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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 37668/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia inviata dal difensore e procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 marzo 2022, il tribunale della libertà di Venezia respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione la misura cautelare dell'obbligo di dimora alla stessa perchè gravemente indiziata dei delitti di associazione a delinquere e varie ipotesi ex art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Graziano deducendo con distinti motivi: - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen. con riguardo a quei fatti di reato per i quali l'indagata aveva escluso di avere mai commesso alcun tipo di attività (capi 2 36789 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19) con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti; in relazione a detti capi si censurava che il tribunale del riesame aveva dato per non contestata la responsabilità quando l'indagata aveva escluso qualsiasi forma di coinvolgimento; - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen., motivazione meramente apparente quanto capi 4-5, 20-21, 22-23 con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti per i quali l'indagata aveva ammesso di essere stata coinvolta nell'attività di reperimento dei finanziamenti posto che l'ordinanza impugnata non aveva valorizzato il materiale delle intercettazioni e le prove documentali che doveva fare escludere la gravità indiziaria; - violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al fumus commissi delicti per il delitto associativo; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Con successivo atto trasmesso in cancelleria il difensore e procuratore speciale della ricorrente rinunciava all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'intervenuta rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla revoca della misura impone la declaratoria di inammissibilità.

Va ricordato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

Ne consegue che l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta nel caso in esame prima della trattazione dell'impugnazione, comporta la inammissibilità del ricorso cui non segue altra statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

R ma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] D )1T1 9x, DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia inviata dal difensore e procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 marzo 2022, il tribunale della libertà di Venezia respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione la misura cautelare dell'obbligo di dimora alla stessa perchè gravemente indiziata dei delitti di associazione a delinquere e varie ipotesi ex art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Graziano deducendo con distinti motivi: - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen. con riguardo a quei fatti di reato per i quali l'indagata aveva escluso di avere mai commesso alcun tipo di attività (capi 2 36789 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19) con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti; in relazione a detti capi si censurava che il tribunale del riesame aveva dato per non contestata la responsabilità quando l'indagata aveva escluso qualsiasi forma di coinvolgimento; - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen., motivazione meramente apparente quanto capi 4-5, 20-21, 22-23 con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti per i quali l'indagata aveva ammesso di essere stata coinvolta nell'attività di reperimento dei finanziamenti posto che l'ordinanza impugnata non aveva valorizzato il materiale delle intercettazioni e le prove documentali che doveva fare escludere la gravità indiziaria; - violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al fumus commissi delicti per il delitto associativo; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Con successivo atto trasmesso in cancelleria il difensore e procuratore speciale della ricorrente rinunciava all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'intervenuta rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla revoca della misura impone la declaratoria di inammissibilità. Va ricordato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). Ne consegue che l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta nel caso in esame prima della trattazione dell'impugnazione, comporta la inammissibilità del ricorso cui non segue altra statuizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. R ma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] D )1T1 9x, DEPO
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