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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 06264/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31929/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1225/2019depositata il 20.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.2.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA INTERLOCUTORIA Letti gli atti; rilevato che, in relazione al primo motivo di ricorso, non constano precedenti di legittimità relativi alla natura della cartella ipotecaria documentale al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ed all'inquadramento della stessa, dal quale dipende l'inclusione o meno della medesima tra quei titoli che sono equiparati dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 195 del 2008 al denaro contante quanto alla disciplina sanzionatoria dell'art. 3 dello stesso decreto; ritenuta pertanto la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso; visto l’art. 375 cpc P.Q.M.

La Corte di Cassazione rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31929/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1225/2019depositata il 20.3.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.2.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Letti gli atti; rilevato che, in relazione al primo motivo di ricorso, non constano precedenti di legittimità relativi alla natura della cartella ipotecaria documentale al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ed all'inquadramento della stessa, dal quale dipende l'inclusione o meno della medesima tra quei titoli che sono equiparati dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 195 del 2008 al denaro contante quanto alla disciplina sanzionatoria dell'art. 3 dello stesso decreto; ritenuta pertanto la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso; visto l’art. 375 cpc P.Q.M. La Corte di Cassazione rinvia la causa a
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