CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 23238/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6560-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 630/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 987/2017; [OSCURATO:PERSONA] solidarietà Fondo telefonici R.G.N.6560/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolari di pensione cat. TT (oltre che da altro pensionato non ricorrente in questa sede), confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda volta a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del contributo di solidarietà,istituito in applicazione dell’art. 24 co. 21 d.l. n. 201/2011 a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , applicato sull’intero trattamento pensionistico liquidato dal [OSCURATO:PERSONA], anziché sulla sola differenza intercorrente tra la pensione determinata con le norme del Fondo sostitutivo e quella virtuale che sarebbe spettata ad un iscritto al [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO. Nell’impugnata sentenza si evidenzia che gli appellanti avevano riproposto la loro tesi senza addurre argomenti che consentissero alla Corte di merito di discostarsi dal proprio precedente reso in caso analogo ; ed in particolare, la tesi secondo cui si sarebbe dovuto determinare il trattamento pensionistico spettante per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e da esso detrarre l’importo ottenuto dal Fondo telefonici risultante dalle anzianità contributive maturate al 31/12/1995 (derivante dall’armonizzazione ex lege n. 335/95) e su di essa differenza assoggettare il contributo di solidarietà, “è palesemente antiletterale” e nulla fa ritenere che la “quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’AGO”, a cui si riferisce la norma, non sia la quota di pensione tutta intera come calcolata dall’[OSCURATO:PERSONA], bensì solo una sua parte. Né resta violato l’art. 3 Cost. perché oggettivamente diversa è la posizione degli ex iscritti al fondo speciale e quella degli iscritti in AGO, avendoil legislatore disciplinato diversamente l’assoggettamento al contributo di solidarietà. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co. 21 d.l. n.201/2011 conv. in L. n.214/2011, per avere la Corte di merito presupposto che la pensione del fondo telefonici risulti dalla sommatoria di due quote, una più favorevole, computata sulla base di anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995, l’altra calcolata sul periodo successivo al 31/12/2012 in base al parametro AGO. Secondola ricostruzione offerta dai ricorrenti, il contributo di solidarietà colpirebbe soltanto i trattamenti maturati a carico dei Fondi sostitutivi in base a contribuzione versata anteriormente al 1997 e soltanto per la parte d’importo eccedente quella liquidabile in regime AGO; d’altronde l’art. 24 co.21 non prevede alcun contributo di solidarietà a carico dei pensionati AGO, ed una lettura costituzionalmente orientata ed il principio di armonizzazione ex lege n.335/95 inducono ad interpretare il sistema nel senso di ritenere applicabile il contributo di solidarietà solo sull’eccedenza del calcolo in AGO rispetto al Fondo sostitutivo; il contributo non si applicherebbe al pensionato per il solo fatto di essere iscritto ad un fondo sostitutivo anziché all’AGO, ma per la circostanza che grazie all’iscrizione al Fondo sostitutivo il pensionato abbia ottenuto un trattamento di pensione superiore a quello che avrebbe conseguito se fosse stato iscritto all’AGO. Nel ricorso viene anche richiamato una precedente pronuncia per altri pensionati impugnata per cassazione (RG 25902/17) al quale i ricorrenti chiedono la riunione. 2. Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] rileva che il Fondo fu soppresso con d.lgs. n.658/96 e che non esiste un contributo di solidarietà versatonel FPLD; quindi, la “quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’AGO”, come previsto dall’art. 24 co.21 L.n.201/2011, è la quota calcolata sulla contribuzione fino al 31/12/1995, ed è solo su questa parte che viene computato il contributo di solidarietà. Il quesito se l’importo sul quale calcolare il contributo di solidarietà sia quello della pensione afferente alla contribuzione versata presso il Fondo fino al 31/12/95 oppure sia l’importo determinato dalla differenza tra un trattamento ricadente interamente nel Fondo lavoratori dipendenti e la pensione liquidata, composta da quota A e quota B, andrebbe risolto nel primo senso. 3. Il ricorso è infondato. 4. Preliminarmente si osserva che il precedente giudiziale menzionato in ricorso ha avuto un epilogo sfavorevole per i ricorrenti che avanzavano analoga pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza n.27489/2023 (pronunciatasi sul ricorso n. RG. 25902/2017) questa Corte ha affermato che il contributo di solidarietà istituito dall’art. 24, co.21, del d.l. 6 /12/ 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011, n.214, è stato applicato correttamente sull’intero importo della pensione liquidata dal Fondo sostitutivo. Trattasi di un orientamento consolidato di legittimità dal quale il Collegio non intende discostarsi, da ultimo ribadito anche in ord. n. 1396/2025, ove si riporta quanto già affermato in o rd. n. 30254/2022, ossia che il contributo di solidarietà di cui all'art. 24, co.21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all'introduzione della normativa di armonizzazione. 5. Sul piano normativo, si rammenti che l’art. 24, co.21, del d.l. n. 201 del 2011 ha istituitoun contributo di solidarietà, ispirato a finalità perequative, posto a carico degl i iscritti a due fondi pensione gestiti dall’[OSCURATO:PERSONA] (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e [OSCURATO:PERSONA]), ove sono confluite diverse gestioni previdenziali soppresse (elencate nella Tabella A di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto-legge). La previsione citata così stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definit[o] dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinat[o] in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo [OSCURATO:PERSONA], le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo». 6. I principi innanzi enunciati si attagliano anche al caso di specie, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si annoverano tra le gestioni previdenziali riconducibili alla medesima normativa dell’art. 24, co.21, del d.l. n. 201 del 2011 (lo rammenta Cass. ord. n. 27970/2023); ad essi va data continuità, in quanto sorretti da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico, che i rilievi critici dei ricorrenti non valgono a scalfire.So tto il primo profilo, il dettato testuale non corrobora la tesi che il contributo di solidarietà si debba applicare sulla sola differenza tra il trattamento superiore goduto in virtù del regime speciale e quello calcolato con le regole proprie del sistema di assicurazione generale obbligatoria. Come ha rilevato anche la Corte di merito, nessun appiglio normativo rinviene la prospettazione, coltivata nell’odierno ricorso in ragione di un’istanza di equità e d’intrinseca ragionevolezza, di un contributo di solidarietà da computare solo sulle eccedenze, ossia sulla differenza tra pensione Fondo telefonici e pensione AGO. “Per questa via, si configurerebbe «una “sotto-quota” del tutto estranea alla lettera della norma. Quanto al richiamo alla “quota”, non denota a rigore la differenza tra la quota di pensione maturata con le regole del regime speciale e la quota che sarebbe spettata al pensionato in base alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Nel disattendere l’interpretazione menzionata, questa Corte ha osservato che la tesi «propone un’impropria visione dell’istituto pensionistico come scomponibile in singole parti, ciascuna delle quali destinata a rimanere assoggettata, nel tempo, alla specifica disciplina dettata dalla relativa norma istitutiva». L’interpretazione più aderente alla lettera e alla ratio della legge configura il contributo di solidarietà come una misura che grava sull’ «intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione». Invero, il termine “quota”, lungi dall’indicare la differenza tra due pensioni globalmente calcolate secondo sistemi diversi, quello speciale del Fondo sostitutivo e quello dell’assicurazione generale obbligatoria, riveste un diverso significato, secondo il linguaggio usuale nella materia pensionistica, che altre volte discorre di quote di pensione. L’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, suddivide la pensione in una quota A e in una quota B, in considerazione della diversa data di acquisizione delle anzianità contributive (prima o dopo il gennaio 1993) L’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, egualmente scompone il trattamento pensionistico in due quote, corrispondenti alle diverse modalità di calcolo (retributive o contributive) delle anzianità contributive via via maturate. Nel lessico normativo di due capitali interventi di riforma del sistema pensionistico, che non può non orientare l’esegesi della disciplina oggi scrutinata, il vocabolo “quota” non rimanda ad alcun differenziale, nei termini che le censure dei ricorrenti oggi ipotizzano” (così in ord. n.27970/23). 7. La soluzione ermeneutica propugnata nel ricorso non solo non è corroborata da elementi palesi d’indole letterale, ma è dissonante rispetto alla stessa scelta legislativa di dare impulso al processo di assimilazione dei regimi speciali a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, paradigma del sistema pensionistico ordinario. “ Tale scelta persegue l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale complessivamente inteso, messa a repentaglio dal «quadro macroeconomico di riferimento», che potrebbe registrare «il depauperamento dei flussi contributivi», e fa riscontro, in una prospettiva di riequilibrio e di perequazione, a un più vantaggioso sistema previdenziale, per quel che attiene alle tutele e alle prestazioni erogate. Un’interpretazione riduttiva della misura ne implicherebbe l’inefficacia e vanificherebbe l’obiettivo di razionalizzazione che essa si ripromette”. 8. Né l’interpretazione delineata da questa Corte suscita dubbi di legittimità costituzionale che attingano il grado della non manifesta infondatezza. A tale riguardo, occorre prendere le mosse dal rilievo che il sacrificio è imposto dalla legge per finalità perequative e di riequilibrio dei Fondi, che non risultano palesemente irragionevoli o carenti di giustificazioni plausibili, e si raccorda alla specialità, e vantaggiosità dei trattamenti su cui incide, in ossequio a finalità solidaristica che permea anche il sistema introdotto dal d.l. n. 201/2011, in un ambito compensativo di riequilibrio delle gestioni interessate, verso la razionalizzazione e riconduzione ad equità del sistema previdenziale nel suo complesso. 9. La determinazione del contributo, nei termini indicati nella sentenza d’appello, riflette tale finalità. Né a diverse conclusioni si può giungere sulla scorta delle osservazioni dei ricorrenti. Il contributo non solo si ripercuote sulla sola quota computata secondo i parametri più favorevoli, ma è circoscritto entro un arco temporale predeterminato (2012-2017, come previsto espressamente nel primo inciso del comma 21 dell’art. 24cit.), concomitante con l’acuirsi dei fattori di crisi del sistema previdenziale. Così strutturato, il contributo non travalica i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità che valgono a rendere l’imposizione di siffatto prelievo compatibile con il dettato costituzionale. La misura, peraltro, non è indiscriminata, ma risulta modulata in maniera da incidere sui trattamenti più elevati. Invero, il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito applicativo delle previsioni restrittive «le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo [OSCURATO:PERSONA], le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità», così da apprestare adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili, beneficiari di trattamenti più esigui o comunque in una situazione di bisogno meritevole di più ampia ed efficace protezione. Ed ancora, come ha osservato questa Corte co n ord. n. 27970/23, “ In ultima analisi, l’applicazione di un contributo sull’intera quota computata secondo il più favorevole regime speciale, secondo aliquote progressive, contempera l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) con l’equilibrio tra le entrate e le spese del pubblico bilancio (art. 81 Cost.), senza confliggere con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità”. 10. In conclusione, sulla base dei citati precedenti, il ricorso va respinto e, trattandosi di tematica dibattuta e risolta in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese processuali. Seguono altresì le statuizioni sul contributo unificato. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Compensa le spese fra le parti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei r