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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 19248/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21049/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 3194/2018 depositata il 15/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Anas propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dal [OSCURATO:PERSONA] per gli interessi maturati dal 27 - 11 - 1997 sulle somme dovute a titolo di corrispettivo per una serie di interventi compresi nel titolo VIII della l. n. 219 del 1981.

Tali interventi erano statisvolti su base concessoria in favore delle popolazioni campane colpite dagli ev enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Si apprende che le somme dovute al consorzio erano state a loro volta accertatecon sentenza del Tribunale di Roma n. 30732 del 2004 in forza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo.

Ma il lodo era stato dichiarato nullo dalla Corte d’appello di Napoli, sicché le stessesomme erano state successivamente recuperatedal commissario straordinario di Governo in data 19-3-2007.

L’adito tribunale respinse l’opposizione.

L’Anas propose impugnazione.

Nella resistenza del consorzio la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravamecon sentenza resa pubblica il 15-5-2018.

L’Anas ha proposto ricorso per cassazione tramite l’avvocatura generale dello Stato, deducendo due motivi.

Il consorzio in liquidazione ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo l’Anas denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello mancato di esaminare il contenuto dell’impugnazione ed eluso il merito della doglianza ivi formulata.

In particolare la ricorrente lamenta che non vi sia stata disamina della fondamentale obiezione a proposito della produzione di interessi in favore del consorzio, dal momento che le somme per un lungo periodo –e segnatamente fino al 19-3-2007 – era no rimaste nella disp o nibilità del consorzio stesso, dopo che lo stesso l e aveva riscoss e in forza del lodo arbitralepoi annullato.

II. - Col secondo mezzo l’Anas deduce l’omesso esame di fatto decisivo, tale essendo quello che (per l’appunto) le somme liquidate a titolo di interessi erano state incassate dal consorzio e detenute in virtù dell’esecuzione del lodo, e solo in un secondo momento recuperate dall’Anas,una volta che il lodo era stato annullato.

III. -I motivi, unitariamente esaminabili perché relativi alla stessa questione, sono in parte inammissibili per estraneità alla ratio della sentenza d’appelloe in parte infondati.

IV. In effetti è vero che la corte d’appello, premettendo che era stata dedotta la nullità della decisione di primo grado per violazione (a sua volta) dell’art. 132 cod. proc. civ. nella parte afferente, ha escluso l’esistenza del vizio formaledicendo che “il tribunale ha argomentato e decisosu tutte le questioni sollevate con l’atto di opposizione”.

Ed è parimenti vero che la stessa corte ha affermato che il tribunale, ritenendo non rilevante la statuizione di rigetto della domanda di interessi anatocistici contenuta nel lodo dichiarato nullo, aveva altresì deciso e motivato anche sulla questione della riconoscibilità degli interessi nel periodo tra il pagamento eseguito nel 1997 (in forza del lodo) e il successivo recupero della somma avvenuto nel 2007, donde non poteva ravvisarsi un’omissione di pronuncia.

E tuttavia non è vero che la corte d’appello, come dice l’avvocatura ricorrente, non abbia esaminato il contenuto dell’impugnazione in ordine alla questione fondamentale circa la produzione di interessi in favore del consorzionel periodo sopra indicato.

L’impugnata sentenza ha risposto sul punto in modo intelligibile allorché ha esaminato il terzo motivo di gravame, relativo alla questione di merito.Ha osservato che il motivo, col quale erano state censurate le statuizioni di accoglimento della domanda di interessi nel periodo compreso tra il pagamento del 1997 e il recupero del 2007 e della domanda di interessi anatocistici, era da considerare “assolutamente generico e non rispettoso del dettato del novellato art. 342 cpc”; infatti nulla erastato detto sull’argomento della riconoscibilità degli interessi medesimiin base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9653 del 2001.

V. - Non è rilevante che l’argomentazione basata sulla citata sentenza delle Sezioni Unite era (ed è) completamente inconferente rispetto alla questione prospettata dall’Anas, che non atteneva alla spettanza in sé degli interessi in relazione al tipo di obbligazione dedotta in giudizio.

Sicché non poteva essere risolta secondo il mero principio reso da Cass. Sez.

U n. 9653-01: “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ.”.

Non è rilevante perché la decisione non è stata impugnata per l’erroneità della menzionata affermazione, ma per omessa (o parvente) motivazione o per omesso esame di fatti.

VI. -Quel che rileva, di contro , è che la corte d’appello ha ritenuto che la censura, alla quale oggi allude la ricorrente , era inammissibile perché in contrasto con l’onere di specificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ.Giusta o sbagliata che fosse, codesta era la statuizione che l’avvocatura erariale avrebbe dovuto censurare.

Mentre non l’ha fatto, avendo prospettato due motivi di ricorso calibrati non su di essa quanto piuttosto sull’infondato assunto che la corte d’appello abbia motivato in termini di mera apparenza ovvero con omesso esame del fatto dedotto.

Così non è.

Come detto, la corte d’appello ha preso in considerazione la censura così come il fatto, e semplicemente ha detto che l’appello al riguardo era da considerare “generico e non rispettoso del dettato del novellato art. 342 cpc”.

La motivazione non è parvente e, nel riferimento alla genericità dell’appello, non è censurata.

VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 16.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21049/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 3194/2018 depositata il 15/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Anas propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dal [OSCURATO:PERSONA] per gli interessi maturati dal 27 - 11 - 1997 sulle somme dovute a titolo di corrispettivo per una serie di interventi compresi nel titolo VIII della l. n. 219 del 1981. Tali interventi erano statisvolti su base concessoria in favore delle popolazioni campane colpite dagli ev enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Si apprende che le somme dovute al consorzio erano state a loro volta accertatecon sentenza del Tribunale di Roma n. 30732 del 2004 in forza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo. Ma il lodo era stato dichiarato nullo dalla Corte d’appello di Napoli, sicché le stessesomme erano state successivamente recuperatedal commissario straordinario di Governo in data 19-3-2007. L’adito tribunale respinse l’opposizione. L’Anas propose impugnazione. Nella resistenza del consorzio la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravamecon sentenza resa pubblica il 15-5-2018. L’Anas ha proposto ricorso per cassazione tramite l’avvocatura generale dello Stato, deducendo due motivi. Il consorzio in liquidazione ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo l’Anas denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello mancato di esaminare il contenuto dell’impugnazione ed eluso il merito della doglianza ivi formulata. In particolare la ricorrente lamenta che non vi sia stata disamina della fondamentale obiezione a proposito della produzione di interessi in favore del consorzio, dal momento che le somme per un lungo periodo –e segnatamente fino al 19-3-2007 – era no rimaste nella disp o nibilità del consorzio stesso, dopo che lo stesso l e aveva riscoss e in forza del lodo arbitralepoi annullato. II. - Col secondo mezzo l’Anas deduce l’omesso esame di fatto decisivo, tale essendo quello che (per l’appunto) le somme liquidate a titolo di interessi erano state incassate dal consorzio e detenute in virtù dell’esecuzione del lodo, e solo in un secondo momento recuperate dall’Anas,una volta che il lodo era stato annullato. III. -I motivi, unitariamente esaminabili perché relativi alla stessa questione, sono in parte inammissibili per estraneità alla ratio della sentenza d’appelloe in parte infondati. IV. In effetti è vero che la corte d’appello, premettendo che era stata dedotta la nullità della decisione di primo grado per violazione (a sua volta) dell’art. 132 cod. proc. civ. nella parte afferente, ha escluso l’esistenza del vizio formaledicendo che “il tribunale ha argomentato e decisosu tutte le questioni sollevate con l’atto di opposizione”. Ed è parimenti vero che la stessa corte ha affermato che il tribunale, ritenendo non rilevante la statuizione di rigetto della domanda di interessi anatocistici contenuta nel lodo dichiarato nullo, aveva altresì deciso e motivato anche sulla questione della riconoscibilità degli interessi nel periodo tra il pagamento eseguito nel 1997 (in forza del lodo) e il successivo recupero della somma avvenuto nel 2007, donde non poteva ravvisarsi un’omissione di pronuncia. E tuttavia non è vero che la corte d’appello, come dice l’avvocatura ricorrente, non abbia esaminato il contenuto dell’impugnazione in ordine alla questione fondamentale circa la produzione di interessi in favore del consorzionel periodo sopra indicato. L’impugnata sentenza ha risposto sul punto in modo intelligibile allorché ha esaminato il terzo motivo di gravame, relativo alla questione di merito.Ha osservato che il motivo, col quale erano state censurate le statuizioni di accoglimento della domanda di interessi nel periodo compreso tra il pagamento del 1997 e il recupero del 2007 e della domanda di interessi anatocistici, era da considerare “assolutamente generico e non rispettoso del dettato del novellato art. 342 cpc”; infatti nulla erastato detto sull’argomento della riconoscibilità degli interessi medesimiin base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9653 del 2001. V. - Non è rilevante che l’argomentazione basata sulla citata sentenza delle Sezioni Unite era (ed è) completamente inconferente rispetto alla questione prospettata dall’Anas, che non atteneva alla spettanza in sé degli interessi in relazione al tipo di obbligazione dedotta in giudizio. Sicché non poteva essere risolta secondo il mero principio reso da Cass. Sez. U n. 9653-01: “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ.”. Non è rilevante perché la decisione non è stata impugnata per l’erroneità della menzionata affermazione, ma per omessa (o parvente) motivazione o per omesso esame di fatti. VI. -Quel che rileva, di contro , è che la corte d’appello ha ritenuto che la censura, alla quale oggi allude la ricorrente , era inammissibile perché in contrasto con l’onere di specificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ.Giusta o sbagliata che fosse, codesta era la statuizione che l’avvocatura erariale avrebbe dovuto censurare. Mentre non l’ha fatto, avendo prospettato due motivi di ricorso calibrati non su di essa quanto piuttosto sull’infondato assunto che la corte d’appello abbia motivato in termini di mera apparenza ovvero con omesso esame del fatto dedotto. Così non è. Come detto, la corte d’appello ha preso in considerazione la censura così come il fatto, e semplicemente ha detto che l’appello al riguardo era da considerare “generico e non rispettoso del dettato del novellato art. 342 cpc”. La motivazione non è parvente e, nel riferimento alla genericità dell’appello, non è censurata. VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 16.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
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