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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 45136/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 7 luglio 20211i1 Tribunale di Catanzaro, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen i applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. perché, in concorso con altri, a bordo di un'autovettura si era accostato ad altra auto di proprietà di tale Iemmello ed aveva sottratto la borsa che si trovava all'interno/ così impossessandosene ( fatto accertato in Staletti il 13 maggio 2017).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 448 n. 2 bis e 163 cod. pen. per non avere il Giudice, nell'accogliere la richiesta dalle parti, disposto la sospensione condizionale della pena, sulla quale si era raggiunto l'accordo in sede di patteggiamento.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

Il ricorrente ha correttamente denunciato l'erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata di mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo tra le parti (nella richiesta depositata dai difensori in data 21.4.2021 viene indicata la sospensione condizionale della pena).

Sussiste, dunque, il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione assunta, che l'ha accolta solo parzialmente, senza disporre la sospensione dell'esecuzione della pena e senza nemmeno fornire nessuna motivazione sul punto.

Questa Corte ha già escluso la possibilità di annullare solo la statuizione riguardante la sospensione condizionale quando il giudice abbia recepito l'accordo tra le parti, comprensivo della sua subordinazione all'applicazione di tale beneficio, in base alla considerazione della immodificabilità del predetto accordo mediante l'impugnazione della sentenza, effetto non conseguibile nemmeno in sede di legittimità con l'annullamento della sola statuizione illegittima, poiché, al contrario, l'annullamento travolge necessariamente l'intera pattuizione come recepita nella sentenza con la conseguente necessità di trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso (Sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015, dep. 2016, P.G. in proc.

Dodesini, Rv. 266017; Sez. 1, n. 46395 del 10/07/2012, Pg in proc.

Iacino, Rv. 254084; Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Motta, Rv. 252462; Sez. 4, n. 37648 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. in proc.

Temperini, Rv. 229150).

Si è ritenuto che nel patto intervenuto tra le parti della concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione non sia modificabile o eliminabile da parte del giudice, soltanto tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per recepire l'accordo nella sentenza, o, in alternativa, a respingerlo. 1.2 Nel caso di specie nessun elemento autorizza a ritenere che l'omissione denunciata in ricorso sia imputabile ad un errore materiale nella compilazione della sentenza, frutto di una distrazione, posto che nessun accenno alla sospensione dell'esecuzione è rinvenibile nel suo apparato motivazionale, sicchè deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza al fine di consentire alle parti di rinegoziare l'accordo o di condurre il giudizio nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella, Rv. 279241;).

In tal senso si è già pronunciata questa Corte, per la quale «La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Capobianco, Rv. 271985).

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 7 luglio 20211i1 Tribunale di Catanzaro, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen i applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. perché, in concorso con altri, a bordo di un'autovettura si era accostato ad altra auto di proprietà di tale Iemmello ed aveva sottratto la borsa che si trovava all'interno/ così impossessandosene ( fatto accertato in Staletti il 13 maggio 2017). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 448 n. 2 bis e 163 cod. pen. per non avere il Giudice, nell'accogliere la richiesta dalle parti, disposto la sospensione condizionale della pena, sulla quale si era raggiunto l'accordo in sede di patteggiamento. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va dunque accolto. Il ricorrente ha correttamente denunciato l'erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata di mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo tra le parti (nella richiesta depositata dai difensori in data 21.4.2021 viene indicata la sospensione condizionale della pena). Sussiste, dunque, il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione assunta, che l'ha accolta solo parzialmente, senza disporre la sospensione dell'esecuzione della pena e senza nemmeno fornire nessuna motivazione sul punto. Questa Corte ha già escluso la possibilità di annullare solo la statuizione riguardante la sospensione condizionale quando il giudice abbia recepito l'accordo tra le parti, comprensivo della sua subordinazione all'applicazione di tale beneficio, in base alla considerazione della immodificabilità del predetto accordo mediante l'impugnazione della sentenza, effetto non conseguibile nemmeno in sede di legittimità con l'annullamento della sola statuizione illegittima, poiché, al contrario, l'annullamento travolge necessariamente l'intera pattuizione come recepita nella sentenza con la conseguente necessità di trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso (Sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015, dep. 2016, P.G. in proc. Dodesini, Rv. 266017; Sez. 1, n. 46395 del 10/07/2012, Pg in proc. Iacino, Rv. 254084; Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Motta, Rv. 252462; Sez. 4, n. 37648 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. in proc. Temperini, Rv. 229150). Si è ritenuto che nel patto intervenuto tra le parti della concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione non sia modificabile o eliminabile da parte del giudice, soltanto tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per recepire l'accordo nella sentenza, o, in alternativa, a respingerlo. 1.2 Nel caso di specie nessun elemento autorizza a ritenere che l'omissione denunciata in ricorso sia imputabile ad un errore materiale nella compilazione della sentenza, frutto di una distrazione, posto che nessun accenno alla sospensione dell'esecuzione è rinvenibile nel suo apparato motivazionale, sicchè deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza al fine di consentire alle parti di rinegoziare l'accordo o di condurre il giudizio nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella, Rv. 279241;). In tal senso si è già pronunciata questa Corte, per la quale «La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Capobianco, Rv. 271985). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catan
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