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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.

Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di salute del condannato, tanto che risulterebbe illogico che il giudice della sorveglianza abbia disposto di comunicare l'ordinanza al DAP al fine di valutare l'opportunità di trasferire il condannato presso un penitenziario dotato di S.A.I.; Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso che al condannato non può essere concessa la detenzione domiciliare ex art- 47 ter, comma 1, ord. pen. in quanto la pena residua è superiore ai quattro anni, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (da cui risulta che le attuali condizioni non necessitano di costanti e continui contatti con i presidi sanitari esterni e che la pericolosità èdi grado elevato, ciò anche considerato quanto risulta anche dall'ultimo provvedimento di cumulo pervenuto), ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01 Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dej.I ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di salute del condannato, tanto che risulterebbe illogico che il giudice della sorveglianza abbia disposto di comunicare l'ordinanza al DAP al fine di valutare l'opportunità di trasferire il condannato presso un penitenziario dotato di S.A.I.; Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso che al condannato non può essere concessa la detenzione domiciliare ex art- 47 ter, comma 1, ord. pen. in quanto la pena residua è superiore ai quattro anni, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (da cui risulta che le attuali condizioni non necessitano di costanti e continui contatti con i presidi sanitari esterni e che la pericolosità èdi grado elevato, ciò anche considerato quanto risulta anche dall'ultimo provvedimento di cumulo pervenuto), ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01 Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dej.I ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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