto redatto dal Conti abusivamente su carta intestata della società ‘[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.’. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex amministratore della società, avrebbe goduto del libero accesso agli uffici della società e della piena disponibilità della carta intestata, anche sottoscritta in bianco dall’opponente, già direttore tecnico della società. Iapicca, quindi, disconosceva la sua sottoscrizione riservandosi di proporre querela di falso e denunzia-querela per altri fatti penalmente rilevanti eventualmente emergenti nel corso del giudizio. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ammessa ed espletata la prova per testi, veniva disposta la C.T.U. al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione dei documenti e di verificare se la stampa dei testi fosse stata impressa in datasuccessiva a quella risultante dai documenti. Il C.T.U. dopo aver ricondotto le sottoscrizioni allo stesso Iapicca, non riusciva, però, a risalire alla data della stampa dei testi. Iapicca, pertanto, proponeva querela di falso contestando l’abusivo riempimento di fogli firmati in bianco. Il Tribunale di Avellino con la sentenza numero 1299/2014 rigettava sia la querela di falso, sia l’opposizione proposta dallo Iapicca. 2.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2169/2019 del 18 aprile 2019 confermava la sentenza del Tribunale. La Corte d’Appello, dopo aver premesso che Iapicca, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non aveva mai ricoperto la carica di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già Iapicca costruzioni S.p.a.), avendo rivestito solo la carica di direttore tecnico, considerava tali errori irrilevanti ai fini della decisione del merito. La Corte territoriale, quindi, riteneva che la natura fittizia dell’operazione, consistente nella cessione delle quote da parte dello Iapicca al Conti per l’importo di 630 milioni di lire, era stata provata sulla base dei testimoni escussi che avevano dichiarato che era prassi dello Iapicca effettuare simili operazioni societarie. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] pr opone ricorso in cassazione, sulla base di 3 motivi. 3.1. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi. Hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Ricorso principale. 4.1. Con il primo motivo di ric orso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Si duole che la Corte territoriale, dopo aver corretto l’errore circa la qualifica rivestita da Iapicca, ha confermato la sentenza del Tribunale. Il giudice dell’appello non avrebbe considerato che la qualifica rivestita (direttore tecnico) dal ricorrente costituiva elemento rilevante nel giudizio perché chiariva la necessità di avere fogli firmati in bianco, su carta intestata della società, per permettere alla società di svolgere attività anche in sua assenza. Inoltre, non si spiegherebbe come Iapicca, direttore tecnico della società e non legale rappresentante della stessa, avrebbe potuto incidere sulla conservazione del posto di lavoro del geometra Conti e, dunque, utilizzare tale argomento per indurlo ad accettare la cessione fittizia della società. Si denuncia altresì che dalle dichiarazioni testimoniali, rese nel giudizio di primo grado, sarebbero emersi due elementi: il primo che Iapicca aveva l’abitudine di lasciare dei fogli firmati in bianco, il secondo che il Conti aveva libero accesso all’ufficio in cui si trovavano tali fogli. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 1988 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Si duole dell’erroneità della sentenza laddove la Corte d’Appello ha ritenuto provata la fittizietà dell’operazione consistente nella cessione delle quote da parte di Iapicca. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che vi sia stata implicita rinuncia al beneficio dell’astrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 5. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. Parte ricorrente richiede, infatti, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n.16497). Inoltre, ad abundatiam il giudice ha ritenuto che la fittizietà dell’operazione, consistente nella cessione delle quote dallo Iapicca al Conti, poteva ritenersi un dato provato, oltre che sulla base delle testimonianze, anche perché era poco plausibile che il Conti, geometra alle dipendenze della società, poteva aver versato, per l’acquisto delle azioni, 630 milioni di lire in contanti. E comunque irrilevante perché si trattava di cessione di quote della società. 5.1. Il terzo motivo è inammissibi le in quanto verte su questione sollevata per la prima volta in questa sede. 6. Ricorso incidentale. 6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 27/2012; art. 13 della legge professionale n. 247/2012, nonché dall’art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012, violazione D.M. n. 557/2014, in relazione all’art. 10 c.p.c..; immotivata liquidazione degli onorari al di sotto dei parametri minimi con applicazione di un valore della controversia errato ed inferiore. Si lamenta che laCorte partenopea ha liquidato, senza motivazione sulla deroga dai valori medi, la somma di euro 4757,50 il cui valore, alla data dell’emanazione della sentenza, ammontava ad euro 586.975,87. Inoltre il giudice non avrebbe operato alcun aumento per la difesa di tre parti. Il motivo è infondato. L'art. 4 del D.M. n. 55/2014 prevede la facoltà per il Giudice del merito di incrementare il quantum delle spese processuali in presenza di più controparti o nel caso in cui un medesimo difensore abbia assistito più parti, ma non è contemplato un obbligo. Pertanto, tale facoltà rientra nella discrezionalità riconosciuta ex lege al Giudice di merito che non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna infatti che tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato decreto, sussiste un rapporto di specie a genere, sicché solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto, ed altresì che la citata disposizione di cui all'art. 4, comma 2 - che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio -, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. II, ord. 18047/22; Cass., Sez. III, ord. n. 13595/ 21). 6.2. Con il secondo motivo si chiede la condanna al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 comma 1, c.p.c.. Secondo i ricorrenti incidentali la richiesta sarebbe fondata sulla malafede che si evince dalla infondatezza dei motivi e dal citare una massima ma trascrivendola solo parzialmente. La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non accompagnata dall'indicazione dei fatti e degli elementi di prova addotti a sostegno della domanda limitandosi ad affermazioni generiche. Infatti, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017). 7. Pertanto, la Corte, in considerazione del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto