CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribubble aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad alcuni beni a lei intestati ma ritenuti nella sostanziale disponibilità del marito, [OSCURATO:PERSONA], indiziato di appartenere all'associazione maficsa Cosa nostra. 2. Avverso il decreto ricorre la Calà, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge nonché difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condizione di novità probatoria di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 per la revoca del decreto ablativo della ricorrente in quanto eseguito senza i presupposti di cui all'art. 2-ter della legge da ultimo citata. Lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente escluso la rilevanza del dedotto errore percettivo in cui sono incappati i giudici della prevenzione inserendo, ai fini del calcolo della sproporzione tra beni confiscati e redditi della ricorrente la somma conseguita con la vendita, per il tramite di atto pubblico, di un bene immobile, pari a 92.000,00 euro, tra le uscite e non già fra le entrate. [OSCURATO:PERSONA], non intervenuta nel giudizio di prevenzione, doveva essere consentito di rilevare tale errore al quale non può essere opposto, per ritenerlo ininfluente, l'assunto che, in ogni caso, l'impresa intestata alla Cala costituiva il provento dell'attività illecita del marito perché in tal modo sarebbe frustrata in radice qualunque possibilità giuridica del terzo di dimostrare la lecita provenienza della provviste finanziarie e, correlativamemte, l'accusa sarebbe esonerata dall'onere di dimostrare J il carattere fittizio dell'intestazione. E' stata esclusa con motivazione apparente il carattere di novità dell'accertamento compiuto nelle sentenze della Commissione tributaria pronunciate, dopo la conclusione del procedimento d prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cui si dà atto che quest'ultimo ha dato prova della "regolare provenienza dei mezzi finanziari dell'impresa della moglie e conseguentemente dei beni acquistati da parte di quest'ultima ". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 1. In premessa deve essere ricordato, anche al fine di superare le obiezioni espresse sul punto dal Procreatore generale nelle sue conclusioni scritte, che la procedura di revoca è stata instaurata e decisa con il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 7 della n. 1423 del 1956 in conformità a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 35783 del 2021 del 6 luglio 2021 che ha definito il conflitto di competenza insorto nel presente procedimento tra il Tribunagla Corte di appello Palermo. Non potendo trovare applicazione ratione temporis le disposizioni del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, posto che, alla data del 13 ottobre 2011, corrispondente a quella dell'entrata in vigore del cennato decreto, risultava essere stata formulata la richiesta di applicazione della confisca (atto procedimentale che l'art. 117 del decreto individua come rilevante ai fini della individuazione della normativa applicabile in sede transitoria, tra le tante v. Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Pipitone, in motivazione), l'originario ricorso, tendente alla revoca della confisca, deve, pertanto, essere qualificato come istanza ai sensi dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, coerentemente con l'orientamento interpretativo secondo cui, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della revocazione di cui all'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, la revoca della confisca è proponibile nel giudizio speciale e autonomo, distinto dall'incidente di esecuzione, di cui all'art. 7, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, da «quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi», mai non «da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato», dovendo in tal caso esperirsi l'incidente di esecuzione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; e, , 31 nella giurisprudenza successiva, Sez. 6, n. 21741 del 10/4/2018, Barbieri, Rv. 273041; v. anche Sez. 1, n. 34027 del 1/10/2020, Falaschi, Rv. 279997, relativo a un caso disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011). [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stata ritualmente citata a comparire nel procedimento di prevenzione e ci<e, quindi, era stata posta nelle condizioni di parteciparvi, essendo a tal fine irrilevante la scelta della stessa di non costituirsi nel relativo giudizio. 1.1. La revoca della misura di prevenzione della confisca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 consente di rimuovere ex tunc l'ablazione già determinatasi allorché il provvedimento che l'ha disposta sia affetto da invalidità genetica rendendo, in tal modo, effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955). Il presupposto applicativo è, dunque, la "prova nuova", ossia un fattore che, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, deve determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione. Per non trasformare il rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva, non è, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole, ma occorre una prova, ancorché preesistente, che sia stata scoperta successivamente all'intervenuta definitività del provvedimento applicativo della misura oppure sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa. Sono, quindi esclusi gli elementi «deducibili, ma non dedotti, nell'ambito del suddetto procedimento (ex multis Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 e, con riferimento all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. U, n. 43668, del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 secondo cui "la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la 3 '3› misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore"). 1.2. E' pacifico che l'unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione avveT i provvedimenti in materia di revoca di confisca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 è quello di violazione di legge. Se, infatti, l'art. 7 citato nulla espressamente dispone in proposito, deve comunque farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge n. 1423 del 1956, che disciplina il regime delle impugnazioni del provvedimento applicativo ed alla quale, per quanto non direttamente stabilito, deve ritenersi implicitamente rinvii la disposizione che norma la revoca e la modifica del medesimo provvedimento. 2. Dei principi sin qui enunciati la Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione - dovendosi dunque ritenere manifestamente insussistente la violazione di legge parimente denunziata con il ricorso - rilevando, con motivazione tutt'altro che assente, apparente o manifestamente illogica ma contenente apprezzamenti di merito pertinenti su tutti gli elementi probatori dedotti come nuovi. Si è occupata della prospettata provenienza lecita dei capitali utilizzati dalla Cala per operare glií acquisti dei beni confiscati di cui era formale intestataria e della capacità finanziaria dell'intero nucleo familiare, come diversamente ricostruiti nella consulenza di parte. Al riguardo ha osservato, con argomento decisivo e a prescindere dalla possibilità, invero non ammessa dalla giurisprudenza citata in precedenza, di considerare la consulenza di parte ed il contratto di compravendita immobiliare come prova nuova deducibile, che la disponibilità effettiva dei beni confiscati intestati alla Calà, a cominciare dalla ditta individuale, era stata desunta dal provvedimento oggetto della richiesta di revoca da una pluralità di emergenze fattuali che deponevano nel senso della loro diretta provenienza quale provento dall'illecita attività imprenditoriale esercitata dal proposto in sintonia con gli interessi dell'associazione mafiosa. Non aveva quindi rilevanza autonoma l'ulteriore requisito della sproporzione su cui soltanto poteva astrattamente incidere la prova dedotta come nuova. Quanto alle sentenze della Commissione tributaria che, a dire del ricorrente avevano accertato la regolare provenienza dei mezzi finanziari dell'impresa intestata alla Calà, esse sono state ritenute correttamente ininfluenti perché danno conto di accertamenti non idonei a incidere, per le regole ed i criteri che presiedono alla valutazione delle evidenze probatorie, sulla ricostruzione di fatti rilevanti nel giudizio di prevenzione (cfr. Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Galgano, Rv. 272167 - 01 che ha espresso il principio di diritto che, condiviso dal Collegio va ribadito anche in questa sede, secondo cui "le sentenze pronunciate dai giudici tributari e le determinazioni assunte nel procedimento amministrativo in merito ad operazioni commerciali, attestate da documenti contabili di cui in tesi accusatoria si assume la non rispondenza al vero, non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione riguardante l'applicazione di misure di prevenzione reali e la formulazione del giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati ed attività svolte e valore dei beni acquisiti dal proposto, ma, se prodotte dalle parti nel relativo procedimento, sono soggette al libero apprezzamento"). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro