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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42697/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22022/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa dell'elemento psicologica, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo riguardante l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., di cui la Corte ha negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il motivo di ricorso relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la gravità dell'allontanamento, compiuto con utilizzo di autovettura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22022/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa dell'elemento psicologica, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo riguardante l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., di cui la Corte ha negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il motivo di ricorso relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la gravità dell'allontanamento, compiuto con utilizzo di autovettura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d