CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE AVELLINO nei confronti di: TRIBUNALE NOLAcon la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] clu z,(7,0 cniedb che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Noia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Noia dichiarava la propria incompetenza a decidere nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di truffa, e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino. A ragione della decisione, rilevava che, sebbene il reato contestato all'imputato risultasse commesso in [OSCURATO:PERSONA], la percezione del profitto, secondo la stessa prospettazione accusatoria, era avvenuta, in prima battuta attraverso l'accredito di un bonifico su un conto corrente munito di codice IBAN e, in seconda istanza, attraverso delle ricarica Postepay su carte che, stando a quanto emergeva dal capo di imputazione, non sarebbero state munite di apposito codice IBAN; rilevava, altresì, che, in relazione a entrambe le porzioni della condotta, non risultava dal capo di imputazione l'individuazione del rispettivo /ocus commissi delicti (segnatamente, la sede della filiale bancaria dell'imputato e il luogo in cui la persona offesa aveva effettuato la ricarica Postepay) e, quindi, riteneva che "non conoscendo il luogo in cui sarebbe avvenuta l'ultima parte della condotta o dell'omissione, ne consegue che l'Autorità giudiziaria competente deve essere individuata in quella del luogo di residenza dell'imputato" (residente nel Comune di Calitri). 2. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 10 maggio 2021, dichiarava, a sua volta, la propria incompetenza a decidere e, nel contempo, sollevava conflitto disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Il Tribunale di Avellino, dinnanzi al quale il Marino è stato tratto a giudizio giusta decreto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevava che: la pronuncia di incompetenza emessa dal Tribunale di Nola era intervenuta dopo che il Tribunale di Avellino, con pronuncia del 3.12,2018, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero del Tribunale di Noia; detta sentenza non risultava essere stata impugnata e il Tribunale di Noia, che aveva ricevuto il processo per effetto di quella sentenza, anziché sollevare conflitto negativo di competenza, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio disponendo, a sua volta, la trasmissione degli atti al pubblico ministero del Tribunale di Avellino. Quindi, riteneva che, poiché da quanto si evinceva dalla querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dopo un primo bonifico bancario andato a vuoto, il reato si era perfezionato con l'effettuazione della ricarica della carta Postepay intestata all'imputato da parte del denunciante, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], cioè in ambito territoriale rientrante nel circondario del Tribunale di Nola, occorreva considerare il principio di diritto secondo cui nelle truffe on line quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di credito ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del delitto sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro, in quanto tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente sia la definitiva perdita del bene stesso da parte della vittima. Conseguentemente, reputava che, alla stregua di detto principio e tenuto conto che la ricevuta della ricarica recava la sigla NA5479A, dalla quale si evinceva che era avvenuta nella provincia di Napoli, la competenza a decidere era del Tribunale di Noia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere nel processo penale a carico del Marino è il Tribunale di Noia. E in vero, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui "nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima" (Cass. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 - 01; conformi, tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Rv. 277861; Cass. Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429; Cass. Sez. 2 n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526). E poiché dalle risultanze processuali (in particolare della ricevuta della ricarica) risulta che l'effettuazione della ricarica postpay da parte di [OSCURATO:PERSONA], è avvenuta in provincia di Napoli e, precisamente, in [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza della citata persona offesa, la competenza a decidere è del Tribunale di Noia, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Noia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deci