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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 21264/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 1 sez.

M2 -ud. 10-06-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 3025/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cass azione avverso la sentenzadel Tribunale di conferma di sentenza del giudice di pace sulla compensazione delle spese del giudizio concluso con cessazione della materia del contendere ex d.l. n.119 del 2018.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente senza svolgere attività difensiva.

3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si articola in un motivo.

Il motivo appare fondato in quanto in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve regolare lespese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione Sez.U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 ».

2. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore.

Ric. 2021 n. 1 sez.

M2 -ud. 10-06-2022 - 3 - La motivazione del Tribunale sulle ragioni di compensazione merita conferma.

Nella specie il Giudice di Pace,a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento delle cartelle ex lege (d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018) ha compensato le spese di lite mediante un’in terpretazione estensiva dell’art. 92 c.p.c.

La ricorrente ha proposto appello impugnando la statuizione sulla compensazione delle spese.

Il Tribunale ha rigettato l’unico motivo di gravame evidenziando come,dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, sia possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 92 c.p.c. tale da ricomprendere nelle gravi ed eccezionali ragioni anche l’intervento legislativo che determina la cessazione della materia del contendere.

Osserva il collegio che occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 -5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2019, n. 4696).

La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale Ric. 2021 n. 1 sez.

M2 -ud. 10-06-2022 - 4 - delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

La sentenza del Tribunale ha fatto esplicito riferimento alle eccezionali ragioni che in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 consentono la compensazione delle spesee che nella specie sono rappresentate dall’intervento legislativo.

Infatti , questa Corte ha precisato che: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Sez. 5- , Ordina nza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 -01).

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n. 1 sez.

M2 -ud. 10-06-2022 - 5 - titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 1 sez. M2 -ud. 10-06-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 3025/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cass azione avverso la sentenzadel Tribunale di conferma di sentenza del giudice di pace sulla compensazione delle spese del giudizio concluso con cessazione della materia del contendere ex d.l. n.119 del 2018. 2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente senza svolgere attività difensiva. 3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si articola in un motivo. Il motivo appare fondato in quanto in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve regolare lespese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione Sez.U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 ». 2. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore. Ric. 2021 n. 1 sez. M2 -ud. 10-06-2022 - 3 - La motivazione del Tribunale sulle ragioni di compensazione merita conferma. Nella specie il Giudice di Pace,a fronte della declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento delle cartelle ex lege (d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018) ha compensato le spese di lite mediante un’in terpretazione estensiva dell’art. 92 c.p.c. La ricorrente ha proposto appello impugnando la statuizione sulla compensazione delle spese. Il Tribunale ha rigettato l’unico motivo di gravame evidenziando come,dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, sia possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 92 c.p.c. tale da ricomprendere nelle gravi ed eccezionali ragioni anche l’intervento legislativo che determina la cessazione della materia del contendere. Osserva il collegio che occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 -5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2019, n. 4696). La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale Ric. 2021 n. 1 sez. M2 -ud. 10-06-2022 - 4 - delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La sentenza del Tribunale ha fatto esplicito riferimento alle eccezionali ragioni che in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 consentono la compensazione delle spesee che nella specie sono rappresentate dall’intervento legislativo. Infatti , questa Corte ha precisato che: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Sez. 5- , Ordina nza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 -01). 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n. 1 sez. M2 -ud. 10-06-2022 - 5 - titolo di contributo unificato pari a quello p
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