CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) LEK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 7 luglio 2022, non ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva di cui al cumulo del Procuratore della Repubblica di Forlì in data 26 novembre 2020. A ragione osserva che costituisce indice di pericolosità attuale e, quindi condizione ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, la pendenza di altro procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti nel cui ambito è stata applicata misura cautelare. 2. [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia posto a fondamento del giudizio di pericolosità del condannato tre elementi fattuali non sussistenti o comunque non più attuali posto che: - era intervenuta assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico; - la latitanza non era stata una scelta volontaria ma determinata dal divieto di ritornare in Italia per dieci anni conseguente all'espulsione a titolo di sanzione alternativa; - la misura carceraria applicatagli nel procedimento ancora pendente era stata sostituita dagli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure versate in fatto o, comunque, manifestamente infondate. 1. L'istituto dell'applicazione dell'esecuzione della pena a domicilio è disciplinato dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199. Secondo l'attuale formulazione del primo comma di tale disposizione «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza». Non possono usufruire del beneficio a mente del comma successivo: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod,. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. Costituiscono cause ostative alla sua concessione sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga sia il pericolo di commissione di altri delitti in presenza di specifiche e motivate ragioni e l'inidoneità o il difetto di effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. L'esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla legge n. 199 del 2010 non è, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa ed ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47-ter Ord. pen. ma una speciale modalità di esecuzione delle pene detentive in luoghi esterni al carcere introdotta dal legislatore in favore dei condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità al fine di perseguire la finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost. e fronteggiare fenomeni di contingente di sovraffollamento carcerario. Proprio perché la sua ratio è diversa dalle misure alternative, il comma ottavo prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile. Deve, pertanto, essere esclusa la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame. In quest'ottica si è ormai consolidato l'arresto giurisprudenziale secondo il quale «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469). 2. Conformemente ai richiamati principi, il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del rigetto della richiesta di concessione della detenzione presso il domicilio il pericolo che il condannato possa commettere altri delitti, pericolo desunto, con argomentazioni di merito non suscettibili di essere rivisitate in questa sede in quanto motivate in maniera congrua e non manifestamente illogica, da elementi specifici e concreti. Al riguardo, ha considerato decisiva la pendenza di un procedimento penale per violazioni della disciplina degli stupefacenti e l'applicazione al condannato in quella sede di una misura cautelare coercitiva. La difesa, oltre a contestare elementi sintomatici di pericolosità in realtà non presi in esame dal provvedimento impugnato (lo stato di latitanza), oppone, l'intervenuta assoluzione del condannato per il più grave dei reati contestati nel procedimento ancora pendente nonché la sostituzione della misura carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Si tratta tuttavia di circostanze che non tolgono alcuna valenza dimostrativa al giudizio prognostico negativo, rimanendo fermo il dato che il condannato in epoca recente è stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che tale provvista indiziaria è stata ritenuta sufficiente sia per l'accertamento della sua responsabilità penale in esito al primo grado del giudizio ed al mantenimento della misura cautelare per il pericolo di recidiva. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro