CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5024/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3271/ 44 / 20 1 5 , depositata il 14 . 0 7 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Avvisidi accertamento –[OSCURATO:PERSONA] IVA2003, 2004, 2005 e 2006 -La CTP di Lecco rigettava i ricorsi riuniti pr esentat i dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso altrettanti avvis i di accertamento per IRES, IVA e I RAP , in relazione agli anni 2003, 2004, 2005e 2006, con i l qual e l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi relativi ad operazioni inesistenti e l’IVA considerata indebitamente detratta; - la CTR del la Lombardia rigettava l’appello proposto dal l a società contribuente, confermando la legittimità del l’accertamento e osservandoche: - la motivazione degli avvisi impugnati, così come integrata dai richiamati verbali redatti in sede di verifica, era più che sufficiente ad assolvere la sua funzione; -nel merito, l’appello era infondato, in quanto si limita va a negare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni di terzi, poste a sostegno dell’accertamento, senza dimostrare l’esistenza delle operazioni contestate, mediante elementi diversi dalla mera correttezza delle scritture contabili; - l a società contribuente impu gna la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico, articolato motivo, la ricorrente eccepisce la “nullità dell’atto amministrativo impugnato per mancanza assoluta di motivazione ex art. 42 – 2° comma – DPR n. 600/73” , la “nullità dell’atto amministrativo impugnato per errata interpretazione degli atti di indagine”e “omesso esame da di più fatti decisivi rappresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] relativamente agli avvisi di accertamento di cui si tratta”; -il motivo è inammissibile sotto vari profili; - in primo luogo occ orre rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità - che, in tesi, affliggela decisione impugnata - scegliendolo dal novero di quelli elencati dall'art. 360,comma 1, cod. proc. civ. e nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. (Cass. 6.07.2021, n. 18998); - n ella specie, la società ricorrente ha proposto in m aniera confusa una articolata censura con la quale lamenta, formalmente, la carente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, senza indicare il motivo di ricorsomediante il quale propone la doglianza che è volta a censurare, più che altro , gli atti impositivi e non già la sentenza di appello; - sul punto occorre ribadire che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntu ale esposizione delle ragioni per cuiè proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia" ( ex plurimis, Cass. n. 17224del 2020); -la ricorrente non si è attenuta ai principi sopra richiamati , essendosi limitata ad allegareuna erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sollecitando la Corte ad una verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità; -nel censurare in vario modo la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento oggetto del ricorso, ha sostanzialmente equiparato tale difetto con la dedotta infondatezza delle contestazioni ivi effettuate, che, invece, attengono al merito dell'accertamento;- come emerge dalla decisione impugnata, infat ti, la motivazione degli atti impositivi si fonda su una molteplicità di elementi, la cui rilevanza e fondatezza è stata oggetto di puntuale disamina da parte della CTR e di contestazione da parte della contribuente; - in ogni caso, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3.12.2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (ex multis, Cass. 13.02.2014, n. 3289); - infine, con riferimento alla parte della censura riguardante l’«omesso esame di più fatti decisivi rappresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] relativamente agliavvisi di accertamenti di cui si tratta», che sembraproposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., a prescindere dalla sua inammissibilità per difetto di specificità, la stessa è comunque inammissibile per i l limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 24.09.2014; - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), poi, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - nella specie, invece, la parte ricorrente non solo non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, ma non ha neppure precisato quali fatti risultano non esaminati, limitandosi a riproporre la sua versione della vicenda processuale; -il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - l’inammissibilità del ricorso esime questa Corte dal valutare l’incidenza dell’art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. con modificazione dalla l. n. 44 del 2012; -la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso;condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per