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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41063/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582-583 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'inesistenza della motivazione in punto di responsabilità, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che analogo vizio presenta il secondo motivo di ricorso, che invoca le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 bis cod. pen, poiché si limita a richiederne il riconoscimento senza specificare in forza di quali elementi concreti e rilevanti, in tesi pretermessi, dette attenuanti sarebbero concedibili (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582-583 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'inesistenza della motivazione in punto di responsabilità, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che analogo vizio presenta il secondo motivo di ricorso, che invoca le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 bis cod. pen, poiché si limita a richiederne il riconoscimento senza specificare in forza di quali elementi concreti e rilevanti, in tesi pretermessi, dette attenuanti sarebbero concedibili (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41063/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris