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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12137/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, dove le circostanze favorevoli addotte dal ricorrente sono state esaminate e reputate recessive rispetto alla personalità dell'agente ed alle modalità della condotta); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), correttamente applicato dalla Corte territoriale (V. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, dove le circostanze favorevoli addotte dal ricorrente sono state esaminate e reputate recessive rispetto alla personalità dell'agente ed alle modalità della condotta); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), correttamente applicato dalla Corte territoriale (V. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris