CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1979
Cassazione n. 21367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1979 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 14 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari (per quel che qui rileva) ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, con le conseguenti statuizioni civili - motivo con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, contiene allegazioni del tutto assertive e versate in fatto, finendo col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione dell'accaduto (cfr. Sez. LI, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28