Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 15394/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13777/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 3F s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via A. Gramsci n. 5, pal.

Buoninconti, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a marginedel controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania– sezione staccata di Salerno n. 554 / 12 / 20 1 5 , depositata il 21.01.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento-Condono - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da lla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, con cui era stata rettificata, ai fini dell’IVA, la dichiarazione presentata per l’anno 2004; -dalla sentenza della CTR si evince che: - la rettifica era dovuta al recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta, a seguito dell’acquisto di un capannone industriale, riqualificato dall’Ufficio come cessione di azienda e, pertanto, non soggetto ad IVA, ma ad imposta di registro; - gli eleme nti addotti dall’Ufficio non erano idonei a provare la simulazione di cessione di azienda, essendo evidente che l’acquisto aveva riguardato solo il capannone; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria ; -la società contribuente resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.,non avendo la CTR spiegato la ragione per la quale riteneva che le circostanze di fatto richiamate costituisseroprova idonea a superare gli elementi posti a fondamento dell’atto impositivo; -con il secondo motivo, deduce la violazione de gli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la disciplina sulla distribuzione dell’onere della prova, dovendo essere il contribuente a fornire la prova che l’atto di vendita non dissimula la cessione di azienda; - c iò premesso, con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore de lla controricorrente ha prodotto documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2018, n. 136, in relazione al debito fiscale oggetto del presente ricorso, e il versamento del l’intero importo dovuto, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio; - con nota depositata in data 12 .09.2022, l’A genzia delle Entrate ha attestato la regolarità della domanda e l’avvenuto versamento di quanto dovuto per la definizione; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13777/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 3F s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via A. Gramsci n. 5, pal. Buoninconti, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a marginedel controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania– sezione staccata di Salerno n. 554 / 12 / 20 1 5 , depositata il 21.01.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento-Condono - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da lla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, con cui era stata rettificata, ai fini dell’IVA, la dichiarazione presentata per l’anno 2004; -dalla sentenza della CTR si evince che: - la rettifica era dovuta al recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta, a seguito dell’acquisto di un capannone industriale, riqualificato dall’Ufficio come cessione di azienda e, pertanto, non soggetto ad IVA, ma ad imposta di registro; - gli eleme nti addotti dall’Ufficio non erano idonei a provare la simulazione di cessione di azienda, essendo evidente che l’acquisto aveva riguardato solo il capannone; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria ; -la società contribuente resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.,non avendo la CTR spiegato la ragione per la quale riteneva che le circostanze di fatto richiamate costituisseroprova idonea a superare gli elementi posti a fondamento dell’atto impositivo; -con il secondo motivo, deduce la violazione de gli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la disciplina sulla distribuzione dell’onere della prova, dovendo essere il contribuente a fornire la prova che l’atto di vendita non dissimula la cessione di azienda; - c iò premesso, con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore de lla controricorrente ha prodotto documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2018, n. 136, in relazione al debito fiscale oggetto del presente ricorso, e il versamento del l’intero importo dovuto, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio; - con nota depositata in data 12 .09.2022, l’A genzia delle Entrate ha attestato la regolarità della domanda e l’avvenuto versamento di quanto dovuto per la definizione; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 15394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris