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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, pronunciata in data 4 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento aggravato, ha rideterminato la pena irrogato dal primo giudice e confermato nel resto il provvedimento impugnato.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, è privo dei requisiti di specificità e tende a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 3 sull'identificazione del reo alla luce dei filmati di due impianti di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dal teste FALETTI); considerato che l'ulteriore doglianza inerente al mancato riconoscimento della desistenza dal proposito criminoso, sono manifestamente infondate in considerazione alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale e della comprovata consumazione del reato di danneggiamento; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il bilanciamento tra le opposte circostanze, ha ad oggetto doglianze non consentite dalla legge; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02) secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 5 e 6 sul giudizio di equivalenza in ragione della capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, pronunciata in data 4 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento aggravato, ha rideterminato la pena irrogato dal primo giudice e confermato nel resto il provvedimento impugnato. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, è privo dei requisiti di specificità e tende a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 3 sull'identificazione del reo alla luce dei filmati di due impianti di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dal teste FALETTI); considerato che l'ulteriore doglianza inerente al mancato riconoscimento della desistenza dal proposito criminoso, sono manifestamente infondate in considerazione alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale e della comprovata consumazione del reato di danneggiamento; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il bilanciamento tra le opposte circostanze, ha ad oggetto doglianze non consentite dalla legge; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02) secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 5 e 6 sul giudizio di equivalenza in ragione della capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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