CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Pesaro il 16/05/1977avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:- il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Maria ElenaGamberini, che si è riportata alla propria memoria e ha chiesto il rigetto deiricorsi;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportatoai motivi di impugnazione e ha insistito nell’accoglimento del ricorso; l'avvocatoBeniamino Migliucci che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto i motivid'impugnazione, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Ancona (perquanto qui rileva), in parziale riforma della sentenza resa il 23 giugno 2023 dalG.u.p. del Tribunale di Pesaro (all’esito giudizio abbreviato):- ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso aChristian [OSCURATO:PERSONA] e irrogato allo stesso la pena pecuniaria sostitutiva;- ha confermato la prima decisione che aveva affermato la responsabilità diEleonora [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falsità ideologica in certificati commessa dapersone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen. – capo 1)e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476,comma 2, e 479 cod. pen. – capo 2) nonché di quest’ultima e dello stesso Guidiper il reato di altre infedeltà del patrocinatore (art. 381 cod. pen. (capo 3),irrogando alla [OSCURATO:PERSONA] la pena sospesa di mesi dieci di reclusione.In sintesi, i due imputati, esercenti la professione di avvocato, sono staticondannati: la [OSCURATO:PERSONA] per aver falsamente autenticato le sottoscrizioni in calcealle procure alle liti a lei rilasciate da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] (capo1) e per aver indotto in errore il Giudice civile che, in accoglimento della richiestamonitoria avanzata in forza delle dette procure apocrife, ha emesso decretoingiuntivo (capo 2); entrambi per aver prestato congiuntamente il propriopatrocinio (il [OSCURATO:PERSONA] in maniera occulta) per parti contrapposte, ossia i dipendentidella [OSCURATO:PERSONA] e la stessa impresa, al fine di contrastare l’azione esecutiva incoatadalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (assistita dal [OSCURATO:PERSONA]),nella quale la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in forza di procure apocrife, avendo purerichiesto il detto provvedimento monitorio (poi opposto dalla BaldiniAutotrasporti con il ministero del [OSCURATO:PERSONA]), non nell’interesse dei dipendentidell’impresa ma per sottrarre quest’ultima all’azione esecutiva (si è procedutoseparatamente, quale concorrente nei medesimi reati, nei confronti di RaffaellaBaldini).2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione idifensori dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato quattro motivi.2.1.1. Con il primo motivo, dopo aver esposto le cadenze del procedimentoe sottolineato che nel caso in esame non ricorre una doppia conforme (in quantoi Giudici di primo e secondo grado sono pervenuti alla medesima decisionesecondo un diverso piano argomentativo), è stato denunciato il vizio dellamotivazione nella parte in cui ha escluso che i due professionisti abbiano difeso irispettivi assistiti in autonomia ed ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] consapevole della mancatainformazione verso i dipendenti dell’impresa in ordine all’instaurazione delleazioni giudiziarie.La Corte di appello avrebbe disatteso il gravame, assumendo che essoproponesse una lettura parcellizzata degli elementi in atti, senza argomentarecompiutamente rispetto ai due predetti profili, omettendo di considerare che nonvi è la prova di obiezioni dei dipendenti rispetto alle azioni intraprese nel lorointeresse e senza avere riguardo ai dati dimostrativi dell’autonomia delle stesseiniziative giudiziarie rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il ricorso ha indicato le provedichiarative e documentali che sarebbero state pretermesse o di cui sarebbestata sminuita la rilevanza.2.1.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art.381, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non ricorrerebbero ipresupposti dalla fattispecie come chiariti dalla giurisprudenza.Non sussisterebbe, infatti, la concreta contrapposizione tra le parti (datoredi lavoro e lavoratori), aspetto non esaminato dalla decisione impugnata, i cuiinteressi economici convergevano; ed anzi la Corte di appello avrebbe ravvisatoun pregiudizio a carico dei lavoratori (in considerazione che era stato chiesto eottenuto un decreto ingiuntivo anche per il TFR, non dovuto, così esponendoli apregiudizio) che, tuttavia, non era concreto e attuale e non si è in effettiverificato (dato che è intervenuta una transazione – oltre che tra la BaldiniAutotrasporti e la sua creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. – anche tra la prima e i suoidipendenti, che hanno ottenuto il pagamento delle retribuzioni dovute).Né sarebbe stato perseguito un fine illecito: la sentenza impugnata, oltre amescolare in maniera illogica gli elementi costitutivi delle alternative figure diilliceità elaborate dalla giurisprudenza in relazione all’incriminazione in discorso,ha erroneamente tratto l’illiceità del fine – che, tuttavia, non può coincidere conl’abuso del processo – dalla richiesta indebita, in sede monitoria, anche del TFR.Inoltre, mancherebbe il contrasto tra le parti in quanto, se le procurerilasciate all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erano false e i soggetti che risultavano da leirappresentati hanno negato di essere tali, costoro non potrebbero definirsi partinella prospettiva dell’art. 381 cod. pen.Infine, sarebbe del tutto assente e, comunque, in violazione del precettopenale la motivazione sull’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA], qualepatrocinatore dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], che richiederebbe non lasemplice offerta di suggerimenti ma un «dominio» del secondo professionistasulla prima, la quale dovrebbe essere del tutto priva di autonomia.2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 131-biscod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuitàdel fatto, cui la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta di un iter illogico.2.1.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione dell’art. 62-biscod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuantigeneriche.2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi, cui hapremesso l’esposizione dell’iter del procedimento.2.2.1. Con il primo motivo ha assunto la violazione degli artt. 43, 48, 481,479, 476, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione (in contrasto con ilparametro del ragionevole dubbio) con riguardo all’attribuzione all’imputata deldolo eventuale, in particolare rispetto alla falsità delle firme in calce alle procure,fondato su elementi inidonei e valorizzati in maniera manifestamente illogica;tanto che dapprima il Pubblico ministero aveva attribuito i falsi ex art. 48 cod.pen. unicamente a [OSCURATO:PERSONA], la quale ha materialmente raccolto le firmedei dipendenti rappresentati dall’imputata; e la Corte di merito non avrebbemotivato sul contesto di assoluta urgenza in cui l’imputata ha operato (ponendoin essere atti, l’intervento e la richiesta di decreto ingiuntivo, favorevoli per idipendenti) né sulle rassicurazioni ricevute dal collega [OSCURATO:PERSONA], come risulta daglielementi acquisiti (in particolare i messaggi whatsapp e le dichiarazioni dellaBaldini in sede di interrogatorio, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], leconversazioni tra l’imputata e dipendenti, le stesse dichiarazioni di questi ultimi,alcuni dei quali le hanno conferito un nuovo mandato), oggetto di travisamentoper omissione e comunque non disattesi dalla motivazione (la quale non haneppure esposto le ragioni per cui non ha attribuito rilievo alle prove introdottecon indagini difensive). Il che inciderebbe anche sull’affermazione diresponsabilità per il delitto di cui all’art. 381 cod. pen.La Corte di appello si sarebbe concentrata sulla richiesta di ingiunzioneanche per il TFR, non dovuto (quantunque fosse già stato paventato illicenziamento de lavoratori, poi impedito dalle norme emanate per la pandemiada Covid-19), che comunque non avrebbe inerenza con la falsità delle firme,senza considerare peraltro che nulla impediva che l’imputata ritenessecoincidenti gli interessi dei dipendenti (poi in effetti soddisfatti) e dell’impresaesecutata; il che pure deporrebbe in senso contrario rispetto alla sussistenza deldolo eventuale (considerato peraltro che la giurisprudenza ha ritenuto lecital’autenticazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione vergata in suaassenza, quando il professionista è ragionevolmente certo dell’autenticità).2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 381cod. pen. e il vizio di motivazione. La difesa, oltre ad aver sottolineato che nonricorre una doppia conforme, poiché diverso è stato il piano argomentativo spesoda G.u.p. e dalla Corte di merito, ha assunto che erroneamente quest’ultimaavrebbe ritenuto contrapposti gli interessi dell’impresa esecutata e dei suoidipendenti e che non sarebbe dato comprendere la ragione per cui l’ottenimentodi un decreto ingiuntivo da parte dei secondi (dunque, a seguito del controllo daparte di un Giudice della fondatezza della pretesa azionata) rappresenti un fineillecito; ha evidenziato come i lavoratori abbiano tratto vantaggio, ottenendo ilpagamento delle retribuzioni dovute, profilo rispetto al quale la prova sarebbestata travisata e si sarebbe attribuito rilievo illogicamente al pagamento deglionorari della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] (quantunque la persona assistita daun avvocato possa essere distinta dal cliente che gli corrisponde gli onorari).2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 62-bise il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha presentato memoria con la quale hacontestato la fondatezza di quanto dedotto nei ricorsi, chiedendone il rigetto.Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentatouna memoria, con la quale ha ribadito quanto esposto nell’atto di impugnazione;nonché memoria di replica a confutazione di quanto prospettato dal Procuratoregenerale.All’udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno concluso come esposto inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito esposti.2. I motivi di impugnazione relativi al delitto di cui all’art. 381 cod. pen.(primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA]) possono essere trattati congiuntamente.2.1. Il delitto di altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico,previsto dall’art. 381 cod. pen., è un’incriminazione sussidiaria che punisce (perl’appunto, «qualora il fatto non costituisca un più grave reato»), per quel che quirileva, «il patrocinatore o il consulente tecnico che, in un procedimento dinanziall'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interpostapersona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie»(comma 1).Si tratta, come la distinta ipotesi di cui al comma 2 (che punisce ilpatrocinatore o il consulente che, «dopo aver difeso, assistito o rappresentatouna parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, ilpatrocinio o la consulenza della parte avversaria») e a differenza del più gravedelitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.), di un reato dimera condotta la cui sussistenza non richiede il verificarsi di un pregiudizio pergli interessi della parte assistita o rappresentata.In questa sede, nella descrizione del fatto tipico è dirimente la nozione di«parti contrarie». Ad avviso del Collegio, merita condivisione l’orientamento(condiviso ampiamente in dottrina) secondo cui tale accezione non debba essereintesta in senso meramente formale. Piuttosto, «poiché in dipendenzadell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma cod. pen.,consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria,l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione trastrumentalità del processo e interesse sostanziale dello Stato alla correttaamministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando leparti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quandol'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente esostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, ditalché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che ununico patrocinatore assista parti contrarie; diversamente, laddove il momentodialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dallaconvergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente perl'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti,non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unicopatrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processoper scopi ad esso estranei e quindi illeciti» (Sez. 5, n. 391 del 16/10/1992 – dep.1993, D'Ammando, Rv. 193173 – 01; conf. Sez. 6, n. 13106 del 18/05/2000 –dep. 2001, Nardi, Rv. 218462 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 856 del 14 dicembre2004 – dep. 2005, Martire, Rv. 230877 – 01, in motivazione, che sia pure conpiù diretto riguardo all’ipotesi di cui all’art. 381, comma 2, cod. pen. ha fondatola sussistenza del reato nella «assunzione del patrocinio della parte portatrice diun interesse in reale conflitto con quello della parte ab origine patrocinata»).2.2. Ciò posto, dalla sentenza impugnata si trae che i ricorrenti sono statiritenuti responsabili del delitto per aver prestato congiuntamente il propriopatrocinio per parti contrapposte, ossia la [OSCURATO:PERSONA] (assistita dalGuidi) e i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] (formalmente assistita dalla [OSCURATO:PERSONA] ma, inrealtà, per interposta persona dal [OSCURATO:PERSONA], rimasto occulto). In particolare, laBarbieri, quale difensore dei dipendenti, avrebbe avanzato ricorso per otteneredecreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa (poi opposto dalla BaldiniAutotrasporti con il ministero del [OSCURATO:PERSONA]) e spiegato intervento nella proceduraesecutiva instaurata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA](sempre assistita dal [OSCURATO:PERSONA]). E ciò per sottrarre quest’ultima all’azione esecutivaed anzi esponendo i dipendenti a nocumento, derivante – secondo quantoesposto dalla Corte di merito – dall’indebita richiesta di maggiori somme a titolodi TFR e, dunque, dalla conseguenza soccombenza in parte qua in sede diopposizione al decreto.Consta, tuttavia, che tale nocumento – la cui sussistenza non è elementocostitutivo del delitto – non si sia prodotto; e, quel che rileva, che la limitazionedell’azione esecutiva della [OSCURATO:SOCIETA]., il cui credito non poteva esseresoddisfatto coattivamente se non in via postergata rispetto ai crediti deilavoratori, non può dirsi un fine che poneva in contrasto l’impresa esecutata e ipropri dipendenti; ragion cui gli interessi delle parti tutte rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA](anche in via occulta tramite la [OSCURATO:PERSONA]) non possono dirsi in concretodivergenti.Né ad esse può attribuirsi un fine illecito comune: nell’interesse deilavoratori è stato azionato un credito e rispetto a loro non è di certo illecita lafinalità di tutelare la propria pretesa rispetto ad altri creditori dello stessodebitore (l’impresa esecutata); e non è neppure attribuibile ai lavoratori (afortiori nel presupposto che le procure alle liti non fossero state da loroeffettivamente rilasciate) la finalità dissimulatoria riferibile all’esecutata, nonrilevando quindi sotto tale profilo che, come affermato dalla Corte di appello, congli atti sottoscritti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse stato azionato un credito maggioredi quello effettivo.Nella ricostruzione del fatto, quindi, deve ravvisarsi il difetto di unelemento costitutivo del delitto; e la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 381 cod. pen. perché il fatto nonsussiste.Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dal [OSCURATO:PERSONA], che è statoritenuto responsabile soltanto di questo reato.3. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],relativo ai delitti contro la fede pubblica a lei pure ascritti e, in particolare, allasussistenza dell’elemento soggettivo.3.1. Invero, «in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini dellasussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè lavolontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiestol'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delittosussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere maanche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di nonprodurre alcun danno»; e «deve escludersi che il dolo generico possa ritenersisussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente nonveritiero – dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta aduna leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o erratainterpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazionedi una prassi amministrativa», – fermo restando che «deve considerarsi dolosa lafalsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547del 08/11/2018 – dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 – 02, che richiama Sez. 5, n.15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138). Anche il delitto di cui all’art. 481cod. pen., pure ascritto all’imputata è punito a titolo di dolo generico, valendoper esso il medesimo ordine di considerazioni appena esposto.Inoltre, «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensoredell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto lafunzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinatapersona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quellaeffettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 [cod. civ.] dal notaio o da altropubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessarioche il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che ildifensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo diidentificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» (Sez. 3,ord. n. 18381 del 05/07/2024, Rv. 671894 – 02, che richiama tra le altre Sez. U,n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669833 - 01).3.2. La Corte di appello ha fondato la sussistenza della coscienza e volontà(quantomeno in termini di dolo eventuale) della falsità delle firme sull’adesionedella [OSCURATO:PERSONA] alla tutela degli interessi della sola impresa (indicando gli elementidimostrativi di quest’ultima) e sulla mancanza di contatto diretto con loro all’attodel conferimento della procura alle liti. Il che non consente di ravvisare unamotivazione logica e compiuta, poiché si tratta di un dato ex se non decisivorispetto alla falsità delle sottoscrizioni dei dipendenti, ancor più in presenza dellaprospettazione difensiva incentrata sul poco tempo trascorso tra il momento incui l’imputata è stata contattata dal [OSCURATO:PERSONA] e quello in cui ella ha autenticato lesottoscrizioni da compiegare ai propri atti difensivi, sulla rappresentazione allastessa [OSCURATO:PERSONA] che i dipendenti si sarebbero presentati personalmente presso lostudio del [OSCURATO:PERSONA] per rilasciare le procure e che esse sarebbero state raccolteanche da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni ammissive che avrebbe reso dellastessa [OSCURATO:PERSONA] e sulla condotta che avrebbe tenuto la [OSCURATO:PERSONA] allorché ha avutocontezza della falsità.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annulla nei confronti DiEleonora [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni in discorso, con rinvio per nuovoesame alla Corte di appello di Perugia.Resta assorbito il terzo motivo di ricorso della medesima imputata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cuiall'art. 381 cod. pen. perché il fatto non sussiste.Annulla la medesima sentenza nei confronti [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alle altre imputazioni a lei ascritte, con rinvio per nuovo esame allaCorte di appello di Perugia.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]