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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:T:2002:254
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001TJ0310_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-310/01, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Rueil-Malmaison ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti F. Herbert, J. Steenbergen e M. Pittie, ricorrente, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dai sigg.

G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

P. Oliver, P. Hellström e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], con sede in Limoges ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati dall'avv.

H. Masse-Dessen, intervenienti, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001, n.

C (2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai sigg.

B. Vesterdorf, presidente, N.J.

Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 luglio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e, per rettifica, GU 1990, L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»], dispone quanto segue: «1.

Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della [OSCURATO:PERSONA];

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. (...)». 2 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA], qualora constati che l'operazione di concentrazione notificata rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento e suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura. 3 L'art. 7 del regolamento n. 4064/89 così dispone: «1.

Una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune (...). (...)

3. Il paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di [scambio] che sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente al paragrafo

4. (...)». 4 L'art. 8 del regolamento n. 4064/89 stabilisce, in particolare: «2.

Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (...) essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune. (...)

3. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 (...), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la [OSCURATO:PERSONA] può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva». 5 Ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, le decisioni che dichiarano un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. 6 A mente dell'art. 10, n. 4, del detto regolamento, tale termine è eccezionalmente sospeso qualora la [OSCURATO:PERSONA], per circostanze delle quali sia responsabile una delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione, sia stata costretta a chiedere informazioni mediante decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del medesimo regolamento. 7 In forza dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del detto regolamento, i termini da quest'ultimo stabiliti si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza. 8 L'art. 10, n. 6, del medesimo regolamento precisa che, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una decisione ai sensi dell'art. 8, n. 3, entro il succitato termine di quattro mesi, l'operazione di concentrazione si reputa esser stata dichiarata compatibile con il mercato comune. 9 L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89 autorizza la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, a raccogliere tutte le informazioni necessarie, in particolare dai soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione notificata. 10 All'art. 11, n. 5, del medesimo regolamento viene precisato che, se un'impresa non fornisce entro il termine impartito le informazioni così richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure le fornisce in forma incompleta, la [OSCURATO:PERSONA] richiede tali informazioni mediante decisione.

Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite e indica il ricorso esperibile contro la decisione dinanzi al giudice comunitario. 11 L'art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89 chiarisce, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto far valere le proprie osservazioni e, dall'altro, che nello svolgimento della procedura i diritti della difesa degli interessati sono pienamente garantiti. 12 Infine, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), il succitato termine di quattro mesi rimane sospeso nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia costretta, a norma dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ad adottare una decisione, a motivo del fatto che, entro il termine da essa stabilito, le informazioni richieste ad uno dei soggetti notificanti non le sono state fornite o le sono state fornite in forma incompleta.

Fatti all'origine della controversia 13 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto francese, è la holding di un gruppo attivo nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione.

Nel corso dell'esercizio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato un fatturato di EUR 8 750 milioni a livello mondiale e di EUR 4 095 milioni all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. 14 [OSCURATO:PERSONA] SA è una società di diritto francese specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione.

Nel 2000 il suo fatturato ha ammontato ad EUR 2 791 milioni a livello mondiale e ad EUR 1 684 milioni nella [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il 16 febbraio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 4064/89, il progetto della [OSCURATO:PERSONA] di lanciare un'offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l'«OPSC») sull'insieme delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] detenute dal pubblico. 16 Tale iniziativa faceva seguito a notifiche informali depositate rispettivamente il 12 dicembre 2000 ed il 5 gennaio 2001. 17 Le parti notificanti trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA], in data 29 gennaio 2001, un nuovo progetto di notifica. 18 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rispondevano inoltre a 71 quesiti trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA], in data 7 febbraio 2001, e destinati a completare tale terzo progetto di notifica. 19 [OSCURATO:PERSONA] concludeva che l'operazione di concentrazione notificata rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che la sua compatibilità con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») sollevava seri dubbi. 20 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, il 30 marzo 2001, una decisione fondata sull'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, con la quale essa apriva la seconda fase della procedura di esame dell'operazione notificata. 21 Con lettera 6 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di informazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89. 22 Poiché le due società non fornivano, prima della scadenza del termine per la risposta fissato al 18 aprile 2001, tutte le informazioni richieste relativamente ai diversi mercati interessati dall'operazione di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] notificava a ciascuna di esse una decisione recante richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, datata 27 aprile 2001. 23 Alla data del 25 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto tutte le informazioni sollecitate. 24 Il 7 giugno 2001 la [OSCURATO:PERSONA] depositava la documentazione precisante i termini della sua OPSC presso il Conseil français des marchés financiers, il quale la dichiarava ricevibile nella seduta del 14 giugno successivo.

Il visto della Commission des opérations de bourse veniva ottenuto il 19 giugno 2001. 25 Considerato che l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89 autorizza la realizzazione delle offerte pubbliche notificate alla [OSCURATO:PERSONA] a condizione che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle azioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] lanciava la propria OPSC il 21 giugno 2001, concludendola il 25 luglio successivo. 26 In applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 447/98, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA], il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti con la quale contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell'operazione notificata, su un certo numero di mercati settoriali nazionali. 27 Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse emetteva l'avviso di risultato definitivo dell'OPSC lanciata dalla [OSCURATO:PERSONA] sui titoli della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risultava aver raccolto il 98,7% dei titoli della [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione datata 14 agosto 2001, redatta dal prof.

L. Waverman e dallo studio «[OSCURATO:PERSONA]» per conto delle parti notificanti (in prosieguo: la «prima relazione NERA»).

Tale documento esamina la definizione del mercato settoriale dei quadri di distribuzione elettrica, le vendite integrate dei componenti per quadri elettrici dei due concorrenti della [OSCURATO:PERSONA], ossia l'ABB e la Siemens, nonché la situazione della concorrenza sul mercato dei quadri elettrici in Italia, in Spagna, in Portogallo ed in [OSCURATO:PERSONA]. 29 Le parti notificanti rispondevano alla comunicazione degli addebiti, con memoria depositata il 16 agosto successivo. 30 Un'audizione aveva luogo il 21 agosto 2001. 31 Il 29 agosto 2001 si svolgeva una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA] al fine di definire eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 4064/89, destinate a risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 32 A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] depositava le proprie proposte di assunzione di impegni («rimedi» ovvero «misure correttive») il 14 settembre 2001, ultimo giorno del termine legale. 33 Il 18 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava ai terzi interessati un questionario in merito a tali proposte. 34 [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese si riuniva il 19 settembre 2001 per esaminare il progetto di decisione finale. 35 Il 24 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova versione delle succitate proposte di assunzione di impegni del 14 settembre, al fine di rispondere alle specifiche domande in precedenza formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre. 36 Lo stesso giorno i servizi della [OSCURATO:PERSONA] convocavano le parti ad una riunione. 37 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in una nota allegata alla loro lettera del 25 settembre 2001 indirizzata al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni in materia di concorrenza, manifestavano la totale sorpresa da esse provata dinanzi alla reazione nuovamente negativa espressa dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] verso le loro nuove proposte di assunzione di impegni, malgrado queste ultime prevedessero il ritiro della [OSCURATO:PERSONA] dai mercati dei componenti per quadri elettrici nell'insieme del SEE. 38 [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese si riuniva nuovamente, in data 28 settembre 2001, per esaminare le misure correttive proposte e per pronunciarsi sul progetto di decisione. 39 Il 10 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione, sulla base dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C (2001) 3014 def. (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 40 L'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «La concentration notifiée à la Commission par [OSCURATO:PERSONA] le 16 février 2001, qui lui permettrait d'acquérir le contrôle exclusif de [OSCURATO:PERSONA], est déclarée incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord SEE» [L'operazione di concentrazione notificata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2001, che permetterebbe a tale impresa di acquisire il controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], è dichiarata incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE]. 41 [OSCURATO:PERSONA] contiene la descrizione del settore del materiale elettrico a bassa tensione (punto V A, intitolato «Compatibilité avec le marché commun» [Compatibilità con il mercato comune]), la definizione dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione di concentrazione (punto V B), l'analisi di tale operazione (punto V C) e la valutazione dei rimedi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per ovviare ai problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto VI, intitolato «Mesures correctives» [Misure correttive]). 42 Il settore industriale interessato dall'operazione notificata comprende le attrezzature che, negli edifici destinati ad attività industriali o terziarie ovvero ad uso residenziale, sono situate a valle del loro punto di connessione alla rete di distribuzione a media tensione.

Tali attrezzature possono essere raggruppate in tre categorie, descritte al 12° considerando della [OSCURATO:PERSONA]. 43 In primo luogo, i quadri di distribuzione a bassa tensione servono essenzialmente a fornire energia elettrica ai diversi livelli dell'impianto ed a proteggere quest'ultimo e l'utilizzatore dal rischio di sovraccarico di corrente e di cortocircuiti. 44 Tali quadri, costituiti principalmente da un'armadio e da componenti di protezione, quali i disgiuntori, i fusibili o gli interruttori differenziali, possono essere suddivisi in tre diversi gruppi di prodotti corrispondenti ai diversi livelli di distribuzione elettrica: - i quadri elettrici generali, per l'allacciamento dei grandi edifici terziari o industriali alla rete a media tensione; - i quadri elettrici di piano, utilizzati a livello di singolo piano di edificio; - i quadri elettrici terminali, impiegati a livello di utilizzatore finale con modesti bisogni di energia, quale l'occupante di un appartamento. 45 In secondo luogo, i supporti di cavi e le canalizzazioni elettriche prefabbricate garantiscono il sostegno dei cavi elettrici collocati nel sottosuolo, in condotti o nel controsoffitto di un edificio. 46 In terzo luogo, le attrezzature elettriche situate a valle del quadro di distribuzione terminale raggruppano sei categorie di prodotti (v., in particolare, il 302° considerando della [OSCURATO:PERSONA]): - le apparecchiature ultraterminali che costituiscono la parte terminale dell'impianto elettrico (prese, interruttori, ecc.); - i sistemi di controllo, che pilotano un'applicazione specifica, ad esempio il riscaldamento, in una zona particolare di un edificio; - i sistemi di protezione, che garantiscono la sicurezza delle cose e delle persone (sistemi di allarme, rilevamento incendi, illuminazione di sicurezza, ecc.); - i connettori informatici per sistemi di comunicazione (connettori informatici, armadi ripartitori, ecc.); - i materiali di fissaggio e di derivazione, che permettono la derivazione, il fissaggio ed il cablaggio degli impianti a valle dei quadri terminali; - i componenti per la posa di cavi in ambiente (canalette, scatole da incasso o colonnine). 47 L'operazione notificata produce altresì effetti per altri tipi di prodotti ad uso industriale, in particolare gli ausiliari di controllo e di segnalazione, altrimenti denominati «bottoneria industriale», e le attrezzature di alimentazione e di trasformazione elettrica. 48 Le parti hanno concordato di segmentare il settore industriale di cui trattasi in conformità della tabella qui di seguito riportata, riprodotta al 14° considerando della [OSCURATO:PERSONA]: >lt>0 49 L'offerta e la domanda delle attrezzature in questione fanno intervenire sei diverse categorie di soggetti. 50 I produttori, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono i gruppi industriali che producono le attrezzature elettriche in questione. 51 I grossisti sono distributori di zona che acquistano dai produttori ed offrono la gamma dei materiali necessari agli installatori ed ai quadristi per realizzare un impianto elettrico. 52 I quadristi sono specialisti che assemblano i diversi elementi di un quadro di distribuzione elettrica in un edificio.

In pratica, essi svolgono quattro funzioni, ossia: - lo studio e l'adattamento del quadro ai particolari bisogni di ciascun impianto; - l'approvvigionamento e l'assemblaggio delle parti costitutive del quadro (elementi di armadio, disgiuntori, fusibili, ecc.); - il cablaggio del quadro; - la verifica del buon funzionamento del sistema. 53 Successivamente, i quadristi forniscono gli armadi pronti all'impiego all'installatore che li installerà presso il cliente finale.

In pratica, i quadristi intervengono principalmente sui quadri elettrici generali e di piano.

I quadri elettrici terminali vengono generalmente adattati ed assemblati direttamente dagli installatori. 54 Gli installatori sono gli specialisti che garantiscono la posa dei materiali elettrici a bassa tensione presso il cliente finale. 55 I responsabili dei lavori sono gli architetti, gli studi di consulenza, le società di costruzione di opere ed edifici pubblici (BTP) ovvero i promotori immobiliari responsabili dei progetti nei quali saranno installati i materiali elettrici. 56 I clienti finali sono le persone o le imprese proprietarie dell'edificio nel quale viene installato il materiale elettrico.

Secondo una segmentazione tradizionale, i clienti finali possono essere suddivisi in due grandi categorie: gli industriali, da un lato, e le imprese di costruzione, dall'altro.

Talvolta, lo stesso settore delle costruzioni è suddiviso in società del settore terziario e clienti residenziali. 57 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al 782° considerando, che l'operazione progettata creerà una posizione dominante, la quale avrà come risultato che una concorrenza effettiva risulterà ostacolata in modo significativo sui seguenti mercati: - i mercati italiani dei disgiuntori scatolati, dei disgiuntori miniaturizzati e degli armadi destinati ai quadri di piano di distribuzione elettrica; - i mercati danesi, spagnoli, italiani e portoghesi dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinati ai quadri terminali di distribuzione elettrica; - i mercati francesi e portoghesi dei disgiuntori di rete; - il mercato britannico dei supporti di cavi; - il mercato greco delle prese e degli interruttori; - il mercato spagnolo delle apparecchiature a tenuta stagna; - il mercato francese dei materiali di fissaggio e di derivazione; - il mercato francese dei prodotti di trasformazione elettrica; - il mercato francese degli ausiliari di controllo e di segnalazione. 58 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto, al 783 considerando della [OSCURATO:PERSONA], che l'operazione progettata rafforzerà una posizione dominante per effetto della quale una concorrenza effettiva sarà ostacolata in modo significativo sui seguenti mercati: - i mercati francesi dei disgiuntori scatolati, dei disgiuntori miniaturizzati e degli armadi destinati ai quadri di piano di distribuzione elettrica; - i mercati francesi dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinati ai quadri terminali di distribuzione elettrica; - il mercato francese delle prese e degli interruttori; - il mercato francese delle apparecchiature a tenuta stagna; - il mercato francese dei sistemi di illuminazione di sicurezza o dei blocchi autonomi di illuminazione e di sicurezza. 59 [OSCURATO:PERSONA] ha infine ritenuto che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentiranno di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella [OSCURATO:PERSONA]. 60 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una seconda relazione, predisposta dallo studio NERA nel dicembre 2001 (in prosieguo: la «seconda relazione NERA»), riguardante l'elasticità della domanda dei componenti per quadri elettrici, la fedeltà degli installatori ai marchi, la struttura della distribuzione in Italia, in Spagna, in Portogallo e in [OSCURATO:PERSONA], le caratteristiche delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate dall'ABB e dalla Siemens e, infine, la definizione del mercato settoriale dei quadri elettrici da prendere in considerazione.

Procedimento dinanzi al Tribunale 61 Contro la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento, mediante deposito di atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale in data 13 dicembre 2001. 62 Con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un'istanza volta a che il Tribunale statuisca sul suo ricorso mediante procedimento accelerato, ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. 63 Il 23 gennaio 2002 il Tribunale ha respinto tale istanza in considerazione della natura del fascicolo e, in particolare, della voluminosità del ricorso introduttivo e dei documenti a questo allegati. 64 Il 5 aprile 2002 è stata organizzata con i rappresentanti delle parti una riunione informale dinanzi al Presidente della Prima Sezione ed al giudice relatore. 65 Il 3 maggio 2002 il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, sentita la [OSCURATO:PERSONA], di accogliere l'istanza della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere una decisione della causa mediante procedimento accelerato, tenuto conto della conferma da parte della detta ricorrente, trasmessa il 12 aprile 2002, del mantenimento della versione abbreviata del proprio ricorso introduttivo. 66 Con ordinanza 6 maggio 2002, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 67 Il 16 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nuova versione del proprio controricorso, precedentemente depositato, adattata al testo abbreviato del ricorso introduttivo. 68 Con ordinanza 7 giugno 2002, il [OSCURATO:PERSONA] d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] sono stati ammessi ad intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 69 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale ed ha sottoposto quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale.

Le parti hanno ottemperato a tali richieste di informazioni. 70 Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale, in occasione dell'udienza svoltasi il 10 luglio 2002.

Conclusioni delle parti 71 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, conclude che il Tribunale voglia: - in via principale, in accoglimento del primo motivo, annullare la [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89; - in subordine, annullare la [OSCURATO:PERSONA]; - per quanto necessario, riservare alla ricorrente il diritto di chiedere l'adozione di qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o misura istruttoria che risulti necessaria per l'accertamento dei fatti e per la valutazione dell'operazione di concentrazione controversa; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese. 72 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

In diritto 73 Gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso sono articolati in diversi motivi che, per comodità di presentazione, occorre considerare come relativi, rispettivamente, all'irregolarità del procedimento per violazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, ad errori manifesti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare, da un lato, l'impatto dell'operazione notificata e, dall'altro, gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rendere l'operazione compatibile con il mercato comune, e relativi altresì ad una violazione dei diritti della difesa.

Irregolarità del procedimento Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 - Argomenti delle parti 74 Nell'ambito di tale motivo, dedotto in via principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, a norma dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un termine di quattro mesi a partire dal 30 marzo 2001, data dell'avvio della seconda fase del procedimento, per constatare l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune. 75 Tale termine imperativo sarebbe venuto a scadenza il 10 agosto 2001, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 447/98 relative al calcolo dei termini, vale a dire prima dell'adozione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 10 ottobre 2001. 76 Alla luce di tali circostanze, l'operazione di concentrazione controversa dovrebbe reputarsi esser stata dichiarata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 10, n. 6, del regolamento n. 4064/89. 77 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe della sospensione eccezionale del termine di quattro mesi prevista dall'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 per il caso in cui circostanze imputabili ad uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione notificata costringano la [OSCURATO:PERSONA] a chiedere informazioni mediante decisione, ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89. 78 La decisione 27 aprile 2001 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 22) avrebbe effettivamente ordinato a quest'ultima di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di informazioni che tale istituzione aveva già richiesto, con lettera 6 aprile 2001, per il 18 aprile 2001.

Tuttavia, i presupposti assai rigorosi ai quali l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 subordina la sospensione del termine di quattro mesi non sarebbero stati soddisfatti. 79 Tale sospensione avrebbe carattere eccezionale e non discenderebbe necessariamente da qualsiasi decisione recante richiesta di informazioni. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata costretta ad adottare una decisione siffatta non a motivo di circostante imputabili ai soggetti partecipanti all'operazione notificata, bensì a causa della fissazione, ad opera della lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, di un termine di cinque giorni lavorativi per rispondere a 322 quesiti.

Tali quesiti avrebbero implicato un'attività di raccolta di più di 300 000 dati, la cui ulteriore utilizzazione nella valutazione dell'operazione sarebbe tutta da dimostrare. 80 [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe in tal modo creato uno stato di fatto da essa in seguito utilizzato per giustificare l'adozione di una decisione recante richiesta di informazioni dotata di effetto sospensivo. 81 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA], all'8° considerando, fonda la sospensione del termine sull'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89, mentre la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 si basa, a questo proposito, sull'art. 9 del regolamento n. 447/98. 82 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può tentare di giustificare la sospensione del termine di quattro mesi facendo valere che l'art. 9 del regolamento n. 447/98 non menziona, a differenza dell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89, il carattere eccezionale della sospensione e la necessità di dimostrare l'esistenza di circostanze imputabili ad uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione.

Il regolamento n. 447/98 non potrebbe derogare alle disposizioni del regolamento base n. 4064/89, del quale esso garantisce l'esecuzione. 83 Secondo la detta ricorrente, il fatto che essa non abbia presentato direttamente un ricorso di annullamento contro la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 non inficia la ricevibilità del presente motivo.

La sospensione del termine massimo di quattro mesi costituirebbe un atto privo di contenuto sostanziale specifico, lesivo dei diritti delle imprese.

Questa valutazione non sarebbe modificata dal fatto che, nel testo stesso della decisione del 27 aprile 2001, viene indicato il mezzo di impugnazione per annullamento che poteva essere proposto contro tale atto.

Il dispositivo della detta decisione non farebbe menzione della sospensione del termine di quattro mesi e la [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, non sarebbe stata in grado di dimostrare un interesse sufficiente per richiedere l'annullamento della decisione stessa. 84 Per il caso in cui il primo motivo venga accolto, la [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì al Tribunale di constatare, sulla scorta dell'art. 241 CE, l'inapplicabilità dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ai sensi del quale i termini fissati da tale regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui viene pronunciata una sentenza che annulla una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Far rivivere i termini in un'ipotesi in cui si reputi maturata una decisione di compatibilità finirebbe non per sanzionare, bensì per sancire l'illegittimità commessa, in quanto ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un termine rinnovato per decidere nuovamente. 85 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità manifesta del motivo relativo all'illegittimità della decisione 27 aprile 2001, in quanto contro tale atto non è stato proposto un ricorso di annullamento entro il termine prescritto per l'impugnazione in sede giurisdizionale (sentenza della Corte 30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-585, punto 19). 86 Infatti, la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89 costituirebbe un atto impugnabile con un ricorso di annullamento.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse effettivo ed attuale, sufficiente per domandare direttamente l'annullamento di tale decisione. 87 Ad ogni modo, il motivo non sarebbe fondato: questa stessa decisione sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98.

In particolare, le informazioni richieste sarebbero state necessarie all'indagine e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata effettivamente costretta ad adottare tale decisione a motivo di un ritardo imputabile alle parti notificanti. 88 Il carattere ragionevole di un termine dovrebbe essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1739) e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a rispettare termini rigorosi. 89 La lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni avrebbe costituito soltanto la logica conseguenza di diversi quesiti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'inizio del procedimento, ai quali un'impresa come la [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere con tutta la diligenza esigibile da un operatore normalmente avveduto. 90 Non vi sarebbe alcuna divergenza, quanto agli effetti delle decisioni recanti richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, tra l'art. 10, n. 4, di quest'ultimo regolamento e l'art. 9 del regolamento n. 447/98.

Sarebbe possibile richiamarsi all'una o all'altra di queste due disposizioni. 91 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla luce di tali circostanze, non avrebbe alcuna conseguenza il fatto che, per motivare la sospensione del termine di quattro mesi, la decisione 27 aprile 2001, al suo 10° considerando, assume come base normativa l'art. 9 del regolamento n. 447/98, mentre la [OSCURATO:PERSONA], all'8° considerando, individua tale fondamento normativo nell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89. 92 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] giudica prematura e, di conseguenza, irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ai sensi del quale i termini fissati da quest'ultimo si applicano nuovamente a decorrere dalla data della pronuncia di una sentenza di annullamento. 93 In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è logico, se non indispensabile, che il regolamento n. 4064/89 contenga una disposizione disciplinante gli effetti che si producono sui termini per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di una decisione fondata su tale testo normativo. - Giudizio del Tribunale 94 La contestata sospensione del termine di quattro mesi concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per decidere riguarda il periodo compreso tra il 19 aprile 2001, giorno successivo alla scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2001, ed il 25 giugno successivo, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] reputa di aver ricevuto tutte le informazioni richieste. 95 E' pacifico che, se la sospensione del termine dovesse essere ritenuta legittima, la [OSCURATO:PERSONA], adottata il 10 ottobre 2001, sarebbe intervenuta, tenuto conto del calcolo dei giorni lavorativi, nel termine di quattro mesi a decorrere dal 30 marzo 2001, data dell'avvio del procedimento; per contro, un'eventuale constatazione dell'illegittimità della sospensione imporrebbe di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione ai sensi dell'art. 8, n. 3, entro il termine previsto dalle norme. 96 Una tale sospensione, presentata come eccezionale dal regolamento n. 4064/89, presuppone che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costretta a richiedere informazioni mediante decisione, a motivo di circostanze delle quali è responsabile uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione. 97 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al 7° considerando della decisione 27 aprile 2001, che le informazioni richieste con la sua lettera in data 6 aprile 2001 erano necessarie, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89, per esaminare la compatibilità dell'operazione proposta con il mercato comune e, in particolare, per stabilire la posizione delle parti notificanti sui diversi mercati settoriali interessati. 98 [OSCURATO:PERSONA] non contesta seriamente la necessità di tali dati, in quanto si limita a sostenere che la loro successiva utilizzazione ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione notificata è tutta da dimostrare. 99 E' altresì pacifico che le parti notificanti non hanno rispettato la scadenza del termine per la risposta, fissata al 18 aprile 2001 dalla lettera del 6 aprile 2001.

Come risulta dal 4° considerando della decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001, le parti notificanti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 23 aprile 2001, di non essere in grado di rispettare tale termine per la risposta. 100 Alla luce delle circostanze del caso di specie (v., in particolare, punti 15-18 supra) e dell'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, il Tribunale ritiene ragionevole, malgrado il gran numero di quesiti sottoposti, il termine per la risposta fissato dalla lettera del 6 aprile 2001, che scadeva il 18 aprile successivo. 101 La lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni faceva seguito ad una serie di contatti e colloqui avviati dalle parti notificanti con la [OSCURATO:PERSONA] a partire dall'8 dicembre 2000.

Nel corso di tale periodo, le parti notificanti avevano già avuto occasione di rispondere a numerose domande di informazioni informali. 102 Per la loro natura, le informazioni richieste con la lettera del 6 aprile 2001, che si inserivano nel filone delle informazioni già fornite nel corso della fase di indagine informale, dovevano dunque essere normalmente disponibili a breve scadenza in una società delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA]. 103 D'altronde, le parti notificanti non hanno contestato immediatamente l'ampiezza delle informazioni richieste con la lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, in quanto esse hanno reagito soltanto con la succitata lettera del 23 aprile 2001. 104 Pertanto, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indebitamente ordinato alle parti notificanti, in data 27 aprile 2001, di fornirle le informazioni richieste, mediante decisione adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89. 105 Il fatto che le parti notificanti abbiano proposto, il 23 aprile 2001, ossia cinque giorni dopo la scadenza del termine per la risposta impartito con la lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, di rinviare la scadenza al 29 aprile successivo, non è tale da modificare la suddetta conclusione. 106 In un tale contesto, il termine di quattro mesi di cui all'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 «è eccezionalmente sospeso», secondo i termini imperativi utilizzati dal paragrafo 4 di questo articolo.

L'impiego del termine «eccezionalmente» non impedisce che una decisione recante richiesta di informazioni, regolarmente indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un'impresa notificante, produca automaticamente l'effetto di sospendere il termine di quattro mesi a partire dalla data in cui è stata constatata la mancata trasmissione delle informazioni necessarie e fino alla data in cui viene posto termine a tale omissione. 107 A questo proposito, non è dato riscontrare alcuna contraddizione tra i termini impiegati, rispettivamente, dall'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e dall'art. 9 del regolamento n. 447/98. 108 Pertanto, è legittima la precisazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel 10° considerando della decisione 27 aprile 2001, secondo cui: «Selon l'article 9 du règlement n° 447/98, les délais fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 3 du règlement n° 4064/89 sont suspendus lorsque la Commission adopte une décision au titre de l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts requis par cette décision» [Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 447/98, i termini fissati dall'art. 10, nn. 1 e 3, del regolamento n. 4064/89 restano sospesi nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del detto regolamento, durante il periodo compreso tra la fine del termine fissato nella domanda di informazioni ed il ricevimento delle informazioni complete ed esatte richieste dalla decisione suddetta]. 109 L'argomento secondo cui in tal modo sarebbe stata fatta un'applicazione difforme ed illegittima della regola di base contenuta nel regolamento n. 4064/89 non è convincente.

Il carattere eccezionale che tale regolamento attribuisce alla sospensione del termine si riferisce al sopravvenire dei presupposti che consentono l'adozione di una decisione recante richiesta di informazioni e non alle conseguenze da trarre da una decisione di questo tipo.

Orbene, come risulta dalle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di dimostrare l'illegittimità di tale decisione. 110 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente adottato la decisione 27 aprile 2001, la quale ha avuto come effetto la sospensione del termine di quattro mesi concesso alla detta istituzione per decidere sulla compatibilità dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da illegittimità sotto tale profilo. 111 Alla luce di tali circostanze, il primo motivo deve essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità, nella parte in cui con esso viene dedotta, in via incidentale, l'illegittimità della decisione 27 aprile 2001. 112 Quanto all'eccezione di illegittimità diretta contro l'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, laddove questo impone una riapertura dei termini a seguito dell'annullamento di una decisione di incompatibilità, essa è stata dedotta soltanto per il caso in cui il Tribunale accolga il motivo relativo all'illegittimità della sospensione del termine di quattro mesi.

Non è pertanto necessario pronunciarsi su tale punto. 113 Inoltre, anche se il motivo fosse stato accolto, tale eccezione di illegittimità avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato allo stato attuale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nessuna decisione fondata sulla disposizione della quale si deduce in via incidentale l'illegittimità (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 2000, cause riunite C-432/98 P e C-433/98 P, Consiglio/Chvatal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8535, punto 33).

Motivi diretti a censurare la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata 114 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un difetto di motivazione degli addebiti relativi alla creazione di una posizione dominante.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata da errori manifesti di metodologia e di valutazione e violerebbe i presupposti ai quali l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 subordina la constatazione dell'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affetta da vizi sostanziali che ne giustificano l'annullamento. 115 Prima di intraprendere l'esame dei diversi motivi di cui al presente capo, occorre illustrare la sostanza del ragionamento economico sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria analisi dell'impatto dell'operazione notificata. 116 Secondo il 488° considerando della [OSCURATO:PERSONA], l'esame delle caratteristiche principali della concorrenza relativa ai quadri di distribuzione elettrica, contenuto nella parte introduttiva dell'analisi della [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'impatto dell'operazione di concentrazione controversa (punto V C

1.1. della [OSCURATO:PERSONA]), «s'applique mutatis mutandis aux autres marchés de produits affectés par l'opération notifiée, sous réserve de considérations spécifiques (...) évoquées dans le cadre des sections portant sur les produits en cause» [si applica mutatis mutandis agli altri mercati di prodotti interessati dall'operazione notificata, fatte salve specifiche considerazioni (...) richiamate nell'ambito delle sezioni relative ai prodotti in questione]. 117 Nell'ambito di tale analisi generale esposta ai considerando 489° -520° , la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea la modesta sensibilità ai prezzi della domanda di materiale elettrico a bassa tensione.

Da un lato, la decisione di avvio dei progetti di costruzione o di ristrutturazione non è influenzata dal prezzo del materiale elettrico, il quale spesso costituisce soltanto una parte modesta del costo complessivo dei lavori.

Dall'altro, spesso il materiale elettrico rappresenta soltanto il 20% del valore dell'insieme dell'impianto elettrico, laddove il restante 80% è costituito essenzialmente dalle spese di manodopera.

Di conseguenza, un aumento complessivo dei prezzi del materiale elettrico avrebbe soltanto un effetto modesto, se non nullo, sulla domanda. 118 [OSCURATO:PERSONA] ritiene anche che gli installatori ed i quadristi manifestino una fedeltà significativa al marchio del loro produttore, dal quale essi si separano soltanto assai difficilmente, anche nel caso in cui vengano loro offerti prezzi più bassi dai produttori concorrenti. 119 [OSCURATO:PERSONA] precisa tuttavia che tale fedeltà al marchio non è assoluta.

Fintanto che un marchio garantisce una qualità ed una disponibilità immediata del materiale elettrico a bassa tensione, non è facile per gli altri produttori conquistare la clientela, anche offrendo prodotti superiori e/o prezzi ridotti.

Per contro, un marchio, ove cessi di soddisfare le esigenze essenziali degli installatori e dei quadristi, potrà perdere rapidamente la fiducia di questi ultimi, che sarà difficile da riconquistare. 120 Se il marchio, per il fatto di restare uno dei principali fattori di scelta per gli operatori del settore elettrico, costituisce una forte barriera all'ingresso od alla diversificazione dei produttori su altri mercati settoriali, l'ampiezza della gamma dei prodotti costituisce, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], un ulteriore fattore di riuscita per il produttore.

Tale volontà degli interessati di ampliare la loro offerta di prodotti corrisponde d'altronde al desiderio dei grossisti di favorire i produttori che dispongono di una vasta gamma di prodotti, al fine di ottimizzare i propri costi. 121 Orbene, come risulta dal 71° considerando, i grossisti, sebbene non intervengano nelle vendite di componenti per quadri generali, rappresentano una percentuale compresa tra l'80 ed il 90% degli sbocchi per gli altri tipi di materiale elettrico interessati dall'operazione notificata. 122 Inoltre, i produttori che dispongono di ampie gamme di prodotti sono avvantaggiati a livello di distribuzione a motivo dei diversi sconti che essi accordano ai grossisti, dai quali questi ultimi ritraggono una quota importante del loro volume di affari (v. 589° considerando).

In particolare, gli sconti cosiddetti di «volume» assumono come base il valore delle vendite di tutto il materiale elettrico a bassa tensione (587° considerando). 123 Per tale motivo, anche se i loro criteri di scelta debbono evidentemente seguire quelli dei loro clienti (quadristi ed installatori), i grossisti cercano i fornitori che dispongono delle gamme di prodotti più ampie possibili (81° considerando). 124 L'entità risultante dalla fusione diventerà, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], una controparte imprescindibile per la distribuzione, in ragione della sua capacità di rafforzare le proprie posizioni attuali, a discapito dei suoi concorrenti, grazie alla sua copertura geografica senza confronti, alle sue relazioni privilegiate con i grossisti, alla sua gamma di prodotti ineguagliata ed al suo incomparabile patrimonio di marchi. 125 Tenuto conto della frammentazione della domanda proveniente dai quadristi e dagli installatori, nonché della fedeltà di questi ai marchi più noti, il nuovo gruppo sarà in grado di imporre aumenti di prezzo, senza che il loro effetto venga neutralizzato da corrispondenti perdite di mercato (592° e 688° considerando). 126 [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli effetti dell'operazione di concentrazione rischiano di essere particolarmente importanti sul livello dei prezzi dei quadri di distribuzione elettrica (612° considerando), dei supporti di cavi (641° considerando) e delle attrezzature elettriche ultraterminali (688° considerando).

Quanto al secondo motivo, relativo al carattere erroneo del ragionamento economico sul quale si basa l'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione - Argomenti delle parti 127 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], per concludere nel senso della possibilità, per l'entità risultante dalla fusione, di comportarsi indipendentemente dagli altri soggetti economici e, quindi, di aumentare i prezzi, ha adottato il criterio della scarsa sensibilità ai prezzi della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione.

Orbene, tale criterio non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle strutture concorrenziali su ciascuno dei diversi mercati settoriali. 128 Al contrario, occorrerebbe fondarsi sull'elasticità propria dell'offerta tariffaria di un'impresa.

A questo proposito, la seconda relazione NERA dimostrerebbe che le campagne pubblicitarie lanciate dai produttori a favore di un prodotto determinano un aumento delle vendite, a discapito dei concorrenti. 129 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa, ai considerando 517° -519° ha constatato che la domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione è poco sensibile ai prezzi, ovvero anelastica, in quanto è largamente determinata da fattori esogeni. 130 Pertanto, il disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] verterebbe sulla sensibilità ai prezzi della domanda rivolta a ciascun produttore.

Tale questione si confonderebbe in realtà con quella della fedeltà della domanda ai marchi dei produttori. 131 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le due relazioni NERA non dimostrino che le attività promozionali abbiano permesso ai rispettivi autori di conquistare clienti dei loro concorrenti.

Tuttavia, tali attività potrebbero contribuire, malgrado lo scarso grado di elasticità della domanda, al lancio di nuovi prodotti ed assicurerebbero la necessaria conservazione della fedeltà dei consumatori al marchio. 132 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può, senza incorrere in una contraddizione, ritenere contemporaneamente, da un lato, che la fedeltà significativa dei quadristi e degli installatori al marchio sia un fattore che consente ai concorrenti di resistere meglio all'operazione notificata e, dall'altro, che il detto atteggiamento di fedeltà costituisca nondimeno una importante barriera all'ingresso, che occorre prendere in considerazione ai fini dell'analisi degli effetti anticoncorrenziali di tale operazione. 133 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo il 499° considerando, il grado di fedeltà al marchio è privo di conseguenze sulla valutazione della posizione dominante e che tale fedeltà non è assoluta, ma significativa.

Essa non può dunque garantire una protezione insormontabile a beneficio dei concorrenti esistenti (494° considerando).

Tuttavia, tale ragionamento non sarebbe inficiato, né contraddetto, dal fatto che, rispetto ai concorrenti potenziali, la fedeltà al marchio costituisce una barriera all'ingresso. - Giudizio del Tribunale 134 In primo luogo, il Tribunale constata che, come emerge chiaramente dalla lettura della seconda relazione NERA, la [OSCURATO:PERSONA] non rimette in questione lo scarso grado di elasticità della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione.

Pertanto, la controversia tra le parti verte soltanto sulla necessità che vi sarebbe, secondo la [OSCURATO:PERSONA], di tener conto di un'eventuale elasticità incrociata tra produttori, ai fini della valutazione delle strutture concorrenziali dei diversi mercati del materiale elettrico a bassa tensione. 135 Dall'esposizione degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che quest'ultima questione è strettamente connessa a quella della fedeltà al marchio dei quadristi e degli installatori.

In tal modo, la seconda relazione NERA, al punto 2.1.2., deduce dall'aumento delle vendite di articoli in promozione che i clienti, quali i quadristi e gli installatori, cambiano marchio rapidamente in caso di variazioni dei prezzi del materiale elettrico. 136 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il 22° considerando, secondo il quale gli acquisti diretti presso i produttori sono propri dei grossisti, la cui scarsa sensibilità ai prezzi rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al 650° considerando, non è contestata. 137 Non consta neppure che la [OSCURATO:PERSONA] abbia criticato il 70° considerando, secondo il quale soltanto i grandi clienti industriali o i quadristi di grosse dimensioni, presenti sul segmento dei quadri generali, dal quale sono assenti i grossisti, possono trovare interesse ad acquistare i loro prodotti direttamente dai produttori. 138 Alla luce di tali circostanze, anche a supporre che si sia verificato in danno di concorrenti, l'aumento delle vendite di articoli in promozione da parte di taluni produttori non appare, di per sé, tale da rimettere in questione la fedeltà significativa dei quadristi e degli installatori al marchio, ritenuta sussistente dalla [OSCURATO:PERSONA]. 139 Infatti, nulla vieta di ritenere che la progressione delle vendite dei prodotti offerti in promozione dai produttori sia imputabile ai grossisti. 140 Pertanto, dall'aumento delle vendite di articoli in promozione non può necessariamente dedursi una propensione dei quadristi e degli installatori ad un rapido cambiamento di marchi, né, di conseguenza, una forte elasticità incrociata della domanda proveniente da tali operatori. 141 La significativa fedeltà dei quadristi e degli installatori verso i marchi dei produttori di materiale elettrico a bassa tensione, come ritenuta sussistente dalla [OSCURATO:PERSONA], può dunque considerarsi dimostrata. 142 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nell'assumere a riferimento, ai fini della valutazione dell'incidenza dell'operazione notificata, il criterio della sensibilità ai prezzi della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione, anziché fondarsi su una non dimostrata elasticità incrociata della domanda proveniente dai quadristi e dagli installatori. 143 In secondo luogo, il Tribunale considera che, a motivo del carattere significativo che deve riconoscersi alla fedeltà dei quadristi e degli installatori, non può escludersi che la penetrazione su un mercato settoriale nazionale si riveli difficile per un nuovo concorrente. 144 Tuttavia, non per questo è proibito riconoscere che tale fedeltà possa altresì costituire, per un produttore in questo caso già presente sul mercato considerato, un fattore che consente a questi di resistere meglio agli effetti dell'operazione di concentrazione controversa. 145 Pertanto, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato una valutazione contraddittoria della fedeltà degli operatori del settore elettrico al marchio. 146 Sulla scorta di tali premesse, il motivo deve essere respinto.

Quanto al terzo motivo, relativo alla sopravvalutazione della posizione dell'entità risultante dalla fusione - Argomenti delle parti 147 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una delimitazione paese per paese dei diversi mercati di prodotti interessati dall'operazione notificata, mentre le parti notificanti avevano al contrario sostenuto nel corso del procedimento amministrativo che taluni mercati settoriali presentavano una dimensione europea. 148 [OSCURATO:PERSONA], senza ritornare su tale delimitazione, addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato, al punto V C della [OSCURATO:PERSONA], un'analisi globale a livello europeo dell'impatto dell'operazione notificata, anziché procedere paese per paese sulla base della delimitazione dei mercati di prodotti adottata al punto V B della [OSCURATO:PERSONA]. 149 Tale analisi globale avrebbe portato la [OSCURATO:PERSONA] a qualificare la nuova entità come «leader europeo» ed a concludere che questa godrà di una serie di vantaggi sostanziali rispetto ai suoi concorrenti, costituiti in particolare dall'estensione della sua copertura geografica, dalle sue relazioni con i grossisti, dall'ampiezza della sua gamma di prodotti e dalla sua disponibilità di un gran numero di marchi. 150 Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può imputare alla futura entità il fatto che questa diventerà il leader incontrastato in Europa, laddove, al contrario, la rigorosa delimitazione nazionale dei mercati cui essa ha proceduto dimostrerebbe gli stretti limiti geografici dei problemi di concorrenza individuati. 151 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere arrivata alla conclusione che l'operazione notificata porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante fondandosi unicamente su un'analisi degli effetti dell'operazione in ciascuno dei paesi coinvolti, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano comuni all'insieme dei mercati nazionali ovvero peculiari di uno solo o di alcuni di tali mercati. 152 [OSCURATO:PERSONA] nega di aver tentato di dimostrare l'esistenza di una posizione dominante dell'entità risultante dalla fusione su un qualunque mercato settoriale di dimensione europea ovvero la posizione di «leader europeo» di tale entità. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'entità risultante dalla fusione avrebbe in particolare beneficiato di un'incomparabile copertura geografica, di una gamma di prodotti e di una disponibilità di marchi sensibilmente più estese rispetto a quelle dei suoi concorrenti. - Giudizio del Tribunale 153 Come risulta dal punto 8 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5, punto 7), il mercato geografico da prendere in considerazione comprende l'area nella quale le imprese in questione forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue a motivo del fatto, in particolare, che in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. 154 La Corte ha confermato che il mercato geografico è una zona ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee per tutti gli operatori economici perché possano essere ragionevolmente valutati gli effetti sulla concorrenza dell'operazione di concentrazione tra imprese notificata (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1375, punto 143). 155 Al punto V B della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Définition des marchés pertinents» [Definizione dei mercati rilevanti], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la dimensione nazionale dei diversi mercati e segmenti di mercati del materiale elettrico a bassa tensione, previamente individuati e riportati nella tabella riprodotta al punto 48 della presente sentenza. 156 Per concludere nel senso dell'esistenza di mercati nazionali di componenti per quadri di piano e quadri terminali, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su quattro elementi, nell'ambito del 194° considerando. 157 In primo luogo, esistono differenze significative tra i prodotti venduti nei diversi paesi. 158 In secondo luogo, i prezzi restano determinati a livello nazionale e taluni articoli conoscono differenze di prezzo considerevoli (anche del 100%) da un paese all'altro. 159 In terzo luogo, gli elementi determinanti del gioco della concorrenza, tanto dal lato dell'offerta (posizionamento dei marchi ed accesso ai grossisti) che dal lato della domanda (struttura ed aspettative dei clienti), dipendono da fattori essenzialmente nazionali, quali la concentrazione, le dimensioni e i settori di attività dei grossisti, la percezione dei marchi e delle gamme di prodotti da parte degli installatori.

Inoltre, tali fattori variano in maniera sostanziale da un paese all'altro.

In particolare, il livello di concentrazione dei grossisti fluttua in modo assai sensibile a seconda dei paesi, e gli acquisti dei grossisti stessi sono organizzati su base nazionale (220° considerando).

Le negoziazioni tra produttori e grossisti, in particolare per quanto riguarda la scelta dei fornitori e la determinazione delle gamme di prodotti che saranno acquistate e vendute, hanno luogo pressoché interamente a livello nazionale o regionale (223° considerando). 160 In quarto luogo, esistono tra i paesi significative barriere all'ingresso e all'espansione.

Tali barriere derivano, in particolare, dal «conservatorismo» degli installatori (v. 240° considerando), dalle abitudini nazionali (v. 194° e 203° considerando) e dalla mancanza di un'armonizzazione completa delle norme tecniche a livello comunitario (v. 201° considerando) e possono imporre al nuovo operatore economico entrante investimenti a fondo perduto assai rilevanti. 161 Al 268° considerando la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tali elementi essenziali si applicano in maniera analoga ai supporti di cavi ed alle canalizzazioni prefabbricate. 162 Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i diversi segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali abbiano dimensione nazionale (considerando 380° , 381° -384° , 394° e 424° ). 163 Al termine della propria analisi dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] muove contro quest'ultima un certo numero di addebiti relativi alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante sui diversi mercanti settoriali nazionali interessati dall'operazione ed elencati, in quanto tali, ai considerando 782° e 783° (v. punti 57 e 58 della presente sentenza). 164 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini della propria analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione controversa su ciascuno di tali mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione in questione, ha fatto leva anche sulle posizioni detenute dall'entità risultante dalla fusione al di fuori di tali mercati, in quanto ha preso in considerazione la copertura geografica senza eguali di tale entità, vale a dire l'estensione dell'ambito territoriale delle sue attività all'insieme del SEE. 165 Per quanto riguarda, in primo luogo, i mercati nazionali di componenti per quadri elettrici, la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l'acquisizione da parte della nuova entità di una posizione di forza ineguagliata, fa riferimento a «la force de l'entité combinée sur l'ensemble des marchés de matériels électriques basse tension» [alla forza dell'entità combinata sull'insieme dei mercati di materiali elettrici a bassa tensione] (551° considerando) e presenta, nella tabella 30 riprodotta qui sotto, la gamma dei materiali elettrici a bassa tensione che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] potrà offrire in ciascuno dei quindici paesi classificati: Tabella 30 Mercati dei materiali elettrici a bassa tensione interessati dall'operazione notificata >lt>1 Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di vendite tra il 10 ed il 20% e così via fino a cinque asterischi (*****), che rappresentano qualsiasi quota di vendite superiore al 50%. 166 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, al 550° considerando, che, «[d]ès avant l'opération proposée, les parties disposaient chacune d'un très large éventail de produits dans le secteur des matériels électriques basse tension.

Elles détenaient le plus souvent des positions très appréciables pour certains de ces produits et dans certaines zones géographiques.

Ainsi, l'opération notifiée permettr[a] aux parties de combiner les positions fortes de [OSCURATO:PERSONA] dans les pays nordiques pour ce qui est des équipements électriques situés en aval des tableaux terminaux avec celles de [OSCURATO:PERSONA] dans le sud de l'Europe.

De même, [OSCURATO:PERSONA] apporte sa présence forte sur toutes les catégories de tableaux électriques et l'adosse à la forte présence de [OSCURATO:PERSONA] sur l'ensemble des produits en aval» [(p)recedentemente all'operazione proposta, le parti disponevano ciascuna di un ventaglio assai ampio di prodotti nel settore dei materiali elettrici a bassa tensione.

Esse detenevano nella maggior parte dei casi posizioni assai apprezzabili per taluni di questi prodotti ed in alcune zone geografiche.

Pertanto, l'operazione notificata consentir(à) alle parti di combinare le posizioni forti della [OSCURATO:PERSONA] nei paesi nordici per quel che riguarda le attrezzature elettriche situate a valle dei quadri terminali con quelle della [OSCURATO:PERSONA] nel sud dell'Europa.

Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] apporta la sua forte presenza su tutte le categorie di quadri elettrici e la addossa alla forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] sull'insieme dei prodotti a valle]. 167 [OSCURATO:PERSONA], al 551° considerando, prosegue nei seguenti termini: «Après l'opération notifiée, il n'exister[a] que deux pays de l'EEE (l'Allemagne et la Finlande) dans lesquels l'entité combinée ne disposer[a] pas de positions prépondérantes.

Plus généralement, il convient également de signaler que [OSCURATO:PERSONA] déclare occuper le second rang mondial dans les matériels électriques basse tension, tandis que [OSCURATO:PERSONA] se présente comme le leader mondial de la distribution électrique ultraterminale (...)» [Successivamente all'operazione notificata, vi sar(anno) soltanto due paesi del SEE (la Germania e la Finlandia) nei quali l'entità combinata non dispo(rrà) di posizioni dominanti.

Più in generale, occorre segnalare anche che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di occupare il secondo posto a livello mondiale nel settore dei materiali elettrici a bassa tensione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si presenta come il leader mondiale della distribuzione elettrica ultraterminale (...)]. 168 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, al 552° considerando, che «aucun des concurrents de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ne disposer[a] d'une telle panoplie de produits et d'une telle couverture géographique avec des positions fortes sur les marchés en cause» [nessuno dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] disporrà di una tale gamma di prodotti e di una tale copertura geografica con forti posizioni sui mercati in questione]. 169 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i mercati nazionali di attrezzature elettriche ultraterminali, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'entità risultante dalla fusione offrirà una gamma completa di prodotti e disporrà di una copertura completa dell'insieme del SEE, e senza eguali (654° e 658° considerando ).

L'operazione proposta porterà dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], al sommarsi delle importanti quote di mercato detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'Europa del Nord alla quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'Europa del Sud (659° considerando). 170 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo affermato la dimensione nazionale dei mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione, per dimostrare la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante su tali mercati, ritiene nondimeno sussistenti indizi di potenza economica riguardanti tutti i mercati settoriali nazionali, indipendentemente dal fatto che questi presentino o no problemi di concorrenza derivanti dall'operazione notificata. 171 Tuttavia, occorre osservare che, nella fattispecie, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su mercati settoriali di dimensione nazionale potevano essere accertati soltanto sulla scorta di indizi di potenza economica relativi a tali mercati, eventualmente integrati dalla presa in considerazione di effetti transnazionali, sempre che l'esistenza di questi ultimi fosse dimostrata nel caso di specie.

Così non è stato nel presente caso. 172 D'altronde, a questo proposito, è la stessa [OSCURATO:PERSONA] a rilevare, ai 534° e 573° considerando, che l'operazione di concentrazione, pur determinando, ad esempio, il sommarsi di quote di mercato su tutti i mercati nazionali di quadri elettrici, comporta tuttavia problemi di concorrenza soltanto in cinque paesi, come risulta dalle tabelle 27-29 riprodotte qui di seguito.

Tabella 27 Quote dei mercati di componenti per quadri di piano >lt>2 1- Abbreviazione per [OSCURATO:PERSONA]. * Dati confidenziali.

Tabella 28 Quote dei mercati di componenti per quadri terminali >lt>3 * Dati confidenziali.

Tabella 29 Quote dei mercati di disgiuntori di rete >lt>4 * Dati confidenziali. 173 Allo stesso modo la tabella 35 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotta qui sotto, si propone di illustrare la presenza dell'entità risultante dalla fusione e dei suoi principali concorrenti sui diversi segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali su tutto il territorio del SEE.

Tabella 35 Presenza dei principali produttori sui mercati delle apparecchiature situate a valle del quadro di distribuzione terminale >lt>5 Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di mercato compresa tra il 5 ed il 20%, due asterischi (**) rappresentano una quota di mercato compresa tra il 20 ed il 50%, mentre tre asterischi (***) rappresentano una quota di mercato superiore al 50%. 174 Fra i segmenti dei mercati nazionali riportati nella tabella 35, sono tuttavia interessati dagli addebiti relativi alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante, esposti ai 782° e 783° considerando, soltanto i seguenti segmenti: >lt>6 1 - Addebiti relativi al segmento delle prese e degli interruttori ed a quello delle apparecchiature a tenuta stagna. 2 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete. 175 Ne consegue che, sulla base degli elementi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], di tutti i mercati settoriali nazionali riportati nella tabella 30, riprodotta supra al punto 165, comportano problemi di concorrenza attinenti alla creazione ed al rafforzamento di una posizione dominante, a motivo dell'operazione proposta, soltanto i seguenti mercati e segmenti di mercati: >lt>7 1 - Addebito relativo al segmento delle apparecchiature a tenuta stagna. 2 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete. 3 - Addebiti relativi ai segmenti delle prese e degli interruttori, delle apparecchiature a tenuta stagna e dei sistemi di sicurezza. 4 - Addebito relativo al mercato delle prese e degli interruttori. 5 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete.

Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di mercato compresa tra il 5 ed il 20%, due asterischi (**) rappresentano una quota di mercato compresa tra il 20 ed il 50%, mentre tre asterischi (***) rappresentano una quota di mercato superiore al 50%. 176 Il Tribunale constata pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] ha integrato - non soltanto nella sua presentazione dei fatti, ma anche nell'analisi degli stessi - il carattere senza eguali della copertura geografica dell'entità risultante dalla fusione, nel senso di ritenere che tale copertura si estenda all'insieme del SEE, al fine di dimostrare la creazione od il rafforzamento della posizione dominante di tale entità sui mercati settoriali nazionali dei componenti per quadri elettrici e delle attrezzature ultraterminali, come considerati negli addebiti formulati ai 782° e 783° considerando. 177 A questo proposito, il Tribunale rileva come l'operazione notificata, sulla scorta degli elementi documentali contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] stessa, sollevi in realtà problemi di concorrenza soltanto in [OSCURATO:PERSONA] e su altri sei mercati nazionali. 178 Senza dubbio, come indicato supra al punto 171, è in linea di principio lecito per la [OSCURATO:PERSONA] prendere in considerazione l'esistenza di effetti transnazionali suscettibili di rafforzare l'impatto di un'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali ritenuti rilevanti. 179 Tuttavia, tali effetti non possono essere presunti; al contrario, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrarne validamente l'esistenza. 180 E' giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a ritenere dimostrata - a sostegno della propria dimostrazione dei problemi di concorrenza creati dall'operazione di concentrazione controversa sui mercati settoriali interessati, esaminati ai considerando 782° e 783° - la potenza che si troverà a detenere l'entità risultante dalla fusione su tutti gli altri mercati settoriali nazionali riportati nella tabella 30, senza valutare tale potenza alla luce della forza concorrenziale dei concorrenti dell'entità stessa presenti su questi ultimi mercati. 181 Infatti, nessuno di tali concorrenti figura nella tabella

30. Quest'ultima, dunque, non fornisce alcuna indicazione circa l'impatto dell'operazione notificata su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali che, in seguito a tale operazione, non presentano alcun problema di concorrenza. 182 In particolare, la tabella 30 non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sui mercati dei componenti per quadri di distribuzione di piano soltanto in tre dei quindici paesi riportati in detta tabella, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], l'Italia e la Norvegia (v. 530° considerando), e dunque non dimostra che l'operazione proposta sia suscettibile di sollevare problemi di concorrenza soltanto in tali tre paesi. 183 La tabella 30 non permette neppure di sapere se la potenza attribuita all'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali elencati derivi dall'operazione notificata ovvero dalla presenza, antecedente a tale operazione, dell'una o dell'altra parte notificante (v. infra, punti 327 e 392).

In particolare, tale tabella non dimostra che, prima dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] fosse assente da tutti i mercati nazionali di componenti per quadri generali e, dunque, non dimostra che tale operazione non possa comportare su questi ultimi problemi di concorrenza (245° considerando). 184 Inoltre, l'ABB, la Siemens e la GE possiedono un vasto assortimento di prodotti a bassa tensione (17° considerando), mentre l'ABB e la Siemens sono generalmente presenti in un gran numero di Stati membri (20° considerando).

In particolare, l'ABB è rappresentata su tutti i mercati nazionali di attrezzature elettriche ultraterminali o sulla maggior parte di questi, mentre la Siemens e la Hager sono presenti su parecchi di tali mercati (644° e 645° considerando). 185 Pertanto, considerata l'economia generale della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non può ritenere dimostrata l'asserzione secondo cui «l'évaluation du rôle que jouera [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sur une échelle européenne, loin d'infirmer la définition géographique des marchés en cause comme étant de dimension nationale, fait partie intégrante de l'analyse des effets de la concentration sur chacun des marchés de produits et nationaux affectés» [la valutazione del ruolo che giocherà la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su scala europea, lungi dall'inficiare la definizione geografica dei mercati in questione come aventi dimensione nazionale, fa parte integrante dell'analisi degli effetti dell'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati di prodotti e nazionali interessati] (654° considerando). 186 A questo proposito, all'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto allusione alla capacità di ritorsione di una società che sia presente su tutti i mercati e disponga di una posizione dominante sull'insieme dei mercati geografici del SEE. 187 Tuttavia, al 605° considerando, è con riferimento a ciascuno dei territori interessati che la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la presenza dell'entità risultante dall'operazione di concentrazione su una gamma assai vasta di prodotti permetterà all'entità stessa di disporre di mezzi di rappresaglia mirati contro i propri concorrenti. 188 Allo stesso modo, secondo l'interpretazione della tabella 30 fornita dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica al settimo motivo (v. punto 304 della presente sentenza), è in seno ad uno stesso mercato geografico che si presume che la nuova entità ritragga un vantaggio di concorrenza sostanziale dalle proprie forti posizioni su altri mercati di prodotti nei quali intervengono gli stessi grossisti. 189 Pertanto, soltanto il mercato spagnolo risulta interessato dai rapporti di approvvigionamento preferenziale di attrezzature elettriche ultraterminali che la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai 678° e 685° considerando, è riuscita ad imporre ai grossisti spagnoli grazie alla presenza significativa ad essa riconosciuta in tale paese sui mercati dei componenti per quadri elettrici. 190 Allo stesso modo, secondo il 604° considerando, è solo nel Portogallo che viene imputata alla [OSCURATO:PERSONA], considerata detentrice di posizioni assai forti sul mercato dei disgiuntori miniaturizzati, soprattutto per le applicazioni industriali e terziarie, la prassi consistente nell'alimentare regolarmente la guerra dei prezzi sul segmento residenziale, in modo da rendere marginale la posizione della Hager e dell'ABB su tale mercato poco redditizio e da proteggere così le proprie quote di mercato nei segmenti di applicazione terziario ed industriale. 191 Dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua analisi della copertura geografica dell'entità risultante dalla fusione, ha effettuato un'applicazione erronea dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 192 Occorre dunque accogliere il motivo dedotto.

Quanto al quarto motivo, relativo all'analisi contraddittoria della struttura della concorrenza a livello dei grossisti - Argomenti delle parti 193 [OSCURATO:PERSONA] rileva, da un lato, errori manifesti di ragionamento nella valutazione globale, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei rapporti di forza tra produttori e grossisti e, dall'altro, incoerenze negli effetti che la [OSCURATO:PERSONA] fa derivare, in particolare, dal grado più o meno elevato di concentrazione della distribuzione sulla pressione concorrenziale che i grossisti sono capaci di esercitare sull'entità risultante dalla fusione. 194 [OSCURATO:PERSONA] replica che il grado di concentrazione dei grossisti, e dunque il loro potere di acquisto individuale, varia significativamente da un paese all'altro.

Ma, indipendentemente dal grado di concentrazione dei grossisti, la rivalità tra questi ultimi non si trasferirebbe al livello dei produttori, in ogni caso non sui più importanti tra loro, al primo posto dei quali figura l'entità risultante dalla fusione. 195 Un grado di concentrazione delle strutture di distribuzione modesto (Italia e Spagna) o medio (Portogallo) non implicherebbe che la concorrenza tra i grossisti che ne deriva si traduca in una pressione significativa sui principali produttori.

Al contrario, i margini di manovra dei grossisti rispetto ai produttori sarebbero particolarmente limitati e non permetterebbero loro di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 196 Nei paesi in cui la distribuzione è fortemente concentrata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i grossisti dipenderebbero per una quota assai rilevante dai prodotti dei produttori maggiori, i quali dispongono dei marchi più noti.

I produttori principali concederebbero sconti tanto più importanti ai grossisti quanto più questi concentrano le proprie vendite sui prodotti dei primi, riducendo così, in misura corrispondente, l'interesse dei grossisti stessi ad esercitare il proprio potere di acquisto sui produttori. - Giudizio del Tribunale 197 Occorre constatare come la [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata a procedere, ai 579° -583° , considerando ad un esame assai generale dei rapporti di forza tra produttori e grossisti a livello transnazionale, benché la dimensione nazionale dei mercati geografici considerati rilevanti avrebbe richiesto un'analisi precisa paese per paese. 198 Inoltre, l'esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non consente di considerare dimostrati il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti e l'incapacità di questi ultimi di esercitare una pressione concorrenziale su tale entità. 199 In primo luogo, non consta che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per misurare le variazioni significative che essa ha constatato nel grado di concentrazione della distribuzione prevalente sui diversi mercati nazionali sia sufficientemente affidabile per poter sostenere utilmente le conclusioni che l'istituzione convenuta ricava da tale elemento per quanto riguarda i rapporti di forza esistenti tra produttori e grossisti. 200 Ai considerando 26° e 221° , la [OSCURATO:PERSONA] colloca quindi il Portogallo, insieme con la Spagna, nel novero dei paesi nei quali i grossisti sono più parcellizzati. [OSCURATO:PERSONA] nota altresì, al 594° considerando quanto segue: «D'une part, les installateurs et les tableautiers sont trop fragmentés pour exercer une puissance d'achat significative sur l'entité fusionnée.

Il en va de même des grossistes espagnols, danois ou portugais» [Da un lato, gli installatori e i quadristi sono troppo frammentati per esercitare un potere di acquisto significativo sull'entità risultante dalla fusione.

Lo stesso vale per i grossisti spagnoli, danesi o portoghesi]. 201 Tuttavia, dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA], riportata qui di seguito, non discende che la struttura della distribuzione in Portogallo sia parcellizzata, in quanto in tale paese due grossisti detengono da soli il 40% del mercato dei quadri elettrici.

Tabella 6 Stima della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle quote di mercato dei cinque gruppi di grossisti internazionali sui mercati dei quadri di distribuzione elettrica >lt>8 * Dati confidenziali. 202 Ad ogni modo, la struttura della distribuzione prevalente in Portogallo si distingue da quella della Spagna, dove tre grossisti detengono congiuntamente il 19% del mercato dei quadri elettrici, e da quella della [OSCURATO:PERSONA], dove due grossisti controllano insieme il 13% di tale mercato.

Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] qualifica d'altronde il Portogallo come paese nel quale la distribuzione è mediamente concentrata, così come risulta dalle soprariportate affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] in replica al presente motivo. 203 In secondo luogo, vari passaggi della [OSCURATO:PERSONA] (v. i citati considerando 26° e 221° ) contraddicono la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nei paesi in cui il grado di concentrazione delle strutture distributive è modesto, i margini di manovra dei grossisti rispetto ai produttori sono particolarmente limitati e non consentono loro di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 204 Al 26° considerando, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai piani a medio termine della [OSCURATO:PERSONA], osserva che, «[d]'après les documents internes des parties, ces différences de structure [de la distribution] ne sont pas sans conséquences sur le comportement des grossistes dans les pays concernés» [(s)econdo i documenti interni delle parti, tali differenze di struttura (della distribuzione) non sono prive di conseguenze sul comportamento dei grossisti nei paesi interessati], e che «[il] semble ainsi que, dans les pays où les grossistes sont le plus atomisés, comme le Portugal, la concurrence entre grossistes conduise à une guerre des prix qui se reporte au niveau des fabricants» [sembra pertanto che, nei paesi in cui i grossisti sono più parcellizzati, come il Portogallo, la concorrenza tra grossisti conduca ad una guerra dei prezzi che si trasferisce al livello dei produttori].

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] viene ciò malgrado considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] in possesso di forti posizioni nel sud dell'Europa. 205 Al 221° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] precisa infatti quanto segue: «Comme l'indique un document interne de [OSCURATO:PERSONA], "il existe [au Portugal] plusieurs niveaux de distributeurs, principalement des indépendants, à gestion familiale spéculative, sans politique commerciale structurée, fonctionnant à très court terme.

Conséquence: forte concurrence anarchique entre eux, qui implique (i) une baisse des prix en général et de leur marge en particulier, d'où une perpétuelle pression sur les fabricants pour améliorer leurs conditions d'achats (...)" [Come indicato da un documento interno della [OSCURATO:PERSONA], "esistono (in Portogallo) diversi livelli di distributori, principalmente distributori indipendenti, a gestione familiare speculativa, senza politica commerciale strutturata, funzionanti a termine assai breve.

Conseguenza: forte concorrenza anarchica tra loro, la quale implica (i) un ribasso dei prezzi in generale e del loro margine in particolare, e da qui una costante pressione sui produttori per migliorare le proprie condizioni di acquisto" (...)]. 206 Pertanto, l'esempio del Portogallo citato dalla [OSCURATO:PERSONA] non è tale da suffragare la tesi secondo cui, nei paesi con strutture distributive debolmente concentrate, i grossisti non sono in grado di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 207 Allo stesso modo, secondo il piano a medio termine 2001-2005 della [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna, «les marges [des distributeurs] et leur rentabilité continuent à la baisse chaque année due à la forte pression exercée sur les prix, à cause du nombre élevé de distributeurs existant sur le marché, reportant ensuite aux fabricants la baisse de ces prix» [i margini (dei distributori) e la loro redditività tendono ogni anno al ribasso a causa della forte pressione esercitata sui prezzi, per effetto del numero elevato di distributori esistenti sul mercato, con successivo trasferimento sui produttori del ribasso dei prezzi stessi]. 208 Pertanto, tali dati rimettono in discussione la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta al 579° considerando, secondo cui è fortemente improbabile che i grossisti spagnoli dispongano ciascuno di un potere di acquisto sufficiente per influenzare in maniera apprezzabile il comportamento concorrenziale dell'entità risultante dalla fusione, il cui ruolo imprescindibile per la distribuzione, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al 581° considerando, non può ritenersi provato (v. infra, punti 216 e segg.). 209 In terzo luogo, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un grado elevato di concentrazione dei grossisti non comporta perciò una forte pressione al ribasso sui prezzi non può ritenersi sufficientemente provata. 210 Infatti, al 582° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, a sostegno di tale considerazione, che in un certo numero di paesi, come l'Italia, i grossisti apprezzano i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] a motivo, in particolare, del loro prezzo relativamente elevato, che permette loro di ottenere un buon margine di profitto. 211 Orbene, da un lato, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] colloca l'Italia tra i paesi nei quali la distribuzione è debolmente concentrata, come risulta effettivamente dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA], riportata supra al punto

201. 212 Pertanto, il riferimento al detto paese non è tale da dimostrare che un grado elevato di concentrazione delle strutture distributive non implichi perciò una forte pressione al ribasso sui prezzi. 213 Quanto al rinvio, operato al 582° considerando, alla struttura della distribuzione in Austria, esso è irrilevante: secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], nessun mercato settoriale rilevante di tale paese è interessato dall'operazione di concentrazione (v. 782° e 783° considerando). 214 Dall'altro lato, occorre prendere in considerazione le caratteristiche della domanda complessiva di materiale elettrico, ivi compresa la domanda che proviene dai clienti. 215 A questo proposito, risulta dal 213° considerando che il prezzo elevato dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] può piuttosto costituire un ostacolo significativo in quanto rende talvolta tali prodotti «inadaptés au pouvoir d'achat des clients» [inappropriati rispetto al potere di acquisto dei clienti]. 216 In quarto luogo, la tabella 31 della [OSCURATO:PERSONA], riportata qui di seguito, non chiarisce utilmente la qualificazione attribuita all'entità risultante dalla fusione, al 567, 567° considerando, di controparte imprescindibile per la maggior parte dei suoi grossisti, qualificazione fondata sul controllo da parte della detta entità di una proporzione assai apprezzabile - in certi casi superiore al 40% delle vendite nazionali -, né chiarisce il fatto che l'entità stessa detenga il più delle volte posizioni apprezzabili in ciascun paese. 217 La tabella 31 qui sotto riportata contiene le forcelle percentuali delle vendite di tutto il materiale elettrico a bassa tensione realizzate dai principali produttori presso il grossista [A] *.

Tabella 31 Percentuale delle vendite di materiale elettrico a bassa tensione presso il grossista [A] * >lt>9 218 In mancanza di indicazione del grado di concentrazione nazionale della distribuzione per l'insieme del materiale elettrico a bassa tensione, quale quello che si evince dalla tabella 6 di cui sopra per i mercati dei quadri elettrici, è impossibile dedurre dalla tabella 31 che l'entità risultante dalla fusione avrà un ruolo imprescindibile per i grossisti nazionali sull'insieme del materiale elettrico a bassa tensione. 219 In ogni caso, neppure un raffronto incrociato delle tabelle 31 e 6 - anche a supporlo possibile, in quanto la tabella 6 è limitata ai componenti per i quadri elettrici - consentirebbe di ritenere significativa la proporzione di vendite ai grossisti realizzata dalla nuova entità. 220 L'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nella tabella 31, di una forcella compresa tra il 30 e il 40% delle vendite di materiale elettrico a bassa tensione realizzate dal grossista [A] * in Italia non è sufficiente per valutare nel suo giusto valore la potenza economica che il detto gruppo deterrà presso i distributori di tale paese. 221 Da un lato, tale grossista rappresenta soltanto il 4% del mercato italiano dei componenti per quadri elettrici.

Orbene, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], occorre tener conto del grado di consolidamento della posizione dei grossisti per determinare in che misura la posizione concorrenziale dei produttori sia sostanzialmente determinata dal loro accesso alla distribuzione. 222 Al 73° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] rileva quindi che «la position concurrentielle des différents fabricants sera en grande partie déterminée par (...) leur accès aux grossistes, au moins pour les États membres dans lesquels ceux-ci sont suffisamment implantés» [la posizione concorrenziale dei diversi produttori sarà in gran parte determinata dal (...) loro accesso ai grossisti, quanto meno per gli Stati membri nei quali questi ultimi hanno raggiunto una posizione sufficientemente consolidata]. 223 Dall'altro lato, la tabella 6 non è in alcun modo esaustiva.

Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] al 72 considerando, i produttori non hanno necessariamente accesso agli stessi grossisti.

Mentre i produttori più importanti lavorano piuttosto con i grandi gruppi internazionali, i concorrenti di dimensioni minori hanno una presenza più a carattere regionale e lavorano di più con grossisti di dimensioni minori. 224 Dalla prima relazione NERA, non contestata sotto questo profilo dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che, secondo le stime della [OSCURATO:PERSONA], sono presenti sul mercato italiano del materiale elettrico ultraterminale circa 800 grossisti. 225 Inoltre, il 63° considerando mostra che i grossisti locali presso i quali si approvvigionano gli installatori non sono necessariamente società controllate dei grossisti di dimensione internazionale. 226 Per gli stessi motivi, il Tribunale non può ritenere dimostrata neppure l'asserzione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al 676° considerando, secondo cui il nuovo gruppo «représentera une part importante du chiffre d'affaires des grossistes et, par voie de conséquence, une part importante du montant de leurs achats dans la plupart des États membres de l'EEE (voir de plus ci-dessus le tableau 31)» [rappresenterà una quota importante del fatturato dei grossisti e, di conseguenza, una quota importante dell'ammontare dei loro acquisti nella maggior parte degli Stati membri del SEE (v., più in particolare, la tabella 31 di cui sopra)]. 227 Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al 637° considerando, il Tribunale non può neppure ritenere che l'entità risultante dalla fusione beneficerà, sui mercati di prodotti di distribuzione elettrica nel [OSCURATO:PERSONA], di un accesso privilegiato alla distribuzione, in quanto la detta entità rappresenterà una quota compresa tra il 10 ed il 20% delle vendite di prodotti di distribuzione elettrica realizzate da uno dei più importanti grossisti nel [OSCURATO:PERSONA], laddove il secondo fornitore di questo stesso grossista rappresenta meno del 10% delle sue vendite. 228 Per il suo carattere indeterminato, in quanto può essere compreso tra meno dell'1% e più del 19%, lo scarto che separa il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dal secondo fornitore non può essere ritenuto un indizio affidabile di un accesso privilegiato alla distribuzione. 229 Per lo stesso motivo, il Tribunale non può condividere la conclusione di cui al 573° considerando, secondo la quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in Spagna sarà relativamente più importante dei suoi concorrenti, tenuto conto delle forcelle percentuali delle quote delle vendite di [A] * rispettivamente rappresentate dai principali operatori del mercato del materiale elettrico a bassa tensione e riportate nella tabella 31, nella quale figurano forcelle percentuali di quote di mercato altrettanto imprecise. 230 Alla luce di tali circostanze, non risultano validamente dimostrati né il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti, né l'incapacità di questi ultimi di esercitare una pressione concorrenziale su tale entità. 231 Il motivo deve pertanto essere dichiarato fondato.

Quanto al quinto motivo, relativo alla mancanza di un'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata sui diversi mercati settoriali nazionali considerati negli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 232 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'analisi dell'impatto dell'operazione notificata, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] a livello europeo, abbia portato quest'ultima a sostituire considerazioni generali ad un'analisi della posizione dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei mercati nazionali interessati.

Invece di procedere ad un'analisi di questo tipo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto considerazioni generali in merito all'ineguagliata gamma di prodotti e di marchi di cui disporrebbe la nuova entità.

In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato una trasposizione della situazione della concorrenza sui mercati settoriali francesi risultante dall'operazione di concentrazione agli altri mercati nazionali di prodotti. 233 [OSCURATO:PERSONA] reputa di aver strutturato l'analisi dell'operazione sulla base di una presentazione per categorie di argomenti applicabili a ciascuno dei mercati interessati, sebbene in gradi diversi e secondo modalità differenti debitamente chiarite.

Non soltanto la presentazione generale non avrebbe falsato la successiva analisi di ciascuno dei mercati interessati dall'operazione notificata, ma essa avrebbe anche utilmente chiarito l'analisi della concorrenza su ciascuno di tali mercati. - Giudizio del Tribunale 234 [OSCURATO:PERSONA] sua replica al settimo motivo (v. infra, punto 304), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tabella 30 (v. supra, punto 165) intende mostrare che, su ciascuno dei mercati interessati dall'operazione notificata, la nuova entità ricaverà un vantaggio di concorrenza sostanziale dal fatto che deterrà forti posizioni, nell'ambito del medesimo mercato geografico, su altri mercati di prodotti dove intervengono gli stessi grossisti (considerando 567° -578° ). 235 Per assumere come valido tale indizio di potenza economica dedotto dalla gamma dei materiali elettrici a bassa tensione che l'entità risultante dalla fusione offrirà ai grossisti, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, come risulta dalle risposte da essa fornite nel corso dell'udienza, sull'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89. 236 Tale disposizione precisa in effetti che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dell'accesso agli sbocchi delle imprese interessate e, di conseguenza, del loro accesso alla distribuzione, al fine di valutare la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune. 237 Tuttavia, il Tribunale giudica che la [OSCURATO:PERSONA] non ha validamente utilizzato tale parametro nell'ambito della valutazione della potenza economica della nuova entità su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione, elencati ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA], a motivo delle lacune e delle contraddizioni constatate, in occasione dell'esame del quarto motivo, nell'analisi della struttura della distribuzione. 238 A motivo di tali insufficienze, non si può ritenere provata la capacità di cui disporrà l'entità risultante dalla fusione, su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata, di costringere i grossisti a distribuire altri prodotti della sua gamma che essi fino allora non distribuivano. 239 Inoltre, il carattere ineguagliato che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla gamma di prodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] deriva dalla sommatoria astratta dei diversi tipi di materiali elettrici a bassa tensione che il gruppo offrirà sull'insieme del territorio del SEE, e non da una valutazione della gamma dei prodotti che tale gruppo offrirà effettivamente su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione proposta e presi in considerazione negli addebiti, ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA]. 240 Infatti, come sopra rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'operazione notificata consentirà alle parti di «combiner les positions fortes de [OSCURATO:PERSONA] dans les pays nordiques pour ce qui est des équipements électriques situés en aval des tableaux terminaux avec celles de [OSCURATO:PERSONA] dans le sud de l'Europe» [combinare le posizioni forti della [OSCURATO:PERSONA] nei paesi nordici per quel che riguarda le attrezzature elettriche situate a valle dei quadri terminali con le posizioni della [OSCURATO:PERSONA] nel sud dell'Europa] e, inoltre, di appoggiare la forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] «sur toutes les catégories de tableaux de distribution électrique» [su tutte le categorie di quadri di distribuzione elettrica] alla «forte présence de [OSCURATO:PERSONA] sur l'ensemble des produits en aval» [forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] sull'insieme dei prodotti a valle] (550° considerando).

Pertanto, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l'entità risultante dalla fusione disporrà di una gamma completa di prodotti atta a coprire tutti i mercati delle attrezzature elettriche situate a valle del quadro terminale (654° considerando). 241 Tuttavia, contrariamente a quanto il succitato 654° considerando potrebbe lasciar intendere, non risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] che l'entità risultante dalla fusione offrirà necessariamente la gamma completa dei materiali elettrici a bassa tensione su ciascuno dei mercati nazionali considerati negli addebiti elencati ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA]. 242 Risulta quindi dalla tabella 35, riportata supra al punto 173, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarà presente su taluni segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali, neppure in [OSCURATO:PERSONA], in Italia e in Spagna.

In particolare, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarà assente dal segmento dei sistemi di controllo, e ciò anche in [OSCURATO:PERSONA]. 243 Appare chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito in maniera transnazionale la gamma di prodotti dell'entità risultante dalla fusione.

Tuttavia, tale gamma astratta non può fornire una valida indicazione della potenza economica che la detta entità deterrà su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione. 244 E' infatti pacifico che la determinazione delle gamme di prodotti che saranno acquistate e vendute tra produttori e grossisti viene effettuata pressoché interamente a livello nazionale o regionale (223° considerando, cit.). 245 Inoltre, la tabella 30, oltre a non menzionare, per esempio, né l'ampiezza né la dispersione delle quote di mercato che i concorrenti della nuova entità detengono sui mercati settoriali nazionali interessati, fornisce soltanto ampie forcelle percentuali di quote di mercato, anziché posizioni sufficientemente precise, che sole permetterebbero di misurare la potenza economica di tale entità nel suo giusto valore.

Lo stesso vale per la tabella

35. 246 Risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata portata proprio dal suo approccio astratto a sovrastimare direttamente la potenza del nuovo gruppo su taluni dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione.

L'affermazione contenuta al 550° considerando, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] apporta la propria forte presenza su tutte le categorie di quadri di distribuzione elettrica, è così contraddetta dalla tabella 28, riportata supra al punto 172, dalla quale risulta che le quote di mercato detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] oscillano tra il [...] * ed il [...] *. 247 Occorre peraltro ridimensionare l'importanza che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ampiezza stessa delle gamme di materiali elettrici a bassa tensione.

Al 507, 507, 507° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, secondo le parti notificanti, «pour être crédible dans les tableaux divisionnaires et les tableaux terminaux, il faut disposer de l'offre complète des composants (armoires, fusibles, disjoncteurs, protections différentielles et appareils de commande, etc.) correspondant à ces tableaux, et (...) dans l'installation répartie, il est nécessaire pour les fabricants de disposer de gammes complètes de produits» [per essere credibili nel settore dei quadri di piano e dei quadri terminali, occorre disporre dell'offerta completa dei componenti (armadi, fusibili, disgiuntori, protezioni differenziali e apparecchi di comando, ecc.) relativi a tali quadri, e (...) nell'installazione ripartita, è necessario per i produttori disporre di gamme complete di prodotti]. 248 Se è vero che l'estensione della gamma di prodotti offerta da un produttore può rappresentare un fattore di riuscita, nondimeno dal 507° considerando non risulta che un produttore debba necessariamente offrire ai grossisti l'insieme di tutti i materiali elettrici a bassa tensione, né che i grossisti intendano ridurre il numero dei loro fornitori in maniera indifferenziata sull'insieme dei mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione. 249 Ad ogni modo, tutti i grandi concorrenti delle parti in questione (come l'ABB, la Siemens o la Hager) dispongono di gamme complete di componenti per quadri di distribuzione elettrica, secondo quanto enunciato dallo stesso 141° considerando, ciò che dovrebbe porre i detti concorrenti in condizione di rispondere alla necessità, rilevata all'82° considerando, di disporre delle gamme di prodotti più estese possibili in tale settore. 250 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, al 507° considerando, che ciascuno dei grandi produttori - tra i quali figurano non soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ABB, la Siemens e la GE - propone più di 2 000 articoli quanto ai componenti di quadri di piano e più di 5 000 articoli quanto ai componenti di quadri terminali. 251 Ugualmente, la [OSCURATO:PERSONA] nota, al 17° considerando, che l'ABB, la Siemens e la GE posseggono un vasto assortimento di prodotti a bassa tensione.

Appare chiaro altresì, alla lettura del 507° considerando, che i cataloghi di prodotti dei grandi produttori di materiali a valle dei quadri terminali e di attrezzature connesse vantano anch'essi diverse migliaia di articoli. 252 Inoltre, l'assortimento esiste anche per taluni componenti di quadri di distribuzione elettrica (considerando 136° e 163° ).

A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, al 168° considerando, che il «monomarchismo» non è assoluto, per quanto riguarda sia i quadri terminali che i quadri di piano. 253 Inoltre, leggendo la [OSCURATO:PERSONA], non appare in alcun modo escluso un assortimento risultante dalla combinazione dei componenti dei quadri di distribuzione elettrica, da un lato, con gli altri tipi di materiale elettrico a bassa tensione, dall'altro. 254 Infine, occorre tener conto anche del ruolo significativo che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce nella scelta dei materiali «visibili» (prese, interruttori, alloggiamenti per la posa in ambiente, ecc.) al cliente finale ed ai responsabili dei lavori, i cui principali criteri di selezione sono l'estetica e la funzionalità (considerando 66° e 79° ) e non la disponibilità di una vasta gamma di prodotti. 255 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], per valutare la potenza economica dell'entità risultante dalla fusione sui mercati settoriali nazionali interessati, riportati ai considerando 782° e 783° , non era legittimata ad assumere a riferimento una gamma di prodotti la cui pretesa mancanza di equivalenti presso i concorrenti deriva dal fatto di essere stata astrattamente composta mediante sommatoria dei diversi tipi di materiale elettrico a bassa tensione che la detta entità offrirà sull'insieme del territorio del SEE. 256 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso, ha sovrastimato la potenza economica della nuova entità sui mercati settoriali nazionali esaminati ai considerando 782° e 783° , inserendo nella propria analisi dell'impatto dell'operazione in questione su tali mercati tutta una gamma di prodotti che non riflette la reale situazione della concorrenza che si manifesterà sugli stessi mercati in seguito all'operazione di concentrazione notificata. 257 Lo stesso ragionamento dev'essere svolto in relazione all'estesa gamma di marchi dell'entità risultante dalla fusione, il cui carattere ineguagliabile discende anch'esso dall'aggregazione astratta dei marchi detenuti dalle parti notificanti sull'insieme del territorio del SEE. 258 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], non offrendo necessariamente tutta la gamma dei prodotti a bassa tensione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati, non necessariamente disporrà su questi ultimi dell'insieme dei marchi dei quali esso è titolare su tutto il territorio del SEE. 259 Occorre inoltre tener conto del numero e della notorietà degli altri concorrenti presenti su ciascun mercato settoriale nazionale.

Risulta infatti da una risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza ad un quesito del Tribunale che, rispetto ai quattro concorrenti indicati nelle tabelle 27 e 28 riportate supra al punto 172, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarà, ad esempio, titolare soltanto di due marchi sul mercato dei componenti per quadri terminali in [OSCURATO:PERSONA], in Spagna e in Portogallo. 260 Il Tribunale osserva altresì che, anche riconoscendo l'importanza delle gamme di componenti e dei marchi nel gioco concorrenziale, resta il fatto che, come rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al 176° considerando, la forza di un marchio riposa principalmente sulla competitività dei suoi diversi componenti. 261 Tale considerazione tende a ridimensionare l'importanza che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce nel proprio ragionamento al gran numero di marchi dell'entità risultante dalla fusione. 262 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato allorché ha fatto riferimento all'insieme della gamma dei prodotti e dei marchi dei quali l'entità risultante dalla fusione disporrà sull'insieme del SEE per valutare la potenza economica di tale entità su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione. 263 Entro questi limiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un'erronea applicazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 264 Occorre dunque accogliere il motivo proposto.

Quanto al sesto motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione inficianti l'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata su taluni mercati nazionali di componenti per quadri di distribuzione elettrica - Argomenti delle parti 265 [OSCURATO:PERSONA] contesta il rifiuto oppostole dalla [OSCURATO:PERSONA] di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens, due dei principali concorrenti dell'entità risultante dalla fusione, la non trascurabile parte delle vendite di componenti per quadri elettrici che tali due società effettuano insieme con gli installatori ed i quadristi che esse hanno integrato verticalmente nell'ambito del loro gruppo. 266 I produttori di quadri elettrici, essendo tutti in grado di aggiudicarsi gli appalti indetti per i grandi progetti di costruzione, dovrebbero essere considerati come concorrenti diretti, indipendentemente dal fatto che svolgano o no attività integrate di quadrista e di installatore. 267 Le parti notificanti avrebbero offerto alla [OSCURATO:PERSONA] esempi concreti di gare d'appalto nelle quali esse sono state messe direttamente in concorrenza con le offerte che l'ABB e la Siemens avevano depositato per il tramite delle loro controllate integrate. 268 Tale concorrenza concretizzerebbe l'esistenza di un mercato indipendente dai canali di distribuzione privilegiati da ciascun produttore.

In questa misura, il mercato dei componenti per quadri elettrici si distinguerebbe radicalmente dalle ipotesi di produzione interna destinata ad essere trasformata a scopo esclusivo di autoconsumo. 269 Rifiutando di tener conto delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottostimato le quote di mercato di tali due società e, di conseguenza, sopravvalutato la potenza economica della nuova entità sui mercati francese ed italiano dei componenti per quadri di piano nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese dei componenti per quadri terminali. 270 [OSCURATO:PERSONA] addebita poi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore manifesto di valutazione nella qualificazione delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver stimato in misura pari al [...] * la quota delle vendite integrate nel fatturato da prendere in considerazione per la vendita di quadri di distribuzione elettrica in Europa.

Tale percentuale sarebbe assai superiore a quella del 5% annunciata dalla Siemens nel corso dell'audizione del 21 agosto 2001 e fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA], senza disamina, al 527° considerando. 271 Lo studio [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nei termini seguenti: «Around [...] * of [Automation] & [Drives] 2000 sales that includes [OSCURATO:PERSONA] were made to other Siemens divisions». 272 [OSCURATO:PERSONA] replica di non aver preso in considerazione le vendite integrate di componenti realizzate dall'ABB e dalla Siemens, in quanto tali prodotti non possono essere immediatamente riorientati verso il libero mercato.

In quanto tali, essi non eserciterebbero alcuna pressione concorrenziale diretta e non dovrebbero essere inclusi nel calcolo delle quote di mercato delle imprese coinvolte, in particolare nel caso in cui ai prodotti in questione venisse apportato un valore aggiunto [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2000, 2002/174/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n.

COMP/M. 1693 - Alcoa/Reynolds); GU 2002, L 58, pag. 25].

Tale prassi decisionale sarebbe stata approvata dal Tribunale nella sentenza 28 aprile 1999, causa T-221/95, Endemol/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1299, punto 109). 273 Ciascuna delle categorie di operatori presenti sui tre livelli della catena verticale di produzione dei quadri di distribuzione elettrica di piano e terminali apporterebbe valore aggiunto ai componenti [grossisti (circa il 20%), quadristi (dal 15 al 20% circa) e installatori (circa l'80%)], prima della loro installazione presso il cliente finale (523° considerando e punto 179 del controricorso). 274 [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dunque censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver questa distinto tra pretese forme di distribuzione, in quanto i componenti utilizzati nell'ambito delle attività integrate dell'ABB e della Siemens non vengono venduti, bensì vengono inseriti direttamente in quadri montati e cablati (attività di quadrista) ovvero installati (attività di installatore). 275 Perché tali vendite interne fossero disponibili entro un breve lasso di tempo e ad un costo minimo, occorrerebbe che i produttori interessati avessero un interesse economico a rendere disponibili sul libero mercato i componenti che essi utilizzano nelle loro attività integrate. 276 Sotto questo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe sostenere contemporaneamente, senza contraddirsi, da un lato, che l'ABB e la Siemens sarebbero state disposte a rinunciare a talune vendite nella veste di quadristi o installatori a profitto di vendite supplementari di componenti nella veste di produttori e, dall'altro, che tali due operatori beneficiano di un vantaggio di concorrenza grazie alle loro attività integrate.

Inoltre, in tal caso, tali rinunzie a vendere andrebbero a beneficio di quadristi ed installatori terzi, i quali non utilizzerebbero necessariamente i componenti dell'ABB e della Siemens. 277 Anche a supporre che tali due società avessero un interesse in tal senso, occorrerebbe sempre che esse disponessero di un modo per smaltire le loro «precedenti vendite interne», ciò che richiede, in particolare, un accesso accresciuto alla distribuzione ed un marchio riconosciuto. 278 Pertanto, la sostituibilità di tale offerta interna all'offerta sul libero mercato non sarebbe chiaramente immediata, ciò che esclude l'inclusione delle vendite interne dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote di mercato di tali società. 279 Quanto alla valutazione quantitativa delle vendite interne di componenti dell'ABB e della Siemens, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di avervi proceduto soltanto a titolo puramente sussidiario, sulla base di dati forniti dagli operatori, al fine di illustrare la scarsa incidenza di tali vendite. 280 I diversi metodi di stima proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero convincenti.

Ad ogni modo, l'inclusione delle vendite integrate, una volta queste correttamente valutate, modificherebbe soltanto marginalmente i rapporti di forza sui mercati in questione (528° considerando). - Giudizio del Tribunale 281 In primo luogo, risulta dalla prima relazione NERA, non censurata sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la realizzazione dei grandi progetti di costruzione viene effettuata normalmente mediante gare d'appalto alle quali i produttori partecipano direttamente. 282 Non si può contestare che, tali essendo le modalità con cui si svolge la concorrenza, l'ABB e la Siemens, nella loro veste di produttori integrati, si pongono in concorrenza con i loro omologhi non integrati come la [OSCURATO:PERSONA], sia direttamente, qualora questi ultimi si associno a quadristi e ad installatori per presentare le proprie offerte, sia indirettamente, quando questi stessi produttori vendano componenti per quadri elettrici ad un quadrista che si sia aggiudicato l'appalto.

In entrambe le ipotesi, i prezzi dei produttori non integrati subiscono direttamente la pressione concorrenziale derivante dalle parallele offerte di gara dell'ABB e della Siemens per le medesime gare d'appalto. 283 Alla luce di tali fatti, il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per rifiutare di includere nel calcolo le vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens, che è fondato sui tre livelli della catena verticale di produzione dei quadri elettrici, non può costituire una risposta adeguata alle modalità di concorrenza diretta che si manifestano tra i produttori partecipanti alle gare d'appalto indette per la realizzazione di grandi progetti di costruzione. 284 Tale concorrenza diretta tra produttori, caratterizzata dall'assenza dei grossisti, traspare d'altronde indirettamente al punto V A della [OSCURATO:PERSONA], dedicato alla descrizione dell'insieme del settore materiale elettrico a bassa tensione. 285 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come i grandi clienti ed i grandi quadristi, che lavorano su progetti complessi, si approvvigionino il più delle volte direttamente dai produttori (considerando 25° e 29° ). 286 Al 41° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] conferma che, nella maggior parte dei contratti industriali e dei grandi contratti di costruzione, i produttori vendono direttamente i materiali elettrici in questione o al cliente finale, per i grandi siti industriali, o ai quadristi di grandi dimensioni. 287 Al 71° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì come esista un divario tra i grandi progetti e le altre installazioni nelle quali i grossisti costituiranno un intermediario obbligato tra produttori ed installatori (o quadristi), e conclude poi, al 79° considerando, che, per i contratti industriali e per i grandi contratti di costruzione, le attrezzature vengono generalmente scelte da un responsabile dei lavori o da un quadrista di grandi dimensioni e vengono ritirati direttamente presso i produttori. 288 In secondo luogo, il Tribunale non può ritenere provato che l'inclusione delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote di mercato di queste ultime modificherebbe in ogni caso soltanto marginalmente la valutazione dei rapporti di forza sui mercati in questione. 289 Ove si ammetta l'orientamento tradizionale dell'ABB e della Siemens verso i clienti industriali, come la [OSCURATO:PERSONA] pare accettarne l'idea al 42° considerando; tale circostanza è idonea ad amplificare l'importanza quantitativa delle vendite integrate di tali due società nelle loro rispettive quote di mercato. 290 Inversamente, occorre ritenere che, in ragione dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dal settore dei componenti per quadri generali, l'operazione di concentrazione controversa non avrà come effetto di ostacolare la concorrenza in tale settore in modo significativo (245° considerando). 291 Infine, il Tribunale nota che, secondo il 17° considerando, un terzo importante concorrente della [OSCURATO:PERSONA], la GE, è anch'esso verticalmente integrato in una certa misura. 292 [OSCURATO:PERSONA] ha dunque erroneamente rifiutato di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici. 293 Per ritenere che l'inclusione di tali vendite integrate avrebbe soltanto un'incidenza marginale, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una valutazione di tali vendite in misura pari al 5% del fatturato dell'ABB e della Siemens relativo alla loro produzione di componenti per quadri elettrici. 294 Tuttavia, tale percentuale costituisce soltanto una stima generica, fornita senza ulteriori precisazioni, delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici, la quale non è peraltro correlata ad uno specifico mercato nazionale.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha ben precisato, al 28° considerando, che l'ABB e la Siemens dispongono di attività di quadrista loro proprie soltanto in alcuni paesi. 295 Alla luce di tali fatti, non si può attribuire valore probante alla percentuale del 5% fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale manca di affidabilità e concerne peraltro soltanto le attività esercitate dalla Siemens, a livello europeo.

Contrariamente a quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] al 528° considerando, la detta percentuale non consente di misurare l'estensione delle rettifiche di quote di mercato che debbono risultare da un'inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate dai concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non consente di affermare che la presa in considerazione delle vendite integrate dei concorrenti inciderebbe soltanto marginalmente sulla posizione dell'entità risultante dalla fusione sui mercati nazionali interessati, presi in considerazione negli addebiti elencati ai considerando 782° e 783° . 296 Dalle sopra esposte considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate da tali due gruppi societari, ha sottostimato la potenza economica di questi due importanti concorrenti dell'entità risultante dalla fusione e, corrispondentemente, ha sopravvalutato la forza di tale entità sui mercati francese ed italiano di componenti per quadri elettrici di piano, nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese di componenti per quadri elettrici terminali. 297 Occorre dunque accogliere il motivo proposto.

Quanto al settimo motivo, relativo all'erronea analisi dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali - Argomenti delle parti 298 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la nuova entità detenga in [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante o una potenza ineguagliata sui mercati dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinate ai quadri terminali. 299 [OSCURATO:PERSONA] obietta che la nuova entità avrebbe disposto di una quota di mercato indicativa di dominanza (considerando 534° -536° ), in quanto sostanzialmente superiore alle quote di mercato dei suoi concorrenti (542° considerando).

La quota cumulata dei suoi tre principali concorrenti non sarebbe tale da rimettere in discussione tale constatazione. 300 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare, al 546° considerando, che l'operazione notificata eliminerebbe anche la competizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna rivalità sarebbe mai esistita tra tali due società sui mercati danesi. 301 [OSCURATO:PERSONA] obietta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata una concorrente attiva sul mercato danese dei quadri terminali (o dei loro componenti) e disponeva di una posizione significativa (545° considerando).

Una rivalità concorrenziale sarebbe effettivamente esistita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e l'operazione di concentrazione proposta avrebbe permesso all'entità risultante dalla fusione di arrivare ad una posizione di leader indiscusso su tale mercato. 302 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'estesa gamma di prodotti attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla nuova entità non risulta dimostrata dalla tabella 30 della [OSCURATO:PERSONA], riportata supra al punto

165. Tale tabella non sarebbe idonea a sostituire l'analisi della concorrenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di effettuare in relazione ai mercati danesi. 303 Per giunta, nella detta tabella non sarebbero indicate né le sovrapposizioni né le quote di mercato effettive della nuova entità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fornire semplici forcelle percentuali.

In tale descrizione non sarebbero indicati neppure i concorrenti.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si servirebbe del solo mercato francese per commentare, al 552° considerando, la tabella 30, peraltro totalmente contraddittoria. 304 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come la tabella 30 miri a dimostrare il vantaggio di concorrenza sostanziale del quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] beneficerà su ciascuno dei mercati interessati dall'operazione di concentrazione, a motivo delle forti posizioni del detto gruppo, nel medesimo mercato geografico, su altri mercati di prodotti dove intervengono i medesimi grossisti (considerando 567° -578° ). 305 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che l'argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua gamma di marchi senza eguali non confermi la pretesa creazione di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi.

Il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sconosciuto agli installatori in [OSCURATO:PERSONA]. 306 [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver chiarito, ai considerando 554° -565° , che la gamma di marchi a disposizione dell'entità risultante dalla fusione conferirà a quest'ultima un vantaggio di concorrenza sostanziale su ciascuno dei suoi concorrenti.

I quadri elettrici ed i loro componenti commercializzati sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rappresentato il [...] * delle vendite in [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2000.

Inoltre, il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzato per commercializzare altre categorie di attrezzature elettriche a bassa tensione in [OSCURATO:PERSONA] e godrebbe quindi di una certa notorietà in tale paese. 307 Inoltre, come chiarito al 565° considerando, il possesso di più marchi consentirebbe di consolidare un potere di mercato mediante la possibilità di compiere rappresaglie mirate contro i concorrenti ovvero fissando i loro sforzi commerciali su uno dei due marchi. 308 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancanza di una significativa pressione della domanda in [OSCURATO:PERSONA] non sia dimostrata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun modo provato che la nuova entità costituirà una controparte imprescindibile per i grossisti, che un livello di concentrazione elevato non determina necessariamente una pressione al ribasso e che le relazioni complesse tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i grossisti favoriranno il mantenimento della posizione dell'entità risultante dalla fusione. [OSCURATO:PERSONA] non conterrebbe alcuna descrizione della domanda sul mercato danese, la quale non figura neppure nella tabella 31, riportata supra al punto

217. 309 Sarebbe esistita in [OSCURATO:PERSONA] una concentrazione dei grossisti assai elevata, suscettibile di esercitare una pressione non trascurabile sui produttori.

Non risulterebbe in alcun modo che la costituzione della nuova entità avrebbe favorito lo sviluppo della conclusione, tra la [OSCURATO:PERSONA] e taluni distributori, di accordi di convergenza che non esistevano in precedenza.

Le vendite dirette ai quadristi ed agli installatori costituirebbero il 50% di tutte le vendite.

La domanda sarebbe determinata dagli installatori e non dai grossisti, i quali in realtà si incaricano della logistica dei prodotti domandati dagli installatori. 310 [OSCURATO:PERSONA] replica che né i grossisti, né i quadristi, né gli installatori sarebbero stati in grado di opporsi ad un aumento dei prezzi da parte dell'entità risultante dalla fusione. [OSCURATO:PERSONA], i distributori costituirebbero per i produttori un canale di minor importanza per la distribuzione dei propri prodotti, tenuto conto della percentuale del 50% di vendite dirette ai quadristi ed agli installatori.

Gli installatori ed i quadristi sarebbero estremamente numerosi ed il loro peso individuale sarebbe modesto nell'ambito delle vendite complessive dei produttori.

Inoltre, sembra che essi non siano in alcun modo incoraggiati ad esercitare una pressione sui produttori. 311 Infine, in sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'assenza di pressione significativa della concorrenza, ritenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe suffragata da alcun elemento, in mancanza di qualsivoglia analisi della concorrenza sul mercato danese dei quadri terminali.

Tre importanti concorrenti, l'ABB, la Siemens e la Hager, si dividerebbero il [...] * ovvero il [...] * di tale mercato. 312 [OSCURATO:PERSONA] imputa gravi contraddizioni alla [OSCURATO:PERSONA].

Al 610° considerando, quest'ultima affermerebbe che, secondo la Hager, lo sviluppo di una gamma comparabile a quella della nuova entità in tutti i paesi interessati è pressoché impossibile da immaginare.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] rileverebbe, al 141° considerando, che «[t]ous les grands concurrents des parties comme ABB, Siemens ou Hager, disposent de gammes complètes de composants» [(t)utti i grandi concorrenti delle parti, quali l'ABB, la Siemens o la Hager, dispongono di gamme complete di componenti]. 313 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa, al 609° considerando, ha qualificato come improbabile l'ingresso di un nuovo concorrente sul mercato danese dei quadri terminali (o dei loro componenti), per il fatto stesso dei vantaggi di concorrenza che l'entità risultante dalla fusione avrebbe cumulato (considerando 595° -608° ). - Giudizio del Tribunale 314 Come risulta dall'esposizione del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione ai mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali, gli errori, già sopra constatati, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso nella sua valutazione della potenza economica dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata ed elencati ai considerando 782° e 783° . 315 Ne consegue che le conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA] per ritenere, ai considerando 611° e 613° , l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione controversa con il mercato comune sui mercati danesi di componenti in questione sono inficiate da vizi uguali a quelli constatati dal Tribunale nell'ambito dell'esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo. 316 Oltre ad illustrare i motivi precedenti, le argomentazioni sviluppate dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali presentano carattere complementare rispetto ai detti motivi. 317 A questo proposito, infatti, emerge che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione di concentrazione sui mercati danesi dei prodotti in questione è inficiata da vizi specifici, che pregiudicano più in particolare la legittimità della constatazione di incompatibilità rispetto a tali mercati. 318 Pertanto, la mancata inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens nelle quote dei mercati danesi di componenti per quadri terminali controllati da tali due società ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare la potenza economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati. 319 A questo proposito, si ricava effettivamente dalla lettura della tabella qui sotto riportata, estratta dal punto 461 del ricorso introduttivo, che le quote detenute dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati sono suscettibili di sensibili variazioni a seconda che vengano o no prese in considerazione le vendite integrate di componenti che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ABB ed alla Siemens.

Mercati danesi di componenti per quadri terminali >lt>10 * Dati confidenziali. 320 Considerate tali circostanze, non può ritenersi provato che, malgrado l'importanza quantitativa che comunque riveste, il sommarsi delle quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] a quelle della [OSCURATO:PERSONA], conseguente all'operazione notificata, sia sufficiente di per sé a creare una posizione dominante su ciascuno di tali diversi mercati. 321 Per giunta, in base a quanto si legge nella [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi che un'eventuale posizione dominante della nuova entità, anche a supporla provata, porterebbe al risultato che sarebbe ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 322 In primo luogo, non è provato che l'operazione notificata avrà come effetto, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA] al 544° considerando, di eliminare un «concurrent immédiat [concorrente immdiato]» sui mercati danesi di componenti per quadri terminali. 323 Infatti, da una comparazione delle quote di mercato dei principali operatori illustrate nella tabella 28 e nella tabella riportata supra al punto 319 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si colloca in quinta posizione su ciascuno dei mercati di prodotti in questione e non può dunque essere considerata come un «concorrente immediato» della [OSCURATO:PERSONA]. 324 Contrariamente a quanto osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando 544° e 545° , non risulta neppure che l'operazione proposta possa essere interpretata, sui mercati danesi di componenti per quadri terminali, come un rafforzamento sostanziale del leader mediante l'acquisizione di attività supplementari su altri mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione. 325 [OSCURATO:PERSONA] risulta assente sia da tutti i segmenti del mercato danese delle attrezzature elettriche ultraterminali di cui alla tabella 35, riportata al punto 173 della presente sentenza, sia - come si ricava dalle sotto riportate tabelle 14 e 15, contenute nei considerando 286° e 288° della [OSCURATO:PERSONA] - dai mercati danesi delle canalizzazioni prefabbricate e dei supporti di cavi.

Tabella 14 Quote di mercato dei principali operatori presenti sul mercato delle canalizzazioni prefabbricate nei principali Stati membri del SEE >lt>11 * Dati confidenziali.

Tabella 15 Quote di mercato dei principali operatori presenti sul mercato dei supporti di cavi in diversi Stati membri del SEE >lt>12 * Dati confidenziali. 326 Pertanto, in contrasto con la lettura della tabella 30 offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle argomentazioni da essa svolte e ricordate supra, i dati contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] non consentono di dimostrare che l'entità risultante dalla fusione beneficerà di un vantaggio di concorrenza sostanziale, sotto forma di forti posizioni su mercati settoriali diversi da quelli dei componenti per quadri terminali. 327 In conclusione, dalle tabelle 14, 15 e 35 non risulta che la presenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] su tali diversi mercati settoriali sia riconducibile all'operazione di concentrazione.

Piuttosto, l'esame delle succitate tabelle induce a pensare che tale presenza derivi dalle posizioni che la [OSCURATO:PERSONA] occupava sui detti mercati prima ancora della realizzazione dell'operazione di cui trattasi. 328 Di conseguenza, il Tribunale non può ritenere sufficientemente dimostrata la tesi della [OSCURATO:PERSONA], formulata al 546° considerando, secondo cui la fusione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] eliminerà «la compétition entre les deux entreprises, dont la rivalité semblait constituer un élément central de la concurrence dans les pays concernés» [la competizione tra le due imprese, la cui rivalità sembrava costituire un elemento centrale della concorrenza nei paesi interessati]. 329 Tale rivalità, oltre al fatto che la sua importanza non risulta accertata in modo attendibile, non può ritenersi provata per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Gli esempi citati dalla [OSCURATO:PERSONA] al 547° considerando a sostegno della propria tesi riguardano unicamente la [OSCURATO:PERSONA] ed il Portogallo.

Quanto al 540° considerando, esso si limita ad un riferimento generico alla «disparition de la rivalité entre [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] dans certains marchés» [scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati], senza alcuna ulteriore precisazione. 330 D'altronde, nel detto paese non era possibile attendersi una rivalità di questo tipo tra due imprese il cui centro di gravità è situato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per l'una nell'Europa del Nord e per l'altra nell'Europa del Sud (considerando 550° e 659° ). 331 In secondo luogo, in considerazione dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dai segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali indicati nella tabella 35, l'apporto dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] e la loro notorietà sono necessariamente limitati, come conferma l'elenco dei marchi detenuti dalle parti notificanti contenuto nella tabella 36 e nell'allegato 2 della [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce da tali elenchi che la [OSCURATO:PERSONA] possiede in tutto in [OSCURATO:PERSONA] soltanto due marchi per l'insieme del materiale elettrico a bassa tensione. 332 A questo proposito, il Tribunale osserva come tale paese non venga mai citato, in quanto tale, nelle argomentazioni che la [OSCURATO:PERSONA] dedica, nei considerando 554° -565° , alla gamma di marchi attribuita all'entità risultante dalla fusione. 333 Di fatto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] è assente da tutti i segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] possa risultare interessata dall'ultima frase del 555° considerando, secondo cui «la notoriété et l'image de marque des parties sont évidemment encore accrues par leur présence sur l'essentiel du secteur du matériel électrique basse tension, ainsi qu'illustré par le tableau 30 ci-dessus» [la notorietà e l'immagine delle parti sono all'evidenza ulteriormente accresciute dalla loro presenza sulla parte essenziale del settore del materiale elettrico a bassa tensione, come illustrato sopra dalla tabella 30]. 334 Di conseguenza, non può ritenersi dimostrata neppure la notorietà del marchio [OSCURATO:PERSONA], notorietà che nelle sopra esposte argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] veniva fatta derivare dalla commercializzazione in [OSCURATO:PERSONA] dei materiali elettrici a bassa tensione diversi dai componenti per quadri di distribuzione elettrica. 335 In terzo luogo, ne consegue altresì che non può ritenersi provato l'accesso privilegiato della [OSCURATO:PERSONA] - secondo il 545° considerando, la parte notificante meno forte in [OSCURATO:PERSONA] - ai principali grossisti internazionali. 336 Tale accesso può ritenersi tanto meno dimostrato per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] risulta assente dalla tabella 31, riportata supra al punto 217, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] deduce in particolare, al 573° considerando, che le parti rappresentano ciascuna una proporzione assai significativa del fatturato dei principali grossisti, tenendo conto indistintamente di tutti i materiali elettrici a bassa tensione. 337 A motivo dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dai segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, non può ritenersi dimostrata neppure la qualità di partner obbligato per i grossisti attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA], al 567° considerando, al nuovo gruppo a motivo della gamma senza eguali di materiali elettrici della quale questo dispone. 338 Al detto considerando, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a constatare che il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti sarà particolarmente accentuato in [OSCURATO:PERSONA] e, in minor misura, in Spagna, in Italia e in Portogallo, senza menzionare dunque la [OSCURATO:PERSONA]. 339 Inoltre, come ritenuto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], imprese terze esercitavano, prima dell'operazione di concentrazione, in termini di quote di mercato, una concorrenza non trascurabile rispetto alle parti notificanti sui mercati di componenti per quadri elettrici (548° considerando). 340 Infatti, l'importanza e la concentrazione relative delle quote di mercato detenute dai tre concorrenti immediati dell'entità risultante dalla fusione meritano di essere sottolineate. 341 In quarto luogo, l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al 595° considerando, secondo cui i concorrenti attuali della nuova entità potranno difficilmente esercitare una pressione significativa sul comportamento di quest'ultima, non risulta dimostrata nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 342 A questo proposito, il punto V C

1.4. della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna analisi della struttura della concorrenza a livello degli altri produttori presenti sui mercati danesi esaminati.

Nondimeno, l'importanza e la concentrazione relative delle quote di mercato detenute dai principali concorrenti, che si ricavano dalla tabella riportata supra al punto 319, avrebbero richiesto argomentazioni tanto più elaborate per il fatto che, secondo il 548° considerando, le parti notificanti facevano fronte ad una concorrenza non trascurabile, in termini di quote di mercato, da parte di tali imprese terze. 343 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non aggiunge nulla alle constatazioni lapidarie formulate ai considerando 536° e 548° , secondo le quali l'operazione notificata, da un lato, «aboutira à la création de positions très fortes» [porterà alla creazione di posizioni assai forti] e, dall'altro, «permettra à l'entité fusionnée d'accéder à une position de leader incontestable» [consentirà all'entità risultante dalla fusione di accedere ad una posizione di leader indiscusso] sui mercati danesi di cui trattasi. 344 Siffatte considerazioni non sono di per sé tali da dimostrare che l'eventuale creazione di una posizione dominante, conseguente all'operazione notificata, avrà come effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva su questi stessi mercati. 345 D'altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] non viene menzionata in quanto tale dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove questa fornisce la dimostrazione, al punto V C

1.4. della [OSCURATO:PERSONA], della difficoltà che gli attuali concorrenti della nuova entità incontreranno nell'esercitare una pressione significativa sul comportamento dell'entità stessa. 346 Pertanto, le considerazioni dedicate a tale tema, nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando 596° e segg., pongono l'accento su una preminenza dei marchi leader dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione, suffragata da riferimenti relativi, anche in questo caso, a mercati nazionali diversi da quelli danesi. 347 La difficoltà che, secondo il 601° considerando, i concorrenti dell'entità risultante dalla fusione potranno incontrare a livello degli installatori e dei quadristi a motivo della reputazione asseritamente inferiore delle loro offerte non è in alcun modo supportata da elementi di fatto direttamente correlati con la [OSCURATO:PERSONA]. 348 Infine, considerata la modesta presenza della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati danesi dei materiali elettrici a bassa tensione e, in particolare, la sua assenza dai mercati danesi delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, il Tribunale non può considerare provata la conclusione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al 606° considerando, secondo cui l'operazione proposta porterà al rafforzamento di ciascuna delle parti notificanti nei loro tradizionali settori di eccellenza e consentirà la costituzione di un gruppo detentore dei marchi di riferimento in ciascuno dei tre segmenti di applicazione (residenziale, terziario e industriale). 349 Ne consegue che non sono state sufficientemente dimostrate in punto di diritto né la creazione, per effetto dell'operazione notificata, di una posizione dominante sui mercati danesi di componenti per quadri terminali, né - anche ammettendo la creazione di una posizione dominante siffatta - l'insorgenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, derivante, su questi stessi mercati, dalla detta posizione dominante. 350 Occorre dunque dichiarare fondato il motivo proposto.

Quanto all'ottavo motivo, relativo all'analisi erronea dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali - Argomenti delle parti 351 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le quote dei principali operatori sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali - mercati nei quali regna una viva concorrenza - non consentono di dimostrare la creazione sui medesimi di una posizione dominante.

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l'operazione non avrà dunque come effetto di rafforzare in maniera sostanziale su tali mercati il leader attuale. 352 L'esistenza di barriere all'ingresso assai forti in Italia non può essere dedotta dal fatto che in un anno la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito soltanto il [...] * del mercato dei disgiuntori miniaturizzati per quadri di piano o terminali.

Una viva concorrenza su un mercato caratterizzato dalla presenza di otto marchi non può essere assimilata all'esistenza di barriere di questo tipo.

Al contrario, la penetrazione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri di piano e terminali e la sua folgorante progressione fino alla quota del [...] * delle cassette per quadri terminali dimostrerebbero l'inesistenza di tali barriere. 353 [OSCURATO:PERSONA] replica che le quote di mercato dell'entità risultante dalla fusione, raffrontate a quelle dei concorrenti di quest'ultima, appaiono chiaramente come un serio indicatore di una posizione di predominio. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un caso eccezionale, in quanto, come risulta dal 516° considerando, avrebbe potuto superare le barriere all'ingresso, con un successo assai relativo, approvvigionandosi presso l'ABB e disponendo dell'accesso ai grossisti ed agli installatori derivante dalle sue attività sul mercato delle attrezzature ultraterminali. 354 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di fondare in ampia misura la propria analisi sulla scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rivalità che non avrebbe in alcun modo costituito un fattore essenziale di concorrenza.

L'ABB, la Siemens e la GE, sul mercato dei quadri di piano, e l'ABB, la Siemens, la Hager e la GE, sul mercato dei quadri terminali, avrebbero dimensioni equivalenti a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 355 [OSCURATO:PERSONA] replica che, come risulta dal 545° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] costituisce il concorrente di riferimento in Italia.

In tale paese la [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe una posizione significativa e godrebbe di una buona reputazione e di un accesso privilegiato ai principali grossisti internazionali.

I grossisti collocherebbero la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] al primo posto. 356 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in terzo luogo, che i mercati italiani di componenti per quadri elettrici non sono concentrati esclusivamente su tre marchi (Bticino, ABB e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), come afferma la [OSCURATO:PERSONA], bensì comprendono anche nuove offerte ([OSCURATO:PERSONA]) ed alcuni rinnovamenti (GE, Siemens). 357 La forte fedeltà ai marchi, ritenuta esistente dalla [OSCURATO:PERSONA], priverebbe di effetto qualsiasi decisione della nuova entità di accentuare la specializzazione di ciascuno dei marchi di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deterrebbero, rispettivamente, nel settore delle applicazioni industriali e terziarie, da un lato, e in quello delle applicazioni residenziali, dall'altro. 358 [OSCURATO:PERSONA] replica che, come sottolineato dal 565° considerando, i clienti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non coinciderebbero interamente, sicché il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rafforzare la specializzazione dei propri marchi su talune categorie di clienti. 359 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] nega il ruolo imprescindibile della nuova entità, rispetto alla quale l'ABB e la GE offrirebbero delle alternative.

Si faticherebbe a comprendere in che modo le buone relazioni della [OSCURATO:PERSONA] con i propri grossisti in Italia - anche a supporle dimostrate - potrebbero provocare restrizioni della concorrenza.

I principali grossisti controllerebbero una quota assai minoritaria della distribuzione, come risulta dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA] (riportata supra al punto 201). 360 Inoltre, le parti notificanti non rappresenterebbero la maggioranza delle vendite dei distributori, ciascuno dei quali smercerebbe numerosi marchi differenti. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non beneficerebbero di relazioni privilegiate con i grossisti.

L'operazione proposta non porterebbe in alcun modo a marginalizzare gli altri produttori, in quanto i grossisti procederebbero ad un riequilibramento della loro offerta presso altri fornitori. 361 Inoltre, sarebbe difficile spiegare in che modo l'operazione di concentrazione avrebbe come conseguenza l'indebolimento dei concorrenti, in quanto le vendite combinate delle parti notificanti rappresentano soltanto il [...] * delle vendite totali del loro principale grossista.

Infine, anche a supporre esistente il forte attaccamento ai marchi, i grossisti avrebbero interesse a continuare a soddisfare la domanda di prodotti dei produttori più piccoli. 362 Per dimostrare che una forte concentrazione della distribuzione non comporta necessariamente un'intensa pressione al ribasso sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che i grossisti apprezzano i prodotti della [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo relativamente elevato consente loro di ottenere un buon margine di profitto. [OSCURATO:PERSONA] obietta che la distribuzione è assai frammentata sui mercati italiani dei quadri di piano e terminali, come indicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA]. 363 [OSCURATO:PERSONA] ricorda i tre fattori che rendono imprescindibile la nuova entità rispetto alla domanda in Italia: la captazione di una proporzione assai rilevante del fatturato complessivo dei grossisti, una gamma di materiali elettrici senza eguali e posizioni concorrenziali considerevoli in ciascun paese (v. la tabella 30).

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non contesterebbe quanto esposto ai considerando 584° -591° in relazione ai mezzi dei quali disporrà il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per introdurre la propria posizione di predominio.

Pertanto, i grossisti non sarebbero in grado di esercitare una pressione significativa sulla nuova entità. 364 Infine, in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene approssimativa l'iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel dedurre l'indebolimento dei concorrenti dalla concentrazione dei marchi derivante dall'operazione notificata, tenuto conto dell'insieme dei marchi presenti sul mercato italiano. 365 La marginalizzazione degli altri concorrenti sarebbe un'esagerazione.

Concorrenti come l'ABB, la Siemens e la GE disporrebbero sui mercati dei quadri di distribuzione elettrica di una potenza comparabile a quella della nuova entità.

Concorrenti come la Hager, la [OSCURATO:PERSONA] e la Moeller godrebbero su tali mercati di una discreta notorietà. 366 L'assenza di pressione derivante dalla concorrenza sarebbe peraltro fondamentalmente incompatibile con la struttura dei mercati e della distribuzione in Italia, tenuto conto della loro grande sensibilità a qualsiasi promozione praticata da un concorrente credibile, della presenza di tali concorrenti presso i grossisti e dell'assenza di un accesso privilegiato (v. la prima relazione NERA, punti 4.3, 4.4 e 4.5). 367 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il solo vero concorrente dell'entità risultante dalla fusione è l'ABB e, dall'altro, che la relazione NERA riguardava soltanto le condizioni di concorrenza antecedenti all'operazione notificata e non gli effetti di quest'ultima. 368 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a ritenere che i concorrenti «éprouveront des difficultés croissantes à soutirer des clients au groupe [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] et pourraient se satisfaire de positions de suiveurs sur les marchés en cause» [incontreranno difficoltà crescenti a sottrarre clienti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e potranno dirsi soddisfatti di posizioni di rincalzo sui mercati in questione] (602° considerando).

Al 608° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] osserverebbe altresì quanto segue: «Les concurrents existants des parties ne seront pas en mesure d'exercer une pression suffisamment forte pour contraindre le comportement de l'entité fusionnée» [Gli attuali concorrenti delle parti non saranno in grado di esercitare una pressione sufficientemente forte per influire sul comportamento dell'entità risultante dalla fusione]. - Giudizio del Tribunale 369 Così come il motivo precedente, l'ottavo motivo fa valere, rispetto ai mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali, gli errori, già constatati supra, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso nella sua valutazione della potenza economica dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata ed elencati ai considerando 782° e 783° . 370 Ne consegue che le conclusioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] è giunta per affermare, ai considerando 611° e 613° , l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione controversa con il mercato comune sui mercati italiani di componenti di cui trattasi, sono inficiate dagli stessi vizi constatati dal Tribunale in sede di esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo. 371 Oltre ad illustrare tali precedenti motivi, le argomentazioni sviluppate dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali presentano un carattere complementare rispetto a questi stessi motivi. 372 Risulta infatti, a questo proposito, che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione di concentrazione sui mercati italiani considerati è affetta da vizi specifici, che inficiano più in particolare la legittimità della dichiarazione di incompatibilità rispetto a tali mercati. 373 Pertanto, la mancata inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote dei mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali controllate da tali due società ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare la potenza economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati. 374 A questo proposito, risulta effettivamente dalle tabelle sotto riportate, estratte dal punto 461 del ricorso introduttivo, che le quote detenute dalla nuova entità su tali mercati sono suscettibili di sensibili variazioni a seconda che vengano o no prese in considerazione le vendite integrate di componenti che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ABB ed alla Siemens.

Mercati italiani di componenti per quadri di piano >lt>13 * Dati confidenziali.

Mercati italiani di componenti per quadri terminali >lt>14 * Dati confidenziali. 375 Inoltre, al 195° considerando, inserito nella parte della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla delimitazione geografica del mercato dei quadri elettrici, la [OSCURATO:PERSONA] colloca la [OSCURATO:PERSONA] nel novero dei principali concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] in Italia.

Orbene, tale produttore non compare nelle tabelle 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA], riportate supra al punto

172. 376 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nel corso dell'udienza, senza essere contraddetta sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] controlla il [...] * del mercato italiano delle cassette per quadri terminali, a fronte del [...] * per l'entità risultante dalla fusione. 377 A questo proposito, il Tribunale constata che il totale delle quote di tale mercato di componenti detenute dai produttori presenti in Italia e riportate nella tabella 28 ammonta soltanto al 66%.

Pertanto, tale tabella non indica né la ripartizione né la dispersione delle quote di mercato del produttore o dei produttori che controllano il restante 34% di tale mercato. 378 A motivo delle lacune che dunque viziano l'analisi della struttura dei mercati considerati, non possono ritenersi sufficientemente affidabili né le quote di tali mercati detenute dai diversi produttori, né le quote che sugli stessi mercati saranno controllate dall'entità risultante dalla fusione, per effetto del sommarsi delle quote di mercato delle parti notificanti. 379 Di conseguenza, non risulta provata la creazione, per effetto dell'operazione di concentrazione, di una posizione dominante sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali. 380 Per giunta, in base a quanto si legge nella [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi che un'eventuale posizione dominante della nuova entità, anche a supporla provata, avrebbe come effetto in Italia un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 381 Posto che occorre tener conto delle vendite integrate di componenti dell'ABB e della Siemens, è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenersi occupare il primo posto, in termini di quote dei mercati dei componenti per quadri di piano, alla luce dei modesti scarti che la separano dall'ABB, in base alle cifre fatte proprie dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella tabella

27. 382 Alla luce di tali fatti, non risulta dimostrata la conclusione, formulata al 549° considerando, secondo cui l'operazione notificata rafforzerà l'importanza già preponderante di una delle due parti notificanti, ossia, nel caso di specie, della [OSCURATO:PERSONA], sui mercati italiani di componenti per quadri di piano. 383 Sui mercati italiani dei componenti per quadri terminali riportati nella tabella 28, la [OSCURATO:PERSONA] occupava, prima dell'operazione proposta, soltanto il terzo posto, molto indietro rispetto all'ABB.

La presa in considerazione delle vendite integrate di componenti dell'ABB e della Siemens stimate dalla [OSCURATO:PERSONA] è dunque tale da relegare quest'ultima nella penultima posizione (v. la seconda tabella riportata supra, al punto 374). 384 Non è dunque provato che l'operazione notificata determinerà - come afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 544° considerando - l'eliminazione di un «concorrente immediato» del leader [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali. 385 Inoltre, la rivalità che, secondo il 546° considerando, opponeva la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non risulta sufficientemente dimostrata per quanto concerne l'Italia, posto che gli esempi citati dalla [OSCURATO:PERSONA], al 547° considerando, a sostegno di tale asserzione si riferiscono unicamente ai mercati francese e portoghese.

Quanto al 540° considerando, esso si limita ad un riferimento generico alla «disparition de la rivalité entre [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] sur certains marchés» [scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati], senza alcuna ulteriore precisazione. 386 Allo stesso modo, al 612° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di fonte essenziale della concorrenza «sur certains marchés en cause, notamment en France» [su taluni mercati in questione, in particolare in [OSCURATO:PERSONA]], omettendo di fornire, anche questa volta, uno specifico riferimento all'Italia. 387 Occorre inoltre osservare come, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], le prestazioni di quest'ultima nel settore logistico siano mediocri e come essa debba cambiare in misura considerevole tali prestazioni per raggiungere i propri obiettivi sia a livello italiano che a livello centrale (214° considerando). 388 Peraltro, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] al 158° considerando, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per la scarsa competitività di quest'ultima per quanto riguarda i clienti del settore residenziale. 389 Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 545° considerando, dalla [OSCURATO:PERSONA] non si inferisce che la [OSCURATO:PERSONA], il soggetto partecipante all'operazione notificata meno forte sui mercati italiani dei componenti per quadri terminali, disponga su tali mercati di un accesso privilegiato ai principali grossisti internazionali. 390 Infatti, il 545° considerando, si riferisce specificamente soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] ed al caso della [OSCURATO:PERSONA], della quale la [OSCURATO:PERSONA] rileva le posizioni assai significative su altri mercati di materiali elettrici a bassa tensione. 391 Orbene, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere attribuita in Italia la detenzione di posizioni molto significative su mercati di materiali elettrici a bassa tensione diversi dai mercati di componenti per quadri elettrici. 392 Infatti, tra tutti i segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali, riportati nella tabella 35 riprodotta supra al punto 173, la [OSCURATO:PERSONA] è presente in Italia soltanto sul segmento del materiale di fissaggio e di derivazione.

Inoltre, come si deduce dalla tabella 15 riportata supra al punto 325, la [OSCURATO:PERSONA] è totalmente assente dal mercato italiano dei supporti di cavi.

Infine, l'Italia non figura nel novero dei paesi elencati nella tabella 14 della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle quote del mercato delle canalizzazioni elettriche (v. supra, punto 325).

Di conseguenza, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in Italia su tale mercato settoriale non risulta nemmeno presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. 393 [OSCURATO:PERSONA] ha dunque omesso di provare che, per effetto dell'acquisizione di attività supplementari, l'operazione notificata rafforzerà in modo sostanziale la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali (v. 544° considerando). 394 Quanto all'insieme di marchi senza eguali che viene attribuito all'entità risultante dalla fusione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al 556° considerando, peraltro senza grande convinzione, che tale entità «semble» [sembra] possedere un vantaggio di concorrenza significativo in Italia per effetto della concentrazione del mercato sui primi tre marchi (Bticino, ABB e [OSCURATO:PERSONA]). 395 Ad ogni modo, tale considerazione di natura ipotetica deve essere ridimensionata, tenuto conto dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta peraltro dalla [OSCURATO:PERSONA] come uno dei principali concorrenti della [OSCURATO:PERSONA]. 396 Occorre altresì considerare che la [OSCURATO:PERSONA] colloca tra i primi tre marchi quello dell'ABB, principale rivale dell'entità risultante dalla fusione sui mercati costituenti l'oggetto del presente motivo.

L'ABB detiene, inoltre, il marchio Vimar, come risulta dalla tabella 36 della [OSCURATO:PERSONA].

Emerge peraltro dal 195° considerando che tale marchio riveste un'importanza non trascurabile. 397 Quanto alle relazioni della nuova entità con i grossisti, il Tribunale osserva come la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato al 567° considerando che «le caractère incontournable de l'entité combinée vis-à-vis des grossistes sera particulièrement aigu en France et dans une moindre mesure en (...) Italie» [il ruolo imprescindibile dell'entità risultante dalla fusione rispetto ai grossisti sarà particolarmente accentuato in [OSCURATO:PERSONA] e in minor misura in (...) Italia], rilevi, al 569° considerando, che la [OSCURATO:PERSONA], su tali mercati, «entretient de très bonnes relations avec la distribution» [intrattiene relazioni assai buone con i distributori]. 398 Per la loro imprecisione, tali due considerazioni non possono contribuire a dimostrare sufficientemente in punto di diritto il ruolo imprescindibile dell'entità risultante dalla fusione rispetto ai grossisti italiani. 399 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra rispetto all'Italia che i concorrenti attuali della nuova entità difficilmente potranno esercitare una pressione significativa sul comportamento di quest'ultima, come invece afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 595° considerando della [OSCURATO:PERSONA] stessa. 400 Tale dato deriva, nell'ottica della [OSCURATO:PERSONA], dal ruolo imprescindibile dell'entità rispetto ai grossisti.

Orbene, risulta dagli argomenti sopra esposti che tale imprescindibilità non può essere riconosciuta alla detta entità in Italia, allo stato attuale degli elementi di fatto forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale qualificazione. 401 Infine, la difficoltà che, secondo il 601° considerando, i concorrenti dell'entità risultante dalla fusione potranno incontrare a livello degli installatori e dei quadristi a motivo della reputazione asseritamente inferiore delle loro offerte non è in alcun modo suffragata da elementi di fatto direttamente correlati all'Italia. 402 Non sono state dunque sufficientemente dimostrate in punto di diritto né la creazione, per effetto dell'operazione di concentrazione, di una posizione dominante sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali, né - anche a supporre che tale posizione dominante sia stata effettivamente creata - l'insorgenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, derivante, su questi stessi mercati, dalla detta posizione dominante. 403 Alla luce di tali premesse, occorre accogliere il motivo proposto.

Quanto alle conseguenze degli errori di analisi e di valutazione sopra constatati 404 Il Tribunale giudica che gli errori, le omissioni e le contraddizioni sopra constatati nell'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione notificata rivestono un carattere di sicura gravità. 405 Fondandosi sull'estensione delle attività dell'entità risultante dalla fusione all'insieme del SEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad indicatori di potenza economica estranei ai mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione, i quali hanno come effetto un'indebita amplificazione dell'impatto di quest'ultima su tali mercati. 406 Occorre ricordare, a questo proposito, che nessuno degli elementi di fatto su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] consente di ritenere che l'operazione proposta possa sollevare problemi di concorrenza su mercati diversi dai mercati settoriali in [OSCURATO:PERSONA] e in altri sei paesi, mercati che la [OSCURATO:PERSONA], ai considerando 782° e 783° , afferma colpiti dagli effetti dell'operazione in questione. 407 [OSCURATO:PERSONA] non contiene, in particolare, alcuna analisi della struttura concorrenziale dei mercati settoriali nazionali non interessati dall'operazione di concentrazione controversa, come riportati nella tabella 30 esposta supra al punto

165. 408 Allo stesso modo, a motivo delle lacune e delle contraddizioni inficianti l'analisi delle strutture della distribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerare come vantaggi di concorrenza sostanziali per l'entità risultante dalla fusione né il preteso accesso privilegiato di quest'ultima alla distribuzione, derivante dalle sue posizioni sull'insieme dei mercati dei materiali elettrici a bassa tensione a livello della distribuzione stessa, né l'incapacità dei grossisti di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità. 409 Per il loro carattere astratto ed avulso dai mercati settoriali nazionali da prendere in considerazione, gli indizi di potenza economica ricavati dalla gamma senza eguali di prodotti e dall'incomparabile disponibilità di marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare ancora di più l'impatto dell'operazione notificata sui mercati settoriali nazionali interessati da quest'ultima. 410 Lo stesso vale, da un lato, per il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione le vendite integrate realizzate dall'ABB e dalla Siemens sui mercati nazionali di componenti per quadri elettrici interessati dall'operazione e, dall'altro, per le lacune che inficiano, in particolare, l'analisi dell'impatto di tale operazione sui mercati danesi di componenti per quadri terminali e sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali. 411 Gli errori di analisi e di valutazione constatati qui sopra sono dunque tali da privare di valore probante la valutazione economica dell'impatto dell'operazione di concentrazione sulla quale si fonda la contestata dichiarazione di incompatibilità. 412 Tuttavia, quale che sia l'ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono determinare l'annullamento della decisione stessa se, e nei limiti in cui, l'insieme degli altri elementi contenuti in quest'ultima consente al Tribunale di ritenere dimostrato che in ogni caso la realizzazione dell'operazione comunque porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante comportante un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 413 A questo proposito, gli errori constatati non possono di per sé essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai considerando 782° e 783° . 414 A questo proposito, il Tribunale rileva come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia seriamente contestato l'analisi dell'impatto dell'operazione notificata su tali mercati.

Al contrario, essa si è adoperata per contestare alla [OSCURATO:PERSONA] l'indebita trasposizione agli altri mercati settoriali nazionali interessati della situazione della concorrenza sui mercati francesi conseguente all'operazione notificata. 415 In effetti, considerati gli elementi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], non è possibile non condividere la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'operazione proposta creerà o rafforzerà sui mercati francesi - dove ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente - una posizione dominante comportante, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest'ultimo (v., quanto alla nozione di parte sostanziale del mercato comune, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 375 e 448). 416 Risulta infatti dalla [OSCURATO:PERSONA] che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] detiene su ciascuno dei mercati francesi interessati quote di mercato indicative di una posizione di predominio ovvero di una posizione dominante rafforzata, tenuto conto della scarsa presenza e della dispersione delle quote di mercato dei principali concorrenti dell'entità risultante dalla fusione (v., in particolare, le tabelle 27-29 riportate supra al punto 172). 417 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto al 582° considerando, senza che la [OSCURATO:PERSONA] la censurasse sul punto, e come risulta d'altronde dalle tabelle 7-10 contenute nei considerando 228° e 234° della [OSCURATO:PERSONA], che i prezzi del materiale elettrico a bassa tensione pagati dai grossisti fossero in media sensibilmente più elevati in [OSCURATO:PERSONA] che sugli altri mercati nazionali interessati, prima della realizzazione dell'operazione di concentrazione. 418 Infine, non si può contestare che la rivalità tra le parti notificanti si è manifestata in maniera preponderante sui mercati settoriali francesi considerati negli addebiti e che l'operazione notificata avrà come effetto di sopprimere su tali mercati un fattore essenziale di concorrenza. 419 L'analisi economica sottesa alla [OSCURATO:PERSONA] può dunque essere ritenuta insufficiente soltanto per quel che riguarda tutti i mercati settoriali nazionali interessati diversi dai mercati francesi, costituendo questi ultimi senza dubbio una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 420 Occorre dunque esaminare, in rapporto ai soli mercati francesi interessati dall'operazione notificata, gli altri motivi dedotti con il ricorso introduttivo e, in particolare, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardante la violazione dei diritti della difesa in relazione alle proposte di misure correttive che la [OSCURATO:PERSONA] medesima ha presentato nel corso del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.

Violazione dei diritti della difesa Quanto al nono motivo, relativo alla discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 421 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA], all'811° considerando, ha formulato un addebito riguardante il rafforzamento, in [OSCURATO:PERSONA], della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri di piano e terminali derivante dalla posizione preponderante della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle attrezzature ultraterminali, prescindendo da qualsiasi sovrapposizione delle attività delle due parti notificanti. 422 Orbene, in nessun punto la comunicazione degli addebiti avrebbe formulato tale addebito in forma sufficientemente precisa per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di identificare l'addebito stesso in quanto tale, di far valere utilmente le proprie osservazioni in proposito e di ricavarne le opportune conseguenze, ivi compresa la possibilità di presentare soluzioni adeguate ai problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 423 Infatti, l'analisi dell'incidenza sulla concorrenza dell'operazione di concentrazione notificata, contenuta nella comunicazione degli addebiti, riguarderebbe i diversi mercati geografici in generale, ma non contemplerebbe il caso particolare della [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la comunicazione degli addebiti, nel trattare il tema della posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati, non farebbe mai riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri elettrici. 424 [OSCURATO:PERSONA] sua relazione supplementare dell'8 ottobre 2001, il consigliere auditore riconoscerebbe che esiste certo un addebito relativo alla posizione di forza combinata rispetto ai grossisti al di fuori di qualsiasi sovrapposizione delle attività delle due parti.

Tuttavia, il consigliere auditore avrebbe ritenuto che tale addebito figurasse già nella comunicazione degli addebiti, trattandosi «di uno dei fattori essenziali per la creazione o il rafforzamento di un posizione dominante». 425 Tuttavia, nessuno dei passaggi estrapolati dal consigliere auditore dall'analisi della concorrenza contenuta nella comunicazione degli addebiti farebbe riferimento ad un addebito fondato sul cumulo di posizioni dominanti delle parti sui due mercati settoriali francesi in questione, in grado di giustificare di per sé solo una decisione di divieto dell'operazione di concentrazione. 426 Tale addebito sarebbe stato presentato alle parti notificanti come l'ostacolo decisivo alle proposte alternative di misure correttive presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2001.

L'addebito in questione sarebbe ripreso nella [OSCURATO:PERSONA], nella parte dedicata all'esame delle misure correttive, per evidenti ragioni di giustificazione del rigetto delle soluzioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 427 [OSCURATO:PERSONA] reputa il motivo irricevibile sotto il profilo formale, in quanto mancherebbe di chiarezza e non consentirebbe alla detta istituzione di articolare la propria linea difensiva. 428 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come la [OSCURATO:PERSONA] cerchi indubbiamente di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto una nozione estranea al regolamento n. 4064/89, ossia il semplice cumulo di posizioni dominanti, su mercati settoriali distinti, senza che vi fosse sovrapposizione di attività.

Tale argomento lascerebbe la [OSCURATO:PERSONA] perplessa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe, al punto 177 del ricorso introduttivo, che tale nozione non compare nemmeno nella [OSCURATO:PERSONA]. 429 In mancanza di una menzione di tale addebito, puramente fittizio, nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] frasi contenenti un'allusione ad esso implicita e camuffata. 430 Tuttavia, tale tentativo non sarebbe convincente.

I passaggi della [OSCURATO:PERSONA] citati dalla [OSCURATO:PERSONA] non rivelerebbero alcuna modifica sostanziale degli addebiti esposti nella comunicazione notificata alle parti il 3 agosto 2001.

Gli estratti riportati dalla [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbero, sulla scorta delle osservazioni e delle informazioni raccolte presso le parti ed i terzi nel corso del prosieguo del procedimento amministrativo, a trarre una conclusione logica circa gli addebiti esposti nella comunicazione, prassi giudicata accettabile dal Tribunale nella citata sentenza Endemol/[OSCURATO:PERSONA] (punto 81), ovvero a chiarire una determinata affermazione tramite esempi. 431 [OSCURATO:PERSONA] alimenterebbe una confusione tra la nozione, inesistente nel caso di specie, di «cumulo di posizioni dominanti» e l'addebito relativo alla possibilità per l'entità risultante dalla fusione di disporre di un accesso privilegiato ai grossisti, a motivo della gamma di attività che quest'ultima deterrebbe. 432 Quanto a quest'ultimo punto, sia la comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero affermato che la nuova entità avrebbe detenuto un insieme di attività sui diversi mercati in questione e che tale disponibilità senza pari di prodotti avrebbe fatto dell'entità stessa un partner imprescindibile per i grossisti.

Nei due atti suddetti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la disponibilità di tale portafoglio di attività - in associazione con una serie di altri elementi, quali la creazione di un nuovo operatore con quote di mercato assai elevate, la soppressione della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e la combinazione dei marchi detenuti da tali due società in un insieme ineguagliabile di marchi - avrebbe costituito uno dei fattori essenziali per la creazione ed il rafforzamento di una posizione dominante, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati interessati dall'operazione. 433 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ampia possibilità di far conoscere la propria opinione al riguardo nel corso del procedimento amministrativo.

Per tale motivo, il consigliere auditore avrebbe respinto la denuncia della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito al primo punto della sua relazione supplementare dell'8 ottobre 2001. 434 Sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui il motivo riguarda i rimedi, sarebbe stato materialmente impossibile esaminare questi ultimi nell'ambito della comunicazione degli addebiti, in quanto tali rimedi non erano ancora stati proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 435 Anche a supporre che il nuovo addebito risulti chiaramente dall'811° considerando, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] al punto 179 del ricorso introduttivo, la [OSCURATO:PERSONA] si chiede per quale motivo quest'ultima non si dia la pena di analizzare tale questione e di spiegare in che cosa consiste la menzione di tale nuovo addebito. 436 Nei limiti in cui l'addebito riguarda il «cumulo delle posizioni dominanti in [OSCURATO:PERSONA]», risulterebbe dagli argomenti sopra esposti che tale parte del motivo si riduce di fatto nel censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver utilizzato tale espressione in occasione di una riunione tenuta il 24 settembre 2001.

Anche a ritenere fondata tale censura, sarebbe tuttavia difficile capire in che modo i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati, posto che tale preteso addebito risulta assente sia dalla comunicazione degli addebiti che dalla [OSCURATO:PERSONA]. - Giudizio del Tribunale 437 Il Tribunale giudica che la violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato nella [OSCURATO:PERSONA] un addebito specifico non chiaramente espresso nella comunicazione degli addebiti è stata dedotta con la precisione e la coerenza necessarie per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di replicare utilmente al motivo così proposto ed al Tribunale di valutarne la fondatezza. 438 Secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] non dev'essere necessariamente una copia dell'esposizione degli addebiti.

Sono quindi ammissibili aggiunte alla comunicazione degli addebiti effettuate alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno effettivamente potuto esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere od aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1011, punto 448). 439 E' evidentemente consentito alla [OSCURATO:PERSONA], come fatto osservare da quest'ultima all'udienza, completare la propria valutazione della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune alla luce delle misure correttive proposte dalle parti notificanti, posto che, per definizione, tali misure non potevano essere prese in considerazione prima della comunicazione degli addebiti. 440 Nondimeno, la comunicazione degli addebiti deve contenere un'esposizione degli addebiti formulata in termini sufficientemente chiari da poter soddisfare l'obiettivo che a tale atto assegnano i regolamenti comunitari e che consiste nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari perché esse possano far valere utilmente le proprie difese prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva. 441 Ciò vale a maggior ragione in una fattispecie, quale quella presente, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto alla repressione, sulla scorta degli artt. 81 CE e 82 CE, di comportamenti anticoncorrenziali già consumati e dei quali le imprese sottoposte a procedimento sanzionatorio non avrebbero potuto ignorare l'effettiva consistenza. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l'incompatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione incidente sulla struttura concorrenziale dei mercati settoriali nazionali, come elencati ai considerando 782° e 783° . 442 Inoltre, nell'ambito dei procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione, la comunicazione degli addebiti non ha come solo scopo quello di precisare gli addebiti e di attribuire all'impresa destinataria la possibilità di presentare le proprie osservazioni in replica.

Tale atto è destinato anche a permettere alle parti notificanti di considerare l'opportunità di presentare misure correttive e, in particolare, proposte di cessioni di attività, nonché di valutare in un momento sufficientemente anticipato, tenuto conto dell'imperativo di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, l'ampiezza necessaria di tali cessioni, al fine di rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune nei tempi opportuni. 443 Inoltre, dalla lettura del punto VI della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto - così come impostole dal regolamento n. 4064/89 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 221) - ad una valutazione in prospettiva futura della situazione della concorrenza che avrebbe potuto determinarsi successivamente all'operazione di concentrazione, al fine di decidere in merito alle proposte di cessioni di attività presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 444 [OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a precisare tanto più chiaramente i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione proposta, in modo da consentire alle parti notificanti di presentare utilmente ed a tempo debito proposte di cessioni di attività in grado, se del caso, di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune. 445 Orbene, dalla lettura della comunicazione degli addebiti non risulta che tale atto abbia affrontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del rafforzamento della posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, derivante non soltanto dal sommarsi delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati di componenti di quadri elettrici, ma anche dalla posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali.

Occorre osservare, in particolare, come la conclusione generale della comunicazione degli addebiti elenchi i diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione di concentrazione, senza evidenziare alcun addossamento di una posizione detenuta da una delle due parti notificanti su un dato mercato di prodotti alla posizione dell'altra parte su un altro mercato settoriale. 446 Come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della parte della sua difesa orale relativa all'esame dei rimedi compiuto nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], tale rafforzamento derivava da due fattori, secondo l'811° considerando, il quale fa rinvio all'analisi della concorrenza sui mercati rilevanti: da un lato, le sovrapposizioni pure e semplici delle quote del mercato dei componenti per quadri di piano e terminali e, dall'altro, il rafforzamento della posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai grossisti, derivante dal sommarsi delle vendite e dalla posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle attrezzature elettriche ultraterminali. 447 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ripetuto nel corso dell'udienza che le proposte di assunzione di impegni del 24 settembre 2001 relative ai mercati francesi dei quadri elettrici avrebbero eliminato soltanto il sommarsi delle quote del mercato dei componenti per quadri elettrici. 448 Per contro, si sarebbe mantenuto il rafforzamento derivante dal sommarsi del peso della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai grossisti al peso della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l'entità risultante dalla fusione avrebbe conservato la maggior parte delle attività ultraterminali della [OSCURATO:PERSONA], che conferiscono a quest'ultima una posizione di forza nei confronti dei grossisti, sicché il problema dell'accesso privilegiato della nuova entità alla distribuzione avrebbe continuato a porsi. 449 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in effetti, al 545° considerando, che la [OSCURATO:PERSONA] detiene in [OSCURATO:PERSONA] posizioni assai significative su mercati di prodotti a bassa tensione diversi dai quadri di distribuzione elettrica e che la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di posizioni dominanti sui mercati delle prese e degli interruttori, delle apparecchiature a tenuta stagna, dei materiali di fissaggio e di derivazione e dei blocchi autonomi di illuminazione e di sicurezza.

Tale precisazione risulta tuttavia assente dal corrispondente passaggio della comunicazione degli addebiti (punto 460). 450 Secondo il punto 501 della comunicazione degli addebiti, l'operazione proposta «porta alla nascita di un gruppo che, su numerosi mercati di prodotti elettrici a bassa tensione, sarà il principale fornitore dei grossisti con un margine di vantaggio sostanziale sul secondo fornitore». [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno ritenuto di dover precisare, al 590° considerando, della [OSCURATO:PERSONA], che, «ainsi qu'expliqué plus haut, ce sera notamment le cas en France» [come spiegato sopra, tale ipotesi si verificherà in particolare in [OSCURATO:PERSONA]]. 451 Inoltre, dal punto 4 della nota della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 2001 indirizzata ai membri del [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese, relativa alle proposte di impegni di cessioni di attività presentate dalle parti notificanti, risulta che la detta istituzione subordinava la propria autorizzazione ai rimedi proposti nel settore economico in questione al fatto che tali cessioni fossero sufficientemente estese, in modo da eliminare tutte le sovrapposizioni concorrenziali individuate nella comunicazione degli addebiti. 452 Orbene, una sovrapposizione concorrenziale è concepibile unicamente nell'ambito di un solo e medesimo mercato settoriale nazionale e si distingue pertanto per sua natura dall'addossamento, a livello di distribuzione, di due posizioni predominanti detenute, in un solo paese, da due imprese su due mercati settoriali distinti ma complementari. 453 Da ciò consegue che la comunicazione degli addebiti non ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a motivo dell'operazione di concentrazione notificata sul mercato francese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione. 454 Ne deriva che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati sotto molteplici profili. 455 Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] è stata privata della possibilità di contestare utilmente nel merito la tesi della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel ritenere sussistente, a livello di distribuzione, il rafforzamento in [OSCURATO:PERSONA] della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali a motivo della posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle apparecchiature ultraterminali. 456 [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi avuto modo di presentare utilmente le proprie osservazioni a questo proposito né nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell'audizione del 21 agosto 2001. 457 Se ciò non fosse accaduto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritornare sulla propria posizione o, al contrario, rafforzare la dimostrazione della propria tesi mediante nuovi elementi, sicché la decisione avrebbe potuto essere in ogni caso differente. 458 Si deve riconoscere, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato dell'opportunità di presentare utilmente e tempestivamente proposte di cessioni di attività di ampiezza sufficiente per consentire di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati settoriali francesi in questione. 459 Il Tribunale rileva, a questo proposito, come la [OSCURATO:PERSONA] abbia sottolineato all'udienza di non avere in effetti potuto proporre in tempo utile rimedi ai problemi di concorrenza per i quali essa non ha contestato la [OSCURATO:PERSONA]. 460 In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un'autorizzazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in condizione di presentare in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere l'insieme dei problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a livello di distribuzione in [OSCURATO:PERSONA]. 461 Le conseguenze di tali irregolarità sono tanto più gravi per il fatto che - come più volte osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - i rimedi costituiscono il solo modo di scongiurare una dichiarazione di incompatibilità di un'operazione di concentrazione ricadente sotto le previsioni dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 462 Di conseguenza, posto che la [OSCURATO:PERSONA] è viziata da una violazione dei diritti della difesa, occorre accogliere il motivo proposto. 463 Alla luce di tali fatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata, senza che occorra statuire sugli altri motivi ed argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso e diretti, in particolare, contro la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle proposte di cessioni di attività presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rendere l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. 464 Infatti, a norma dell'art. 233 CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza di annullamento comporta. 465 Tali provvedimenti di esecuzione debbono rispettare la motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2181, punto 27).

La pertinente parte della motivazione della presente sentenza comporta, in particolare, nell'ipotesi in cui venisse rinnovato l'esame della compatibilità dell'operazione notificata, che la [OSCURATO:PERSONA] venga messa in condizione - quanto ai mercati settoriali nazionali interessati per i quali l'analisi economica contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] non è stata censurata dalla presente sentenza, ossia i mercati settoriali francesi - di far valere utilmente le proprie difese e, se del caso, di proporre misure correttive congrue rispetto agli addebiti fatti propri dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa previamente precisati. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 466 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della detta ricorrente. 467 In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese. 468 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Pertanto, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001, C (2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle della [OSCURATO:PERSONA] SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. 4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001TJ0310_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-310/01, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Rueil-Malmaison ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti F. Herbert, J. Steenbergen e M. Pittie, ricorrente, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, P. Hellström e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], con sede in Limoges ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati dall'avv. H. Masse-Dessen, intervenienti, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001, n. C (2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 luglio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e, per rettifica, GU 1990, L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»], dispone quanto segue: «1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune. In tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto: a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della [OSCURATO:PERSONA]; b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. 2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune. 3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. (...)». 2 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA], qualora constati che l'operazione di concentrazione notificata rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento e suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura. 3 L'art. 7 del regolamento n. 4064/89 così dispone: «1. Una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune (...). (...) 3. Il paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di [scambio] che sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente al paragrafo 4. (...)». 4 L'art. 8 del regolamento n. 4064/89 stabilisce, in particolare: «2. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (...) essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune. (...) 3. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 (...), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune. 4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la [OSCURATO:PERSONA] può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva». 5 Ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, le decisioni che dichiarano un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. 6 A mente dell'art. 10, n. 4, del detto regolamento, tale termine è eccezionalmente sospeso qualora la [OSCURATO:PERSONA], per circostanze delle quali sia responsabile una delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione, sia stata costretta a chiedere informazioni mediante decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del medesimo regolamento. 7 In forza dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del detto regolamento, i termini da quest'ultimo stabiliti si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza. 8 L'art. 10, n. 6, del medesimo regolamento precisa che, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una decisione ai sensi dell'art. 8, n. 3, entro il succitato termine di quattro mesi, l'operazione di concentrazione si reputa esser stata dichiarata compatibile con il mercato comune. 9 L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89 autorizza la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, a raccogliere tutte le informazioni necessarie, in particolare dai soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione notificata. 10 All'art. 11, n. 5, del medesimo regolamento viene precisato che, se un'impresa non fornisce entro il termine impartito le informazioni così richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure le fornisce in forma incompleta, la [OSCURATO:PERSONA] richiede tali informazioni mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite e indica il ricorso esperibile contro la decisione dinanzi al giudice comunitario. 11 L'art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89 chiarisce, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto far valere le proprie osservazioni e, dall'altro, che nello svolgimento della procedura i diritti della difesa degli interessati sono pienamente garantiti. 12 Infine, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), il succitato termine di quattro mesi rimane sospeso nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia costretta, a norma dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ad adottare una decisione, a motivo del fatto che, entro il termine da essa stabilito, le informazioni richieste ad uno dei soggetti notificanti non le sono state fornite o le sono state fornite in forma incompleta. Fatti all'origine della controversia 13 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto francese, è la holding di un gruppo attivo nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione. Nel corso dell'esercizio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato un fatturato di EUR 8 750 milioni a livello mondiale e di EUR 4 095 milioni all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. 14 [OSCURATO:PERSONA] SA è una società di diritto francese specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione. Nel 2000 il suo fatturato ha ammontato ad EUR 2 791 milioni a livello mondiale e ad EUR 1 684 milioni nella [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il 16 febbraio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 4064/89, il progetto della [OSCURATO:PERSONA] di lanciare un'offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l'«OPSC») sull'insieme delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] detenute dal pubblico. 16 Tale iniziativa faceva seguito a notifiche informali depositate rispettivamente il 12 dicembre 2000 ed il 5 gennaio 2001. 17 Le parti notificanti trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA], in data 29 gennaio 2001, un nuovo progetto di notifica. 18 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rispondevano inoltre a 71 quesiti trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA], in data 7 febbraio 2001, e destinati a completare tale terzo progetto di notifica. 19 [OSCURATO:PERSONA] concludeva che l'operazione di concentrazione notificata rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che la sua compatibilità con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») sollevava seri dubbi. 20 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, il 30 marzo 2001, una decisione fondata sull'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, con la quale essa apriva la seconda fase della procedura di esame dell'operazione notificata. 21 Con lettera 6 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di informazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89. 22 Poiché le due società non fornivano, prima della scadenza del termine per la risposta fissato al 18 aprile 2001, tutte le informazioni richieste relativamente ai diversi mercati interessati dall'operazione di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] notificava a ciascuna di esse una decisione recante richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, datata 27 aprile 2001. 23 Alla data del 25 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto tutte le informazioni sollecitate. 24 Il 7 giugno 2001 la [OSCURATO:PERSONA] depositava la documentazione precisante i termini della sua OPSC presso il Conseil français des marchés financiers, il quale la dichiarava ricevibile nella seduta del 14 giugno successivo. Il visto della Commission des opérations de bourse veniva ottenuto il 19 giugno 2001. 25 Considerato che l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89 autorizza la realizzazione delle offerte pubbliche notificate alla [OSCURATO:PERSONA] a condizione che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle azioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] lanciava la propria OPSC il 21 giugno 2001, concludendola il 25 luglio successivo. 26 In applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 447/98, la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA], il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti con la quale contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell'operazione notificata, su un certo numero di mercati settoriali nazionali. 27 Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse emetteva l'avviso di risultato definitivo dell'OPSC lanciata dalla [OSCURATO:PERSONA] sui titoli della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risultava aver raccolto il 98,7% dei titoli della [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione datata 14 agosto 2001, redatta dal prof. L. Waverman e dallo studio «[OSCURATO:PERSONA]» per conto delle parti notificanti (in prosieguo: la «prima relazione NERA»). Tale documento esamina la definizione del mercato settoriale dei quadri di distribuzione elettrica, le vendite integrate dei componenti per quadri elettrici dei due concorrenti della [OSCURATO:PERSONA], ossia l'ABB e la Siemens, nonché la situazione della concorrenza sul mercato dei quadri elettrici in Italia, in Spagna, in Portogallo ed in [OSCURATO:PERSONA]. 29 Le parti notificanti rispondevano alla comunicazione degli addebiti, con memoria depositata il 16 agosto successivo. 30 Un'audizione aveva luogo il 21 agosto 2001. 31 Il 29 agosto 2001 si svolgeva una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA] al fine di definire eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 4064/89, destinate a risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 32 A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] depositava le proprie proposte di assunzione di impegni («rimedi» ovvero «misure correttive») il 14 settembre 2001, ultimo giorno del termine legale. 33 Il 18 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava ai terzi interessati un questionario in merito a tali proposte. 34 [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese si riuniva il 19 settembre 2001 per esaminare il progetto di decisione finale. 35 Il 24 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova versione delle succitate proposte di assunzione di impegni del 14 settembre, al fine di rispondere alle specifiche domande in precedenza formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre. 36 Lo stesso giorno i servizi della [OSCURATO:PERSONA] convocavano le parti ad una riunione. 37 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in una nota allegata alla loro lettera del 25 settembre 2001 indirizzata al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni in materia di concorrenza, manifestavano la totale sorpresa da esse provata dinanzi alla reazione nuovamente negativa espressa dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] verso le loro nuove proposte di assunzione di impegni, malgrado queste ultime prevedessero il ritiro della [OSCURATO:PERSONA] dai mercati dei componenti per quadri elettrici nell'insieme del SEE. 38 [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese si riuniva nuovamente, in data 28 settembre 2001, per esaminare le misure correttive proposte e per pronunciarsi sul progetto di decisione. 39 Il 10 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione, sulla base dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C (2001) 3014 def. (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 40 L'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «La concentration notifiée à la Commission par [OSCURATO:PERSONA] le 16 février 2001, qui lui permettrait d'acquérir le contrôle exclusif de [OSCURATO:PERSONA], est déclarée incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord SEE» [L'operazione di concentrazione notificata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2001, che permetterebbe a tale impresa di acquisire il controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA], è dichiarata incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE]. 41 [OSCURATO:PERSONA] contiene la descrizione del settore del materiale elettrico a bassa tensione (punto V A, intitolato «Compatibilité avec le marché commun» [Compatibilità con il mercato comune]), la definizione dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione di concentrazione (punto V B), l'analisi di tale operazione (punto V C) e la valutazione dei rimedi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per ovviare ai problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto VI, intitolato «Mesures correctives» [Misure correttive]). 42 Il settore industriale interessato dall'operazione notificata comprende le attrezzature che, negli edifici destinati ad attività industriali o terziarie ovvero ad uso residenziale, sono situate a valle del loro punto di connessione alla rete di distribuzione a media tensione. Tali attrezzature possono essere raggruppate in tre categorie, descritte al 12° considerando della [OSCURATO:PERSONA]. 43 In primo luogo, i quadri di distribuzione a bassa tensione servono essenzialmente a fornire energia elettrica ai diversi livelli dell'impianto ed a proteggere quest'ultimo e l'utilizzatore dal rischio di sovraccarico di corrente e di cortocircuiti. 44 Tali quadri, costituiti principalmente da un'armadio e da componenti di protezione, quali i disgiuntori, i fusibili o gli interruttori differenziali, possono essere suddivisi in tre diversi gruppi di prodotti corrispondenti ai diversi livelli di distribuzione elettrica: - i quadri elettrici generali, per l'allacciamento dei grandi edifici terziari o industriali alla rete a media tensione; - i quadri elettrici di piano, utilizzati a livello di singolo piano di edificio; - i quadri elettrici terminali, impiegati a livello di utilizzatore finale con modesti bisogni di energia, quale l'occupante di un appartamento. 45 In secondo luogo, i supporti di cavi e le canalizzazioni elettriche prefabbricate garantiscono il sostegno dei cavi elettrici collocati nel sottosuolo, in condotti o nel controsoffitto di un edificio. 46 In terzo luogo, le attrezzature elettriche situate a valle del quadro di distribuzione terminale raggruppano sei categorie di prodotti (v., in particolare, il 302° considerando della [OSCURATO:PERSONA]): - le apparecchiature ultraterminali che costituiscono la parte terminale dell'impianto elettrico (prese, interruttori, ecc.); - i sistemi di controllo, che pilotano un'applicazione specifica, ad esempio il riscaldamento, in una zona particolare di un edificio; - i sistemi di protezione, che garantiscono la sicurezza delle cose e delle persone (sistemi di allarme, rilevamento incendi, illuminazione di sicurezza, ecc.); - i connettori informatici per sistemi di comunicazione (connettori informatici, armadi ripartitori, ecc.); - i materiali di fissaggio e di derivazione, che permettono la derivazione, il fissaggio ed il cablaggio degli impianti a valle dei quadri terminali; - i componenti per la posa di cavi in ambiente (canalette, scatole da incasso o colonnine). 47 L'operazione notificata produce altresì effetti per altri tipi di prodotti ad uso industriale, in particolare gli ausiliari di controllo e di segnalazione, altrimenti denominati «bottoneria industriale», e le attrezzature di alimentazione e di trasformazione elettrica. 48 Le parti hanno concordato di segmentare il settore industriale di cui trattasi in conformità della tabella qui di seguito riportata, riprodotta al 14° considerando della [OSCURATO:PERSONA]: >lt>0 49 L'offerta e la domanda delle attrezzature in questione fanno intervenire sei diverse categorie di soggetti. 50 I produttori, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono i gruppi industriali che producono le attrezzature elettriche in questione. 51 I grossisti sono distributori di zona che acquistano dai produttori ed offrono la gamma dei materiali necessari agli installatori ed ai quadristi per realizzare un impianto elettrico. 52 I quadristi sono specialisti che assemblano i diversi elementi di un quadro di distribuzione elettrica in un edificio. In pratica, essi svolgono quattro funzioni, ossia: - lo studio e l'adattamento del quadro ai particolari bisogni di ciascun impianto; - l'approvvigionamento e l'assemblaggio delle parti costitutive del quadro (elementi di armadio, disgiuntori, fusibili, ecc.); - il cablaggio del quadro; - la verifica del buon funzionamento del sistema. 53 Successivamente, i quadristi forniscono gli armadi pronti all'impiego all'installatore che li installerà presso il cliente finale. In pratica, i quadristi intervengono principalmente sui quadri elettrici generali e di piano. I quadri elettrici terminali vengono generalmente adattati ed assemblati direttamente dagli installatori. 54 Gli installatori sono gli specialisti che garantiscono la posa dei materiali elettrici a bassa tensione presso il cliente finale. 55 I responsabili dei lavori sono gli architetti, gli studi di consulenza, le società di costruzione di opere ed edifici pubblici (BTP) ovvero i promotori immobiliari responsabili dei progetti nei quali saranno installati i materiali elettrici. 56 I clienti finali sono le persone o le imprese proprietarie dell'edificio nel quale viene installato il materiale elettrico. Secondo una segmentazione tradizionale, i clienti finali possono essere suddivisi in due grandi categorie: gli industriali, da un lato, e le imprese di costruzione, dall'altro. Talvolta, lo stesso settore delle costruzioni è suddiviso in società del settore terziario e clienti residenziali. 57 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al 782° considerando, che l'operazione progettata creerà una posizione dominante, la quale avrà come risultato che una concorrenza effettiva risulterà ostacolata in modo significativo sui seguenti mercati: - i mercati italiani dei disgiuntori scatolati, dei disgiuntori miniaturizzati e degli armadi destinati ai quadri di piano di distribuzione elettrica; - i mercati danesi, spagnoli, italiani e portoghesi dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinati ai quadri terminali di distribuzione elettrica; - i mercati francesi e portoghesi dei disgiuntori di rete; - il mercato britannico dei supporti di cavi; - il mercato greco delle prese e degli interruttori; - il mercato spagnolo delle apparecchiature a tenuta stagna; - il mercato francese dei materiali di fissaggio e di derivazione; - il mercato francese dei prodotti di trasformazione elettrica; - il mercato francese degli ausiliari di controllo e di segnalazione. 58 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto, al 783 considerando della [OSCURATO:PERSONA], che l'operazione progettata rafforzerà una posizione dominante per effetto della quale una concorrenza effettiva sarà ostacolata in modo significativo sui seguenti mercati: - i mercati francesi dei disgiuntori scatolati, dei disgiuntori miniaturizzati e degli armadi destinati ai quadri di piano di distribuzione elettrica; - i mercati francesi dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinati ai quadri terminali di distribuzione elettrica; - il mercato francese delle prese e degli interruttori; - il mercato francese delle apparecchiature a tenuta stagna; - il mercato francese dei sistemi di illuminazione di sicurezza o dei blocchi autonomi di illuminazione e di sicurezza. 59 [OSCURATO:PERSONA] ha infine ritenuto che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentiranno di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella [OSCURATO:PERSONA]. 60 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una seconda relazione, predisposta dallo studio NERA nel dicembre 2001 (in prosieguo: la «seconda relazione NERA»), riguardante l'elasticità della domanda dei componenti per quadri elettrici, la fedeltà degli installatori ai marchi, la struttura della distribuzione in Italia, in Spagna, in Portogallo e in [OSCURATO:PERSONA], le caratteristiche delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate dall'ABB e dalla Siemens e, infine, la definizione del mercato settoriale dei quadri elettrici da prendere in considerazione. Procedimento dinanzi al Tribunale 61 Contro la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento, mediante deposito di atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale in data 13 dicembre 2001. 62 Con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un'istanza volta a che il Tribunale statuisca sul suo ricorso mediante procedimento accelerato, ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. 63 Il 23 gennaio 2002 il Tribunale ha respinto tale istanza in considerazione della natura del fascicolo e, in particolare, della voluminosità del ricorso introduttivo e dei documenti a questo allegati. 64 Il 5 aprile 2002 è stata organizzata con i rappresentanti delle parti una riunione informale dinanzi al Presidente della Prima Sezione ed al giudice relatore. 65 Il 3 maggio 2002 il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, sentita la [OSCURATO:PERSONA], di accogliere l'istanza della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere una decisione della causa mediante procedimento accelerato, tenuto conto della conferma da parte della detta ricorrente, trasmessa il 12 aprile 2002, del mantenimento della versione abbreviata del proprio ricorso introduttivo. 66 Con ordinanza 6 maggio 2002, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 67 Il 16 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nuova versione del proprio controricorso, precedentemente depositato, adattata al testo abbreviato del ricorso introduttivo. 68 Con ordinanza 7 giugno 2002, il [OSCURATO:PERSONA] d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] sono stati ammessi ad intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 69 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale ed ha sottoposto quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale. Le parti hanno ottemperato a tali richieste di informazioni. 70 Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale, in occasione dell'udienza svoltasi il 10 luglio 2002. Conclusioni delle parti 71 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, conclude che il Tribunale voglia: - in via principale, in accoglimento del primo motivo, annullare la [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89; - in subordine, annullare la [OSCURATO:PERSONA]; - per quanto necessario, riservare alla ricorrente il diritto di chiedere l'adozione di qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o misura istruttoria che risulti necessaria per l'accertamento dei fatti e per la valutazione dell'operazione di concentrazione controversa; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese. 72 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 73 Gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso sono articolati in diversi motivi che, per comodità di presentazione, occorre considerare come relativi, rispettivamente, all'irregolarità del procedimento per violazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, ad errori manifesti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare, da un lato, l'impatto dell'operazione notificata e, dall'altro, gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rendere l'operazione compatibile con il mercato comune, e relativi altresì ad una violazione dei diritti della difesa. Irregolarità del procedimento Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 - Argomenti delle parti 74 Nell'ambito di tale motivo, dedotto in via principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, a norma dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un termine di quattro mesi a partire dal 30 marzo 2001, data dell'avvio della seconda fase del procedimento, per constatare l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune. 75 Tale termine imperativo sarebbe venuto a scadenza il 10 agosto 2001, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 447/98 relative al calcolo dei termini, vale a dire prima dell'adozione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 10 ottobre 2001. 76 Alla luce di tali circostanze, l'operazione di concentrazione controversa dovrebbe reputarsi esser stata dichiarata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 10, n. 6, del regolamento n. 4064/89. 77 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe della sospensione eccezionale del termine di quattro mesi prevista dall'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 per il caso in cui circostanze imputabili ad uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione notificata costringano la [OSCURATO:PERSONA] a chiedere informazioni mediante decisione, ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89. 78 La decisione 27 aprile 2001 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 22) avrebbe effettivamente ordinato a quest'ultima di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di informazioni che tale istituzione aveva già richiesto, con lettera 6 aprile 2001, per il 18 aprile 2001. Tuttavia, i presupposti assai rigorosi ai quali l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 subordina la sospensione del termine di quattro mesi non sarebbero stati soddisfatti. 79 Tale sospensione avrebbe carattere eccezionale e non discenderebbe necessariamente da qualsiasi decisione recante richiesta di informazioni. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata costretta ad adottare una decisione siffatta non a motivo di circostante imputabili ai soggetti partecipanti all'operazione notificata, bensì a causa della fissazione, ad opera della lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, di un termine di cinque giorni lavorativi per rispondere a 322 quesiti. Tali quesiti avrebbero implicato un'attività di raccolta di più di 300 000 dati, la cui ulteriore utilizzazione nella valutazione dell'operazione sarebbe tutta da dimostrare. 80 [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe in tal modo creato uno stato di fatto da essa in seguito utilizzato per giustificare l'adozione di una decisione recante richiesta di informazioni dotata di effetto sospensivo. 81 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA], all'8° considerando, fonda la sospensione del termine sull'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89, mentre la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 si basa, a questo proposito, sull'art. 9 del regolamento n. 447/98. 82 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può tentare di giustificare la sospensione del termine di quattro mesi facendo valere che l'art. 9 del regolamento n. 447/98 non menziona, a differenza dell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89, il carattere eccezionale della sospensione e la necessità di dimostrare l'esistenza di circostanze imputabili ad uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione. Il regolamento n. 447/98 non potrebbe derogare alle disposizioni del regolamento base n. 4064/89, del quale esso garantisce l'esecuzione. 83 Secondo la detta ricorrente, il fatto che essa non abbia presentato direttamente un ricorso di annullamento contro la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 non inficia la ricevibilità del presente motivo. La sospensione del termine massimo di quattro mesi costituirebbe un atto privo di contenuto sostanziale specifico, lesivo dei diritti delle imprese. Questa valutazione non sarebbe modificata dal fatto che, nel testo stesso della decisione del 27 aprile 2001, viene indicato il mezzo di impugnazione per annullamento che poteva essere proposto contro tale atto. Il dispositivo della detta decisione non farebbe menzione della sospensione del termine di quattro mesi e la [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, non sarebbe stata in grado di dimostrare un interesse sufficiente per richiedere l'annullamento della decisione stessa. 84 Per il caso in cui il primo motivo venga accolto, la [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì al Tribunale di constatare, sulla scorta dell'art. 241 CE, l'inapplicabilità dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ai sensi del quale i termini fissati da tale regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui viene pronunciata una sentenza che annulla una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Far rivivere i termini in un'ipotesi in cui si reputi maturata una decisione di compatibilità finirebbe non per sanzionare, bensì per sancire l'illegittimità commessa, in quanto ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un termine rinnovato per decidere nuovamente. 85 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità manifesta del motivo relativo all'illegittimità della decisione 27 aprile 2001, in quanto contro tale atto non è stato proposto un ricorso di annullamento entro il termine prescritto per l'impugnazione in sede giurisdizionale (sentenza della Corte 30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-585, punto 19). 86 Infatti, la decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001 adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89 costituirebbe un atto impugnabile con un ricorso di annullamento. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse effettivo ed attuale, sufficiente per domandare direttamente l'annullamento di tale decisione. 87 Ad ogni modo, il motivo non sarebbe fondato: questa stessa decisione sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98. In particolare, le informazioni richieste sarebbero state necessarie all'indagine e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata effettivamente costretta ad adottare tale decisione a motivo di un ritardo imputabile alle parti notificanti. 88 Il carattere ragionevole di un termine dovrebbe essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739) e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a rispettare termini rigorosi. 89 La lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni avrebbe costituito soltanto la logica conseguenza di diversi quesiti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'inizio del procedimento, ai quali un'impresa come la [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere con tutta la diligenza esigibile da un operatore normalmente avveduto. 90 Non vi sarebbe alcuna divergenza, quanto agli effetti delle decisioni recanti richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89, tra l'art. 10, n. 4, di quest'ultimo regolamento e l'art. 9 del regolamento n. 447/98. Sarebbe possibile richiamarsi all'una o all'altra di queste due disposizioni. 91 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla luce di tali circostanze, non avrebbe alcuna conseguenza il fatto che, per motivare la sospensione del termine di quattro mesi, la decisione 27 aprile 2001, al suo 10° considerando, assume come base normativa l'art. 9 del regolamento n. 447/98, mentre la [OSCURATO:PERSONA], all'8° considerando, individua tale fondamento normativo nell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89. 92 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] giudica prematura e, di conseguenza, irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, ai sensi del quale i termini fissati da quest'ultimo si applicano nuovamente a decorrere dalla data della pronuncia di una sentenza di annullamento. 93 In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è logico, se non indispensabile, che il regolamento n. 4064/89 contenga una disposizione disciplinante gli effetti che si producono sui termini per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di una decisione fondata su tale testo normativo. - Giudizio del Tribunale 94 La contestata sospensione del termine di quattro mesi concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per decidere riguarda il periodo compreso tra il 19 aprile 2001, giorno successivo alla scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2001, ed il 25 giugno successivo, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] reputa di aver ricevuto tutte le informazioni richieste. 95 E' pacifico che, se la sospensione del termine dovesse essere ritenuta legittima, la [OSCURATO:PERSONA], adottata il 10 ottobre 2001, sarebbe intervenuta, tenuto conto del calcolo dei giorni lavorativi, nel termine di quattro mesi a decorrere dal 30 marzo 2001, data dell'avvio del procedimento; per contro, un'eventuale constatazione dell'illegittimità della sospensione imporrebbe di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato una decisione ai sensi dell'art. 8, n. 3, entro il termine previsto dalle norme. 96 Una tale sospensione, presentata come eccezionale dal regolamento n. 4064/89, presuppone che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costretta a richiedere informazioni mediante decisione, a motivo di circostanze delle quali è responsabile uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione. 97 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al 7° considerando della decisione 27 aprile 2001, che le informazioni richieste con la sua lettera in data 6 aprile 2001 erano necessarie, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 4064/89, per esaminare la compatibilità dell'operazione proposta con il mercato comune e, in particolare, per stabilire la posizione delle parti notificanti sui diversi mercati settoriali interessati. 98 [OSCURATO:PERSONA] non contesta seriamente la necessità di tali dati, in quanto si limita a sostenere che la loro successiva utilizzazione ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione notificata è tutta da dimostrare. 99 E' altresì pacifico che le parti notificanti non hanno rispettato la scadenza del termine per la risposta, fissata al 18 aprile 2001 dalla lettera del 6 aprile 2001. Come risulta dal 4° considerando della decisione recante richiesta di informazioni del 27 aprile 2001, le parti notificanti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 23 aprile 2001, di non essere in grado di rispettare tale termine per la risposta. 100 Alla luce delle circostanze del caso di specie (v., in particolare, punti 15-18 supra) e dell'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, il Tribunale ritiene ragionevole, malgrado il gran numero di quesiti sottoposti, il termine per la risposta fissato dalla lettera del 6 aprile 2001, che scadeva il 18 aprile successivo. 101 La lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni faceva seguito ad una serie di contatti e colloqui avviati dalle parti notificanti con la [OSCURATO:PERSONA] a partire dall'8 dicembre 2000. Nel corso di tale periodo, le parti notificanti avevano già avuto occasione di rispondere a numerose domande di informazioni informali. 102 Per la loro natura, le informazioni richieste con la lettera del 6 aprile 2001, che si inserivano nel filone delle informazioni già fornite nel corso della fase di indagine informale, dovevano dunque essere normalmente disponibili a breve scadenza in una società delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA]. 103 D'altronde, le parti notificanti non hanno contestato immediatamente l'ampiezza delle informazioni richieste con la lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, in quanto esse hanno reagito soltanto con la succitata lettera del 23 aprile 2001. 104 Pertanto, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indebitamente ordinato alle parti notificanti, in data 27 aprile 2001, di fornirle le informazioni richieste, mediante decisione adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4064/89. 105 Il fatto che le parti notificanti abbiano proposto, il 23 aprile 2001, ossia cinque giorni dopo la scadenza del termine per la risposta impartito con la lettera del 6 aprile 2001 contenente la domanda di informazioni, di rinviare la scadenza al 29 aprile successivo, non è tale da modificare la suddetta conclusione. 106 In un tale contesto, il termine di quattro mesi di cui all'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 «è eccezionalmente sospeso», secondo i termini imperativi utilizzati dal paragrafo 4 di questo articolo. L'impiego del termine «eccezionalmente» non impedisce che una decisione recante richiesta di informazioni, regolarmente indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un'impresa notificante, produca automaticamente l'effetto di sospendere il termine di quattro mesi a partire dalla data in cui è stata constatata la mancata trasmissione delle informazioni necessarie e fino alla data in cui viene posto termine a tale omissione. 107 A questo proposito, non è dato riscontrare alcuna contraddizione tra i termini impiegati, rispettivamente, dall'art. 10, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e dall'art. 9 del regolamento n. 447/98. 108 Pertanto, è legittima la precisazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel 10° considerando della decisione 27 aprile 2001, secondo cui: «Selon l'article 9 du règlement n° 447/98, les délais fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 3 du règlement n° 4064/89 sont suspendus lorsque la Commission adopte une décision au titre de l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts requis par cette décision» [Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 447/98, i termini fissati dall'art. 10, nn. 1 e 3, del regolamento n. 4064/89 restano sospesi nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del detto regolamento, durante il periodo compreso tra la fine del termine fissato nella domanda di informazioni ed il ricevimento delle informazioni complete ed esatte richieste dalla decisione suddetta]. 109 L'argomento secondo cui in tal modo sarebbe stata fatta un'applicazione difforme ed illegittima della regola di base contenuta nel regolamento n. 4064/89 non è convincente. Il carattere eccezionale che tale regolamento attribuisce alla sospensione del termine si riferisce al sopravvenire dei presupposti che consentono l'adozione di una decisione recante richiesta di informazioni e non alle conseguenze da trarre da una decisione di questo tipo. Orbene, come risulta dalle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di dimostrare l'illegittimità di tale decisione. 110 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente adottato la decisione 27 aprile 2001, la quale ha avuto come effetto la sospensione del termine di quattro mesi concesso alla detta istituzione per decidere sulla compatibilità dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da illegittimità sotto tale profilo. 111 Alla luce di tali circostanze, il primo motivo deve essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità, nella parte in cui con esso viene dedotta, in via incidentale, l'illegittimità della decisione 27 aprile 2001. 112 Quanto all'eccezione di illegittimità diretta contro l'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, laddove questo impone una riapertura dei termini a seguito dell'annullamento di una decisione di incompatibilità, essa è stata dedotta soltanto per il caso in cui il Tribunale accolga il motivo relativo all'illegittimità della sospensione del termine di quattro mesi. Non è pertanto necessario pronunciarsi su tale punto. 113 Inoltre, anche se il motivo fosse stato accolto, tale eccezione di illegittimità avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato allo stato attuale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nessuna decisione fondata sulla disposizione della quale si deduce in via incidentale l'illegittimità (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 2000, cause riunite C-432/98 P e C-433/98 P, Consiglio/Chvatal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8535, punto 33). Motivi diretti a censurare la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata 114 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un difetto di motivazione degli addebiti relativi alla creazione di una posizione dominante. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata da errori manifesti di metodologia e di valutazione e violerebbe i presupposti ai quali l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 subordina la constatazione dell'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe affetta da vizi sostanziali che ne giustificano l'annullamento. 115 Prima di intraprendere l'esame dei diversi motivi di cui al presente capo, occorre illustrare la sostanza del ragionamento economico sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria analisi dell'impatto dell'operazione notificata. 116 Secondo il 488° considerando della [OSCURATO:PERSONA], l'esame delle caratteristiche principali della concorrenza relativa ai quadri di distribuzione elettrica, contenuto nella parte introduttiva dell'analisi della [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'impatto dell'operazione di concentrazione controversa (punto V C 1.1. della [OSCURATO:PERSONA]), «s'applique mutatis mutandis aux autres marchés de produits affectés par l'opération notifiée, sous réserve de considérations spécifiques (...) évoquées dans le cadre des sections portant sur les produits en cause» [si applica mutatis mutandis agli altri mercati di prodotti interessati dall'operazione notificata, fatte salve specifiche considerazioni (...) richiamate nell'ambito delle sezioni relative ai prodotti in questione]. 117 Nell'ambito di tale analisi generale esposta ai considerando 489° -520° , la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea la modesta sensibilità ai prezzi della domanda di materiale elettrico a bassa tensione. Da un lato, la decisione di avvio dei progetti di costruzione o di ristrutturazione non è influenzata dal prezzo del materiale elettrico, il quale spesso costituisce soltanto una parte modesta del costo complessivo dei lavori. Dall'altro, spesso il materiale elettrico rappresenta soltanto il 20% del valore dell'insieme dell'impianto elettrico, laddove il restante 80% è costituito essenzialmente dalle spese di manodopera. Di conseguenza, un aumento complessivo dei prezzi del materiale elettrico avrebbe soltanto un effetto modesto, se non nullo, sulla domanda. 118 [OSCURATO:PERSONA] ritiene anche che gli installatori ed i quadristi manifestino una fedeltà significativa al marchio del loro produttore, dal quale essi si separano soltanto assai difficilmente, anche nel caso in cui vengano loro offerti prezzi più bassi dai produttori concorrenti. 119 [OSCURATO:PERSONA] precisa tuttavia che tale fedeltà al marchio non è assoluta. Fintanto che un marchio garantisce una qualità ed una disponibilità immediata del materiale elettrico a bassa tensione, non è facile per gli altri produttori conquistare la clientela, anche offrendo prodotti superiori e/o prezzi ridotti. Per contro, un marchio, ove cessi di soddisfare le esigenze essenziali degli installatori e dei quadristi, potrà perdere rapidamente la fiducia di questi ultimi, che sarà difficile da riconquistare. 120 Se il marchio, per il fatto di restare uno dei principali fattori di scelta per gli operatori del settore elettrico, costituisce una forte barriera all'ingresso od alla diversificazione dei produttori su altri mercati settoriali, l'ampiezza della gamma dei prodotti costituisce, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], un ulteriore fattore di riuscita per il produttore. Tale volontà degli interessati di ampliare la loro offerta di prodotti corrisponde d'altronde al desiderio dei grossisti di favorire i produttori che dispongono di una vasta gamma di prodotti, al fine di ottimizzare i propri costi. 121 Orbene, come risulta dal 71° considerando, i grossisti, sebbene non intervengano nelle vendite di componenti per quadri generali, rappresentano una percentuale compresa tra l'80 ed il 90% degli sbocchi per gli altri tipi di materiale elettrico interessati dall'operazione notificata. 122 Inoltre, i produttori che dispongono di ampie gamme di prodotti sono avvantaggiati a livello di distribuzione a motivo dei diversi sconti che essi accordano ai grossisti, dai quali questi ultimi ritraggono una quota importante del loro volume di affari (v. 589° considerando). In particolare, gli sconti cosiddetti di «volume» assumono come base il valore delle vendite di tutto il materiale elettrico a bassa tensione (587° considerando). 123 Per tale motivo, anche se i loro criteri di scelta debbono evidentemente seguire quelli dei loro clienti (quadristi ed installatori), i grossisti cercano i fornitori che dispongono delle gamme di prodotti più ampie possibili (81° considerando). 124 L'entità risultante dalla fusione diventerà, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], una controparte imprescindibile per la distribuzione, in ragione della sua capacità di rafforzare le proprie posizioni attuali, a discapito dei suoi concorrenti, grazie alla sua copertura geografica senza confronti, alle sue relazioni privilegiate con i grossisti, alla sua gamma di prodotti ineguagliata ed al suo incomparabile patrimonio di marchi. 125 Tenuto conto della frammentazione della domanda proveniente dai quadristi e dagli installatori, nonché della fedeltà di questi ai marchi più noti, il nuovo gruppo sarà in grado di imporre aumenti di prezzo, senza che il loro effetto venga neutralizzato da corrispondenti perdite di mercato (592° e 688° considerando). 126 [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli effetti dell'operazione di concentrazione rischiano di essere particolarmente importanti sul livello dei prezzi dei quadri di distribuzione elettrica (612° considerando), dei supporti di cavi (641° considerando) e delle attrezzature elettriche ultraterminali (688° considerando). Quanto al secondo motivo, relativo al carattere erroneo del ragionamento economico sul quale si basa l'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione - Argomenti delle parti 127 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], per concludere nel senso della possibilità, per l'entità risultante dalla fusione, di comportarsi indipendentemente dagli altri soggetti economici e, quindi, di aumentare i prezzi, ha adottato il criterio della scarsa sensibilità ai prezzi della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione. Orbene, tale criterio non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle strutture concorrenziali su ciascuno dei diversi mercati settoriali. 128 Al contrario, occorrerebbe fondarsi sull'elasticità propria dell'offerta tariffaria di un'impresa. A questo proposito, la seconda relazione NERA dimostrerebbe che le campagne pubblicitarie lanciate dai produttori a favore di un prodotto determinano un aumento delle vendite, a discapito dei concorrenti. 129 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa, ai considerando 517° -519° ha constatato che la domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione è poco sensibile ai prezzi, ovvero anelastica, in quanto è largamente determinata da fattori esogeni. 130 Pertanto, il disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] verterebbe sulla sensibilità ai prezzi della domanda rivolta a ciascun produttore. Tale questione si confonderebbe in realtà con quella della fedeltà della domanda ai marchi dei produttori. 131 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le due relazioni NERA non dimostrino che le attività promozionali abbiano permesso ai rispettivi autori di conquistare clienti dei loro concorrenti. Tuttavia, tali attività potrebbero contribuire, malgrado lo scarso grado di elasticità della domanda, al lancio di nuovi prodotti ed assicurerebbero la necessaria conservazione della fedeltà dei consumatori al marchio. 132 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può, senza incorrere in una contraddizione, ritenere contemporaneamente, da un lato, che la fedeltà significativa dei quadristi e degli installatori al marchio sia un fattore che consente ai concorrenti di resistere meglio all'operazione notificata e, dall'altro, che il detto atteggiamento di fedeltà costituisca nondimeno una importante barriera all'ingresso, che occorre prendere in considerazione ai fini dell'analisi degli effetti anticoncorrenziali di tale operazione. 133 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo il 499° considerando, il grado di fedeltà al marchio è privo di conseguenze sulla valutazione della posizione dominante e che tale fedeltà non è assoluta, ma significativa. Essa non può dunque garantire una protezione insormontabile a beneficio dei concorrenti esistenti (494° considerando). Tuttavia, tale ragionamento non sarebbe inficiato, né contraddetto, dal fatto che, rispetto ai concorrenti potenziali, la fedeltà al marchio costituisce una barriera all'ingresso. - Giudizio del Tribunale 134 In primo luogo, il Tribunale constata che, come emerge chiaramente dalla lettura della seconda relazione NERA, la [OSCURATO:PERSONA] non rimette in questione lo scarso grado di elasticità della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione. Pertanto, la controversia tra le parti verte soltanto sulla necessità che vi sarebbe, secondo la [OSCURATO:PERSONA], di tener conto di un'eventuale elasticità incrociata tra produttori, ai fini della valutazione delle strutture concorrenziali dei diversi mercati del materiale elettrico a bassa tensione. 135 Dall'esposizione degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che quest'ultima questione è strettamente connessa a quella della fedeltà al marchio dei quadristi e degli installatori. In tal modo, la seconda relazione NERA, al punto 2.1.2., deduce dall'aumento delle vendite di articoli in promozione che i clienti, quali i quadristi e gli installatori, cambiano marchio rapidamente in caso di variazioni dei prezzi del materiale elettrico. 136 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato il 22° considerando, secondo il quale gli acquisti diretti presso i produttori sono propri dei grossisti, la cui scarsa sensibilità ai prezzi rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al 650° considerando, non è contestata. 137 Non consta neppure che la [OSCURATO:PERSONA] abbia criticato il 70° considerando, secondo il quale soltanto i grandi clienti industriali o i quadristi di grosse dimensioni, presenti sul segmento dei quadri generali, dal quale sono assenti i grossisti, possono trovare interesse ad acquistare i loro prodotti direttamente dai produttori. 138 Alla luce di tali circostanze, anche a supporre che si sia verificato in danno di concorrenti, l'aumento delle vendite di articoli in promozione da parte di taluni produttori non appare, di per sé, tale da rimettere in questione la fedeltà significativa dei quadristi e degli installatori al marchio, ritenuta sussistente dalla [OSCURATO:PERSONA]. 139 Infatti, nulla vieta di ritenere che la progressione delle vendite dei prodotti offerti in promozione dai produttori sia imputabile ai grossisti. 140 Pertanto, dall'aumento delle vendite di articoli in promozione non può necessariamente dedursi una propensione dei quadristi e degli installatori ad un rapido cambiamento di marchi, né, di conseguenza, una forte elasticità incrociata della domanda proveniente da tali operatori. 141 La significativa fedeltà dei quadristi e degli installatori verso i marchi dei produttori di materiale elettrico a bassa tensione, come ritenuta sussistente dalla [OSCURATO:PERSONA], può dunque considerarsi dimostrata. 142 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nell'assumere a riferimento, ai fini della valutazione dell'incidenza dell'operazione notificata, il criterio della sensibilità ai prezzi della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione, anziché fondarsi su una non dimostrata elasticità incrociata della domanda proveniente dai quadristi e dagli installatori. 143 In secondo luogo, il Tribunale considera che, a motivo del carattere significativo che deve riconoscersi alla fedeltà dei quadristi e degli installatori, non può escludersi che la penetrazione su un mercato settoriale nazionale si riveli difficile per un nuovo concorrente. 144 Tuttavia, non per questo è proibito riconoscere che tale fedeltà possa altresì costituire, per un produttore in questo caso già presente sul mercato considerato, un fattore che consente a questi di resistere meglio agli effetti dell'operazione di concentrazione controversa. 145 Pertanto, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato una valutazione contraddittoria della fedeltà degli operatori del settore elettrico al marchio. 146 Sulla scorta di tali premesse, il motivo deve essere respinto. Quanto al terzo motivo, relativo alla sopravvalutazione della posizione dell'entità risultante dalla fusione - Argomenti delle parti 147 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una delimitazione paese per paese dei diversi mercati di prodotti interessati dall'operazione notificata, mentre le parti notificanti avevano al contrario sostenuto nel corso del procedimento amministrativo che taluni mercati settoriali presentavano una dimensione europea. 148 [OSCURATO:PERSONA], senza ritornare su tale delimitazione, addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato, al punto V C della [OSCURATO:PERSONA], un'analisi globale a livello europeo dell'impatto dell'operazione notificata, anziché procedere paese per paese sulla base della delimitazione dei mercati di prodotti adottata al punto V B della [OSCURATO:PERSONA]. 149 Tale analisi globale avrebbe portato la [OSCURATO:PERSONA] a qualificare la nuova entità come «leader europeo» ed a concludere che questa godrà di una serie di vantaggi sostanziali rispetto ai suoi concorrenti, costituiti in particolare dall'estensione della sua copertura geografica, dalle sue relazioni con i grossisti, dall'ampiezza della sua gamma di prodotti e dalla sua disponibilità di un gran numero di marchi. 150 Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può imputare alla futura entità il fatto che questa diventerà il leader incontrastato in Europa, laddove, al contrario, la rigorosa delimitazione nazionale dei mercati cui essa ha proceduto dimostrerebbe gli stretti limiti geografici dei problemi di concorrenza individuati. 151 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere arrivata alla conclusione che l'operazione notificata porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante fondandosi unicamente su un'analisi degli effetti dell'operazione in ciascuno dei paesi coinvolti, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano comuni all'insieme dei mercati nazionali ovvero peculiari di uno solo o di alcuni di tali mercati. 152 [OSCURATO:PERSONA] nega di aver tentato di dimostrare l'esistenza di una posizione dominante dell'entità risultante dalla fusione su un qualunque mercato settoriale di dimensione europea ovvero la posizione di «leader europeo» di tale entità. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'entità risultante dalla fusione avrebbe in particolare beneficiato di un'incomparabile copertura geografica, di una gamma di prodotti e di una disponibilità di marchi sensibilmente più estese rispetto a quelle dei suoi concorrenti. - Giudizio del Tribunale 153 Come risulta dal punto 8 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5, punto 7), il mercato geografico da prendere in considerazione comprende l'area nella quale le imprese in questione forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue a motivo del fatto, in particolare, che in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. 154 La Corte ha confermato che il mercato geografico è una zona ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee per tutti gli operatori economici perché possano essere ragionevolmente valutati gli effetti sulla concorrenza dell'operazione di concentrazione tra imprese notificata (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1375, punto 143). 155 Al punto V B della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Définition des marchés pertinents» [Definizione dei mercati rilevanti], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la dimensione nazionale dei diversi mercati e segmenti di mercati del materiale elettrico a bassa tensione, previamente individuati e riportati nella tabella riprodotta al punto 48 della presente sentenza. 156 Per concludere nel senso dell'esistenza di mercati nazionali di componenti per quadri di piano e quadri terminali, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su quattro elementi, nell'ambito del 194° considerando. 157 In primo luogo, esistono differenze significative tra i prodotti venduti nei diversi paesi. 158 In secondo luogo, i prezzi restano determinati a livello nazionale e taluni articoli conoscono differenze di prezzo considerevoli (anche del 100%) da un paese all'altro. 159 In terzo luogo, gli elementi determinanti del gioco della concorrenza, tanto dal lato dell'offerta (posizionamento dei marchi ed accesso ai grossisti) che dal lato della domanda (struttura ed aspettative dei clienti), dipendono da fattori essenzialmente nazionali, quali la concentrazione, le dimensioni e i settori di attività dei grossisti, la percezione dei marchi e delle gamme di prodotti da parte degli installatori. Inoltre, tali fattori variano in maniera sostanziale da un paese all'altro. In particolare, il livello di concentrazione dei grossisti fluttua in modo assai sensibile a seconda dei paesi, e gli acquisti dei grossisti stessi sono organizzati su base nazionale (220° considerando). Le negoziazioni tra produttori e grossisti, in particolare per quanto riguarda la scelta dei fornitori e la determinazione delle gamme di prodotti che saranno acquistate e vendute, hanno luogo pressoché interamente a livello nazionale o regionale (223° considerando). 160 In quarto luogo, esistono tra i paesi significative barriere all'ingresso e all'espansione. Tali barriere derivano, in particolare, dal «conservatorismo» degli installatori (v. 240° considerando), dalle abitudini nazionali (v. 194° e 203° considerando) e dalla mancanza di un'armonizzazione completa delle norme tecniche a livello comunitario (v. 201° considerando) e possono imporre al nuovo operatore economico entrante investimenti a fondo perduto assai rilevanti. 161 Al 268° considerando la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tali elementi essenziali si applicano in maniera analoga ai supporti di cavi ed alle canalizzazioni prefabbricate. 162 Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i diversi segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali abbiano dimensione nazionale (considerando 380° , 381° -384° , 394° e 424° ). 163 Al termine della propria analisi dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] muove contro quest'ultima un certo numero di addebiti relativi alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante sui diversi mercanti settoriali nazionali interessati dall'operazione ed elencati, in quanto tali, ai considerando 782° e 783° (v. punti 57 e 58 della presente sentenza). 164 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini della propria analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione controversa su ciascuno di tali mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione in questione, ha fatto leva anche sulle posizioni detenute dall'entità risultante dalla fusione al di fuori di tali mercati, in quanto ha preso in considerazione la copertura geografica senza eguali di tale entità, vale a dire l'estensione dell'ambito territoriale delle sue attività all'insieme del SEE. 165 Per quanto riguarda, in primo luogo, i mercati nazionali di componenti per quadri elettrici, la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l'acquisizione da parte della nuova entità di una posizione di forza ineguagliata, fa riferimento a «la force de l'entité combinée sur l'ensemble des marchés de matériels électriques basse tension» [alla forza dell'entità combinata sull'insieme dei mercati di materiali elettrici a bassa tensione] (551° considerando) e presenta, nella tabella 30 riprodotta qui sotto, la gamma dei materiali elettrici a bassa tensione che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] potrà offrire in ciascuno dei quindici paesi classificati: Tabella 30 Mercati dei materiali elettrici a bassa tensione interessati dall'operazione notificata >lt>1 Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di vendite tra il 10 ed il 20% e così via fino a cinque asterischi (*****), che rappresentano qualsiasi quota di vendite superiore al 50%. 166 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, al 550° considerando, che, «[d]ès avant l'opération proposée, les parties disposaient chacune d'un très large éventail de produits dans le secteur des matériels électriques basse tension. Elles détenaient le plus souvent des positions très appréciables pour certains de ces produits et dans certaines zones géographiques. Ainsi, l'opération notifiée permettr[a] aux parties de combiner les positions fortes de [OSCURATO:PERSONA] dans les pays nordiques pour ce qui est des équipements électriques situés en aval des tableaux terminaux avec celles de [OSCURATO:PERSONA] dans le sud de l'Europe. De même, [OSCURATO:PERSONA] apporte sa présence forte sur toutes les catégories de tableaux électriques et l'adosse à la forte présence de [OSCURATO:PERSONA] sur l'ensemble des produits en aval» [(p)recedentemente all'operazione proposta, le parti disponevano ciascuna di un ventaglio assai ampio di prodotti nel settore dei materiali elettrici a bassa tensione. Esse detenevano nella maggior parte dei casi posizioni assai apprezzabili per taluni di questi prodotti ed in alcune zone geografiche. Pertanto, l'operazione notificata consentir(à) alle parti di combinare le posizioni forti della [OSCURATO:PERSONA] nei paesi nordici per quel che riguarda le attrezzature elettriche situate a valle dei quadri terminali con quelle della [OSCURATO:PERSONA] nel sud dell'Europa. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] apporta la sua forte presenza su tutte le categorie di quadri elettrici e la addossa alla forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] sull'insieme dei prodotti a valle]. 167 [OSCURATO:PERSONA], al 551° considerando, prosegue nei seguenti termini: «Après l'opération notifiée, il n'exister[a] que deux pays de l'EEE (l'Allemagne et la Finlande) dans lesquels l'entité combinée ne disposer[a] pas de positions prépondérantes. Plus généralement, il convient également de signaler que [OSCURATO:PERSONA] déclare occuper le second rang mondial dans les matériels électriques basse tension, tandis que [OSCURATO:PERSONA] se présente comme le leader mondial de la distribution électrique ultraterminale (...)» [Successivamente all'operazione notificata, vi sar(anno) soltanto due paesi del SEE (la Germania e la Finlandia) nei quali l'entità combinata non dispo(rrà) di posizioni dominanti. Più in generale, occorre segnalare anche che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di occupare il secondo posto a livello mondiale nel settore dei materiali elettrici a bassa tensione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si presenta come il leader mondiale della distribuzione elettrica ultraterminale (...)]. 168 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, al 552° considerando, che «aucun des concurrents de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ne disposer[a] d'une telle panoplie de produits et d'une telle couverture géographique avec des positions fortes sur les marchés en cause» [nessuno dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] disporrà di una tale gamma di prodotti e di una tale copertura geografica con forti posizioni sui mercati in questione]. 169 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i mercati nazionali di attrezzature elettriche ultraterminali, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'entità risultante dalla fusione offrirà una gamma completa di prodotti e disporrà di una copertura completa dell'insieme del SEE, e senza eguali (654° e 658° considerando ). L'operazione proposta porterà dunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], al sommarsi delle importanti quote di mercato detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'Europa del Nord alla quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'Europa del Sud (659° considerando). 170 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo affermato la dimensione nazionale dei mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione, per dimostrare la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante su tali mercati, ritiene nondimeno sussistenti indizi di potenza economica riguardanti tutti i mercati settoriali nazionali, indipendentemente dal fatto che questi presentino o no problemi di concorrenza derivanti dall'operazione notificata. 171 Tuttavia, occorre osservare che, nella fattispecie, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su mercati settoriali di dimensione nazionale potevano essere accertati soltanto sulla scorta di indizi di potenza economica relativi a tali mercati, eventualmente integrati dalla presa in considerazione di effetti transnazionali, sempre che l'esistenza di questi ultimi fosse dimostrata nel caso di specie. Così non è stato nel presente caso. 172 D'altronde, a questo proposito, è la stessa [OSCURATO:PERSONA] a rilevare, ai 534° e 573° considerando, che l'operazione di concentrazione, pur determinando, ad esempio, il sommarsi di quote di mercato su tutti i mercati nazionali di quadri elettrici, comporta tuttavia problemi di concorrenza soltanto in cinque paesi, come risulta dalle tabelle 27-29 riprodotte qui di seguito. Tabella 27 Quote dei mercati di componenti per quadri di piano >lt>2 1- Abbreviazione per [OSCURATO:PERSONA]. * Dati confidenziali. Tabella 28 Quote dei mercati di componenti per quadri terminali >lt>3 * Dati confidenziali. Tabella 29 Quote dei mercati di disgiuntori di rete >lt>4 * Dati confidenziali. 173 Allo stesso modo la tabella 35 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotta qui sotto, si propone di illustrare la presenza dell'entità risultante dalla fusione e dei suoi principali concorrenti sui diversi segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali su tutto il territorio del SEE. Tabella 35 Presenza dei principali produttori sui mercati delle apparecchiature situate a valle del quadro di distribuzione terminale >lt>5 Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di mercato compresa tra il 5 ed il 20%, due asterischi (**) rappresentano una quota di mercato compresa tra il 20 ed il 50%, mentre tre asterischi (***) rappresentano una quota di mercato superiore al 50%. 174 Fra i segmenti dei mercati nazionali riportati nella tabella 35, sono tuttavia interessati dagli addebiti relativi alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante, esposti ai 782° e 783° considerando, soltanto i seguenti segmenti: >lt>6 1 - Addebiti relativi al segmento delle prese e degli interruttori ed a quello delle apparecchiature a tenuta stagna. 2 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete. 175 Ne consegue che, sulla base degli elementi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], di tutti i mercati settoriali nazionali riportati nella tabella 30, riprodotta supra al punto 165, comportano problemi di concorrenza attinenti alla creazione ed al rafforzamento di una posizione dominante, a motivo dell'operazione proposta, soltanto i seguenti mercati e segmenti di mercati: >lt>7 1 - Addebito relativo al segmento delle apparecchiature a tenuta stagna. 2 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete. 3 - Addebiti relativi ai segmenti delle prese e degli interruttori, delle apparecchiature a tenuta stagna e dei sistemi di sicurezza. 4 - Addebito relativo al mercato delle prese e degli interruttori. 5 - Addebito relativo anche al mercato dei disgiuntori di rete. Legenda: un asterisco (*) rappresenta una quota di mercato compresa tra il 5 ed il 20%, due asterischi (**) rappresentano una quota di mercato compresa tra il 20 ed il 50%, mentre tre asterischi (***) rappresentano una quota di mercato superiore al 50%. 176 Il Tribunale constata pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] ha integrato - non soltanto nella sua presentazione dei fatti, ma anche nell'analisi degli stessi - il carattere senza eguali della copertura geografica dell'entità risultante dalla fusione, nel senso di ritenere che tale copertura si estenda all'insieme del SEE, al fine di dimostrare la creazione od il rafforzamento della posizione dominante di tale entità sui mercati settoriali nazionali dei componenti per quadri elettrici e delle attrezzature ultraterminali, come considerati negli addebiti formulati ai 782° e 783° considerando. 177 A questo proposito, il Tribunale rileva come l'operazione notificata, sulla scorta degli elementi documentali contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] stessa, sollevi in realtà problemi di concorrenza soltanto in [OSCURATO:PERSONA] e su altri sei mercati nazionali. 178 Senza dubbio, come indicato supra al punto 171, è in linea di principio lecito per la [OSCURATO:PERSONA] prendere in considerazione l'esistenza di effetti transnazionali suscettibili di rafforzare l'impatto di un'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali ritenuti rilevanti. 179 Tuttavia, tali effetti non possono essere presunti; al contrario, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrarne validamente l'esistenza. 180 E' giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a ritenere dimostrata - a sostegno della propria dimostrazione dei problemi di concorrenza creati dall'operazione di concentrazione controversa sui mercati settoriali interessati, esaminati ai considerando 782° e 783° - la potenza che si troverà a detenere l'entità risultante dalla fusione su tutti gli altri mercati settoriali nazionali riportati nella tabella 30, senza valutare tale potenza alla luce della forza concorrenziale dei concorrenti dell'entità stessa presenti su questi ultimi mercati. 181 Infatti, nessuno di tali concorrenti figura nella tabella 30. Quest'ultima, dunque, non fornisce alcuna indicazione circa l'impatto dell'operazione notificata su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali che, in seguito a tale operazione, non presentano alcun problema di concorrenza. 182 In particolare, la tabella 30 non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sui mercati dei componenti per quadri di distribuzione di piano soltanto in tre dei quindici paesi riportati in detta tabella, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], l'Italia e la Norvegia (v. 530° considerando), e dunque non dimostra che l'operazione proposta sia suscettibile di sollevare problemi di concorrenza soltanto in tali tre paesi. 183 La tabella 30 non permette neppure di sapere se la potenza attribuita all'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali elencati derivi dall'operazione notificata ovvero dalla presenza, antecedente a tale operazione, dell'una o dell'altra parte notificante (v. infra, punti 327 e 392). In particolare, tale tabella non dimostra che, prima dell'operazione notificata, la [OSCURATO:PERSONA] fosse assente da tutti i mercati nazionali di componenti per quadri generali e, dunque, non dimostra che tale operazione non possa comportare su questi ultimi problemi di concorrenza (245° considerando). 184 Inoltre, l'ABB, la Siemens e la GE possiedono un vasto assortimento di prodotti a bassa tensione (17° considerando), mentre l'ABB e la Siemens sono generalmente presenti in un gran numero di Stati membri (20° considerando). In particolare, l'ABB è rappresentata su tutti i mercati nazionali di attrezzature elettriche ultraterminali o sulla maggior parte di questi, mentre la Siemens e la Hager sono presenti su parecchi di tali mercati (644° e 645° considerando). 185 Pertanto, considerata l'economia generale della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non può ritenere dimostrata l'asserzione secondo cui «l'évaluation du rôle que jouera [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sur une échelle européenne, loin d'infirmer la définition géographique des marchés en cause comme étant de dimension nationale, fait partie intégrante de l'analyse des effets de la concentration sur chacun des marchés de produits et nationaux affectés» [la valutazione del ruolo che giocherà la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su scala europea, lungi dall'inficiare la definizione geografica dei mercati in questione come aventi dimensione nazionale, fa parte integrante dell'analisi degli effetti dell'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati di prodotti e nazionali interessati] (654° considerando). 186 A questo proposito, all'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto allusione alla capacità di ritorsione di una società che sia presente su tutti i mercati e disponga di una posizione dominante sull'insieme dei mercati geografici del SEE. 187 Tuttavia, al 605° considerando, è con riferimento a ciascuno dei territori interessati che la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la presenza dell'entità risultante dall'operazione di concentrazione su una gamma assai vasta di prodotti permetterà all'entità stessa di disporre di mezzi di rappresaglia mirati contro i propri concorrenti. 188 Allo stesso modo, secondo l'interpretazione della tabella 30 fornita dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica al settimo motivo (v. punto 304 della presente sentenza), è in seno ad uno stesso mercato geografico che si presume che la nuova entità ritragga un vantaggio di concorrenza sostanziale dalle proprie forti posizioni su altri mercati di prodotti nei quali intervengono gli stessi grossisti. 189 Pertanto, soltanto il mercato spagnolo risulta interessato dai rapporti di approvvigionamento preferenziale di attrezzature elettriche ultraterminali che la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai 678° e 685° considerando, è riuscita ad imporre ai grossisti spagnoli grazie alla presenza significativa ad essa riconosciuta in tale paese sui mercati dei componenti per quadri elettrici. 190 Allo stesso modo, secondo il 604° considerando, è solo nel Portogallo che viene imputata alla [OSCURATO:PERSONA], considerata detentrice di posizioni assai forti sul mercato dei disgiuntori miniaturizzati, soprattutto per le applicazioni industriali e terziarie, la prassi consistente nell'alimentare regolarmente la guerra dei prezzi sul segmento residenziale, in modo da rendere marginale la posizione della Hager e dell'ABB su tale mercato poco redditizio e da proteggere così le proprie quote di mercato nei segmenti di applicazione terziario ed industriale. 191 Dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua analisi della copertura geografica dell'entità risultante dalla fusione, ha effettuato un'applicazione erronea dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 192 Occorre dunque accogliere il motivo dedotto. Quanto al quarto motivo, relativo all'analisi contraddittoria della struttura della concorrenza a livello dei grossisti - Argomenti delle parti 193 [OSCURATO:PERSONA] rileva, da un lato, errori manifesti di ragionamento nella valutazione globale, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei rapporti di forza tra produttori e grossisti e, dall'altro, incoerenze negli effetti che la [OSCURATO:PERSONA] fa derivare, in particolare, dal grado più o meno elevato di concentrazione della distribuzione sulla pressione concorrenziale che i grossisti sono capaci di esercitare sull'entità risultante dalla fusione. 194 [OSCURATO:PERSONA] replica che il grado di concentrazione dei grossisti, e dunque il loro potere di acquisto individuale, varia significativamente da un paese all'altro. Ma, indipendentemente dal grado di concentrazione dei grossisti, la rivalità tra questi ultimi non si trasferirebbe al livello dei produttori, in ogni caso non sui più importanti tra loro, al primo posto dei quali figura l'entità risultante dalla fusione. 195 Un grado di concentrazione delle strutture di distribuzione modesto (Italia e Spagna) o medio (Portogallo) non implicherebbe che la concorrenza tra i grossisti che ne deriva si traduca in una pressione significativa sui principali produttori. Al contrario, i margini di manovra dei grossisti rispetto ai produttori sarebbero particolarmente limitati e non permetterebbero loro di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 196 Nei paesi in cui la distribuzione è fortemente concentrata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i grossisti dipenderebbero per una quota assai rilevante dai prodotti dei produttori maggiori, i quali dispongono dei marchi più noti. I produttori principali concederebbero sconti tanto più importanti ai grossisti quanto più questi concentrano le proprie vendite sui prodotti dei primi, riducendo così, in misura corrispondente, l'interesse dei grossisti stessi ad esercitare il proprio potere di acquisto sui produttori. - Giudizio del Tribunale 197 Occorre constatare come la [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata a procedere, ai 579° -583° , considerando ad un esame assai generale dei rapporti di forza tra produttori e grossisti a livello transnazionale, benché la dimensione nazionale dei mercati geografici considerati rilevanti avrebbe richiesto un'analisi precisa paese per paese. 198 Inoltre, l'esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non consente di considerare dimostrati il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti e l'incapacità di questi ultimi di esercitare una pressione concorrenziale su tale entità. 199 In primo luogo, non consta che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per misurare le variazioni significative che essa ha constatato nel grado di concentrazione della distribuzione prevalente sui diversi mercati nazionali sia sufficientemente affidabile per poter sostenere utilmente le conclusioni che l'istituzione convenuta ricava da tale elemento per quanto riguarda i rapporti di forza esistenti tra produttori e grossisti. 200 Ai considerando 26° e 221° , la [OSCURATO:PERSONA] colloca quindi il Portogallo, insieme con la Spagna, nel novero dei paesi nei quali i grossisti sono più parcellizzati. [OSCURATO:PERSONA] nota altresì, al 594° considerando quanto segue: «D'une part, les installateurs et les tableautiers sont trop fragmentés pour exercer une puissance d'achat significative sur l'entité fusionnée. Il en va de même des grossistes espagnols, danois ou portugais» [Da un lato, gli installatori e i quadristi sono troppo frammentati per esercitare un potere di acquisto significativo sull'entità risultante dalla fusione. Lo stesso vale per i grossisti spagnoli, danesi o portoghesi]. 201 Tuttavia, dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA], riportata qui di seguito, non discende che la struttura della distribuzione in Portogallo sia parcellizzata, in quanto in tale paese due grossisti detengono da soli il 40% del mercato dei quadri elettrici. Tabella 6 Stima della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle quote di mercato dei cinque gruppi di grossisti internazionali sui mercati dei quadri di distribuzione elettrica >lt>8 * Dati confidenziali. 202 Ad ogni modo, la struttura della distribuzione prevalente in Portogallo si distingue da quella della Spagna, dove tre grossisti detengono congiuntamente il 19% del mercato dei quadri elettrici, e da quella della [OSCURATO:PERSONA], dove due grossisti controllano insieme il 13% di tale mercato. Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] qualifica d'altronde il Portogallo come paese nel quale la distribuzione è mediamente concentrata, così come risulta dalle soprariportate affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] in replica al presente motivo. 203 In secondo luogo, vari passaggi della [OSCURATO:PERSONA] (v. i citati considerando 26° e 221° ) contraddicono la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nei paesi in cui il grado di concentrazione delle strutture distributive è modesto, i margini di manovra dei grossisti rispetto ai produttori sono particolarmente limitati e non consentono loro di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 204 Al 26° considerando, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai piani a medio termine della [OSCURATO:PERSONA], osserva che, «[d]'après les documents internes des parties, ces différences de structure [de la distribution] ne sont pas sans conséquences sur le comportement des grossistes dans les pays concernés» [(s)econdo i documenti interni delle parti, tali differenze di struttura (della distribuzione) non sono prive di conseguenze sul comportamento dei grossisti nei paesi interessati], e che «[il] semble ainsi que, dans les pays où les grossistes sont le plus atomisés, comme le Portugal, la concurrence entre grossistes conduise à une guerre des prix qui se reporte au niveau des fabricants» [sembra pertanto che, nei paesi in cui i grossisti sono più parcellizzati, come il Portogallo, la concorrenza tra grossisti conduca ad una guerra dei prezzi che si trasferisce al livello dei produttori]. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] viene ciò malgrado considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] in possesso di forti posizioni nel sud dell'Europa. 205 Al 221° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] precisa infatti quanto segue: «Comme l'indique un document interne de [OSCURATO:PERSONA], "il existe [au Portugal] plusieurs niveaux de distributeurs, principalement des indépendants, à gestion familiale spéculative, sans politique commerciale structurée, fonctionnant à très court terme. Conséquence: forte concurrence anarchique entre eux, qui implique (i) une baisse des prix en général et de leur marge en particulier, d'où une perpétuelle pression sur les fabricants pour améliorer leurs conditions d'achats (...)" [Come indicato da un documento interno della [OSCURATO:PERSONA], "esistono (in Portogallo) diversi livelli di distributori, principalmente distributori indipendenti, a gestione familiare speculativa, senza politica commerciale strutturata, funzionanti a termine assai breve. Conseguenza: forte concorrenza anarchica tra loro, la quale implica (i) un ribasso dei prezzi in generale e del loro margine in particolare, e da qui una costante pressione sui produttori per migliorare le proprie condizioni di acquisto" (...)]. 206 Pertanto, l'esempio del Portogallo citato dalla [OSCURATO:PERSONA] non è tale da suffragare la tesi secondo cui, nei paesi con strutture distributive debolmente concentrate, i grossisti non sono in grado di esercitare una pressione sensibile sui prezzi. 207 Allo stesso modo, secondo il piano a medio termine 2001-2005 della [OSCURATO:PERSONA] per la Spagna, «les marges [des distributeurs] et leur rentabilité continuent à la baisse chaque année due à la forte pression exercée sur les prix, à cause du nombre élevé de distributeurs existant sur le marché, reportant ensuite aux fabricants la baisse de ces prix» [i margini (dei distributori) e la loro redditività tendono ogni anno al ribasso a causa della forte pressione esercitata sui prezzi, per effetto del numero elevato di distributori esistenti sul mercato, con successivo trasferimento sui produttori del ribasso dei prezzi stessi]. 208 Pertanto, tali dati rimettono in discussione la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta al 579° considerando, secondo cui è fortemente improbabile che i grossisti spagnoli dispongano ciascuno di un potere di acquisto sufficiente per influenzare in maniera apprezzabile il comportamento concorrenziale dell'entità risultante dalla fusione, il cui ruolo imprescindibile per la distribuzione, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al 581° considerando, non può ritenersi provato (v. infra, punti 216 e segg.). 209 In terzo luogo, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un grado elevato di concentrazione dei grossisti non comporta perciò una forte pressione al ribasso sui prezzi non può ritenersi sufficientemente provata. 210 Infatti, al 582° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, a sostegno di tale considerazione, che in un certo numero di paesi, come l'Italia, i grossisti apprezzano i prodotti della [OSCURATO:PERSONA] a motivo, in particolare, del loro prezzo relativamente elevato, che permette loro di ottenere un buon margine di profitto. 211 Orbene, da un lato, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] colloca l'Italia tra i paesi nei quali la distribuzione è debolmente concentrata, come risulta effettivamente dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA], riportata supra al punto 201. 212 Pertanto, il riferimento al detto paese non è tale da dimostrare che un grado elevato di concentrazione delle strutture distributive non implichi perciò una forte pressione al ribasso sui prezzi. 213 Quanto al rinvio, operato al 582° considerando, alla struttura della distribuzione in Austria, esso è irrilevante: secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], nessun mercato settoriale rilevante di tale paese è interessato dall'operazione di concentrazione (v. 782° e 783° considerando). 214 Dall'altro lato, occorre prendere in considerazione le caratteristiche della domanda complessiva di materiale elettrico, ivi compresa la domanda che proviene dai clienti. 215 A questo proposito, risulta dal 213° considerando che il prezzo elevato dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] può piuttosto costituire un ostacolo significativo in quanto rende talvolta tali prodotti «inadaptés au pouvoir d'achat des clients» [inappropriati rispetto al potere di acquisto dei clienti]. 216 In quarto luogo, la tabella 31 della [OSCURATO:PERSONA], riportata qui di seguito, non chiarisce utilmente la qualificazione attribuita all'entità risultante dalla fusione, al 567, 567° considerando, di controparte imprescindibile per la maggior parte dei suoi grossisti, qualificazione fondata sul controllo da parte della detta entità di una proporzione assai apprezzabile - in certi casi superiore al 40% delle vendite nazionali -, né chiarisce il fatto che l'entità stessa detenga il più delle volte posizioni apprezzabili in ciascun paese. 217 La tabella 31 qui sotto riportata contiene le forcelle percentuali delle vendite di tutto il materiale elettrico a bassa tensione realizzate dai principali produttori presso il grossista [A] *. Tabella 31 Percentuale delle vendite di materiale elettrico a bassa tensione presso il grossista [A] * >lt>9 218 In mancanza di indicazione del grado di concentrazione nazionale della distribuzione per l'insieme del materiale elettrico a bassa tensione, quale quello che si evince dalla tabella 6 di cui sopra per i mercati dei quadri elettrici, è impossibile dedurre dalla tabella 31 che l'entità risultante dalla fusione avrà un ruolo imprescindibile per i grossisti nazionali sull'insieme del materiale elettrico a bassa tensione. 219 In ogni caso, neppure un raffronto incrociato delle tabelle 31 e 6 - anche a supporlo possibile, in quanto la tabella 6 è limitata ai componenti per i quadri elettrici - consentirebbe di ritenere significativa la proporzione di vendite ai grossisti realizzata dalla nuova entità. 220 L'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nella tabella 31, di una forcella compresa tra il 30 e il 40% delle vendite di materiale elettrico a bassa tensione realizzate dal grossista [A] * in Italia non è sufficiente per valutare nel suo giusto valore la potenza economica che il detto gruppo deterrà presso i distributori di tale paese. 221 Da un lato, tale grossista rappresenta soltanto il 4% del mercato italiano dei componenti per quadri elettrici. Orbene, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], occorre tener conto del grado di consolidamento della posizione dei grossisti per determinare in che misura la posizione concorrenziale dei produttori sia sostanzialmente determinata dal loro accesso alla distribuzione. 222 Al 73° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] rileva quindi che «la position concurrentielle des différents fabricants sera en grande partie déterminée par (...) leur accès aux grossistes, au moins pour les États membres dans lesquels ceux-ci sont suffisamment implantés» [la posizione concorrenziale dei diversi produttori sarà in gran parte determinata dal (...) loro accesso ai grossisti, quanto meno per gli Stati membri nei quali questi ultimi hanno raggiunto una posizione sufficientemente consolidata]. 223 Dall'altro lato, la tabella 6 non è in alcun modo esaustiva. Come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] al 72 considerando, i produttori non hanno necessariamente accesso agli stessi grossisti. Mentre i produttori più importanti lavorano piuttosto con i grandi gruppi internazionali, i concorrenti di dimensioni minori hanno una presenza più a carattere regionale e lavorano di più con grossisti di dimensioni minori. 224 Dalla prima relazione NERA, non contestata sotto questo profilo dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che, secondo le stime della [OSCURATO:PERSONA], sono presenti sul mercato italiano del materiale elettrico ultraterminale circa 800 grossisti. 225 Inoltre, il 63° considerando mostra che i grossisti locali presso i quali si approvvigionano gli installatori non sono necessariamente società controllate dei grossisti di dimensione internazionale. 226 Per gli stessi motivi, il Tribunale non può ritenere dimostrata neppure l'asserzione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al 676° considerando, secondo cui il nuovo gruppo «représentera une part importante du chiffre d'affaires des grossistes et, par voie de conséquence, une part importante du montant de leurs achats dans la plupart des États membres de l'EEE (voir de plus ci-dessus le tableau 31)» [rappresenterà una quota importante del fatturato dei grossisti e, di conseguenza, una quota importante dell'ammontare dei loro acquisti nella maggior parte degli Stati membri del SEE (v., più in particolare, la tabella 31 di cui sopra)]. 227 Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al 637° considerando, il Tribunale non può neppure ritenere che l'entità risultante dalla fusione beneficerà, sui mercati di prodotti di distribuzione elettrica nel [OSCURATO:PERSONA], di un accesso privilegiato alla distribuzione, in quanto la detta entità rappresenterà una quota compresa tra il 10 ed il 20% delle vendite di prodotti di distribuzione elettrica realizzate da uno dei più importanti grossisti nel [OSCURATO:PERSONA], laddove il secondo fornitore di questo stesso grossista rappresenta meno del 10% delle sue vendite. 228 Per il suo carattere indeterminato, in quanto può essere compreso tra meno dell'1% e più del 19%, lo scarto che separa il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dal secondo fornitore non può essere ritenuto un indizio affidabile di un accesso privilegiato alla distribuzione. 229 Per lo stesso motivo, il Tribunale non può condividere la conclusione di cui al 573° considerando, secondo la quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in Spagna sarà relativamente più importante dei suoi concorrenti, tenuto conto delle forcelle percentuali delle quote delle vendite di [A] * rispettivamente rappresentate dai principali operatori del mercato del materiale elettrico a bassa tensione e riportate nella tabella 31, nella quale figurano forcelle percentuali di quote di mercato altrettanto imprecise. 230 Alla luce di tali circostanze, non risultano validamente dimostrati né il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti, né l'incapacità di questi ultimi di esercitare una pressione concorrenziale su tale entità. 231 Il motivo deve pertanto essere dichiarato fondato. Quanto al quinto motivo, relativo alla mancanza di un'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata sui diversi mercati settoriali nazionali considerati negli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 232 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'analisi dell'impatto dell'operazione notificata, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] a livello europeo, abbia portato quest'ultima a sostituire considerazioni generali ad un'analisi della posizione dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei mercati nazionali interessati. Invece di procedere ad un'analisi di questo tipo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto considerazioni generali in merito all'ineguagliata gamma di prodotti e di marchi di cui disporrebbe la nuova entità. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato una trasposizione della situazione della concorrenza sui mercati settoriali francesi risultante dall'operazione di concentrazione agli altri mercati nazionali di prodotti. 233 [OSCURATO:PERSONA] reputa di aver strutturato l'analisi dell'operazione sulla base di una presentazione per categorie di argomenti applicabili a ciascuno dei mercati interessati, sebbene in gradi diversi e secondo modalità differenti debitamente chiarite. Non soltanto la presentazione generale non avrebbe falsato la successiva analisi di ciascuno dei mercati interessati dall'operazione notificata, ma essa avrebbe anche utilmente chiarito l'analisi della concorrenza su ciascuno di tali mercati. - Giudizio del Tribunale 234 [OSCURATO:PERSONA] sua replica al settimo motivo (v. infra, punto 304), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tabella 30 (v. supra, punto 165) intende mostrare che, su ciascuno dei mercati interessati dall'operazione notificata, la nuova entità ricaverà un vantaggio di concorrenza sostanziale dal fatto che deterrà forti posizioni, nell'ambito del medesimo mercato geografico, su altri mercati di prodotti dove intervengono gli stessi grossisti (considerando 567° -578° ). 235 Per assumere come valido tale indizio di potenza economica dedotto dalla gamma dei materiali elettrici a bassa tensione che l'entità risultante dalla fusione offrirà ai grossisti, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, come risulta dalle risposte da essa fornite nel corso dell'udienza, sull'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89. 236 Tale disposizione precisa in effetti che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dell'accesso agli sbocchi delle imprese interessate e, di conseguenza, del loro accesso alla distribuzione, al fine di valutare la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune. 237 Tuttavia, il Tribunale giudica che la [OSCURATO:PERSONA] non ha validamente utilizzato tale parametro nell'ambito della valutazione della potenza economica della nuova entità su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione, elencati ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA], a motivo delle lacune e delle contraddizioni constatate, in occasione dell'esame del quarto motivo, nell'analisi della struttura della distribuzione. 238 A motivo di tali insufficienze, non si può ritenere provata la capacità di cui disporrà l'entità risultante dalla fusione, su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata, di costringere i grossisti a distribuire altri prodotti della sua gamma che essi fino allora non distribuivano. 239 Inoltre, il carattere ineguagliato che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla gamma di prodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] deriva dalla sommatoria astratta dei diversi tipi di materiali elettrici a bassa tensione che il gruppo offrirà sull'insieme del territorio del SEE, e non da una valutazione della gamma dei prodotti che tale gruppo offrirà effettivamente su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione proposta e presi in considerazione negli addebiti, ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA]. 240 Infatti, come sopra rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'operazione notificata consentirà alle parti di «combiner les positions fortes de [OSCURATO:PERSONA] dans les pays nordiques pour ce qui est des équipements électriques situés en aval des tableaux terminaux avec celles de [OSCURATO:PERSONA] dans le sud de l'Europe» [combinare le posizioni forti della [OSCURATO:PERSONA] nei paesi nordici per quel che riguarda le attrezzature elettriche situate a valle dei quadri terminali con le posizioni della [OSCURATO:PERSONA] nel sud dell'Europa] e, inoltre, di appoggiare la forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] «sur toutes les catégories de tableaux de distribution électrique» [su tutte le categorie di quadri di distribuzione elettrica] alla «forte présence de [OSCURATO:PERSONA] sur l'ensemble des produits en aval» [forte presenza della [OSCURATO:PERSONA] sull'insieme dei prodotti a valle] (550° considerando). Pertanto, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l'entità risultante dalla fusione disporrà di una gamma completa di prodotti atta a coprire tutti i mercati delle attrezzature elettriche situate a valle del quadro terminale (654° considerando). 241 Tuttavia, contrariamente a quanto il succitato 654° considerando potrebbe lasciar intendere, non risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] che l'entità risultante dalla fusione offrirà necessariamente la gamma completa dei materiali elettrici a bassa tensione su ciascuno dei mercati nazionali considerati negli addebiti elencati ai considerando 782° e 783° della [OSCURATO:PERSONA]. 242 Risulta quindi dalla tabella 35, riportata supra al punto 173, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarà presente su taluni segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali, neppure in [OSCURATO:PERSONA], in Italia e in Spagna. In particolare, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarà assente dal segmento dei sistemi di controllo, e ciò anche in [OSCURATO:PERSONA]. 243 Appare chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito in maniera transnazionale la gamma di prodotti dell'entità risultante dalla fusione. Tuttavia, tale gamma astratta non può fornire una valida indicazione della potenza economica che la detta entità deterrà su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione. 244 E' infatti pacifico che la determinazione delle gamme di prodotti che saranno acquistate e vendute tra produttori e grossisti viene effettuata pressoché interamente a livello nazionale o regionale (223° considerando, cit.). 245 Inoltre, la tabella 30, oltre a non menzionare, per esempio, né l'ampiezza né la dispersione delle quote di mercato che i concorrenti della nuova entità detengono sui mercati settoriali nazionali interessati, fornisce soltanto ampie forcelle percentuali di quote di mercato, anziché posizioni sufficientemente precise, che sole permetterebbero di misurare la potenza economica di tale entità nel suo giusto valore. Lo stesso vale per la tabella 35. 246 Risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata portata proprio dal suo approccio astratto a sovrastimare direttamente la potenza del nuovo gruppo su taluni dei mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione. L'affermazione contenuta al 550° considerando, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] apporta la propria forte presenza su tutte le categorie di quadri di distribuzione elettrica, è così contraddetta dalla tabella 28, riportata supra al punto 172, dalla quale risulta che le quote di mercato detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] oscillano tra il [...] * ed il [...] *. 247 Occorre peraltro ridimensionare l'importanza che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ampiezza stessa delle gamme di materiali elettrici a bassa tensione. Al 507, 507, 507° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, secondo le parti notificanti, «pour être crédible dans les tableaux divisionnaires et les tableaux terminaux, il faut disposer de l'offre complète des composants (armoires, fusibles, disjoncteurs, protections différentielles et appareils de commande, etc.) correspondant à ces tableaux, et (...) dans l'installation répartie, il est nécessaire pour les fabricants de disposer de gammes complètes de produits» [per essere credibili nel settore dei quadri di piano e dei quadri terminali, occorre disporre dell'offerta completa dei componenti (armadi, fusibili, disgiuntori, protezioni differenziali e apparecchi di comando, ecc.) relativi a tali quadri, e (...) nell'installazione ripartita, è necessario per i produttori disporre di gamme complete di prodotti]. 248 Se è vero che l'estensione della gamma di prodotti offerta da un produttore può rappresentare un fattore di riuscita, nondimeno dal 507° considerando non risulta che un produttore debba necessariamente offrire ai grossisti l'insieme di tutti i materiali elettrici a bassa tensione, né che i grossisti intendano ridurre il numero dei loro fornitori in maniera indifferenziata sull'insieme dei mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione. 249 Ad ogni modo, tutti i grandi concorrenti delle parti in questione (come l'ABB, la Siemens o la Hager) dispongono di gamme complete di componenti per quadri di distribuzione elettrica, secondo quanto enunciato dallo stesso 141° considerando, ciò che dovrebbe porre i detti concorrenti in condizione di rispondere alla necessità, rilevata all'82° considerando, di disporre delle gamme di prodotti più estese possibili in tale settore. 250 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, al 507° considerando, che ciascuno dei grandi produttori - tra i quali figurano non soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ABB, la Siemens e la GE - propone più di 2 000 articoli quanto ai componenti di quadri di piano e più di 5 000 articoli quanto ai componenti di quadri terminali. 251 Ugualmente, la [OSCURATO:PERSONA] nota, al 17° considerando, che l'ABB, la Siemens e la GE posseggono un vasto assortimento di prodotti a bassa tensione. Appare chiaro altresì, alla lettura del 507° considerando, che i cataloghi di prodotti dei grandi produttori di materiali a valle dei quadri terminali e di attrezzature connesse vantano anch'essi diverse migliaia di articoli. 252 Inoltre, l'assortimento esiste anche per taluni componenti di quadri di distribuzione elettrica (considerando 136° e 163° ). A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, al 168° considerando, che il «monomarchismo» non è assoluto, per quanto riguarda sia i quadri terminali che i quadri di piano. 253 Inoltre, leggendo la [OSCURATO:PERSONA], non appare in alcun modo escluso un assortimento risultante dalla combinazione dei componenti dei quadri di distribuzione elettrica, da un lato, con gli altri tipi di materiale elettrico a bassa tensione, dall'altro. 254 Infine, occorre tener conto anche del ruolo significativo che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce nella scelta dei materiali «visibili» (prese, interruttori, alloggiamenti per la posa in ambiente, ecc.) al cliente finale ed ai responsabili dei lavori, i cui principali criteri di selezione sono l'estetica e la funzionalità (considerando 66° e 79° ) e non la disponibilità di una vasta gamma di prodotti. 255 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], per valutare la potenza economica dell'entità risultante dalla fusione sui mercati settoriali nazionali interessati, riportati ai considerando 782° e 783° , non era legittimata ad assumere a riferimento una gamma di prodotti la cui pretesa mancanza di equivalenti presso i concorrenti deriva dal fatto di essere stata astrattamente composta mediante sommatoria dei diversi tipi di materiale elettrico a bassa tensione che la detta entità offrirà sull'insieme del territorio del SEE. 256 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso, ha sovrastimato la potenza economica della nuova entità sui mercati settoriali nazionali esaminati ai considerando 782° e 783° , inserendo nella propria analisi dell'impatto dell'operazione in questione su tali mercati tutta una gamma di prodotti che non riflette la reale situazione della concorrenza che si manifesterà sugli stessi mercati in seguito all'operazione di concentrazione notificata. 257 Lo stesso ragionamento dev'essere svolto in relazione all'estesa gamma di marchi dell'entità risultante dalla fusione, il cui carattere ineguagliabile discende anch'esso dall'aggregazione astratta dei marchi detenuti dalle parti notificanti sull'insieme del territorio del SEE. 258 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], non offrendo necessariamente tutta la gamma dei prodotti a bassa tensione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati, non necessariamente disporrà su questi ultimi dell'insieme dei marchi dei quali esso è titolare su tutto il territorio del SEE. 259 Occorre inoltre tener conto del numero e della notorietà degli altri concorrenti presenti su ciascun mercato settoriale nazionale. Risulta infatti da una risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza ad un quesito del Tribunale che, rispetto ai quattro concorrenti indicati nelle tabelle 27 e 28 riportate supra al punto 172, il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarà, ad esempio, titolare soltanto di due marchi sul mercato dei componenti per quadri terminali in [OSCURATO:PERSONA], in Spagna e in Portogallo. 260 Il Tribunale osserva altresì che, anche riconoscendo l'importanza delle gamme di componenti e dei marchi nel gioco concorrenziale, resta il fatto che, come rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al 176° considerando, la forza di un marchio riposa principalmente sulla competitività dei suoi diversi componenti. 261 Tale considerazione tende a ridimensionare l'importanza che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce nel proprio ragionamento al gran numero di marchi dell'entità risultante dalla fusione. 262 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato allorché ha fatto riferimento all'insieme della gamma dei prodotti e dei marchi dei quali l'entità risultante dalla fusione disporrà sull'insieme del SEE per valutare la potenza economica di tale entità su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione. 263 Entro questi limiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un'erronea applicazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 264 Occorre dunque accogliere il motivo proposto. Quanto al sesto motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione inficianti l'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata su taluni mercati nazionali di componenti per quadri di distribuzione elettrica - Argomenti delle parti 265 [OSCURATO:PERSONA] contesta il rifiuto oppostole dalla [OSCURATO:PERSONA] di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens, due dei principali concorrenti dell'entità risultante dalla fusione, la non trascurabile parte delle vendite di componenti per quadri elettrici che tali due società effettuano insieme con gli installatori ed i quadristi che esse hanno integrato verticalmente nell'ambito del loro gruppo. 266 I produttori di quadri elettrici, essendo tutti in grado di aggiudicarsi gli appalti indetti per i grandi progetti di costruzione, dovrebbero essere considerati come concorrenti diretti, indipendentemente dal fatto che svolgano o no attività integrate di quadrista e di installatore. 267 Le parti notificanti avrebbero offerto alla [OSCURATO:PERSONA] esempi concreti di gare d'appalto nelle quali esse sono state messe direttamente in concorrenza con le offerte che l'ABB e la Siemens avevano depositato per il tramite delle loro controllate integrate. 268 Tale concorrenza concretizzerebbe l'esistenza di un mercato indipendente dai canali di distribuzione privilegiati da ciascun produttore. In questa misura, il mercato dei componenti per quadri elettrici si distinguerebbe radicalmente dalle ipotesi di produzione interna destinata ad essere trasformata a scopo esclusivo di autoconsumo. 269 Rifiutando di tener conto delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottostimato le quote di mercato di tali due società e, di conseguenza, sopravvalutato la potenza economica della nuova entità sui mercati francese ed italiano dei componenti per quadri di piano nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese dei componenti per quadri terminali. 270 [OSCURATO:PERSONA] addebita poi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore manifesto di valutazione nella qualificazione delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens. [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver stimato in misura pari al [...] * la quota delle vendite integrate nel fatturato da prendere in considerazione per la vendita di quadri di distribuzione elettrica in Europa. Tale percentuale sarebbe assai superiore a quella del 5% annunciata dalla Siemens nel corso dell'audizione del 21 agosto 2001 e fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA], senza disamina, al 527° considerando. 271 Lo studio [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nei termini seguenti: «Around [...] * of [Automation] & [Drives] 2000 sales that includes [OSCURATO:PERSONA] were made to other Siemens divisions». 272 [OSCURATO:PERSONA] replica di non aver preso in considerazione le vendite integrate di componenti realizzate dall'ABB e dalla Siemens, in quanto tali prodotti non possono essere immediatamente riorientati verso il libero mercato. In quanto tali, essi non eserciterebbero alcuna pressione concorrenziale diretta e non dovrebbero essere inclusi nel calcolo delle quote di mercato delle imprese coinvolte, in particolare nel caso in cui ai prodotti in questione venisse apportato un valore aggiunto [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2000, 2002/174/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. COMP/M. 1693 - Alcoa/Reynolds); GU 2002, L 58, pag. 25]. Tale prassi decisionale sarebbe stata approvata dal Tribunale nella sentenza 28 aprile 1999, causa T-221/95, Endemol/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1299, punto 109). 273 Ciascuna delle categorie di operatori presenti sui tre livelli della catena verticale di produzione dei quadri di distribuzione elettrica di piano e terminali apporterebbe valore aggiunto ai componenti [grossisti (circa il 20%), quadristi (dal 15 al 20% circa) e installatori (circa l'80%)], prima della loro installazione presso il cliente finale (523° considerando e punto 179 del controricorso). 274 [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dunque censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver questa distinto tra pretese forme di distribuzione, in quanto i componenti utilizzati nell'ambito delle attività integrate dell'ABB e della Siemens non vengono venduti, bensì vengono inseriti direttamente in quadri montati e cablati (attività di quadrista) ovvero installati (attività di installatore). 275 Perché tali vendite interne fossero disponibili entro un breve lasso di tempo e ad un costo minimo, occorrerebbe che i produttori interessati avessero un interesse economico a rendere disponibili sul libero mercato i componenti che essi utilizzano nelle loro attività integrate. 276 Sotto questo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe sostenere contemporaneamente, senza contraddirsi, da un lato, che l'ABB e la Siemens sarebbero state disposte a rinunciare a talune vendite nella veste di quadristi o installatori a profitto di vendite supplementari di componenti nella veste di produttori e, dall'altro, che tali due operatori beneficiano di un vantaggio di concorrenza grazie alle loro attività integrate. Inoltre, in tal caso, tali rinunzie a vendere andrebbero a beneficio di quadristi ed installatori terzi, i quali non utilizzerebbero necessariamente i componenti dell'ABB e della Siemens. 277 Anche a supporre che tali due società avessero un interesse in tal senso, occorrerebbe sempre che esse disponessero di un modo per smaltire le loro «precedenti vendite interne», ciò che richiede, in particolare, un accesso accresciuto alla distribuzione ed un marchio riconosciuto. 278 Pertanto, la sostituibilità di tale offerta interna all'offerta sul libero mercato non sarebbe chiaramente immediata, ciò che esclude l'inclusione delle vendite interne dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote di mercato di tali società. 279 Quanto alla valutazione quantitativa delle vendite interne di componenti dell'ABB e della Siemens, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di avervi proceduto soltanto a titolo puramente sussidiario, sulla base di dati forniti dagli operatori, al fine di illustrare la scarsa incidenza di tali vendite. 280 I diversi metodi di stima proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero convincenti. Ad ogni modo, l'inclusione delle vendite integrate, una volta queste correttamente valutate, modificherebbe soltanto marginalmente i rapporti di forza sui mercati in questione (528° considerando). - Giudizio del Tribunale 281 In primo luogo, risulta dalla prima relazione NERA, non censurata sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la realizzazione dei grandi progetti di costruzione viene effettuata normalmente mediante gare d'appalto alle quali i produttori partecipano direttamente. 282 Non si può contestare che, tali essendo le modalità con cui si svolge la concorrenza, l'ABB e la Siemens, nella loro veste di produttori integrati, si pongono in concorrenza con i loro omologhi non integrati come la [OSCURATO:PERSONA], sia direttamente, qualora questi ultimi si associno a quadristi e ad installatori per presentare le proprie offerte, sia indirettamente, quando questi stessi produttori vendano componenti per quadri elettrici ad un quadrista che si sia aggiudicato l'appalto. In entrambe le ipotesi, i prezzi dei produttori non integrati subiscono direttamente la pressione concorrenziale derivante dalle parallele offerte di gara dell'ABB e della Siemens per le medesime gare d'appalto. 283 Alla luce di tali fatti, il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per rifiutare di includere nel calcolo le vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens, che è fondato sui tre livelli della catena verticale di produzione dei quadri elettrici, non può costituire una risposta adeguata alle modalità di concorrenza diretta che si manifestano tra i produttori partecipanti alle gare d'appalto indette per la realizzazione di grandi progetti di costruzione. 284 Tale concorrenza diretta tra produttori, caratterizzata dall'assenza dei grossisti, traspare d'altronde indirettamente al punto V A della [OSCURATO:PERSONA], dedicato alla descrizione dell'insieme del settore materiale elettrico a bassa tensione. 285 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come i grandi clienti ed i grandi quadristi, che lavorano su progetti complessi, si approvvigionino il più delle volte direttamente dai produttori (considerando 25° e 29° ). 286 Al 41° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] conferma che, nella maggior parte dei contratti industriali e dei grandi contratti di costruzione, i produttori vendono direttamente i materiali elettrici in questione o al cliente finale, per i grandi siti industriali, o ai quadristi di grandi dimensioni. 287 Al 71° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì come esista un divario tra i grandi progetti e le altre installazioni nelle quali i grossisti costituiranno un intermediario obbligato tra produttori ed installatori (o quadristi), e conclude poi, al 79° considerando, che, per i contratti industriali e per i grandi contratti di costruzione, le attrezzature vengono generalmente scelte da un responsabile dei lavori o da un quadrista di grandi dimensioni e vengono ritirati direttamente presso i produttori. 288 In secondo luogo, il Tribunale non può ritenere provato che l'inclusione delle vendite integrate dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote di mercato di queste ultime modificherebbe in ogni caso soltanto marginalmente la valutazione dei rapporti di forza sui mercati in questione. 289 Ove si ammetta l'orientamento tradizionale dell'ABB e della Siemens verso i clienti industriali, come la [OSCURATO:PERSONA] pare accettarne l'idea al 42° considerando; tale circostanza è idonea ad amplificare l'importanza quantitativa delle vendite integrate di tali due società nelle loro rispettive quote di mercato. 290 Inversamente, occorre ritenere che, in ragione dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dal settore dei componenti per quadri generali, l'operazione di concentrazione controversa non avrà come effetto di ostacolare la concorrenza in tale settore in modo significativo (245° considerando). 291 Infine, il Tribunale nota che, secondo il 17° considerando, un terzo importante concorrente della [OSCURATO:PERSONA], la GE, è anch'esso verticalmente integrato in una certa misura. 292 [OSCURATO:PERSONA] ha dunque erroneamente rifiutato di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici. 293 Per ritenere che l'inclusione di tali vendite integrate avrebbe soltanto un'incidenza marginale, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una valutazione di tali vendite in misura pari al 5% del fatturato dell'ABB e della Siemens relativo alla loro produzione di componenti per quadri elettrici. 294 Tuttavia, tale percentuale costituisce soltanto una stima generica, fornita senza ulteriori precisazioni, delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici, la quale non è peraltro correlata ad uno specifico mercato nazionale. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha ben precisato, al 28° considerando, che l'ABB e la Siemens dispongono di attività di quadrista loro proprie soltanto in alcuni paesi. 295 Alla luce di tali fatti, non si può attribuire valore probante alla percentuale del 5% fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale manca di affidabilità e concerne peraltro soltanto le attività esercitate dalla Siemens, a livello europeo. Contrariamente a quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] al 528° considerando, la detta percentuale non consente di misurare l'estensione delle rettifiche di quote di mercato che debbono risultare da un'inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate dai concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non consente di affermare che la presa in considerazione delle vendite integrate dei concorrenti inciderebbe soltanto marginalmente sulla posizione dell'entità risultante dalla fusione sui mercati nazionali interessati, presi in considerazione negli addebiti elencati ai considerando 782° e 783° . 296 Dalle sopra esposte considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di includere nel calcolo delle quote di mercato dell'ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate da tali due gruppi societari, ha sottostimato la potenza economica di questi due importanti concorrenti dell'entità risultante dalla fusione e, corrispondentemente, ha sopravvalutato la forza di tale entità sui mercati francese ed italiano di componenti per quadri elettrici di piano, nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese di componenti per quadri elettrici terminali. 297 Occorre dunque accogliere il motivo proposto. Quanto al settimo motivo, relativo all'erronea analisi dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali - Argomenti delle parti 298 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la nuova entità detenga in [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante o una potenza ineguagliata sui mercati dei disgiuntori miniaturizzati, degli interruttori differenziali e delle cassette destinate ai quadri terminali. 299 [OSCURATO:PERSONA] obietta che la nuova entità avrebbe disposto di una quota di mercato indicativa di dominanza (considerando 534° -536° ), in quanto sostanzialmente superiore alle quote di mercato dei suoi concorrenti (542° considerando). La quota cumulata dei suoi tre principali concorrenti non sarebbe tale da rimettere in discussione tale constatazione. 300 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare, al 546° considerando, che l'operazione notificata eliminerebbe anche la competizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna rivalità sarebbe mai esistita tra tali due società sui mercati danesi. 301 [OSCURATO:PERSONA] obietta che la [OSCURATO:PERSONA] è stata una concorrente attiva sul mercato danese dei quadri terminali (o dei loro componenti) e disponeva di una posizione significativa (545° considerando). Una rivalità concorrenziale sarebbe effettivamente esistita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e l'operazione di concentrazione proposta avrebbe permesso all'entità risultante dalla fusione di arrivare ad una posizione di leader indiscusso su tale mercato. 302 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'estesa gamma di prodotti attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla nuova entità non risulta dimostrata dalla tabella 30 della [OSCURATO:PERSONA], riportata supra al punto 165. Tale tabella non sarebbe idonea a sostituire l'analisi della concorrenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di effettuare in relazione ai mercati danesi. 303 Per giunta, nella detta tabella non sarebbero indicate né le sovrapposizioni né le quote di mercato effettive della nuova entità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fornire semplici forcelle percentuali. In tale descrizione non sarebbero indicati neppure i concorrenti. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si servirebbe del solo mercato francese per commentare, al 552° considerando, la tabella 30, peraltro totalmente contraddittoria. 304 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come la tabella 30 miri a dimostrare il vantaggio di concorrenza sostanziale del quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] beneficerà su ciascuno dei mercati interessati dall'operazione di concentrazione, a motivo delle forti posizioni del detto gruppo, nel medesimo mercato geografico, su altri mercati di prodotti dove intervengono i medesimi grossisti (considerando 567° -578° ). 305 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che l'argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua gamma di marchi senza eguali non confermi la pretesa creazione di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi. Il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sconosciuto agli installatori in [OSCURATO:PERSONA]. 306 [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver chiarito, ai considerando 554° -565° , che la gamma di marchi a disposizione dell'entità risultante dalla fusione conferirà a quest'ultima un vantaggio di concorrenza sostanziale su ciascuno dei suoi concorrenti. I quadri elettrici ed i loro componenti commercializzati sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rappresentato il [...] * delle vendite in [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2000. Inoltre, il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzato per commercializzare altre categorie di attrezzature elettriche a bassa tensione in [OSCURATO:PERSONA] e godrebbe quindi di una certa notorietà in tale paese. 307 Inoltre, come chiarito al 565° considerando, il possesso di più marchi consentirebbe di consolidare un potere di mercato mediante la possibilità di compiere rappresaglie mirate contro i concorrenti ovvero fissando i loro sforzi commerciali su uno dei due marchi. 308 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancanza di una significativa pressione della domanda in [OSCURATO:PERSONA] non sia dimostrata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun modo provato che la nuova entità costituirà una controparte imprescindibile per i grossisti, che un livello di concentrazione elevato non determina necessariamente una pressione al ribasso e che le relazioni complesse tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e i grossisti favoriranno il mantenimento della posizione dell'entità risultante dalla fusione. [OSCURATO:PERSONA] non conterrebbe alcuna descrizione della domanda sul mercato danese, la quale non figura neppure nella tabella 31, riportata supra al punto 217. 309 Sarebbe esistita in [OSCURATO:PERSONA] una concentrazione dei grossisti assai elevata, suscettibile di esercitare una pressione non trascurabile sui produttori. Non risulterebbe in alcun modo che la costituzione della nuova entità avrebbe favorito lo sviluppo della conclusione, tra la [OSCURATO:PERSONA] e taluni distributori, di accordi di convergenza che non esistevano in precedenza. Le vendite dirette ai quadristi ed agli installatori costituirebbero il 50% di tutte le vendite. La domanda sarebbe determinata dagli installatori e non dai grossisti, i quali in realtà si incaricano della logistica dei prodotti domandati dagli installatori. 310 [OSCURATO:PERSONA] replica che né i grossisti, né i quadristi, né gli installatori sarebbero stati in grado di opporsi ad un aumento dei prezzi da parte dell'entità risultante dalla fusione. [OSCURATO:PERSONA], i distributori costituirebbero per i produttori un canale di minor importanza per la distribuzione dei propri prodotti, tenuto conto della percentuale del 50% di vendite dirette ai quadristi ed agli installatori. Gli installatori ed i quadristi sarebbero estremamente numerosi ed il loro peso individuale sarebbe modesto nell'ambito delle vendite complessive dei produttori. Inoltre, sembra che essi non siano in alcun modo incoraggiati ad esercitare una pressione sui produttori. 311 Infine, in sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'assenza di pressione significativa della concorrenza, ritenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe suffragata da alcun elemento, in mancanza di qualsivoglia analisi della concorrenza sul mercato danese dei quadri terminali. Tre importanti concorrenti, l'ABB, la Siemens e la Hager, si dividerebbero il [...] * ovvero il [...] * di tale mercato. 312 [OSCURATO:PERSONA] imputa gravi contraddizioni alla [OSCURATO:PERSONA]. Al 610° considerando, quest'ultima affermerebbe che, secondo la Hager, lo sviluppo di una gamma comparabile a quella della nuova entità in tutti i paesi interessati è pressoché impossibile da immaginare. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] rileverebbe, al 141° considerando, che «[t]ous les grands concurrents des parties comme ABB, Siemens ou Hager, disposent de gammes complètes de composants» [(t)utti i grandi concorrenti delle parti, quali l'ABB, la Siemens o la Hager, dispongono di gamme complete di componenti]. 313 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa, al 609° considerando, ha qualificato come improbabile l'ingresso di un nuovo concorrente sul mercato danese dei quadri terminali (o dei loro componenti), per il fatto stesso dei vantaggi di concorrenza che l'entità risultante dalla fusione avrebbe cumulato (considerando 595° -608° ). - Giudizio del Tribunale 314 Come risulta dall'esposizione del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione ai mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali, gli errori, già sopra constatati, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso nella sua valutazione della potenza economica dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata ed elencati ai considerando 782° e 783° . 315 Ne consegue che le conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA] per ritenere, ai considerando 611° e 613° , l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione controversa con il mercato comune sui mercati danesi di componenti in questione sono inficiate da vizi uguali a quelli constatati dal Tribunale nell'ambito dell'esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo. 316 Oltre ad illustrare i motivi precedenti, le argomentazioni sviluppate dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali presentano carattere complementare rispetto ai detti motivi. 317 A questo proposito, infatti, emerge che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione di concentrazione sui mercati danesi dei prodotti in questione è inficiata da vizi specifici, che pregiudicano più in particolare la legittimità della constatazione di incompatibilità rispetto a tali mercati. 318 Pertanto, la mancata inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens nelle quote dei mercati danesi di componenti per quadri terminali controllati da tali due società ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare la potenza economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati. 319 A questo proposito, si ricava effettivamente dalla lettura della tabella qui sotto riportata, estratta dal punto 461 del ricorso introduttivo, che le quote detenute dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati sono suscettibili di sensibili variazioni a seconda che vengano o no prese in considerazione le vendite integrate di componenti che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ABB ed alla Siemens. Mercati danesi di componenti per quadri terminali >lt>10 * Dati confidenziali. 320 Considerate tali circostanze, non può ritenersi provato che, malgrado l'importanza quantitativa che comunque riveste, il sommarsi delle quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] a quelle della [OSCURATO:PERSONA], conseguente all'operazione notificata, sia sufficiente di per sé a creare una posizione dominante su ciascuno di tali diversi mercati. 321 Per giunta, in base a quanto si legge nella [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi che un'eventuale posizione dominante della nuova entità, anche a supporla provata, porterebbe al risultato che sarebbe ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 322 In primo luogo, non è provato che l'operazione notificata avrà come effetto, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA] al 544° considerando, di eliminare un «concurrent immédiat [concorrente immdiato]» sui mercati danesi di componenti per quadri terminali. 323 Infatti, da una comparazione delle quote di mercato dei principali operatori illustrate nella tabella 28 e nella tabella riportata supra al punto 319 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si colloca in quinta posizione su ciascuno dei mercati di prodotti in questione e non può dunque essere considerata come un «concorrente immediato» della [OSCURATO:PERSONA]. 324 Contrariamente a quanto osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando 544° e 545° , non risulta neppure che l'operazione proposta possa essere interpretata, sui mercati danesi di componenti per quadri terminali, come un rafforzamento sostanziale del leader mediante l'acquisizione di attività supplementari su altri mercati settoriali del materiale elettrico a bassa tensione. 325 [OSCURATO:PERSONA] risulta assente sia da tutti i segmenti del mercato danese delle attrezzature elettriche ultraterminali di cui alla tabella 35, riportata al punto 173 della presente sentenza, sia - come si ricava dalle sotto riportate tabelle 14 e 15, contenute nei considerando 286° e 288° della [OSCURATO:PERSONA] - dai mercati danesi delle canalizzazioni prefabbricate e dei supporti di cavi. Tabella 14 Quote di mercato dei principali operatori presenti sul mercato delle canalizzazioni prefabbricate nei principali Stati membri del SEE >lt>11 * Dati confidenziali. Tabella 15 Quote di mercato dei principali operatori presenti sul mercato dei supporti di cavi in diversi Stati membri del SEE >lt>12 * Dati confidenziali. 326 Pertanto, in contrasto con la lettura della tabella 30 offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle argomentazioni da essa svolte e ricordate supra, i dati contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] non consentono di dimostrare che l'entità risultante dalla fusione beneficerà di un vantaggio di concorrenza sostanziale, sotto forma di forti posizioni su mercati settoriali diversi da quelli dei componenti per quadri terminali. 327 In conclusione, dalle tabelle 14, 15 e 35 non risulta che la presenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] su tali diversi mercati settoriali sia riconducibile all'operazione di concentrazione. Piuttosto, l'esame delle succitate tabelle induce a pensare che tale presenza derivi dalle posizioni che la [OSCURATO:PERSONA] occupava sui detti mercati prima ancora della realizzazione dell'operazione di cui trattasi. 328 Di conseguenza, il Tribunale non può ritenere sufficientemente dimostrata la tesi della [OSCURATO:PERSONA], formulata al 546° considerando, secondo cui la fusione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] eliminerà «la compétition entre les deux entreprises, dont la rivalité semblait constituer un élément central de la concurrence dans les pays concernés» [la competizione tra le due imprese, la cui rivalità sembrava costituire un elemento centrale della concorrenza nei paesi interessati]. 329 Tale rivalità, oltre al fatto che la sua importanza non risulta accertata in modo attendibile, non può ritenersi provata per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Gli esempi citati dalla [OSCURATO:PERSONA] al 547° considerando a sostegno della propria tesi riguardano unicamente la [OSCURATO:PERSONA] ed il Portogallo. Quanto al 540° considerando, esso si limita ad un riferimento generico alla «disparition de la rivalité entre [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] dans certains marchés» [scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati], senza alcuna ulteriore precisazione. 330 D'altronde, nel detto paese non era possibile attendersi una rivalità di questo tipo tra due imprese il cui centro di gravità è situato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per l'una nell'Europa del Nord e per l'altra nell'Europa del Sud (considerando 550° e 659° ). 331 In secondo luogo, in considerazione dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dai segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali indicati nella tabella 35, l'apporto dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] e la loro notorietà sono necessariamente limitati, come conferma l'elenco dei marchi detenuti dalle parti notificanti contenuto nella tabella 36 e nell'allegato 2 della [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce da tali elenchi che la [OSCURATO:PERSONA] possiede in tutto in [OSCURATO:PERSONA] soltanto due marchi per l'insieme del materiale elettrico a bassa tensione. 332 A questo proposito, il Tribunale osserva come tale paese non venga mai citato, in quanto tale, nelle argomentazioni che la [OSCURATO:PERSONA] dedica, nei considerando 554° -565° , alla gamma di marchi attribuita all'entità risultante dalla fusione. 333 Di fatto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] è assente da tutti i segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, non consta che la [OSCURATO:PERSONA] possa risultare interessata dall'ultima frase del 555° considerando, secondo cui «la notoriété et l'image de marque des parties sont évidemment encore accrues par leur présence sur l'essentiel du secteur du matériel électrique basse tension, ainsi qu'illustré par le tableau 30 ci-dessus» [la notorietà e l'immagine delle parti sono all'evidenza ulteriormente accresciute dalla loro presenza sulla parte essenziale del settore del materiale elettrico a bassa tensione, come illustrato sopra dalla tabella 30]. 334 Di conseguenza, non può ritenersi dimostrata neppure la notorietà del marchio [OSCURATO:PERSONA], notorietà che nelle sopra esposte argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] veniva fatta derivare dalla commercializzazione in [OSCURATO:PERSONA] dei materiali elettrici a bassa tensione diversi dai componenti per quadri di distribuzione elettrica. 335 In terzo luogo, ne consegue altresì che non può ritenersi provato l'accesso privilegiato della [OSCURATO:PERSONA] - secondo il 545° considerando, la parte notificante meno forte in [OSCURATO:PERSONA] - ai principali grossisti internazionali. 336 Tale accesso può ritenersi tanto meno dimostrato per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] risulta assente dalla tabella 31, riportata supra al punto 217, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] deduce in particolare, al 573° considerando, che le parti rappresentano ciascuna una proporzione assai significativa del fatturato dei principali grossisti, tenendo conto indistintamente di tutti i materiali elettrici a bassa tensione. 337 A motivo dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA] dai segmenti del mercato danese delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, non può ritenersi dimostrata neppure la qualità di partner obbligato per i grossisti attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA], al 567° considerando, al nuovo gruppo a motivo della gamma senza eguali di materiali elettrici della quale questo dispone. 338 Al detto considerando, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a constatare che il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti sarà particolarmente accentuato in [OSCURATO:PERSONA] e, in minor misura, in Spagna, in Italia e in Portogallo, senza menzionare dunque la [OSCURATO:PERSONA]. 339 Inoltre, come ritenuto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], imprese terze esercitavano, prima dell'operazione di concentrazione, in termini di quote di mercato, una concorrenza non trascurabile rispetto alle parti notificanti sui mercati di componenti per quadri elettrici (548° considerando). 340 Infatti, l'importanza e la concentrazione relative delle quote di mercato detenute dai tre concorrenti immediati dell'entità risultante dalla fusione meritano di essere sottolineate. 341 In quarto luogo, l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al 595° considerando, secondo cui i concorrenti attuali della nuova entità potranno difficilmente esercitare una pressione significativa sul comportamento di quest'ultima, non risulta dimostrata nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 342 A questo proposito, il punto V C 1.4. della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna analisi della struttura della concorrenza a livello degli altri produttori presenti sui mercati danesi esaminati. Nondimeno, l'importanza e la concentrazione relative delle quote di mercato detenute dai principali concorrenti, che si ricavano dalla tabella riportata supra al punto 319, avrebbero richiesto argomentazioni tanto più elaborate per il fatto che, secondo il 548° considerando, le parti notificanti facevano fronte ad una concorrenza non trascurabile, in termini di quote di mercato, da parte di tali imprese terze. 343 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non aggiunge nulla alle constatazioni lapidarie formulate ai considerando 536° e 548° , secondo le quali l'operazione notificata, da un lato, «aboutira à la création de positions très fortes» [porterà alla creazione di posizioni assai forti] e, dall'altro, «permettra à l'entité fusionnée d'accéder à une position de leader incontestable» [consentirà all'entità risultante dalla fusione di accedere ad una posizione di leader indiscusso] sui mercati danesi di cui trattasi. 344 Siffatte considerazioni non sono di per sé tali da dimostrare che l'eventuale creazione di una posizione dominante, conseguente all'operazione notificata, avrà come effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva su questi stessi mercati. 345 D'altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] non viene menzionata in quanto tale dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove questa fornisce la dimostrazione, al punto V C 1.4. della [OSCURATO:PERSONA], della difficoltà che gli attuali concorrenti della nuova entità incontreranno nell'esercitare una pressione significativa sul comportamento dell'entità stessa. 346 Pertanto, le considerazioni dedicate a tale tema, nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando 596° e segg., pongono l'accento su una preminenza dei marchi leader dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione, suffragata da riferimenti relativi, anche in questo caso, a mercati nazionali diversi da quelli danesi. 347 La difficoltà che, secondo il 601° considerando, i concorrenti dell'entità risultante dalla fusione potranno incontrare a livello degli installatori e dei quadristi a motivo della reputazione asseritamente inferiore delle loro offerte non è in alcun modo supportata da elementi di fatto direttamente correlati con la [OSCURATO:PERSONA]. 348 Infine, considerata la modesta presenza della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati danesi dei materiali elettrici a bassa tensione e, in particolare, la sua assenza dai mercati danesi delle attrezzature ultraterminali riportati nella tabella 35, il Tribunale non può considerare provata la conclusione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al 606° considerando, secondo cui l'operazione proposta porterà al rafforzamento di ciascuna delle parti notificanti nei loro tradizionali settori di eccellenza e consentirà la costituzione di un gruppo detentore dei marchi di riferimento in ciascuno dei tre segmenti di applicazione (residenziale, terziario e industriale). 349 Ne consegue che non sono state sufficientemente dimostrate in punto di diritto né la creazione, per effetto dell'operazione notificata, di una posizione dominante sui mercati danesi di componenti per quadri terminali, né - anche ammettendo la creazione di una posizione dominante siffatta - l'insorgenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, derivante, su questi stessi mercati, dalla detta posizione dominante. 350 Occorre dunque dichiarare fondato il motivo proposto. Quanto all'ottavo motivo, relativo all'analisi erronea dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali - Argomenti delle parti 351 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le quote dei principali operatori sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali - mercati nei quali regna una viva concorrenza - non consentono di dimostrare la creazione sui medesimi di una posizione dominante. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l'operazione non avrà dunque come effetto di rafforzare in maniera sostanziale su tali mercati il leader attuale. 352 L'esistenza di barriere all'ingresso assai forti in Italia non può essere dedotta dal fatto che in un anno la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito soltanto il [...] * del mercato dei disgiuntori miniaturizzati per quadri di piano o terminali. Una viva concorrenza su un mercato caratterizzato dalla presenza di otto marchi non può essere assimilata all'esistenza di barriere di questo tipo. Al contrario, la penetrazione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri di piano e terminali e la sua folgorante progressione fino alla quota del [...] * delle cassette per quadri terminali dimostrerebbero l'inesistenza di tali barriere. 353 [OSCURATO:PERSONA] replica che le quote di mercato dell'entità risultante dalla fusione, raffrontate a quelle dei concorrenti di quest'ultima, appaiono chiaramente come un serio indicatore di una posizione di predominio. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un caso eccezionale, in quanto, come risulta dal 516° considerando, avrebbe potuto superare le barriere all'ingresso, con un successo assai relativo, approvvigionandosi presso l'ABB e disponendo dell'accesso ai grossisti ed agli installatori derivante dalle sue attività sul mercato delle attrezzature ultraterminali. 354 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di fondare in ampia misura la propria analisi sulla scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rivalità che non avrebbe in alcun modo costituito un fattore essenziale di concorrenza. L'ABB, la Siemens e la GE, sul mercato dei quadri di piano, e l'ABB, la Siemens, la Hager e la GE, sul mercato dei quadri terminali, avrebbero dimensioni equivalenti a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 355 [OSCURATO:PERSONA] replica che, come risulta dal 545° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] costituisce il concorrente di riferimento in Italia. In tale paese la [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe una posizione significativa e godrebbe di una buona reputazione e di un accesso privilegiato ai principali grossisti internazionali. I grossisti collocherebbero la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] al primo posto. 356 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in terzo luogo, che i mercati italiani di componenti per quadri elettrici non sono concentrati esclusivamente su tre marchi (Bticino, ABB e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), come afferma la [OSCURATO:PERSONA], bensì comprendono anche nuove offerte ([OSCURATO:PERSONA]) ed alcuni rinnovamenti (GE, Siemens). 357 La forte fedeltà ai marchi, ritenuta esistente dalla [OSCURATO:PERSONA], priverebbe di effetto qualsiasi decisione della nuova entità di accentuare la specializzazione di ciascuno dei marchi di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deterrebbero, rispettivamente, nel settore delle applicazioni industriali e terziarie, da un lato, e in quello delle applicazioni residenziali, dall'altro. 358 [OSCURATO:PERSONA] replica che, come sottolineato dal 565° considerando, i clienti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non coinciderebbero interamente, sicché il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rafforzare la specializzazione dei propri marchi su talune categorie di clienti. 359 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] nega il ruolo imprescindibile della nuova entità, rispetto alla quale l'ABB e la GE offrirebbero delle alternative. Si faticherebbe a comprendere in che modo le buone relazioni della [OSCURATO:PERSONA] con i propri grossisti in Italia - anche a supporle dimostrate - potrebbero provocare restrizioni della concorrenza. I principali grossisti controllerebbero una quota assai minoritaria della distribuzione, come risulta dalla tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA] (riportata supra al punto 201). 360 Inoltre, le parti notificanti non rappresenterebbero la maggioranza delle vendite dei distributori, ciascuno dei quali smercerebbe numerosi marchi differenti. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non beneficerebbero di relazioni privilegiate con i grossisti. L'operazione proposta non porterebbe in alcun modo a marginalizzare gli altri produttori, in quanto i grossisti procederebbero ad un riequilibramento della loro offerta presso altri fornitori. 361 Inoltre, sarebbe difficile spiegare in che modo l'operazione di concentrazione avrebbe come conseguenza l'indebolimento dei concorrenti, in quanto le vendite combinate delle parti notificanti rappresentano soltanto il [...] * delle vendite totali del loro principale grossista. Infine, anche a supporre esistente il forte attaccamento ai marchi, i grossisti avrebbero interesse a continuare a soddisfare la domanda di prodotti dei produttori più piccoli. 362 Per dimostrare che una forte concentrazione della distribuzione non comporta necessariamente un'intensa pressione al ribasso sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che i grossisti apprezzano i prodotti della [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo relativamente elevato consente loro di ottenere un buon margine di profitto. [OSCURATO:PERSONA] obietta che la distribuzione è assai frammentata sui mercati italiani dei quadri di piano e terminali, come indicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella tabella 6 della [OSCURATO:PERSONA]. 363 [OSCURATO:PERSONA] ricorda i tre fattori che rendono imprescindibile la nuova entità rispetto alla domanda in Italia: la captazione di una proporzione assai rilevante del fatturato complessivo dei grossisti, una gamma di materiali elettrici senza eguali e posizioni concorrenziali considerevoli in ciascun paese (v. la tabella 30). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non contesterebbe quanto esposto ai considerando 584° -591° in relazione ai mezzi dei quali disporrà il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per introdurre la propria posizione di predominio. Pertanto, i grossisti non sarebbero in grado di esercitare una pressione significativa sulla nuova entità. 364 Infine, in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene approssimativa l'iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel dedurre l'indebolimento dei concorrenti dalla concentrazione dei marchi derivante dall'operazione notificata, tenuto conto dell'insieme dei marchi presenti sul mercato italiano. 365 La marginalizzazione degli altri concorrenti sarebbe un'esagerazione. Concorrenti come l'ABB, la Siemens e la GE disporrebbero sui mercati dei quadri di distribuzione elettrica di una potenza comparabile a quella della nuova entità. Concorrenti come la Hager, la [OSCURATO:PERSONA] e la Moeller godrebbero su tali mercati di una discreta notorietà. 366 L'assenza di pressione derivante dalla concorrenza sarebbe peraltro fondamentalmente incompatibile con la struttura dei mercati e della distribuzione in Italia, tenuto conto della loro grande sensibilità a qualsiasi promozione praticata da un concorrente credibile, della presenza di tali concorrenti presso i grossisti e dell'assenza di un accesso privilegiato (v. la prima relazione NERA, punti 4.3, 4.4 e 4.5). 367 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il solo vero concorrente dell'entità risultante dalla fusione è l'ABB e, dall'altro, che la relazione NERA riguardava soltanto le condizioni di concorrenza antecedenti all'operazione notificata e non gli effetti di quest'ultima. 368 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a ritenere che i concorrenti «éprouveront des difficultés croissantes à soutirer des clients au groupe [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] et pourraient se satisfaire de positions de suiveurs sur les marchés en cause» [incontreranno difficoltà crescenti a sottrarre clienti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e potranno dirsi soddisfatti di posizioni di rincalzo sui mercati in questione] (602° considerando). Al 608° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] osserverebbe altresì quanto segue: «Les concurrents existants des parties ne seront pas en mesure d'exercer une pression suffisamment forte pour contraindre le comportement de l'entité fusionnée» [Gli attuali concorrenti delle parti non saranno in grado di esercitare una pressione sufficientemente forte per influire sul comportamento dell'entità risultante dalla fusione]. - Giudizio del Tribunale 369 Così come il motivo precedente, l'ottavo motivo fa valere, rispetto ai mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali, gli errori, già constatati supra, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso nella sua valutazione della potenza economica dell'entità risultante dalla fusione su ciascuno dei diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione notificata ed elencati ai considerando 782° e 783° . 370 Ne consegue che le conclusioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] è giunta per affermare, ai considerando 611° e 613° , l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione controversa con il mercato comune sui mercati italiani di componenti di cui trattasi, sono inficiate dagli stessi vizi constatati dal Tribunale in sede di esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo. 371 Oltre ad illustrare tali precedenti motivi, le argomentazioni sviluppate dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito dei mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali presentano un carattere complementare rispetto a questi stessi motivi. 372 Risulta infatti, a questo proposito, che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione di concentrazione sui mercati italiani considerati è affetta da vizi specifici, che inficiano più in particolare la legittimità della dichiarazione di incompatibilità rispetto a tali mercati. 373 Pertanto, la mancata inclusione delle vendite integrate di componenti per quadri elettrici dell'ABB e della Siemens nel calcolo delle quote dei mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali controllate da tali due società ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare la potenza economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] su tali mercati. 374 A questo proposito, risulta effettivamente dalle tabelle sotto riportate, estratte dal punto 461 del ricorso introduttivo, che le quote detenute dalla nuova entità su tali mercati sono suscettibili di sensibili variazioni a seconda che vengano o no prese in considerazione le vendite integrate di componenti che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce all'ABB ed alla Siemens. Mercati italiani di componenti per quadri di piano >lt>13 * Dati confidenziali. Mercati italiani di componenti per quadri terminali >lt>14 * Dati confidenziali. 375 Inoltre, al 195° considerando, inserito nella parte della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla delimitazione geografica del mercato dei quadri elettrici, la [OSCURATO:PERSONA] colloca la [OSCURATO:PERSONA] nel novero dei principali concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] in Italia. Orbene, tale produttore non compare nelle tabelle 27 e 28 della [OSCURATO:PERSONA], riportate supra al punto 172. 376 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nel corso dell'udienza, senza essere contraddetta sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] controlla il [...] * del mercato italiano delle cassette per quadri terminali, a fronte del [...] * per l'entità risultante dalla fusione. 377 A questo proposito, il Tribunale constata che il totale delle quote di tale mercato di componenti detenute dai produttori presenti in Italia e riportate nella tabella 28 ammonta soltanto al 66%. Pertanto, tale tabella non indica né la ripartizione né la dispersione delle quote di mercato del produttore o dei produttori che controllano il restante 34% di tale mercato. 378 A motivo delle lacune che dunque viziano l'analisi della struttura dei mercati considerati, non possono ritenersi sufficientemente affidabili né le quote di tali mercati detenute dai diversi produttori, né le quote che sugli stessi mercati saranno controllate dall'entità risultante dalla fusione, per effetto del sommarsi delle quote di mercato delle parti notificanti. 379 Di conseguenza, non risulta provata la creazione, per effetto dell'operazione di concentrazione, di una posizione dominante sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali. 380 Per giunta, in base a quanto si legge nella [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi che un'eventuale posizione dominante della nuova entità, anche a supporla provata, avrebbe come effetto in Italia un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 381 Posto che occorre tener conto delle vendite integrate di componenti dell'ABB e della Siemens, è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenersi occupare il primo posto, in termini di quote dei mercati dei componenti per quadri di piano, alla luce dei modesti scarti che la separano dall'ABB, in base alle cifre fatte proprie dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella tabella 27. 382 Alla luce di tali fatti, non risulta dimostrata la conclusione, formulata al 549° considerando, secondo cui l'operazione notificata rafforzerà l'importanza già preponderante di una delle due parti notificanti, ossia, nel caso di specie, della [OSCURATO:PERSONA], sui mercati italiani di componenti per quadri di piano. 383 Sui mercati italiani dei componenti per quadri terminali riportati nella tabella 28, la [OSCURATO:PERSONA] occupava, prima dell'operazione proposta, soltanto il terzo posto, molto indietro rispetto all'ABB. La presa in considerazione delle vendite integrate di componenti dell'ABB e della Siemens stimate dalla [OSCURATO:PERSONA] è dunque tale da relegare quest'ultima nella penultima posizione (v. la seconda tabella riportata supra, al punto 374). 384 Non è dunque provato che l'operazione notificata determinerà - come afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 544° considerando - l'eliminazione di un «concorrente immediato» del leader [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali. 385 Inoltre, la rivalità che, secondo il 546° considerando, opponeva la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non risulta sufficientemente dimostrata per quanto concerne l'Italia, posto che gli esempi citati dalla [OSCURATO:PERSONA], al 547° considerando, a sostegno di tale asserzione si riferiscono unicamente ai mercati francese e portoghese. Quanto al 540° considerando, esso si limita ad un riferimento generico alla «disparition de la rivalité entre [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] sur certains marchés» [scomparsa della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati], senza alcuna ulteriore precisazione. 386 Allo stesso modo, al 612° considerando, la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di fonte essenziale della concorrenza «sur certains marchés en cause, notamment en France» [su taluni mercati in questione, in particolare in [OSCURATO:PERSONA]], omettendo di fornire, anche questa volta, uno specifico riferimento all'Italia. 387 Occorre inoltre osservare come, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], le prestazioni di quest'ultima nel settore logistico siano mediocri e come essa debba cambiare in misura considerevole tali prestazioni per raggiungere i propri obiettivi sia a livello italiano che a livello centrale (214° considerando). 388 Peraltro, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] al 158° considerando, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per la scarsa competitività di quest'ultima per quanto riguarda i clienti del settore residenziale. 389 Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 545° considerando, dalla [OSCURATO:PERSONA] non si inferisce che la [OSCURATO:PERSONA], il soggetto partecipante all'operazione notificata meno forte sui mercati italiani dei componenti per quadri terminali, disponga su tali mercati di un accesso privilegiato ai principali grossisti internazionali. 390 Infatti, il 545° considerando, si riferisce specificamente soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] ed al caso della [OSCURATO:PERSONA], della quale la [OSCURATO:PERSONA] rileva le posizioni assai significative su altri mercati di materiali elettrici a bassa tensione. 391 Orbene, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere attribuita in Italia la detenzione di posizioni molto significative su mercati di materiali elettrici a bassa tensione diversi dai mercati di componenti per quadri elettrici. 392 Infatti, tra tutti i segmenti del mercato delle attrezzature elettriche ultraterminali, riportati nella tabella 35 riprodotta supra al punto 173, la [OSCURATO:PERSONA] è presente in Italia soltanto sul segmento del materiale di fissaggio e di derivazione. Inoltre, come si deduce dalla tabella 15 riportata supra al punto 325, la [OSCURATO:PERSONA] è totalmente assente dal mercato italiano dei supporti di cavi. Infine, l'Italia non figura nel novero dei paesi elencati nella tabella 14 della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle quote del mercato delle canalizzazioni elettriche (v. supra, punto 325). Di conseguenza, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in Italia su tale mercato settoriale non risulta nemmeno presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. 393 [OSCURATO:PERSONA] ha dunque omesso di provare che, per effetto dell'acquisizione di attività supplementari, l'operazione notificata rafforzerà in modo sostanziale la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati italiani di componenti per quadri terminali (v. 544° considerando). 394 Quanto all'insieme di marchi senza eguali che viene attribuito all'entità risultante dalla fusione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al 556° considerando, peraltro senza grande convinzione, che tale entità «semble» [sembra] possedere un vantaggio di concorrenza significativo in Italia per effetto della concentrazione del mercato sui primi tre marchi (Bticino, ABB e [OSCURATO:PERSONA]). 395 Ad ogni modo, tale considerazione di natura ipotetica deve essere ridimensionata, tenuto conto dell'assenza della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta peraltro dalla [OSCURATO:PERSONA] come uno dei principali concorrenti della [OSCURATO:PERSONA]. 396 Occorre altresì considerare che la [OSCURATO:PERSONA] colloca tra i primi tre marchi quello dell'ABB, principale rivale dell'entità risultante dalla fusione sui mercati costituenti l'oggetto del presente motivo. L'ABB detiene, inoltre, il marchio Vimar, come risulta dalla tabella 36 della [OSCURATO:PERSONA]. Emerge peraltro dal 195° considerando che tale marchio riveste un'importanza non trascurabile. 397 Quanto alle relazioni della nuova entità con i grossisti, il Tribunale osserva come la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato al 567° considerando che «le caractère incontournable de l'entité combinée vis-à-vis des grossistes sera particulièrement aigu en France et dans une moindre mesure en (...) Italie» [il ruolo imprescindibile dell'entità risultante dalla fusione rispetto ai grossisti sarà particolarmente accentuato in [OSCURATO:PERSONA] e in minor misura in (...) Italia], rilevi, al 569° considerando, che la [OSCURATO:PERSONA], su tali mercati, «entretient de très bonnes relations avec la distribution» [intrattiene relazioni assai buone con i distributori]. 398 Per la loro imprecisione, tali due considerazioni non possono contribuire a dimostrare sufficientemente in punto di diritto il ruolo imprescindibile dell'entità risultante dalla fusione rispetto ai grossisti italiani. 399 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra rispetto all'Italia che i concorrenti attuali della nuova entità difficilmente potranno esercitare una pressione significativa sul comportamento di quest'ultima, come invece afferma la [OSCURATO:PERSONA] al 595° considerando della [OSCURATO:PERSONA] stessa. 400 Tale dato deriva, nell'ottica della [OSCURATO:PERSONA], dal ruolo imprescindibile dell'entità rispetto ai grossisti. Orbene, risulta dagli argomenti sopra esposti che tale imprescindibilità non può essere riconosciuta alla detta entità in Italia, allo stato attuale degli elementi di fatto forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale qualificazione. 401 Infine, la difficoltà che, secondo il 601° considerando, i concorrenti dell'entità risultante dalla fusione potranno incontrare a livello degli installatori e dei quadristi a motivo della reputazione asseritamente inferiore delle loro offerte non è in alcun modo suffragata da elementi di fatto direttamente correlati all'Italia. 402 Non sono state dunque sufficientemente dimostrate in punto di diritto né la creazione, per effetto dell'operazione di concentrazione, di una posizione dominante sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali, né - anche a supporre che tale posizione dominante sia stata effettivamente creata - l'insorgenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, derivante, su questi stessi mercati, dalla detta posizione dominante. 403 Alla luce di tali premesse, occorre accogliere il motivo proposto. Quanto alle conseguenze degli errori di analisi e di valutazione sopra constatati 404 Il Tribunale giudica che gli errori, le omissioni e le contraddizioni sopra constatati nell'analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impatto dell'operazione notificata rivestono un carattere di sicura gravità. 405 Fondandosi sull'estensione delle attività dell'entità risultante dalla fusione all'insieme del SEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad indicatori di potenza economica estranei ai mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione, i quali hanno come effetto un'indebita amplificazione dell'impatto di quest'ultima su tali mercati. 406 Occorre ricordare, a questo proposito, che nessuno degli elementi di fatto su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] consente di ritenere che l'operazione proposta possa sollevare problemi di concorrenza su mercati diversi dai mercati settoriali in [OSCURATO:PERSONA] e in altri sei paesi, mercati che la [OSCURATO:PERSONA], ai considerando 782° e 783° , afferma colpiti dagli effetti dell'operazione in questione. 407 [OSCURATO:PERSONA] non contiene, in particolare, alcuna analisi della struttura concorrenziale dei mercati settoriali nazionali non interessati dall'operazione di concentrazione controversa, come riportati nella tabella 30 esposta supra al punto 165. 408 Allo stesso modo, a motivo delle lacune e delle contraddizioni inficianti l'analisi delle strutture della distribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerare come vantaggi di concorrenza sostanziali per l'entità risultante dalla fusione né il preteso accesso privilegiato di quest'ultima alla distribuzione, derivante dalle sue posizioni sull'insieme dei mercati dei materiali elettrici a bassa tensione a livello della distribuzione stessa, né l'incapacità dei grossisti di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità. 409 Per il loro carattere astratto ed avulso dai mercati settoriali nazionali da prendere in considerazione, gli indizi di potenza economica ricavati dalla gamma senza eguali di prodotti e dall'incomparabile disponibilità di marchi del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a sovrastimare ancora di più l'impatto dell'operazione notificata sui mercati settoriali nazionali interessati da quest'ultima. 410 Lo stesso vale, da un lato, per il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione le vendite integrate realizzate dall'ABB e dalla Siemens sui mercati nazionali di componenti per quadri elettrici interessati dall'operazione e, dall'altro, per le lacune che inficiano, in particolare, l'analisi dell'impatto di tale operazione sui mercati danesi di componenti per quadri terminali e sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali. 411 Gli errori di analisi e di valutazione constatati qui sopra sono dunque tali da privare di valore probante la valutazione economica dell'impatto dell'operazione di concentrazione sulla quale si fonda la contestata dichiarazione di incompatibilità. 412 Tuttavia, quale che sia l'ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono determinare l'annullamento della decisione stessa se, e nei limiti in cui, l'insieme degli altri elementi contenuti in quest'ultima consente al Tribunale di ritenere dimostrato che in ogni caso la realizzazione dell'operazione comunque porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante comportante un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 413 A questo proposito, gli errori constatati non possono di per sé essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai considerando 782° e 783° . 414 A questo proposito, il Tribunale rileva come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia seriamente contestato l'analisi dell'impatto dell'operazione notificata su tali mercati. Al contrario, essa si è adoperata per contestare alla [OSCURATO:PERSONA] l'indebita trasposizione agli altri mercati settoriali nazionali interessati della situazione della concorrenza sui mercati francesi conseguente all'operazione notificata. 415 In effetti, considerati gli elementi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], non è possibile non condividere la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'operazione proposta creerà o rafforzerà sui mercati francesi - dove ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente - una posizione dominante comportante, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest'ultimo (v., quanto alla nozione di parte sostanziale del mercato comune, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 375 e 448). 416 Risulta infatti dalla [OSCURATO:PERSONA] che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] detiene su ciascuno dei mercati francesi interessati quote di mercato indicative di una posizione di predominio ovvero di una posizione dominante rafforzata, tenuto conto della scarsa presenza e della dispersione delle quote di mercato dei principali concorrenti dell'entità risultante dalla fusione (v., in particolare, le tabelle 27-29 riportate supra al punto 172). 417 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto al 582° considerando, senza che la [OSCURATO:PERSONA] la censurasse sul punto, e come risulta d'altronde dalle tabelle 7-10 contenute nei considerando 228° e 234° della [OSCURATO:PERSONA], che i prezzi del materiale elettrico a bassa tensione pagati dai grossisti fossero in media sensibilmente più elevati in [OSCURATO:PERSONA] che sugli altri mercati nazionali interessati, prima della realizzazione dell'operazione di concentrazione. 418 Infine, non si può contestare che la rivalità tra le parti notificanti si è manifestata in maniera preponderante sui mercati settoriali francesi considerati negli addebiti e che l'operazione notificata avrà come effetto di sopprimere su tali mercati un fattore essenziale di concorrenza. 419 L'analisi economica sottesa alla [OSCURATO:PERSONA] può dunque essere ritenuta insufficiente soltanto per quel che riguarda tutti i mercati settoriali nazionali interessati diversi dai mercati francesi, costituendo questi ultimi senza dubbio una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 420 Occorre dunque esaminare, in rapporto ai soli mercati francesi interessati dall'operazione notificata, gli altri motivi dedotti con il ricorso introduttivo e, in particolare, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardante la violazione dei diritti della difesa in relazione alle proposte di misure correttive che la [OSCURATO:PERSONA] medesima ha presentato nel corso del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. Violazione dei diritti della difesa Quanto al nono motivo, relativo alla discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 421 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA], all'811° considerando, ha formulato un addebito riguardante il rafforzamento, in [OSCURATO:PERSONA], della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri di piano e terminali derivante dalla posizione preponderante della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle attrezzature ultraterminali, prescindendo da qualsiasi sovrapposizione delle attività delle due parti notificanti. 422 Orbene, in nessun punto la comunicazione degli addebiti avrebbe formulato tale addebito in forma sufficientemente precisa per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di identificare l'addebito stesso in quanto tale, di far valere utilmente le proprie osservazioni in proposito e di ricavarne le opportune conseguenze, ivi compresa la possibilità di presentare soluzioni adeguate ai problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 423 Infatti, l'analisi dell'incidenza sulla concorrenza dell'operazione di concentrazione notificata, contenuta nella comunicazione degli addebiti, riguarderebbe i diversi mercati geografici in generale, ma non contemplerebbe il caso particolare della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la comunicazione degli addebiti, nel trattare il tema della posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] su taluni mercati, non farebbe mai riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati dei quadri elettrici. 424 [OSCURATO:PERSONA] sua relazione supplementare dell'8 ottobre 2001, il consigliere auditore riconoscerebbe che esiste certo un addebito relativo alla posizione di forza combinata rispetto ai grossisti al di fuori di qualsiasi sovrapposizione delle attività delle due parti. Tuttavia, il consigliere auditore avrebbe ritenuto che tale addebito figurasse già nella comunicazione degli addebiti, trattandosi «di uno dei fattori essenziali per la creazione o il rafforzamento di un posizione dominante». 425 Tuttavia, nessuno dei passaggi estrapolati dal consigliere auditore dall'analisi della concorrenza contenuta nella comunicazione degli addebiti farebbe riferimento ad un addebito fondato sul cumulo di posizioni dominanti delle parti sui due mercati settoriali francesi in questione, in grado di giustificare di per sé solo una decisione di divieto dell'operazione di concentrazione. 426 Tale addebito sarebbe stato presentato alle parti notificanti come l'ostacolo decisivo alle proposte alternative di misure correttive presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2001. L'addebito in questione sarebbe ripreso nella [OSCURATO:PERSONA], nella parte dedicata all'esame delle misure correttive, per evidenti ragioni di giustificazione del rigetto delle soluzioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 427 [OSCURATO:PERSONA] reputa il motivo irricevibile sotto il profilo formale, in quanto mancherebbe di chiarezza e non consentirebbe alla detta istituzione di articolare la propria linea difensiva. 428 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come la [OSCURATO:PERSONA] cerchi indubbiamente di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto una nozione estranea al regolamento n. 4064/89, ossia il semplice cumulo di posizioni dominanti, su mercati settoriali distinti, senza che vi fosse sovrapposizione di attività. Tale argomento lascerebbe la [OSCURATO:PERSONA] perplessa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe, al punto 177 del ricorso introduttivo, che tale nozione non compare nemmeno nella [OSCURATO:PERSONA]. 429 In mancanza di una menzione di tale addebito, puramente fittizio, nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] frasi contenenti un'allusione ad esso implicita e camuffata. 430 Tuttavia, tale tentativo non sarebbe convincente. I passaggi della [OSCURATO:PERSONA] citati dalla [OSCURATO:PERSONA] non rivelerebbero alcuna modifica sostanziale degli addebiti esposti nella comunicazione notificata alle parti il 3 agosto 2001. Gli estratti riportati dalla [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbero, sulla scorta delle osservazioni e delle informazioni raccolte presso le parti ed i terzi nel corso del prosieguo del procedimento amministrativo, a trarre una conclusione logica circa gli addebiti esposti nella comunicazione, prassi giudicata accettabile dal Tribunale nella citata sentenza Endemol/[OSCURATO:PERSONA] (punto 81), ovvero a chiarire una determinata affermazione tramite esempi. 431 [OSCURATO:PERSONA] alimenterebbe una confusione tra la nozione, inesistente nel caso di specie, di «cumulo di posizioni dominanti» e l'addebito relativo alla possibilità per l'entità risultante dalla fusione di disporre di un accesso privilegiato ai grossisti, a motivo della gamma di attività che quest'ultima deterrebbe. 432 Quanto a quest'ultimo punto, sia la comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero affermato che la nuova entità avrebbe detenuto un insieme di attività sui diversi mercati in questione e che tale disponibilità senza pari di prodotti avrebbe fatto dell'entità stessa un partner imprescindibile per i grossisti. Nei due atti suddetti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la disponibilità di tale portafoglio di attività - in associazione con una serie di altri elementi, quali la creazione di un nuovo operatore con quote di mercato assai elevate, la soppressione della rivalità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e la combinazione dei marchi detenuti da tali due società in un insieme ineguagliabile di marchi - avrebbe costituito uno dei fattori essenziali per la creazione ed il rafforzamento di una posizione dominante, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati interessati dall'operazione. 433 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ampia possibilità di far conoscere la propria opinione al riguardo nel corso del procedimento amministrativo. Per tale motivo, il consigliere auditore avrebbe respinto la denuncia della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito al primo punto della sua relazione supplementare dell'8 ottobre 2001. 434 Sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui il motivo riguarda i rimedi, sarebbe stato materialmente impossibile esaminare questi ultimi nell'ambito della comunicazione degli addebiti, in quanto tali rimedi non erano ancora stati proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 435 Anche a supporre che il nuovo addebito risulti chiaramente dall'811° considerando, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] al punto 179 del ricorso introduttivo, la [OSCURATO:PERSONA] si chiede per quale motivo quest'ultima non si dia la pena di analizzare tale questione e di spiegare in che cosa consiste la menzione di tale nuovo addebito. 436 Nei limiti in cui l'addebito riguarda il «cumulo delle posizioni dominanti in [OSCURATO:PERSONA]», risulterebbe dagli argomenti sopra esposti che tale parte del motivo si riduce di fatto nel censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver utilizzato tale espressione in occasione di una riunione tenuta il 24 settembre 2001. Anche a ritenere fondata tale censura, sarebbe tuttavia difficile capire in che modo i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati, posto che tale preteso addebito risulta assente sia dalla comunicazione degli addebiti che dalla [OSCURATO:PERSONA]. - Giudizio del Tribunale 437 Il Tribunale giudica che la violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato nella [OSCURATO:PERSONA] un addebito specifico non chiaramente espresso nella comunicazione degli addebiti è stata dedotta con la precisione e la coerenza necessarie per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di replicare utilmente al motivo così proposto ed al Tribunale di valutarne la fondatezza. 438 Secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] non dev'essere necessariamente una copia dell'esposizione degli addebiti. Sono quindi ammissibili aggiunte alla comunicazione degli addebiti effettuate alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno effettivamente potuto esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere od aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1011, punto 448). 439 E' evidentemente consentito alla [OSCURATO:PERSONA], come fatto osservare da quest'ultima all'udienza, completare la propria valutazione della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune alla luce delle misure correttive proposte dalle parti notificanti, posto che, per definizione, tali misure non potevano essere prese in considerazione prima della comunicazione degli addebiti. 440 Nondimeno, la comunicazione degli addebiti deve contenere un'esposizione degli addebiti formulata in termini sufficientemente chiari da poter soddisfare l'obiettivo che a tale atto assegnano i regolamenti comunitari e che consiste nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari perché esse possano far valere utilmente le proprie difese prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva. 441 Ciò vale a maggior ragione in una fattispecie, quale quella presente, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto alla repressione, sulla scorta degli artt. 81 CE e 82 CE, di comportamenti anticoncorrenziali già consumati e dei quali le imprese sottoposte a procedimento sanzionatorio non avrebbero potuto ignorare l'effettiva consistenza. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l'incompatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione incidente sulla struttura concorrenziale dei mercati settoriali nazionali, come elencati ai considerando 782° e 783° . 442 Inoltre, nell'ambito dei procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione, la comunicazione degli addebiti non ha come solo scopo quello di precisare gli addebiti e di attribuire all'impresa destinataria la possibilità di presentare le proprie osservazioni in replica. Tale atto è destinato anche a permettere alle parti notificanti di considerare l'opportunità di presentare misure correttive e, in particolare, proposte di cessioni di attività, nonché di valutare in un momento sufficientemente anticipato, tenuto conto dell'imperativo di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, l'ampiezza necessaria di tali cessioni, al fine di rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune nei tempi opportuni. 443 Inoltre, dalla lettura del punto VI della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto - così come impostole dal regolamento n. 4064/89 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 221) - ad una valutazione in prospettiva futura della situazione della concorrenza che avrebbe potuto determinarsi successivamente all'operazione di concentrazione, al fine di decidere in merito alle proposte di cessioni di attività presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 444 [OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a precisare tanto più chiaramente i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione proposta, in modo da consentire alle parti notificanti di presentare utilmente ed a tempo debito proposte di cessioni di attività in grado, se del caso, di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune. 445 Orbene, dalla lettura della comunicazione degli addebiti non risulta che tale atto abbia affrontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del rafforzamento della posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, derivante non soltanto dal sommarsi delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] sui mercati di componenti di quadri elettrici, ma anche dalla posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali. Occorre osservare, in particolare, come la conclusione generale della comunicazione degli addebiti elenchi i diversi mercati settoriali nazionali interessati dall'operazione di concentrazione, senza evidenziare alcun addossamento di una posizione detenuta da una delle due parti notificanti su un dato mercato di prodotti alla posizione dell'altra parte su un altro mercato settoriale. 446 Come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della parte della sua difesa orale relativa all'esame dei rimedi compiuto nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], tale rafforzamento derivava da due fattori, secondo l'811° considerando, il quale fa rinvio all'analisi della concorrenza sui mercati rilevanti: da un lato, le sovrapposizioni pure e semplici delle quote del mercato dei componenti per quadri di piano e terminali e, dall'altro, il rafforzamento della posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai grossisti, derivante dal sommarsi delle vendite e dalla posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle attrezzature elettriche ultraterminali. 447 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ripetuto nel corso dell'udienza che le proposte di assunzione di impegni del 24 settembre 2001 relative ai mercati francesi dei quadri elettrici avrebbero eliminato soltanto il sommarsi delle quote del mercato dei componenti per quadri elettrici. 448 Per contro, si sarebbe mantenuto il rafforzamento derivante dal sommarsi del peso della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai grossisti al peso della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'entità risultante dalla fusione avrebbe conservato la maggior parte delle attività ultraterminali della [OSCURATO:PERSONA], che conferiscono a quest'ultima una posizione di forza nei confronti dei grossisti, sicché il problema dell'accesso privilegiato della nuova entità alla distribuzione avrebbe continuato a porsi. 449 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in effetti, al 545° considerando, che la [OSCURATO:PERSONA] detiene in [OSCURATO:PERSONA] posizioni assai significative su mercati di prodotti a bassa tensione diversi dai quadri di distribuzione elettrica e che la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di posizioni dominanti sui mercati delle prese e degli interruttori, delle apparecchiature a tenuta stagna, dei materiali di fissaggio e di derivazione e dei blocchi autonomi di illuminazione e di sicurezza. Tale precisazione risulta tuttavia assente dal corrispondente passaggio della comunicazione degli addebiti (punto 460). 450 Secondo il punto 501 della comunicazione degli addebiti, l'operazione proposta «porta alla nascita di un gruppo che, su numerosi mercati di prodotti elettrici a bassa tensione, sarà il principale fornitore dei grossisti con un margine di vantaggio sostanziale sul secondo fornitore». [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno ritenuto di dover precisare, al 590° considerando, della [OSCURATO:PERSONA], che, «ainsi qu'expliqué plus haut, ce sera notamment le cas en France» [come spiegato sopra, tale ipotesi si verificherà in particolare in [OSCURATO:PERSONA]]. 451 Inoltre, dal punto 4 della nota della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 2001 indirizzata ai membri del [OSCURATO:PERSONA] consultivo in materia di concentrazione tra imprese, relativa alle proposte di impegni di cessioni di attività presentate dalle parti notificanti, risulta che la detta istituzione subordinava la propria autorizzazione ai rimedi proposti nel settore economico in questione al fatto che tali cessioni fossero sufficientemente estese, in modo da eliminare tutte le sovrapposizioni concorrenziali individuate nella comunicazione degli addebiti. 452 Orbene, una sovrapposizione concorrenziale è concepibile unicamente nell'ambito di un solo e medesimo mercato settoriale nazionale e si distingue pertanto per sua natura dall'addossamento, a livello di distribuzione, di due posizioni predominanti detenute, in un solo paese, da due imprese su due mercati settoriali distinti ma complementari. 453 Da ciò consegue che la comunicazione degli addebiti non ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a motivo dell'operazione di concentrazione notificata sul mercato francese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione. 454 Ne deriva che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati sotto molteplici profili. 455 Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] è stata privata della possibilità di contestare utilmente nel merito la tesi della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel ritenere sussistente, a livello di distribuzione, il rafforzamento in [OSCURATO:PERSONA] della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali a motivo della posizione di predominio della [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle apparecchiature ultraterminali. 456 [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi avuto modo di presentare utilmente le proprie osservazioni a questo proposito né nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell'audizione del 21 agosto 2001. 457 Se ciò non fosse accaduto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritornare sulla propria posizione o, al contrario, rafforzare la dimostrazione della propria tesi mediante nuovi elementi, sicché la decisione avrebbe potuto essere in ogni caso differente. 458 Si deve riconoscere, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato dell'opportunità di presentare utilmente e tempestivamente proposte di cessioni di attività di ampiezza sufficiente per consentire di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati settoriali francesi in questione. 459 Il Tribunale rileva, a questo proposito, come la [OSCURATO:PERSONA] abbia sottolineato all'udienza di non avere in effetti potuto proporre in tempo utile rimedi ai problemi di concorrenza per i quali essa non ha contestato la [OSCURATO:PERSONA]. 460 In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un'autorizzazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in condizione di presentare in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere l'insieme dei problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a livello di distribuzione in [OSCURATO:PERSONA]. 461 Le conseguenze di tali irregolarità sono tanto più gravi per il fatto che - come più volte osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - i rimedi costituiscono il solo modo di scongiurare una dichiarazione di incompatibilità di un'operazione di concentrazione ricadente sotto le previsioni dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. 462 Di conseguenza, posto che la [OSCURATO:PERSONA] è viziata da una violazione dei diritti della difesa, occorre accogliere il motivo proposto. 463 Alla luce di tali fatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata, senza che occorra statuire sugli altri motivi ed argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso e diretti, in particolare, contro la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle proposte di cessioni di attività presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rendere l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. 464 Infatti, a norma dell'art. 233 CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza di annullamento comporta. 465 Tali provvedimenti di esecuzione debbono rispettare la motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2181, punto 27). La pertinente parte della motivazione della presente sentenza comporta, in particolare, nell'ipotesi in cui venisse rinnovato l'esame della compatibilità dell'operazione notificata, che la [OSCURATO:PERSONA] venga messa in condizione - quanto ai mercati settoriali nazionali interessati per i quali l'analisi economica contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] non è stata censurata dalla presente sentenza, ossia i mercati settoriali francesi - di far valere utilmente le proprie difese e, se del caso, di proporre misure correttive congrue rispetto agli addebiti fatti propri dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa previamente precisati. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 466 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della detta ricorrente. 467 In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese. 468 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001, C (2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle della [OSCURATO:PERSONA] SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. 4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris