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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:93
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 837/24

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], S.A.

contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo, Portogallo)] « Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Conferimenti di quote di una società – Compatibilità di un’imposta sull’acquisto di immobili con la direttiva 2008/7 – Imposta di trasferimento – Trasferimento indiretto di immobili mediante il trasferimento almeno del 75% delle quote di una società proprietaria di beni immobili »

I. Introduzione

1. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, la Corte è chiamata a esaminare la direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulla raccolta di capitali»), relativamente poco conosciuta.

La direttiva in parola vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’applicazione di imposte indirette sui conferimenti di capitali.

2. La questione interpretativa alla quale occorre rispondere appare singolare ( 3 ) poiché il giudice del rinvio si interroga sulla legittimità di un’imposta sull’acquisto di immobili che, di norma, si applica non solo sull’acquisto diretto di beni immobili, ma anche sull’acquisto indiretto di un bene immobile mediante l’acquisto di una società proprietaria di tale bene.

Sia per motivi di parità di trattamento sia per evitare costruzioni elusive, ciò è effettivamente necessario sotto il profilo del diritto tributario.

Se non esistesse una siffatta normativa, tutti gli immobili verrebbero probabilmente conferiti in società di capitali e le quote di queste ultime sarebbero poi vendute per ottenere il risultato economicamente identico – ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene immobile – senza oneri fiscali.

3. Tuttavia, l’imposta sull’acquisto di immobili dovuta nell’ambito di un conferimento di capitale in base al diritto societario (nella presente causa, sotto forma di conferimento in natura di quote sociali di un’altra società proprietaria di un immobile) è gravosa, in particolare in caso di operazioni di ristrutturazione.

Ciò spiega il tentativo di arginarla con l’ausilio del diritto dell’Unione (nel caso di specie, la direttiva sulla raccolta di capitali).

4. Nella presente causa, la Corte ha l’occasione di precisare la portata della direttiva sulla raccolta di capitali.

È vero che quest’ultima – è del tutto pacifico – non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre un’imposta nazionale sull’acquisto di immobili.

Si pone tuttavia la questione se la citata estensione, necessaria sotto il profilo della normativa relativa all’imposta sull’acquisto di immobili, al trasferimento di quote in società proprietarie di un bene immobile possa essere contraria a tale direttiva.

In caso affermativo, potrebbe non essere più possibile applicare alcuna imposta sull’acquisto di immobili.

Infatti, il diritto nazionale – nella misura in cui riconosca, come spesso accade, un principio di parità di trattamento paragonabile all’articolo 20 della Carta – non consentirebbe, di norma, una disparità di trattamento in operazioni che in definitiva sono economicamente identiche.

Spetta quindi nuovamente ( 4 ) alla Corte pronunciarsi sull’ultrattività del diritto tributario nazionale (non armonizzato) degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella fattispecie l’imposta sull’acquisto di immobili.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. I considerando 2 e 7 della direttiva sulla raccolta di capitali precisano quanto segue: «(2) Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali.

Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli».

«(7) Il concetto di mercato interno presuppone che un’imposta sulla raccolta di capitali nell’ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata più di una volta.

Quindi, se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l’imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni».

6. L’articolo 1, lettere a) e b), della direttiva sulla raccolta di capitali disciplina l’ambito di applicazione come segue: «La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti:

a) conferimenti di capitale a società di capitali;

b) operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali».

7. L’articolo 3, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali è così formulato: «Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate “conferimenti di capitale”:

a) la costituzione di una società di capitali».

8. L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva sulla raccolta di capitali prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

a) conferimenti di capitale; (…)

e) le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4». 9. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulla raccolta di capitali: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio; (…)

f) imposta sul valore aggiunto».

10. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulla raccolta di capitali dispone quanto segue: «1.

Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1º gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo “imposta sui conferimenti”, può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14».

11. L’articolo 8 della direttiva sulla raccolta di capitali è così formulato: «1.

L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota.

2. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1º gennaio 2006.

Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore.

3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1%».

B. Diritto portoghese

12. L’[OSCURATO:PERSONA] sobre [as [OSCURATO:PERSONA] de] Imóveis (imposta comunale [sul trasferimento a titolo oneroso di] immobili; in prosieguo: l’«IMT») è stato introdotto nell’ordinamento giuridico portoghese nel 2003 con il decreto-legge n. 287/2003 del 12 novembre 2003 (in prosieguo: il «codice dell’IMT»).

13. All’epoca dei fatti (2019), l’articolo 2 del codice dell’IMT disciplinava l’ambito di applicazione oggettiva e territoriale come segue: «1 – L’IMT grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili situati nel territorio nazionale. 2 – Ai fini del paragrafo 1, rientra inoltre nel concetto di trasferimento di beni immobili: (…)

d) l’acquisto di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, qualora tali società possiedano beni immobili e quando, per effetto di tale acquisto, di ammortamento o di qualsiasi altro fatto, uno dei soci venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale o il numero di soci si riduca a due coniugi o conviventi».

14. L’articolo 12 del codice dell’IMT disciplina la base imponibile: «1 – L’IMT grava sul valore dell’immobile indicato nell’atto o nel contratto o sul suo valore fiscale, se superiore. (…) 4 – Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano fatte salve le seguenti norme: (…)

19. Quando ha luogo un trasferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere d) ed e), l’imposta è accertata nei seguenti termini:

a) sulla base del valore fiscale degli immobili corrispondente alla quota societaria di maggioranza o sulla base del valore totale di tali beni, a seconda dei casi, preferendo in entrambe le situazioni il valore di bilancio, se superiore».

15. Le aliquote previste dall’articolo 17 del codice dell’IMT variano dall’1 all’8 per cento, a seconda del valore dell’immobile.

III. Fatti

16. Il punto di partenza è una domanda di lodo arbitrale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], S. A., con sede a Lisbona (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), contro l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«autorità tributaria»).

17. La [OSCURATO:PERSONA] è una società di partecipazione (holding) [sociedade gestora de participações sociais ([OSCURATO:PERSONA])] costituita il 28 marzo 2019 nella forma di società per azioni.

Il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] è stato interamente versato mediante i conferimenti in natura (quote societarie), che il suo socio unico, l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. deteneva.

Per quanto rileva nella presente causa, si trattava di due partecipazioni nella società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].» rappresentative della totalità del capitale sociale di quest’ultima.

18. Alla data del fatto generatore di imposta, la società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].» era proprietaria di due immobili aventi un valore di riferimento a fini fiscali (in prosieguo: il «valore fiscale») pari a EUR 140 900,00 ed EUR 358 296,50.

19. In termini generali, sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà (o di altri diritti reali) di beni immobili situati nel territorio portoghese grava un’imposta sull’acquisto di immobili (l’IMT).

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT (nella versione in vigore nel 2019), nel concetto di trasferimento di beni immobili rientra anche l’acquisto di quote di società qualora tali società possiedano beni immobili e quando, a seguito di un evento, uno dei soci venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di tale società.

20. L’autorità tributaria (Direzione delle imposte di Leiria, Portogallo) ha effettuato un controllo fiscale dell’IMT, relativo all’esercizio del 2019, constatando il valore netto contabile degli immobili al 31 marzo 2019 e stabilendo le basi imponibili ai fini dell’IMT.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA].», l’autorità tributaria è giunta alla conclusione che doveva essere liquidato un IMT pari a EUR 68 855,61, oltre a interessi compensativi pari a EUR 11 024,45.

21. Il 22 settembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda di lodo arbitrale all’origine del presente procedimento, mediante la quale ha contestato l’importo dell’IMT relativo agli immobili di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA].».

22. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la fattispecie ha ad oggetto la costituzione di una società di capitali (la [OSCURATO:PERSONA] stessa) che integra un conferimento di capitale ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali, il quale, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, non può essere assoggettato ad alcuna forma di imposta indiretta.

Il trasferimento delle quote della società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].», in cui si è concretizzato il conferimento di attivi e che è all’origine dell’avviso di accertamento di maggior imposta controverso, non rientra nella deroga di cui all’articolo 6 della direttiva sulla raccolta di capitali, sia perché le «quote» non sono valori mobiliari [ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva] sia perché l’IMT non costituisce un’«impost[a] di trasferimento» [ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva].

23. Per contro, secondo l’autorità tributaria, la direttiva sulla raccolta di capitali consente di applicare imposte ai sensi del suo articolo

6. Il codice dell’IMT individua come trasferimenti soggetti a imposta talune operazioni che comportano, direttamente o indirettamente, il trasferimento di beni immobili, segnatamente l’acquisto di quote societarie, giacché mira precisamente ad evitare che, mediante l’acquisto di quote in società nel cui patrimonio sono presenti beni immobili, si possa acquisire, indirettamente, la proprietà di tali beni, senza soggiacere alla rispettiva imposta.

IV. Procedimento pregiudiziale

24. [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le sei questioni pregiudiziali che seguono: 1) Se un’imposta che grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili e che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili (quale l’IMT nel caso di specie) debba essere considerata un’«imposta indiretta» sulla raccolta di capitali ai fini della [direttiva 2008/7/CE]. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’operazione come quella di cui trattasi, mediante la quale è costituita una società di capitali, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/7, al fine di esercitare attività di gestione di partecipazioni societarie, il cui capitale sociale è interamente versato mediante quote societarie che la società conferente (la quale esercita essa stessa attività di gestione di partecipazioni societarie) deteneva in altre società, senza che si verifichi il trasferimento di qualsiasi altro elemento o mezzo e in assenza del trasferimento di tutti gli strumenti del capitale proprio, nel contesto della quale, a titolo di corrispettivo, la società conferente riceve la totalità del capitale sociale della società beneficiaria, debba essere considerata, ai fini di detta direttiva, come un conferimento di capitale (ai sensi dell’articolo 3 della direttiva) o come un’operazione di ristrutturazione (ai sensi dell’articolo 4 della direttiva). 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o e), della direttiva 2008/7 vieti l’assoggettamento a imposta dell’operazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili il trasferimento di quote che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili. 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7, le «quote» oggetto di trasferimento debbano essere considerate «valori mobiliari». 5) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2008/7, l’IMT debba essere considerato un’«imposta di trasferimento». 6) Qualora l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT sia considerato compatibile con la direttiva 2008/7, se l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 11 della direttiva ostino alle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 4, clausola 19, lettera a), e all’articolo 17 del codice dell’IMT, ai sensi delle quali è applicabile un’imposta di aliquota compresa tra l’1% e l’8%, a seconda della base imponibile, che è determinata prendendo in considerazione il valore fiscale degli immobili o il loro valore di bilancio, se superiore.

25. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il Portogallo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea.

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi giuridica A. Ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali

26. La prima delle sei questioni verte sull’interpretazione della portata della direttiva sulla raccolta di capitali.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola prevede, a tale riguardo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non assoggettino le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta sui conferimenti di capitale.

Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della medesima direttiva, è considerato un «conferimento di capitale» anche la costituzione di una società di capitali, che è il caso di specie.

27. Affinché sia applicabile la direttiva sulla raccolta di capitali, l’imposta nazionale sull’acquisto di immobili (nel caso di specie, l’IMT), deve, come si evince dal nome della direttiva, costituire un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali».

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva sulla raccolta di capitali, essa comprende, in particolare, le imposte indirette sui conferimenti di capitale a società di capitali.

Nel caso in cui l’IMT non fosse un’imposta indiretta di tal genere, tutte le altre questioni sarebbero superflue.

1. L’IMT costituisce un’imposta sulla raccolta di capitali?

28. Dal considerando 7 si evince che la direttiva ha ad oggetto le imposte sul capitale raccolto nell’ambito di una società.

29. La presente causa riguarda, invece, un’imposta sull’acquisto di immobili.

Quest’ultima impone una tassazione sul trasferimento del potere di disporre di un bene immobile, di norma mediante la cessione della proprietà a un altro soggetto ( 5 ), e viene calcolata, in linea di principio, sulla base del prezzo pagato a tale scopo.

Non è necessario precisare se, da un punto di vista dogmatico, una siffatta imposta sull’acquisto di immobili debba essere considerata come un’imposta sui trasferimenti (il che corrisponde all’interpretazione storica) o come una speciale imposta sui consumi (applicazione di un’imposta sull’acquisto di un particolare bene di consumo costituito da un bene immobile), analogamente all’IVA (che è un’imposta generale sui consumi).

In ogni caso, un’imposta sull’acquisto di immobili in quanto tale non ha nulla a che vedere con la tassazione del capitale raccolto o il conferimento di capitali.

Ne consegue che un’imposta sull’acquisto di immobili non costituisce un’imposta vietata sui conferimenti di capitale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulla raccolta di capitali.

2. L’imposta applicata sull’acquisto indiretto di immobili costituisce un’imposta sui conferimenti di capitale?

30. Occorre quindi chiarire se la conclusione appena formulata possa essere diversa qualora l’imposta sull’acquisto di immobili sia dovuta – come nel caso di specie – nell’ambito della costituzione di una società di capitali e del conferimento di quote societarie.

31. Già alla luce della sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle limitate competenze dell’Unione in materia tributaria, non può essere ammessa un’interpretazione estensiva nel senso che qualsiasi imposta relativa ai conferimenti di capitale a una società rientra nel divieto di cui all’articolo 5 della direttiva sulla raccolta di capitali.

Anche se la Corte ha statuito diversamente per quanto riguarda la direttiva sulle società madri e figlie ( 6 ), detta affermazione molto ampia è limitata a quest’ultima direttiva e non può essere applicata alla direttiva sulla raccolta di capitali.

Infatti, come la Corte ha già correttamente dichiarato a tale riguardo, l’armonizzazione prevista dalla direttiva sulla raccolta di capitali non riguarda le imposte dirette, le quali rientrano nell’ambito delle competenze proprie degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 7 ), come l’imposta sull’acquisto di immobili.

32. Occorre quindi distinguere se l’IMT debba essere considerato un’altra imposta avente le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli, come espressamente indicato nel considerando 2, e se esso gravi effettivamente sulla raccolta di capitali, o se l’applicazione di tale imposta avvenga solo in occasione della costituzione di una società di capitali, ma abbia un altro oggetto.

Infatti, la direttiva sulla raccolta di capitali vieta solo le imposte aventi le stesse caratteristiche, e quindi lo stesso oggetto, di un’imposta sui conferimenti ( 8 ).

33. Nel caso di specie, occorre quindi individuare l’effettivo fatto generatore dell’IMT ed esaminare se tale imposta sia dovuta anche quando vengono cedute solo quote di una società proprietaria di un bene immobile, senza che ciò comporti la costituzione o il conferimento nella società costituenda.

Infatti, in un caso del genere non è rilevante la raccolta di capitali, mentre l’imposizione fiscale ha un altro oggetto.

34. In tal senso occorre interpretare anche la sentenza della Corte relativa alla normativa che ha preceduto la direttiva sulla raccolta di capitali (direttiva 69/335/CEE ( 9 )) in relazione a un’imposta sulla negoziazione di valori mobiliari.

In tale causa, il Regno di Spagna aveva assoggettato ad imposta il trasferimento di valori mobiliari (indipendentemente dalla loro entità) di società quando il loro attivo era costituito per oltre il 50% da beni immobili situati sul territorio nazionale.

La Corte ha correttamente respinto l’obiezione del Regno di Spagna secondo cui in quel caso non era in discussione il trasferimento di valori mobiliari, bensì il trasferimento di beni immobili ( 10 ) e si è basata sull’effettivo fatto generatore dell’imposta (il trasferimento di valori mobiliari).

35. Detta causa non riguardava il trasferimento economico di beni immobili, ma esclusivamente il trasferimento di quote di una società proprietaria di beni immobili.

Pertanto, l’entità delle quote societarie acquisite non era rilevante.

Inoltre, l’imposta era calcolata in funzione del valore delle quote e non in funzione del valore del bene immobile.

Nell’ipotesi in esame in detta causa, era quindi centrale qualsiasi trasferimento di quote di determinate società (con certi attivi).

Pertanto, la Corte ha esaminato detta imposta sullo scambio di valori mobiliari alla luce della normativa che precedeva la direttiva sulla raccolta di capitali, stabilendone la conformità alla direttiva ( 11 ).

36. Nella stessa direzione va la decisione della Corte secondo cui la l’applicazione di un’imposta sull’incremento di valore di un immobile nell’ambito di un conferimento nel capitale di una società non rientra nel campo d’applicazione della (allora) direttiva sulla raccolta di capitali, poiché non costituisce un’imposta di conferimento ( 12 ).

Analogamente, la Corte si è successivamente basata sul fatto generatore dell’imposta dichiarando che una tassa che presenta maggiori analogie con un’imposta diretta sui redditi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali e non costituisce quindi un’imposizione vietata ( 13 ).

Anche la pronuncia relativa all’imposta per l’iscrizione nel registro dei professionisti segue la medesima linea.

E’ vero che la suddetta imposta riguardava tutte le società di capitali che per legge dovevano essere considerate alla stregua di professionisti, ma comprendeva anche altre forme giuridiche (imprenditori individuali), la Corte ha di conseguenza stabilito che la direttiva sulla raccolta di capitali non la impediva ( 14 ).

37. A tale riguardo, la decisione della Corte relativa all’ammissibilità di un’imposta di immatricolazione degli autoveicoli in Francia ( 15 ) appare probabilmente la più affine alla fattispecie di cui al presente caso.

Detta imposta non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali, sebbene fosse applicata in occasione di una fusione di due società di capitali, poiché si trattava soltanto del motivo e non del fatto generatore dell’imposta.

Infatti, l’imposta non gravava sul conferimento di autoveicoli in una società di capitali, bensì sulla messa in circolazione degli stessi da parte di un altro soggetto (di nuova costituzione a seguito della fusione) ( 16 ).

38. Un esame più approfondito della normativa portoghese consente di constatare, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, che nel caso di specie non è essenziale il trasferimento di valori mobiliari o di quote societarie.

Il fatto generatore dell’IMT è, come sostengono sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il Portogallo, il trasferimento del diritto di proprietà su un bene immobile.

A tale acquisto diretto della proprietà è equiparato l’acquisto indiretto mediante l’acquisizione di almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di un immobile.

39. Il fondamento di tale equiparazione potrebbe consistere nel fatto che, con oltre il 75% delle quote societarie, il potere di disporre economicamente non solo della società, ma anche dell’immobile della stessa viene trasferito a un altro soggetto.

Viene quindi applicata un’imposta sul trasferimento del potere di disporre economicamente di un immobile da un soggetto a un altro, e non su una raccolta di capitali di qualsiasi natura.

Dato che il potere di disporre economicamente di un bene immobile può essere trasferito da un soggetto a un altro sia mediante acquisto diretto (cosiddetto asset deal ) sia mediante acquisto indiretto (cosiddetto share deal ), è comprensibile che il Portogallo tratti allo stesso modo, sul piano fiscale, entrambe le modalità di trasferimento del potere di disposizione.

40. Il fatto che l’IMT non abbia lo scopo di tassare il capitale raccolto con il conferimento o le quote societarie conferite emerge chiaramente anche dal fatto che la base imponibile non è il valore della società conferita o il valore delle quote societarie conferite, bensì esclusivamente il valore del bene immobile ( 17 ) di cui ora può disporre economicamente un nuovo soggetto (la società incorporante, nella presente causa tramite la [OSCURATO:PERSONA]).

Ciò depone parimenti a favore di un fatto generatore dell’imposta che non può essere equiparato a quello di un’imposta sui capitali o sui valori mobiliari.

Ne è conferma il fatto che non solo il conferimento a una società di capitali, ma anche l’acquisto del 75% delle quote, ad esempio da parte di una persona fisica, dà origine a tale imposta sull’acquisto di immobili.

41. Sono propensa a ritenere persino che, alla luce dell’uniformità della tassazione dei soggetti passivi e dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, l’obbligo di pagare l’imposta sull’acquisto di immobili si imponga nell’ambito di uno share deal .

Se così non fosse, l’obbligo di pagare l’imposta sull’acquisto di immobili potrebbe essere eluso in modo relativamente facile nell’ambito del trasferimento di immobili, conferendo un bene immobile a una società di capitali prima della vendita programmata e trasferendo in futuro solamente tutte le quote di tale società.

42. A tal riguardo, l’inclusione ai fini fiscali del trasferimento della maggioranza di controllo delle quote di una società proprietaria di un bene immobile costituisce un’integrazione necessaria di un’imposta sull’acquisto di immobili.

Tuttavia, se un’imposta sull’acquisto di immobili non costituisce di per sé un’imposta indiretta sul conferimento di capitale, neppure un’integrazione necessaria di tale imposta può essere considerata altrimenti.

Quindi neanche una siffatta necessaria integrazione, connessa al trasferimento indiretto di un bene immobile mediante trasferimento di quote di controllo di una società, garantendo in tal modo l’uniformità dell’imposizione fiscale e attuando il principio della capacità contributiva in materia tributaria, può costituire un’imposta sul conferimento di capitale.

3. Conclusione intermedia

43. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’IMT non è un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali» ai sensi della direttiva sulla raccolta di capitali, per cui l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima non lo vieta.

B. Portata della disposizione di cui all’articolo 6 della direttiva sulla raccolta di capitali

44. La suddetta conclusione è corroborata dall’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali per le imposte di trasferimento, che, al pari dell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), ha carattere meramente dichiarativo.

Quest’ultima precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare un’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, come un’imposta sui conferimenti (imposta sui conferimenti in società), neanche l’IVA grava sulla raccolta di capitali, bensì, in generale, sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi.

45. Lo stesso vale per le imposte di trasferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali.

Dette imposte sono riscosse in occasione di determinate operazioni di trasferimento di beni immobili sulla base di criteri generali ed obiettivi ( 18 ).

È quanto si verifica nel caso di specie.

Se ho ben compreso, l’IMT viene riscosso nell’ambito del trasferimento della proprietà giuridica o economica di un bene immobile secondo criteri generali e obiettivi non appena il potere di disporre economicamente di un bene immobile si trasferisce a un altro soggetto.

46. Contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e anche la Commissione ( 19 ), un’imposta sull’acquisto di immobili connessa al trasferimento del diritto di disporre di un bene immobile rimane un’imposta di trasferimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali, anche se solo il trasferimento indiretto della proprietà ( share deal ) di un bene immobile è soggetto all’imposta.

Come già spiegato ai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, il requisito di un’imposizione fiscale uniforme potrebbe persino rendere necessaria l’applicazione dell’imposta al trasferimento indiretto della proprietà.

47. Infine, vi sarebbe anche un’incongruenza rispetto all’articolo 6 della direttiva ATAD ( 20 ), che impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevenire costruzioni volte a eludere il diritto fiscale e di introdurre una norma generale antiabuso nella normativa in materia di imposta dovuta sulle società (non armonizzata).

Sarebbe contraddittorio interpretare la direttiva sulla raccolta di capitali nel senso che essa vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assoggettare ad imposta un trasferimento indiretto di un bene immobile al fine di evitare l’elusione dell’imposta sull’acquisto di immobili mediante la cessione di una società con un bene immobile.

48. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali comprende anche un’imposta indiretta di trasferimento, come l’IMT nel caso di specie, e la esclude, a titolo dichiarativo, dal suo ambito di applicazione.

Di conseguenza, tutte le altre questioni pregiudiziali e, in definitiva, la sesta questione sono superflue.

C. Sesta questione: superamento dell’aliquota consentita

49. Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede se, nell’ipotesi in cui l’IMT fosse compatibile con la direttiva sulla raccolta di capitali, dall’articolo 8 della medesima direttiva derivi una limitazione dell’aliquota dell’IMT.

50. Detta questione mi sembra fondarsi sulla premessa già confutata secondo cui l’IMT rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali e sarebbe soggetto al divieto di cui all’articolo 5 della stessa.

Poiché non è così, l’articolo 8 non può incidere sull’aliquota dell’IMT.

In tal senso, un’imposta sull’acquisto di immobili – che riguarda il trasferimento (diretto o indiretto) del potere di gestire un immobile – può prevedere un’aliquota più elevata.

VI. Conclusione

51. Propongo pertanto di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo] come segue: 1) Un’imposta che grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali» ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.

Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili. 2) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7 precisa che le «imposte di trasferimento», come un’imposta sull’acquisto di immobili, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali.

Si configura un’imposta di trasferimento anche quando vi è imposizione di un trasferimento indiretto della proprietà (trasferimento del potere di gestione di un bene immobile in virtù della partecipazione di maggioranza nella società proprietaria dell’immobile).

Dall’articolo 8 della direttiva 2008/7 non deriva quindi alcuna limitazione dell’aliquota prevista dall’imposta sull’acquisto di immobili. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 46, pag. 11). 3 Secondo il Bundesfinanzhof tedesco (Corte tributaria federale, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BFH»), la risposta è talmente chiara che esso si è astenuto dal rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale; v. sentenza del BFH del 19 dicembre 2007 – II R 65/06, BStBl.

II 2008, 489; punto 24, con riferimento alla sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601). 4 Volendosi basare su una pronuncia emessa recentemente [sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048)], la Corte ha appena eliminato, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, la distinzione esistente a livello globale tra l’imposizione fiscale illimitata e l’imposizione fiscale limitata nella normativa non armonizzata in materia di imposta sul reddito delle società.

Tuttavia, non è del tutto chiaro se si sia trattato di una decisione consapevole o piuttosto di un «incidente» a cui si doveva porre rimedio il più rapidamente possibile sulla base di un nuovo rinvio pregiudiziale – analogamente alla causa Taricco [sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 58) e successiva correzione con la sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 62)]. 5 [OSCURATO:PERSONA] ciò è ipotizzabile, ad esempio, anche in assenza di un trasferimento di proprietà, giacché in tale Stato sono soggette all’imposta sull’acquisto di immobili anche operazioni giuridiche che, senza fondare un diritto al trasferimento della proprietà, consentono giuridicamente o economicamente a un altro soggetto di gestire per proprio conto un bene immobile situato sul territorio nazionale [v. articolo 1, paragrafo 2, del Grunderwerbsteuergesetz (legge tedesca relativa all’imposta sull’acquisto di immobili)]. 6 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (da C‑92/98 a C‑94/24, EU:C:2025:599, punto 41 – qualsiasi imposta, quale che sia la sua natura).

V. altresì, a tale proposito, le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] (da C‑92/24 a C‑94/24, EU:C:2025:223, paragrafi 37 e segg.). 7 Sentenze del 18 gennaio 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, punto 24), e del 26 settembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, punto 21). 8 In senso analogo, sentenze del 28 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑466/03, EU:C:2007:385, punto 48); del 18 gennaio 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, punto 27); dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, punto 26); del 26 settembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, punto 20), e dell’11 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑2/94, EU:C:1996:229, punto 23).

Analogamente, sentenza del 1º ottobre 2009, HSBC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 29). 9 Direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25). 10 Ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, punto 17). 11 Ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, dispositivo). 12 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, punto 24). 13 Sentenza del 10 marzo 2005, Optiver e a. (C‑22/03, EU:C:2005:143, punti 33 e 34). 14 Sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑443/09, EU:C:2012:213, punto 43); analogamente, in precedenza, sentenza del 13 febbraio 1996, Bautiaa e Société française maritime (C‑197/94 e C‑252/94, EU:C:1996:47, punti 33 e 38), che fa riferimento al fatto che l’imposta era riscossa sulle operazioni di fusione cui prendono parte esclusivamente persone giuridiche o enti soggetti all’imposta sulle società. 15 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601). 16 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, punti 30 e 31). 17 Detto punto è sottolineato in particolare nella sentenza dell’11 dicembre 1997 (C‑8/96, EU:C:1997:601, punto 32). 18 Sentenze del 15 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑264/04, EU:C:2006:402, punto 32), e dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, punto 34). 19 Quest’ultima parte, tuttavia, dal presupposto di un’imposta applicata forfettariamente sul trasferimento di valori mobiliari, ammessa dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali, e fa riferimento, a tale riguardo, all’ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586).

Tuttavia, tale decisione riguardava una specifica imposta sullo scambio di valori mobiliari, il che non si verifica nel caso di specie. 20 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Sulle questioni relative alla competenza dell’Unione, v. le mie conclusioni nella causa Commissione/Belgio (direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione, C‑524/23, EU:C:2025:381, paragrafi 25 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 837/24 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) (Tribunale arbitrale tributario, Centro di arbitrato amministrativo, Portogallo)] « Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Conferimenti di quote di una società – Compatibilità di un’imposta sull’acquisto di immobili con la direttiva 2008/7 – Imposta di trasferimento – Trasferimento indiretto di immobili mediante il trasferimento almeno del 75% delle quote di una società proprietaria di beni immobili » I. Introduzione 1. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, la Corte è chiamata a esaminare la direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulla raccolta di capitali»), relativamente poco conosciuta. La direttiva in parola vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’applicazione di imposte indirette sui conferimenti di capitali. 2. La questione interpretativa alla quale occorre rispondere appare singolare ( 3 ) poiché il giudice del rinvio si interroga sulla legittimità di un’imposta sull’acquisto di immobili che, di norma, si applica non solo sull’acquisto diretto di beni immobili, ma anche sull’acquisto indiretto di un bene immobile mediante l’acquisto di una società proprietaria di tale bene. Sia per motivi di parità di trattamento sia per evitare costruzioni elusive, ciò è effettivamente necessario sotto il profilo del diritto tributario. Se non esistesse una siffatta normativa, tutti gli immobili verrebbero probabilmente conferiti in società di capitali e le quote di queste ultime sarebbero poi vendute per ottenere il risultato economicamente identico – ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene immobile – senza oneri fiscali. 3. Tuttavia, l’imposta sull’acquisto di immobili dovuta nell’ambito di un conferimento di capitale in base al diritto societario (nella presente causa, sotto forma di conferimento in natura di quote sociali di un’altra società proprietaria di un immobile) è gravosa, in particolare in caso di operazioni di ristrutturazione. Ciò spiega il tentativo di arginarla con l’ausilio del diritto dell’Unione (nel caso di specie, la direttiva sulla raccolta di capitali). 4. Nella presente causa, la Corte ha l’occasione di precisare la portata della direttiva sulla raccolta di capitali. È vero che quest’ultima – è del tutto pacifico – non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre un’imposta nazionale sull’acquisto di immobili. Si pone tuttavia la questione se la citata estensione, necessaria sotto il profilo della normativa relativa all’imposta sull’acquisto di immobili, al trasferimento di quote in società proprietarie di un bene immobile possa essere contraria a tale direttiva. In caso affermativo, potrebbe non essere più possibile applicare alcuna imposta sull’acquisto di immobili. Infatti, il diritto nazionale – nella misura in cui riconosca, come spesso accade, un principio di parità di trattamento paragonabile all’articolo 20 della Carta – non consentirebbe, di norma, una disparità di trattamento in operazioni che in definitiva sono economicamente identiche. Spetta quindi nuovamente ( 4 ) alla Corte pronunciarsi sull’ultrattività del diritto tributario nazionale (non armonizzato) degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella fattispecie l’imposta sull’acquisto di immobili. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. I considerando 2 e 7 della direttiva sulla raccolta di capitali precisano quanto segue: «(2)      Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, cioè l’imposta sui conferimenti (l’imposta sui conferimenti di capitali in società), l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli». «(7)      Il concetto di mercato interno presuppone che un’imposta sulla raccolta di capitali nell’ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata più di una volta. Quindi, se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l’imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni». 6. L’articolo 1, lettere a) e b), della direttiva sulla raccolta di capitali disciplina l’ambito di applicazione come segue: «La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti: a)      conferimenti di capitale a società di capitali; b)      operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali». 7. L’articolo 3, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali è così formulato: «Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate “conferimenti di capitale”: a)      la costituzione di una società di capitali». 8. L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva sulla raccolta di capitali prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti: a)      conferimenti di capitale; (…) e)      le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4». 9. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulla raccolta di capitali: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti: a)      imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no; b)      imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio; (…) f)      imposta sul valore aggiunto». 10. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulla raccolta di capitali dispone quanto segue: «1.      Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1º gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo “imposta sui conferimenti”, può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14». 11. L’articolo 8 della direttiva sulla raccolta di capitali è così formulato: «1.      L’imposta sui conferimenti è applicata ad un’unica aliquota. 2.      L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1º gennaio 2006. Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore. 3.      L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all’1%». B. Diritto portoghese 12. L’[OSCURATO:PERSONA] sobre [as [OSCURATO:PERSONA] de] Imóveis (imposta comunale [sul trasferimento a titolo oneroso di] immobili; in prosieguo: l’«IMT») è stato introdotto nell’ordinamento giuridico portoghese nel 2003 con il decreto-legge n. 287/2003 del 12 novembre 2003 (in prosieguo: il «codice dell’IMT»). 13. All’epoca dei fatti (2019), l’articolo 2 del codice dell’IMT disciplinava l’ambito di applicazione oggettiva e territoriale come segue: «1 – L’IMT grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili situati nel territorio nazionale. 2 – Ai fini del paragrafo 1, rientra inoltre nel concetto di trasferimento di beni immobili: (…) d)      l’acquisto di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, qualora tali società possiedano beni immobili e quando, per effetto di tale acquisto, di ammortamento o di qualsiasi altro fatto, uno dei soci venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale o il numero di soci si riduca a due coniugi o conviventi». 14. L’articolo 12 del codice dell’IMT disciplina la base imponibile: «1 – L’IMT grava sul valore dell’immobile indicato nell’atto o nel contratto o sul suo valore fiscale, se superiore. (…) 4 – Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano fatte salve le seguenti norme: (…) 19.      Quando ha luogo un trasferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere d) ed e), l’imposta è accertata nei seguenti termini: a)      sulla base del valore fiscale degli immobili corrispondente alla quota societaria di maggioranza o sulla base del valore totale di tali beni, a seconda dei casi, preferendo in entrambe le situazioni il valore di bilancio, se superiore». 15. Le aliquote previste dall’articolo 17 del codice dell’IMT variano dall’1 all’8 per cento, a seconda del valore dell’immobile. III. Fatti 16. Il punto di partenza è una domanda di lodo arbitrale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], S. A., con sede a Lisbona (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), contro l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«autorità tributaria»). 17. La [OSCURATO:PERSONA] è una società di partecipazione (holding) [sociedade gestora de participações sociais ([OSCURATO:PERSONA])] costituita il 28 marzo 2019 nella forma di società per azioni. Il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] è stato interamente versato mediante i conferimenti in natura (quote societarie), che il suo socio unico, l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. deteneva. Per quanto rileva nella presente causa, si trattava di due partecipazioni nella società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].» rappresentative della totalità del capitale sociale di quest’ultima. 18. Alla data del fatto generatore di imposta, la società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].» era proprietaria di due immobili aventi un valore di riferimento a fini fiscali (in prosieguo: il «valore fiscale») pari a EUR 140 900,00 ed EUR  358 296,50. 19. In termini generali, sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà (o di altri diritti reali) di beni immobili situati nel territorio portoghese grava un’imposta sull’acquisto di immobili (l’IMT). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT (nella versione in vigore nel 2019), nel concetto di trasferimento di beni immobili rientra anche l’acquisto di quote di società qualora tali società possiedano beni immobili e quando, a seguito di un evento, uno dei soci venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di tale società. 20. L’autorità tributaria (Direzione delle imposte di Leiria, Portogallo) ha effettuato un controllo fiscale dell’IMT, relativo all’esercizio del 2019, constatando il valore netto contabile degli immobili al 31 marzo 2019 e stabilendo le basi imponibili ai fini dell’IMT. In particolare, per quanto riguarda gli immobili di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA].», l’autorità tributaria è giunta alla conclusione che doveva essere liquidato un IMT pari a EUR 68 855,61, oltre a interessi compensativi pari a EUR 11 024,45. 21. Il 22 settembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda di lodo arbitrale all’origine del presente procedimento, mediante la quale ha contestato l’importo dell’IMT relativo agli immobili di proprietà della società «[OSCURATO:PERSONA].». 22. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la fattispecie ha ad oggetto la costituzione di una società di capitali (la [OSCURATO:PERSONA] stessa) che integra un conferimento di capitale ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali, il quale, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, non può essere assoggettato ad alcuna forma di imposta indiretta. Il trasferimento delle quote della società «[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].», in cui si è concretizzato il conferimento di attivi e che è all’origine dell’avviso di accertamento di maggior imposta controverso, non rientra nella deroga di cui all’articolo 6 della direttiva sulla raccolta di capitali, sia perché le «quote» non sono valori mobiliari [ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva] sia perché l’IMT non costituisce un’«impost[a] di trasferimento» [ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva]. 23. Per contro, secondo l’autorità tributaria, la direttiva sulla raccolta di capitali consente di applicare imposte ai sensi del suo articolo 6. Il codice dell’IMT individua come trasferimenti soggetti a imposta talune operazioni che comportano, direttamente o indirettamente, il trasferimento di beni immobili, segnatamente l’acquisto di quote societarie, giacché mira precisamente ad evitare che, mediante l’acquisto di quote in società nel cui patrimonio sono presenti beni immobili, si possa acquisire, indirettamente, la proprietà di tali beni, senza soggiacere alla rispettiva imposta. IV. Procedimento pregiudiziale 24. [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le sei questioni pregiudiziali che seguono: 1)      Se un’imposta che grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili e che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili (quale l’IMT nel caso di specie) debba essere considerata un’«imposta indiretta» sulla raccolta di capitali ai fini della [direttiva 2008/7/CE]. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’operazione come quella di cui trattasi, mediante la quale è costituita una società di capitali, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/7, al fine di esercitare attività di gestione di partecipazioni societarie, il cui capitale sociale è interamente versato mediante quote societarie che la società conferente (la quale esercita essa stessa attività di gestione di partecipazioni societarie) deteneva in altre società, senza che si verifichi il trasferimento di qualsiasi altro elemento o mezzo e in assenza del trasferimento di tutti gli strumenti del capitale proprio, nel contesto della quale, a titolo di corrispettivo, la società conferente riceve la totalità del capitale sociale della società beneficiaria, debba essere considerata, ai fini di detta direttiva, come un conferimento di capitale (ai sensi dell’articolo 3 della direttiva) o come un’operazione di ristrutturazione (ai sensi dell’articolo 4 della direttiva). 3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o e), della direttiva 2008/7 vieti l’assoggettamento a imposta dell’operazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, che equipara alla nozione di trasferimento di beni immobili il trasferimento di quote che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili. 4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7, le «quote» oggetto di trasferimento debbano essere considerate «valori mobiliari». 5)      In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2008/7, l’IMT debba essere considerato un’«imposta di trasferimento». 6)      Qualora l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT sia considerato compatibile con la direttiva 2008/7, se l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 11 della direttiva ostino alle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 4, clausola 19, lettera a), e all’articolo 17 del codice dell’IMT, ai sensi delle quali è applicabile un’imposta di aliquota compresa tra l’1% e l’8%, a seconda della base imponibile, che è determinata prendendo in considerazione il valore fiscale degli immobili o il loro valore di bilancio, se superiore. 25. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il Portogallo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Analisi giuridica A. Ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali 26. La prima delle sei questioni verte sull’interpretazione della portata della direttiva sulla raccolta di capitali. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola prevede, a tale riguardo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non assoggettino le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta sui conferimenti di capitale. Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della medesima direttiva, è considerato un «conferimento di capitale» anche la costituzione di una società di capitali, che è il caso di specie. 27. Affinché sia applicabile la direttiva sulla raccolta di capitali, l’imposta nazionale sull’acquisto di immobili (nel caso di specie, l’IMT), deve, come si evince dal nome della direttiva, costituire un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali». Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva sulla raccolta di capitali, essa comprende, in particolare, le imposte indirette sui conferimenti di capitale a società di capitali. Nel caso in cui l’IMT non fosse un’imposta indiretta di tal genere, tutte le altre questioni sarebbero superflue. 1. L’IMT costituisce un’imposta sulla raccolta di capitali? 28. Dal considerando 7 si evince che la direttiva ha ad oggetto le imposte sul capitale raccolto nell’ambito di una società. 29. La presente causa riguarda, invece, un’imposta sull’acquisto di immobili. Quest’ultima impone una tassazione sul trasferimento del potere di disporre di un bene immobile, di norma mediante la cessione della proprietà a un altro soggetto ( 5 ), e viene calcolata, in linea di principio, sulla base del prezzo pagato a tale scopo. Non è necessario precisare se, da un punto di vista dogmatico, una siffatta imposta sull’acquisto di immobili debba essere considerata come un’imposta sui trasferimenti (il che corrisponde all’interpretazione storica) o come una speciale imposta sui consumi (applicazione di un’imposta sull’acquisto di un particolare bene di consumo costituito da un bene immobile), analogamente all’IVA (che è un’imposta generale sui consumi). In ogni caso, un’imposta sull’acquisto di immobili in quanto tale non ha nulla a che vedere con la tassazione del capitale raccolto o il conferimento di capitali. Ne consegue che un’imposta sull’acquisto di immobili non costituisce un’imposta vietata sui conferimenti di capitale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulla raccolta di capitali. 2. L’imposta applicata sull’acquisto indiretto di immobili costituisce un’imposta sui conferimenti di capitale? 30. Occorre quindi chiarire se la conclusione appena formulata possa essere diversa qualora l’imposta sull’acquisto di immobili sia dovuta – come nel caso di specie – nell’ambito della costituzione di una società di capitali e del conferimento di quote societarie. 31. Già alla luce della sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle limitate competenze dell’Unione in materia tributaria, non può essere ammessa un’interpretazione estensiva nel senso che qualsiasi imposta relativa ai conferimenti di capitale a una società rientra nel divieto di cui all’articolo 5 della direttiva sulla raccolta di capitali. Anche se la Corte ha statuito diversamente per quanto riguarda la direttiva sulle società madri e figlie ( 6 ), detta affermazione molto ampia è limitata a quest’ultima direttiva e non può essere applicata alla direttiva sulla raccolta di capitali. Infatti, come la Corte ha già correttamente dichiarato a tale riguardo, l’armonizzazione prevista dalla direttiva sulla raccolta di capitali non riguarda le imposte dirette, le quali rientrano nell’ambito delle competenze proprie degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 7 ), come l’imposta sull’acquisto di immobili. 32. Occorre quindi distinguere se l’IMT debba essere considerato un’altra imposta avente le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli, come espressamente indicato nel considerando 2, e se esso gravi effettivamente sulla raccolta di capitali, o se l’applicazione di tale imposta avvenga solo in occasione della costituzione di una società di capitali, ma abbia un altro oggetto. Infatti, la direttiva sulla raccolta di capitali vieta solo le imposte aventi le stesse caratteristiche, e quindi lo stesso oggetto, di un’imposta sui conferimenti ( 8 ). 33. Nel caso di specie, occorre quindi individuare l’effettivo fatto generatore dell’IMT ed esaminare se tale imposta sia dovuta anche quando vengono cedute solo quote di una società proprietaria di un bene immobile, senza che ciò comporti la costituzione o il conferimento nella società costituenda. Infatti, in un caso del genere non è rilevante la raccolta di capitali, mentre l’imposizione fiscale ha un altro oggetto. 34. In tal senso occorre interpretare anche la sentenza della Corte relativa alla normativa che ha preceduto la direttiva sulla raccolta di capitali (direttiva 69/335/CEE ( 9 )) in relazione a un’imposta sulla negoziazione di valori mobiliari. In tale causa, il Regno di Spagna aveva assoggettato ad imposta il trasferimento di valori mobiliari (indipendentemente dalla loro entità) di società quando il loro attivo era costituito per oltre il 50% da beni immobili situati sul territorio nazionale. La Corte ha correttamente respinto l’obiezione del Regno di Spagna secondo cui in quel caso non era in discussione il trasferimento di valori mobiliari, bensì il trasferimento di beni immobili ( 10 ) e si è basata sull’effettivo fatto generatore dell’imposta (il trasferimento di valori mobiliari). 35. Detta causa non riguardava il trasferimento economico di beni immobili, ma esclusivamente il trasferimento di quote di una società proprietaria di beni immobili. Pertanto, l’entità delle quote societarie acquisite non era rilevante. Inoltre, l’imposta era calcolata in funzione del valore delle quote e non in funzione del valore del bene immobile. Nell’ipotesi in esame in detta causa, era quindi centrale qualsiasi trasferimento di quote di determinate società (con certi attivi). Pertanto, la Corte ha esaminato detta imposta sullo scambio di valori mobiliari alla luce della normativa che precedeva la direttiva sulla raccolta di capitali, stabilendone la conformità alla direttiva ( 11 ). 36. Nella stessa direzione va la decisione della Corte secondo cui la l’applicazione di un’imposta sull’incremento di valore di un immobile nell’ambito di un conferimento nel capitale di una società non rientra nel campo d’applicazione della (allora) direttiva sulla raccolta di capitali, poiché non costituisce un’imposta di conferimento ( 12 ). Analogamente, la Corte si è successivamente basata sul fatto generatore dell’imposta dichiarando che una tassa che presenta maggiori analogie con un’imposta diretta sui redditi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali e non costituisce quindi un’imposizione vietata ( 13 ). Anche la pronuncia relativa all’imposta per l’iscrizione nel registro dei professionisti segue la medesima linea. E’ vero che la suddetta imposta riguardava tutte le società di capitali che per legge dovevano essere considerate alla stregua di professionisti, ma comprendeva anche altre forme giuridiche (imprenditori individuali), la Corte ha di conseguenza stabilito che la direttiva sulla raccolta di capitali non la impediva ( 14 ). 37. A tale riguardo, la decisione della Corte relativa all’ammissibilità di un’imposta di immatricolazione degli autoveicoli in Francia ( 15 ) appare probabilmente la più affine alla fattispecie di cui al presente caso. Detta imposta non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali, sebbene fosse applicata in occasione di una fusione di due società di capitali, poiché si trattava soltanto del motivo e non del fatto generatore dell’imposta. Infatti, l’imposta non gravava sul conferimento di autoveicoli in una società di capitali, bensì sulla messa in circolazione degli stessi da parte di un altro soggetto (di nuova costituzione a seguito della fusione) ( 16 ). 38. Un esame più approfondito della normativa portoghese consente di constatare, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, che nel caso di specie non è essenziale il trasferimento di valori mobiliari o di quote societarie. Il fatto generatore dell’IMT è, come sostengono sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il Portogallo, il trasferimento del diritto di proprietà su un bene immobile. A tale acquisto diretto della proprietà è equiparato l’acquisto indiretto mediante l’acquisizione di almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di un immobile. 39. Il fondamento di tale equiparazione potrebbe consistere nel fatto che, con oltre il 75% delle quote societarie, il potere di disporre economicamente non solo della società, ma anche dell’immobile della stessa viene trasferito a un altro soggetto. Viene quindi applicata un’imposta sul trasferimento del potere di disporre economicamente di un immobile da un soggetto a un altro, e non su una raccolta di capitali di qualsiasi natura. Dato che il potere di disporre economicamente di un bene immobile può essere trasferito da un soggetto a un altro sia mediante acquisto diretto (cosiddetto asset deal ) sia mediante acquisto indiretto (cosiddetto share deal ), è comprensibile che il Portogallo tratti allo stesso modo, sul piano fiscale, entrambe le modalità di trasferimento del potere di disposizione. 40. Il fatto che l’IMT non abbia lo scopo di tassare il capitale raccolto con il conferimento o le quote societarie conferite emerge chiaramente anche dal fatto che la base imponibile non è il valore della società conferita o il valore delle quote societarie conferite, bensì esclusivamente il valore del bene immobile ( 17 ) di cui ora può disporre economicamente un nuovo soggetto (la società incorporante, nella presente causa tramite la [OSCURATO:PERSONA]). Ciò depone parimenti a favore di un fatto generatore dell’imposta che non può essere equiparato a quello di un’imposta sui capitali o sui valori mobiliari. Ne è conferma il fatto che non solo il conferimento a una società di capitali, ma anche l’acquisto del 75% delle quote, ad esempio da parte di una persona fisica, dà origine a tale imposta sull’acquisto di immobili. 41. Sono propensa a ritenere persino che, alla luce dell’uniformità della tassazione dei soggetti passivi e dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, l’obbligo di pagare l’imposta sull’acquisto di immobili si imponga nell’ambito di uno share deal . Se così non fosse, l’obbligo di pagare l’imposta sull’acquisto di immobili potrebbe essere eluso in modo relativamente facile nell’ambito del trasferimento di immobili, conferendo un bene immobile a una società di capitali prima della vendita programmata e trasferendo in futuro solamente tutte le quote di tale società. 42. A tal riguardo, l’inclusione ai fini fiscali del trasferimento della maggioranza di controllo delle quote di una società proprietaria di un bene immobile costituisce un’integrazione necessaria di un’imposta sull’acquisto di immobili. Tuttavia, se un’imposta sull’acquisto di immobili non costituisce di per sé un’imposta indiretta sul conferimento di capitale, neppure un’integrazione necessaria di tale imposta può essere considerata altrimenti. Quindi neanche una siffatta necessaria integrazione, connessa al trasferimento indiretto di un bene immobile mediante trasferimento di quote di controllo di una società, garantendo in tal modo l’uniformità dell’imposizione fiscale e attuando il principio della capacità contributiva in materia tributaria, può costituire un’imposta sul conferimento di capitale. 3. Conclusione intermedia 43. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’IMT non è un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali» ai sensi della direttiva sulla raccolta di capitali, per cui l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima non lo vieta. B. Portata della disposizione di cui all’articolo 6 della direttiva sulla raccolta di capitali 44. La suddetta conclusione è corroborata dall’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali per le imposte di trasferimento, che, al pari dell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), ha carattere meramente dichiarativo. Quest’ultima precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare un’imposta sul valore aggiunto. Infatti, come un’imposta sui conferimenti (imposta sui conferimenti in società), neanche l’IVA grava sulla raccolta di capitali, bensì, in generale, sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi. 45. Lo stesso vale per le imposte di trasferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali. Dette imposte sono riscosse in occasione di determinate operazioni di trasferimento di beni immobili sulla base di criteri generali ed obiettivi ( 18 ). È quanto si verifica nel caso di specie. Se ho ben compreso, l’IMT viene riscosso nell’ambito del trasferimento della proprietà giuridica o economica di un bene immobile secondo criteri generali e obiettivi non appena il potere di disporre economicamente di un bene immobile si trasferisce a un altro soggetto. 46. Contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e anche la Commissione ( 19 ), un’imposta sull’acquisto di immobili connessa al trasferimento del diritto di disporre di un bene immobile rimane un’imposta di trasferimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali, anche se solo il trasferimento indiretto della proprietà ( share deal ) di un bene immobile è soggetto all’imposta. Come già spiegato ai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, il requisito di un’imposizione fiscale uniforme potrebbe persino rendere necessaria l’applicazione dell’imposta al trasferimento indiretto della proprietà. 47. Infine, vi sarebbe anche un’incongruenza rispetto all’articolo 6 della direttiva ATAD ( 20 ), che impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevenire costruzioni volte a eludere il diritto fiscale e di introdurre una norma generale antiabuso nella normativa in materia di imposta dovuta sulle società (non armonizzata). Sarebbe contraddittorio interpretare la direttiva sulla raccolta di capitali nel senso che essa vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assoggettare ad imposta un trasferimento indiretto di un bene immobile al fine di evitare l’elusione dell’imposta sull’acquisto di immobili mediante la cessione di una società con un bene immobile. 48. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla raccolta di capitali comprende anche un’imposta indiretta di trasferimento, come l’IMT nel caso di specie, e la esclude, a titolo dichiarativo, dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, tutte le altre questioni pregiudiziali e, in definitiva, la sesta questione sono superflue. C. Sesta questione: superamento dell’aliquota consentita 49. Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede se, nell’ipotesi in cui l’IMT fosse compatibile con la direttiva sulla raccolta di capitali, dall’articolo 8 della medesima direttiva derivi una limitazione dell’aliquota dell’IMT. 50. Detta questione mi sembra fondarsi sulla premessa già confutata secondo cui l’IMT rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali e sarebbe soggetto al divieto di cui all’articolo 5 della stessa. Poiché non è così, l’articolo 8 non può incidere sull’aliquota dell’IMT. In tal senso, un’imposta sull’acquisto di immobili – che riguarda il trasferimento (diretto o indiretto) del potere di gestire un immobile – può prevedere un’aliquota più elevata. VI. Conclusione 51. Propongo pertanto di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo] come segue: 1)      Un’imposta che grava sul trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’«imposta indiretta sulla raccolta di capitali» ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili. 2)      L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7 precisa che le «imposte di trasferimento», come un’imposta sull’acquisto di immobili, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla raccolta di capitali. Si configura un’imposta di trasferimento anche quando vi è imposizione di un trasferimento indiretto della proprietà (trasferimento del potere di gestione di un bene immobile in virtù della partecipazione di maggioranza nella società proprietaria dell’immobile). Dall’articolo 8 della direttiva 2008/7 non deriva quindi alcuna limitazione dell’aliquota prevista dall’imposta sull’acquisto di immobili. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 46, pag. 11). 3 Secondo il Bundesfinanzhof tedesco (Corte tributaria federale, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BFH»), la risposta è talmente chiara che esso si è astenuto dal rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale; v. sentenza del BFH del 19 dicembre 2007 – II R 65/06, BStBl. II 2008, 489; punto 24, con riferimento alla sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601). 4 Volendosi basare su una pronuncia emessa recentemente [sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048)], la Corte ha appena eliminato, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, la distinzione esistente a livello globale tra l’imposizione fiscale illimitata e l’imposizione fiscale limitata nella normativa non armonizzata in materia di imposta sul reddito delle società. Tuttavia, non è del tutto chiaro se si sia trattato di una decisione consapevole o piuttosto di un «incidente» a cui si doveva porre rimedio il più rapidamente possibile sulla base di un nuovo rinvio pregiudiziale – analogamente alla causa Taricco [sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 58) e successiva correzione con la sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 62)]. 5 [OSCURATO:PERSONA] ciò è ipotizzabile, ad esempio, anche in assenza di un trasferimento di proprietà, giacché in tale Stato sono soggette all’imposta sull’acquisto di immobili anche operazioni giuridiche che, senza fondare un diritto al trasferimento della proprietà, consentono giuridicamente o economicamente a un altro soggetto di gestire per proprio conto un bene immobile situato sul territorio nazionale [v. articolo 1, paragrafo 2, del Grunderwerbsteuergesetz (legge tedesca relativa all’imposta sull’acquisto di immobili)]. 6 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (da C‑92/98 a C‑94/24, EU:C:2025:599, punto 41 – qualsiasi imposta, quale che sia la sua natura). V. altresì, a tale proposito, le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] (da C‑92/24 a C‑94/24, EU:C:2025:223, paragrafi 37 e segg.). 7 Sentenze del 18 gennaio 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, punto 24), e del 26 settembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, punto 21). 8 In senso analogo, sentenze del 28 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑466/03, EU:C:2007:385, punto 48); del 18 gennaio 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, punto 27); dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, punto 26); del 26 settembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, punto 20), e dell’11 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑2/94, EU:C:1996:229, punto 23). Analogamente, sentenza del 1º ottobre 2009, HSBC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 29). 9 Direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25). 10 Ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, punto 17). 11 Ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, dispositivo). 12 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, punto 24). 13 Sentenza del 10 marzo 2005, Optiver e a. (C‑22/03, EU:C:2005:143, punti 33 e 34). 14 Sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑443/09, EU:C:2012:213, punto 43); analogamente, in precedenza, sentenza del 13 febbraio 1996, Bautiaa e Société française maritime (C‑197/94 e C‑252/94, EU:C:1996:47, punti 33 e 38), che fa riferimento al fatto che l’imposta era riscossa sulle operazioni di fusione cui prendono parte esclusivamente persone giuridiche o enti soggetti all’imposta sulle società. 15 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601). 16 Sentenza dell’11 dicembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, punti 30 e 31). 17 Detto punto è sottolineato in particolare nella sentenza dell’11 dicembre 1997 (C‑8/96, EU:C:1997:601, punto 32). 18 Sentenze del 15 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑264/04, EU:C:2006:402, punto 32), e dell’11 dicembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, punto 34). 19 Quest’ultima parte, tuttavia, dal presupposto di un’imposta applicata forfettariamente sul trasferimento di valori mobiliari, ammessa dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla raccolta di capitali, e fa riferimento, a tale riguardo, all’ordinanza del 6 ottobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586). Tuttavia, tale decisione riguardava una specifica imposta sullo scambio di valori mobiliari, il che non si verifica nel caso di specie. 20 Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1). Sulle questioni relative alla competenza dell’Unione, v. le mie conclusioni nella causa Commissione/Belgio (direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione, C‑524/23, EU:C:2025:381, paragrafi 25 e segg.).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris