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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38043/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza, e ancora sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi degli avvocati oggi sostituiti.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dell'avvocato oggi sostituito chiedendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 18/10/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di SALERNO, in data 15/5/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione alle fattispecie di estorsione loro rispettivamente ascritte (in particolare, quelle di cui ai capi F e H per Greco; quelle di cui ai capi F, G e I per Sorrentino; quella di cui al capo F per [OSCURATO:PERSONA]) mentre escludeva per il Sorrentino l'addebito di cui al capo B (allo stesso ascritto in primo grado) perché estinto per prescrizione; inoltre, accogliendo il motivo di appello sul giudizio di equivalenza tra la già concessa in primo grado diminuente speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 e la contestata speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, rideterminava per tutti le pene.

2. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori, deducendo i motivi che si riassumono nei termini seguenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, caratterizzato da violazione del divieto di reformatio in peius per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, caratterizzato da violazione del divieto di refornnatio in peius per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio caratterizzato da violazione del divieto di reformatio in peius (per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice); inoltre, illegittimo è il diniego delle attenuanti generiche, che non tiene conto della positiva evoluzione della personalità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di Greco e Sorrentino, che prospettano il solo comune motivo sulla pena, sono fondati.

Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio è parimenti fondato; inammissibile invece nel resto.

1. Quanto al comune motivo relativo alla rideterminazione della pena base, giova evidenziare che le difese degli imputati si dolgono della inosservanza degli artt. 597, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alia rideterminazione della pena base all'esito dell'accoglimento del motivo di appello che contestava la compatibilità tra la diminuente speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 (già concessa in primo grado) e la speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

In particolare, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale, dopo aver escluso la compatibilità tra quest'ultima aggravante e la speciale diminuente di cui all'art. 8 L. 203/91, ha individuato la pena base per il delitto di cui al capo F) nella misura di I anni sei di reclusione, ridotta poi ad anni tre di reclusione in virtù della ricordata speciale attenuante dì cui all'art. 8 L. 203/91 e poi ulteriormente ridotta ad anni due di reclusione per il rito.

Ma così facendo, il giudice del secondo grado ha disatteso la diversa determinazione effettuata sul punto dal GIP, che aveva individuato la pena base per il delitto al punto F) in anni cinque di reclusione.

Analogamente, quanto al Sorrentino (che risponde anche dei capi G e I), la pena base è stata fissata in anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo F. E anche per il Greco (responsabile pure del capo H), la pena base è stata fissata in anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo F. Per tutti, dunque, è stato aggravato il trattamento sanzionatorio per il reato base (capo F) nonostante l'assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa; in tal modo la sentenza non ha fatto buon governo del principio per il quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., S.U., n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 - 01).

Difatti il trattamento sanzìonatorio su cui è parametrato il divieto della reformatio in peius è quello comminato per ciascun singolo reato e non alla pena complessivamente inflitta.

2. Manifestamente infondato, invece, è il motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di decisione adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale con la valorizzazione dei gravi precedenti penali e la concessione dell'attenuante ex art. 8 citata.

Dunque, la decisione è argomentata con motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Ciò posto, deve disporsi l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena base; a tanto non consegue la necessità del rinvio, potendosi procedere, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod.proc.pen., alla diretta rideterminazione della stessa, in considerazione del tenore della doglianza (aumento della pena base del primo grado) nonché del fatto che quella indicata dal primo giudice è già collocata sui minimi edittali per l'estorsione.

Di conseguenza, le pene vanno rideterminate nella misura che segue.Per [OSCURATO:PERSONA], in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 400,00 di multa (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato).

Per [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.066,00 di multa (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, aumentata per le due continuazioni con i capi G e I nella più favorevole misura stabilita dal giudice d'appello fino ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.600 di multa, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato).

Per [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 966,00 di multa. (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, aumentata per la continuazione con il capo H nella più favorevole misura stabilita dal giudice d'appello fino ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed C 1.450,00 di multa, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 400,00 di multa, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.066,00 di multa, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 966,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza, e ancora sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi degli avvocati oggi sostituiti. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dell'avvocato oggi sostituito chiedendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 18/10/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di SALERNO, in data 15/5/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione alle fattispecie di estorsione loro rispettivamente ascritte (in particolare, quelle di cui ai capi F e H per Greco; quelle di cui ai capi F, G e I per Sorrentino; quella di cui al capo F per [OSCURATO:PERSONA]) mentre escludeva per il Sorrentino l'addebito di cui al capo B (allo stesso ascritto in primo grado) perché estinto per prescrizione; inoltre, accogliendo il motivo di appello sul giudizio di equivalenza tra la già concessa in primo grado diminuente speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 e la contestata speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, rideterminava per tutti le pene. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori, deducendo i motivi che si riassumono nei termini seguenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, caratterizzato da violazione del divieto di reformatio in peius per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, caratterizzato da violazione del divieto di refornnatio in peius per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio caratterizzato da violazione del divieto di reformatio in peius (per avere il giudice d'appello fissato la pena base in misura maggiore di quella stabilita dal primo giudice); inoltre, illegittimo è il diniego delle attenuanti generiche, che non tiene conto della positiva evoluzione della personalità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di Greco e Sorrentino, che prospettano il solo comune motivo sulla pena, sono fondati. Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio è parimenti fondato; inammissibile invece nel resto. 1. Quanto al comune motivo relativo alla rideterminazione della pena base, giova evidenziare che le difese degli imputati si dolgono della inosservanza degli artt. 597, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alia rideterminazione della pena base all'esito dell'accoglimento del motivo di appello che contestava la compatibilità tra la diminuente speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 (già concessa in primo grado) e la speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. In particolare, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale, dopo aver escluso la compatibilità tra quest'ultima aggravante e la speciale diminuente di cui all'art. 8 L. 203/91, ha individuato la pena base per il delitto di cui al capo F) nella misura di I anni sei di reclusione, ridotta poi ad anni tre di reclusione in virtù della ricordata speciale attenuante dì cui all'art. 8 L. 203/91 e poi ulteriormente ridotta ad anni due di reclusione per il rito. Ma così facendo, il giudice del secondo grado ha disatteso la diversa determinazione effettuata sul punto dal GIP, che aveva individuato la pena base per il delitto al punto F) in anni cinque di reclusione. Analogamente, quanto al Sorrentino (che risponde anche dei capi G e I), la pena base è stata fissata in anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo F. E anche per il Greco (responsabile pure del capo H), la pena base è stata fissata in anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo F. Per tutti, dunque, è stato aggravato il trattamento sanzionatorio per il reato base (capo F) nonostante l'assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa; in tal modo la sentenza non ha fatto buon governo del principio per il quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., S.U., n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 - 01). Difatti il trattamento sanzìonatorio su cui è parametrato il divieto della reformatio in peius è quello comminato per ciascun singolo reato e non alla pena complessivamente inflitta. 2. Manifestamente infondato, invece, è il motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di decisione adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale con la valorizzazione dei gravi precedenti penali e la concessione dell'attenuante ex art. 8 citata. Dunque, la decisione è argomentata con motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Ciò posto, deve disporsi l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena base; a tanto non consegue la necessità del rinvio, potendosi procedere, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod.proc.pen., alla diretta rideterminazione della stessa, in considerazione del tenore della doglianza (aumento della pena base del primo grado) nonché del fatto che quella indicata dal primo giudice è già collocata sui minimi edittali per l'estorsione. Di conseguenza, le pene vanno rideterminate nella misura che segue.Per [OSCURATO:PERSONA], in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 400,00 di multa (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato). Per [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.066,00 di multa (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, aumentata per le due continuazioni con i capi G e I nella più favorevole misura stabilita dal giudice d'appello fino ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.600 di multa, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato). Per [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 966,00 di multa. (p.b. anni 5 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ridotta alla metà ex art. 8 D.L. 152\91, aumentata per la continuazione con il capo H nella più favorevole misura stabilita dal giudice d'appello fino ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed C 1.450,00 di multa, ridotta infine alla misura predetta per il rito abbreviato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 400,00 di multa, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.066,00 di multa, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 966,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il
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