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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 45/1979

ECLI:IT:COST:1979:45
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con sei ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre 1977 nelle controversie di lavoro, promosse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a 57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto alla Corte che decida se: 1 ) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile; 2) l'art. 429 cod. proc. civ., comma terzo, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533 dell'11 agosto 1973.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, dinanzi alla quale ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 24 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979, ha, richiamando atti di intervento spiegato in altri precedenti, concluso per la infondatezza della questione (rectius: delle questioni). :

1. - Sembra al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza n. 63 del 1966 della Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori.

Ma, tale sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle sentenze nn. 143/1969, 86/1971 e 115/1975, e non anche della sentenza n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori attori e al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n. 300 del 1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 della legge n. 604 del 1966.

Pertanto si impone la restituzione degli atti al tribunale affinché proceda alla valutazione di rilevanza della questione, così come prospettata.

Il quale provvedimento, che con la presente sentenza si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda degli attori senza riproporre la questione alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di illegittimità.

2. - Nel prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in parte, l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n. 533 del 1973, il tribunale premette che il "lavoratore suddetto avrà comunque diritto, nel quinquennio precedente la notifica del ricorso, avvenuta il 22 gennaio 1976, alla corresponsione della maggiorazione contributiva", ma la questione deve giudicarsi manifestamente infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata non fondata con sentenze nn. 13 e 161/1977 e manifestamente infondata con ordinanza n. 41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal "novellato" art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con sei ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre 1977 nelle controversie di lavoro, promosse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a 57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto alla Corte che decida se: 1 ) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile; 2) l'art. 429 cod. proc. civ., comma terzo, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 533 dell'11 agosto 1973. Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, dinanzi alla quale ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 24 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979, ha, richiamando atti di intervento spiegato in altri precedenti, concluso per la infondatezza della questione (rectius: delle questioni). : 1. - Sembra al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza n. 63 del 1966 della Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori. Ma, tale sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle sentenze nn. 143/1969, 86/1971 e 115/1975, e non anche della sentenza n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori attori e al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n. 300 del 1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 della legge n. 604 del 1966. Pertanto si impone la restituzione degli atti al tribunale affinché proceda alla valutazione di rilevanza della questione, così come prospettata. Il quale provvedimento, che con la presente sentenza si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda degli attori senza riproporre la questione alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di illegittimità. 2. - Nel prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in parte, l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n. 533 del 1973, il tribunale premette che il "lavoratore suddetto avrà comunque diritto, nel quinquennio precedente la notifica del ricorso, avvenuta il 22 gennaio 1976, alla corresponsione della maggiorazione contributiva", ma la questione deve giudicarsi manifestamente infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata non fondata con sentenze nn. 13 e 161/1977 e manifestamente infondata con ordinanza n. 41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal "novellato" art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] 1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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