Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27174/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9257/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 13133sez.

S2 Con provvedimento del 31.10.2019 il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione del compenso dovutogli per l’assistenza prestata, in sede giudiziale civile, in favore del [OSCURATO:PERSONA], n. 6/2008, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo il diritto prescritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2956, secondo comma, c.c.

Avverso detto provvedimento interponeva opposizione il Picciolo ed il Tribunale, con l’ordinanza impugnata in questa sede, rigettava l’opposizione, rilevando da un lato l’inapplicabilità alla fattispecie della cd. prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., ma ritenendo infondata la pretesa, non avendo il Picciolo dimostrato di non esser stato retribuito per l’opera svolta.

Il giudice dell’opposizione rilevava, da un lato, che era decorso un notevole lasso di tempo tra l’esecuzione della prestazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e, dall’altro lato, che le spese liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo in relazione al quale era stata resa la prestazione professionale oggetto della richiesta di liquidazione erano state poste a favore della parte istante, e non dell’Erario, con statuizione non oggetto di correzione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia, anche a seguito di rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c., 84, 170 del D.P.R. n.

Ric. 2020n. 13133sez.

S2 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione si sarebbe pronunciato ultra petita, ponendo alla base della sua valutazione circostanze non oggetto di specifica censura.

La doglianza è infondata.

L’odierno ricorrente aveva interposto opposizione avverso il provvedimento con il quale era stato negato il riconoscimento del compenso dovutogli per l’assistenza prestata in favore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

In tal modo, oggetto del devolutum era l’intera questione concernente alla spettanza del predetto compenso, e dunque non si ravvisa alcun profilo di ultrapetizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe deciso la causa su questione non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

Con il terzo motivo, invece, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1233, 2697 c.c., 74, 131 e 132 del D. Lgs. (recte, del D.P.R.) n. 115 del 2002, 3 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della prova, una circostanza non decisiva, rappresentata dal fatto che il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva per errore liquidatole spese direttamente in favore della parte, e non invece dell’Erario, come avrebbe dovuto.

Inoltre, il giudice dell’opposizione avrebbe operato una Ric. 2020n. 13133sez.

S2 inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’istante la dimostrazione di non esser stato retribuito per la sua attività, anche se nessuna eccezione era stata sollevata, in tal senso, dalla parte nei cui confronti era stata indirizzata la richiesta di pagamento.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto esercitare il suo potere - dovere di acquisire ex officio la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della decisione della causa.

Inoltre, il predetto giudice avrebbe trascurato di considerare la produzione documentale eseguita dall’odierno ricorrente, dalla quale sarebbe emerso che il Fallimento non aveva fondi per poter provvedere al saldo delle spettanze del difensore.

Tra le tre censure, suscettibili di esame congiunto, va esaminato in primo luogo il terzo motivo, che è fondato.

Il Tribunale ha posto a base della sua decisione due circostanze del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento, o del diniego, della spettanza del compenso dovuto al Picciolo.

Il fatto che costui avesse agito a distanza di tempo dall’esecuzione della prestazione, infatti, non costituisce elemento idoneo a far presumere l’intervenuto saldo della sua opera.

Né rileva, a tal riguardo, la circostanza che nel decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per conto del Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice avesse liquidato le spese in favore della parte, anziché dell’Erario, trattandosi da un lato di un fatto non dipendente dalla volontà dell’avvocato della parte istante, e Ric. 2020n. 13133sez.

S2 dall’altro lato comunque integrante un mero errore materiale, suscettibile di correzione mediante l’apposito procedimento.

L’ipotesi che si configura nel caso specifico, infatti, è sovrapponibile a quella dell’omessa statuizione del giudice sull’istanza di distrazione delle spese in favore del difensore, in relazione alla quale è stato ammesso il rimedio della correzione (cfr. Cass. Sez.U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078).

In entrambi i casi, infatti, la correzione non incide sulquantum delle spese liquidate, ma soltanto sull’individuazione del soggetto legittimato a pretenderne il pagamento.

Il motivo, inoltre, è fondato anche nella parte in cui si contesta una ingiusta inversione dell’onere della prova ed una pronuncia in assenza di eccezione della parte interessata.

Non consta, infatti, che fosse stato eccepito, in sede di opposizione, l’intervenuto pagamento della prestazione per la quale il Picciolo aveva chiesto di essere retribuito; in assenza di detta eccezione, il giudice dell’opposizione non poteva pretendere la dimostrazione, da parte dell’odierno ricorrente, del fatto negativo consistente nel mancato incasso del proprio compenso, anche perché in tal modo ha posto, ingiustamente, a suo carico, l’onere della prova dell’infondatezza di una eccezione mai sollevata, operando una inversione dei criteri di riparto dell’onere della prova.

Il secondo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo.

In conclusione,va rigettato il primo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbiti gli altri.

La decisione impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche Ric. 2020n. 13133sez.

S2 per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione.

P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa l a decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9257/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 13133sez. S2 Con provvedimento del 31.10.2019 il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione del compenso dovutogli per l’assistenza prestata, in sede giudiziale civile, in favore del [OSCURATO:PERSONA], n. 6/2008, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo il diritto prescritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2956, secondo comma, c.c. Avverso detto provvedimento interponeva opposizione il Picciolo ed il Tribunale, con l’ordinanza impugnata in questa sede, rigettava l’opposizione, rilevando da un lato l’inapplicabilità alla fattispecie della cd. prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., ma ritenendo infondata la pretesa, non avendo il Picciolo dimostrato di non esser stato retribuito per l’opera svolta. Il giudice dell’opposizione rilevava, da un lato, che era decorso un notevole lasso di tempo tra l’esecuzione della prestazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e, dall’altro lato, che le spese liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo in relazione al quale era stata resa la prestazione professionale oggetto della richiesta di liquidazione erano state poste a favore della parte istante, e non dell’Erario, con statuizione non oggetto di correzione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia, anche a seguito di rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c., 84, 170 del D.P.R. n. Ric. 2020n. 13133sez. S2 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione si sarebbe pronunciato ultra petita, ponendo alla base della sua valutazione circostanze non oggetto di specifica censura. La doglianza è infondata. L’odierno ricorrente aveva interposto opposizione avverso il provvedimento con il quale era stato negato il riconoscimento del compenso dovutogli per l’assistenza prestata in favore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In tal modo, oggetto del devolutum era l’intera questione concernente alla spettanza del predetto compenso, e dunque non si ravvisa alcun profilo di ultrapetizione. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe deciso la causa su questione non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Con il terzo motivo, invece, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1233, 2697 c.c., 74, 131 e 132 del D. Lgs. (recte, del D.P.R.) n. 115 del 2002, 3 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della prova, una circostanza non decisiva, rappresentata dal fatto che il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva per errore liquidatole spese direttamente in favore della parte, e non invece dell’Erario, come avrebbe dovuto. Inoltre, il giudice dell’opposizione avrebbe operato una Ric. 2020n. 13133sez. S2 inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’istante la dimostrazione di non esser stato retribuito per la sua attività, anche se nessuna eccezione era stata sollevata, in tal senso, dalla parte nei cui confronti era stata indirizzata la richiesta di pagamento. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto esercitare il suo potere - dovere di acquisire ex officio la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della decisione della causa. Inoltre, il predetto giudice avrebbe trascurato di considerare la produzione documentale eseguita dall’odierno ricorrente, dalla quale sarebbe emerso che il Fallimento non aveva fondi per poter provvedere al saldo delle spettanze del difensore. Tra le tre censure, suscettibili di esame congiunto, va esaminato in primo luogo il terzo motivo, che è fondato. Il Tribunale ha posto a base della sua decisione due circostanze del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento, o del diniego, della spettanza del compenso dovuto al Picciolo. Il fatto che costui avesse agito a distanza di tempo dall’esecuzione della prestazione, infatti, non costituisce elemento idoneo a far presumere l’intervenuto saldo della sua opera. Né rileva, a tal riguardo, la circostanza che nel decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per conto del Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice avesse liquidato le spese in favore della parte, anziché dell’Erario, trattandosi da un lato di un fatto non dipendente dalla volontà dell’avvocato della parte istante, e Ric. 2020n. 13133sez. S2 dall’altro lato comunque integrante un mero errore materiale, suscettibile di correzione mediante l’apposito procedimento. L’ipotesi che si configura nel caso specifico, infatti, è sovrapponibile a quella dell’omessa statuizione del giudice sull’istanza di distrazione delle spese in favore del difensore, in relazione alla quale è stato ammesso il rimedio della correzione (cfr. Cass. Sez.U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078). In entrambi i casi, infatti, la correzione non incide sulquantum delle spese liquidate, ma soltanto sull’individuazione del soggetto legittimato a pretenderne il pagamento. Il motivo, inoltre, è fondato anche nella parte in cui si contesta una ingiusta inversione dell’onere della prova ed una pronuncia in assenza di eccezione della parte interessata. Non consta, infatti, che fosse stato eccepito, in sede di opposizione, l’intervenuto pagamento della prestazione per la quale il Picciolo aveva chiesto di essere retribuito; in assenza di detta eccezione, il giudice dell’opposizione non poteva pretendere la dimostrazione, da parte dell’odierno ricorrente, del fatto negativo consistente nel mancato incasso del proprio compenso, anche perché in tal modo ha posto, ingiustamente, a suo carico, l’onere della prova dell’infondatezza di una eccezione mai sollevata, operando una inversione dei criteri di riparto dell’onere della prova. Il secondo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo. In conclusione,va rigettato il primo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbiti gli altri. La decisione impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche Ric. 2020n. 13133sez. S2 per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l a decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale