CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di. Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver ceduto a un soggetto gr. 1,2 di cocaina e per aver detenuto illecitamente altri 9 gr. circa della medesima sostanza. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui lamenta l'eccessività della pena inflitta, e considerando che la ritenuta buona qualità della cocaina è stata desunta in assenza di accertamenti chimico-tossicologici e senza valutare, inoltre, il contegno collaborativo e l'incensuratezza. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio' o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 5. Nel caso di specie, con doppia valutazione convergente, i giudici di merito hanno giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale — la pena base è stata fissata in un anno di reclusione e 2.440 di multa — in ragione del quantitativo non trascurabile di cocaina, pari a dieci grammi lordi, desumendone la buona qualità, in maniera non certo implausibile, dall'elevato prezzo di vendita, pari a 100 euro per una singola dose, come dichiarato dall'acquirente. Si tratta di un percorso giustificativo esente da profili di illogicità manifesta, che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta DEPOZ7i";:i.TO