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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14543/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ETO R.G. 2431/2021 cron. „fu' Il Presidente delegato dott. [OSCURATO:PERSONA] - giusta delega del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte in data 3 febbraio 2022 - ha pronunciato il seguente DECRETO Sul ricorso iscritto al n.

RG 2431/2021, proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata il 14 febbraio 2020, depositata il 18 giugno 2020, n. 1141/8/2020, con riferimento agli atti impositivi n.

TMBOC3Q01116/2017 e TMBOC3Q01117/2017 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'atto di costituzione notificato il 26.2.2021 con richiesta di estinzione per cessata materia del contendere; rilevato che risulta comprovato che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della difesa erariale, con provvedimenti Prot. n.

TMBX31V00071/2020 e Prot.

N. TMBXC1V00072/2020, notificati il 3 febbraio 2021, l'Ufficio, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ha provveduto all'annullamento parziale dei summenzionati avvisi di accertamento, rideterminando le imposte e le sanzioni dovute ai fini IRES ed IRAP; che in data 5 febbraio 2021 la società ha prestato acquiescenza espressa ai predetti provvedimenti in autotutela, provvedendo altresì al pagamento delle somme rispettivamente rideterminate, come da quietanze MOD.

F24 versate in atti per gli importi di euro 855.735,30 e di euro 196.594,68; che l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 25625/2020) ed è stata regolarmente notificata il 26 febbraio 2021 all'Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto, sicché possono essere compensate le spese; che l'estinzione può essere pronunciata con decreto, non essendo stata fissata la data dell'adunanza per la decisione da parte del collegio; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, primo marzo 2022 Il Presidente delegato Dott. kucio Napolitano q [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 2431/2021 cron. „fu' Il Presidente delegato dott. [OSCURATO:PERSONA] - giusta delega del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte in data 3 febbraio 2022 - ha pronunciato il seguente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. RG 2431/2021, proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata il 14 febbraio 2020, depositata il 18 giugno 2020, n. 1141/8/2020, con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3Q01116/2017 e TMBOC3Q01117/2017 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'atto di costituzione notificato il 26.2.2021 con richiesta di estinzione per cessata materia del contendere; rilevato che risulta comprovato che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della difesa erariale, con provvedimenti Prot. n. TMBX31V00071/2020 e Prot. N. TMBXC1V00072/2020, notificati il 3 febbraio 2021, l'Ufficio, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ha provveduto all'annullamento parziale dei summenzionati avvisi di accertamento, rideterminando le imposte e le sanzioni dovute ai fini IRES ed IRAP; che in data 5 febbraio 2021 la società ha prestato acquiescenza espressa ai predetti provvedimenti in autotutela, provvedendo altresì al pagamento delle somme rispettivamente rideterminate, come da quietanze MOD. F24 versate in atti per gli importi di euro 855.735,30 e di euro 196.594,68; che l'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 25625/2020) ed è stata regolarmente notificata il 26 febbraio 2021 all'Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto, sicché possono essere compensate le spese; che l'estinzione può essere pronunciata con decreto, non essendo stata fissata la data dell'adunanza per la decisione da parte del collegio; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, primo marzo 2022 Il Presidente delegato Dott. kucio Napolitano q [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris