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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 06575/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto per entrambi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia rispettivamente in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) e 10), 12) e 13) della rubrica.

Al riguardo, deducono: [OSCURATO:PERSONA]

1. Nullità della sentenza per avere fatto parte del collegio della Corte territoriale un giudice che aveva concorso a pronunciare una precedente sentenza nell'ambito di altro procedimento (c.d. processo Chimera in cui il ricorrente era imputato di associazione mafiosa) in cui, valutando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva esaminato anche quella del ricorrente, affermando la credibilità del chiamante in correità Muraca che accusò il ricorrente di avere sparato all'indirizzo del bar Millenium, il cui titolare sarebbe stato vittima delle due tentate estorsioni contestate nel presente giudizio (capo 3 della rubrica).

Al riguardo, precisa di avere proposto istanza di ricusazione e che la relativa ordinanza di inammissibilità della stessa era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 2, n. 33851/2020.

2. violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 3) e 4) della rubrica.

3. violazione degli artt. 392, 393 e 629 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica.

4. violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in ordine ai reati di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica.

Con motivi aggiunti in data 14/4/2021, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla violazione legge armi, alla tentata estorsione, al danneggiamento; circolarità delle fonti di prova; vizio di motivazione.

1.1. La censura attiene alla credibilità del collaboratore di giustizia Muraca, che la sentenza impugnata aveva fondato su una sorta di giudizio di carattere "immanente" ricavato dall'esito positivo che le relative propalazioni avevano rinvenuto in altri giudizi.

Affermata la generale credibilità del collaboratore se ne era fatto illegalmente discendere un sicuro valore probatorio di tutte le relative dichiarazioni.

Peraltro, non si era tenuto nel debito conto che il profilo della credibilità del collaborante era stato già vagliato nel presente procedimento tanto in sede cautelare che di legittimità ove, in relazione ai capi 1), 2) e 4) - per i quali è poi intervenuta l'assoluzione - se ne era stigmatizzata l'attendibilità, con la conseguenza che il relativo tema non poteva essere superato attraverso il richiamo di altri provvedimenti giurisdizionali anche di legittimità "confermativi" come aveva fatto il primo giudice.

Inoltre, le dichiarazioni su cui era stata fondata la condanna per i capi 10), 12) e 13) erano contenute nello stesso verbale in relazione al quale il collaboratore non era stato ritenuto attendibile con riferimento all'ulteriore vicenda contestata (tentata estorsione e danneggiamento ai danni del bar Millenium), tanto che il ricorrente ne era stato assolto.

Tale "discrasia" tra le parti del narrato accusatorio - una ritenuta non credibile quanto ai capi 1), 2) e 4), e l'altra ritenuta credibile quanto ai capi 10), 12) e 13 - avrebbe dovuto condurre ad un integrale giudizio di inattendibilità stante l'interferenza fattuale e logica tra quanto riferito che precludeva l'applicazione del principio della c.d scindibilità.

1.2. Errato era poi l'aver valutato in termini di confessione stragiudiziale quanto avrebbero appreso dall'imputato i collaboratori Muraca e Arzente, alle cui dichiarazioni doveva invece applicarsi la regola della necessità dei riscontri esterni per come affermato dalle S.U. di questa Corte.

Peraltro, tali affermazioni erano state svalutate dallo stesso GIP in sede di rigetto della misura cautelare, sul rilievo dell'assenza dell'autonomia genetica delle chiamate e stante la medesima fonte di conoscenza (entrambi riferiscono circostanze apprese dall'imputato) che ne precludeva la valenza di riscontro reciproco.

Né valeva il ragionamento sposato dal GUP ai fini del ribaltamento cautelare che si era rifatto alla circostanza che i collaboratori avevano affermato di avere appreso dall'imputato del suo coinvolgimento nei fatti "ciascuno per proprio conto", così riscontrandosi a vicenda, trattandosi di rilievo che non scioglieva il tema di fondo costituito dal fatto che la fonte di conoscenza era costituita dallo stesso imputato, "fonte impossibile da asseverare" e, dunque, difettava l'autonomia genetica delle chiamate dovendo queste provenire da fonti informative differenti.

2. Nullità della sentenza per le ragioni espresse dal coimputato ricorrente sub 1.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Catanzaro - in sede di annullamento con rinvio di questa Corte disposto per motivi procedurali con sentenza di questa Sezione n. 33851/2020 - aveva rigettato l'istanza di ricusazione formulata dagli imputati, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A tale udienza, rilevato che il ricorso era stato fissato dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviava nuovamente il processo al 30/11/2021 e, stante la necessità di attendere il deposito delle motivazioni della decisione (deposito poi avvenuto il 13/1/2022), all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Sesta sezione di questa Corte, con sentenza in data 18/10/2021 (dep. 13/01/2022), ritenendo fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione del presidente del collegio giudicante che ha emesso la sentenza qui impugnata, ha accolto la dichiarazione di ricusazione e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la relativa ordinanza.

Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta affetta da nullità, essendo stata emessa prima che venisse accolta dalla S.C. la relativa istanza (S.U. n. 23122 del 2011, Rv. 249734).

La declaratoria di nullità è estensibile anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche tale ricorrente ebbe, nel corso del giudizio di appello, a presentare la relativa istanza (dichiarata, al pari di quella del Cerra, prima facie inammissibile), sia perché tale causa di incompatibilità è stata dedotta espressamente nel presente giudizio con uno specifico motivo di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 19643 del 2019, Rv. 275844).

A nulla vale, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione sia stato poi assolto, in quanto - al di là del fatto che i profili attinenti alla credibilità del collaboratore Muraca investono, per come espressamente dedotto, anche la prova degli altri capi di imputazione per cui la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità (capi 10, 12 e 13 della rubrica) - l'accertata sussistenza di una causa di incompatibilità inficia ex tunc il potere del giudice di procedere e di pronunciarsi in ordine al merito della res iudicanda; le cause inerenti all'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. hanno, infatti, natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo (S.U., n. 13626 del 2010, Rv. 249300).

In accoglimento dei ricorsi, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto per entrambi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia rispettivamente in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) e 10), 12) e 13) della rubrica. Al riguardo, deducono: [OSCURATO:PERSONA] 1. Nullità della sentenza per avere fatto parte del collegio della Corte territoriale un giudice che aveva concorso a pronunciare una precedente sentenza nell'ambito di altro procedimento (c.d. processo Chimera in cui il ricorrente era imputato di associazione mafiosa) in cui, valutando la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva esaminato anche quella del ricorrente, affermando la credibilità del chiamante in correità Muraca che accusò il ricorrente di avere sparato all'indirizzo del bar Millenium, il cui titolare sarebbe stato vittima delle due tentate estorsioni contestate nel presente giudizio (capo 3 della rubrica). Al riguardo, precisa di avere proposto istanza di ricusazione e che la relativa ordinanza di inammissibilità della stessa era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 2, n. 33851/2020. 2. violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 3) e 4) della rubrica. 3. violazione degli artt. 392, 393 e 629 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica. 4. violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in ordine ai reati di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica. Con motivi aggiunti in data 14/4/2021, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla violazione legge armi, alla tentata estorsione, al danneggiamento; circolarità delle fonti di prova; vizio di motivazione. 1.1. La censura attiene alla credibilità del collaboratore di giustizia Muraca, che la sentenza impugnata aveva fondato su una sorta di giudizio di carattere "immanente" ricavato dall'esito positivo che le relative propalazioni avevano rinvenuto in altri giudizi. Affermata la generale credibilità del collaboratore se ne era fatto illegalmente discendere un sicuro valore probatorio di tutte le relative dichiarazioni. Peraltro, non si era tenuto nel debito conto che il profilo della credibilità del collaborante era stato già vagliato nel presente procedimento tanto in sede cautelare che di legittimità ove, in relazione ai capi 1), 2) e 4) - per i quali è poi intervenuta l'assoluzione - se ne era stigmatizzata l'attendibilità, con la conseguenza che il relativo tema non poteva essere superato attraverso il richiamo di altri provvedimenti giurisdizionali anche di legittimità "confermativi" come aveva fatto il primo giudice. Inoltre, le dichiarazioni su cui era stata fondata la condanna per i capi 10), 12) e 13) erano contenute nello stesso verbale in relazione al quale il collaboratore non era stato ritenuto attendibile con riferimento all'ulteriore vicenda contestata (tentata estorsione e danneggiamento ai danni del bar Millenium), tanto che il ricorrente ne era stato assolto. Tale "discrasia" tra le parti del narrato accusatorio - una ritenuta non credibile quanto ai capi 1), 2) e 4), e l'altra ritenuta credibile quanto ai capi 10), 12) e 13 - avrebbe dovuto condurre ad un integrale giudizio di inattendibilità stante l'interferenza fattuale e logica tra quanto riferito che precludeva l'applicazione del principio della c.d scindibilità. 1.2. Errato era poi l'aver valutato in termini di confessione stragiudiziale quanto avrebbero appreso dall'imputato i collaboratori Muraca e Arzente, alle cui dichiarazioni doveva invece applicarsi la regola della necessità dei riscontri esterni per come affermato dalle S.U. di questa Corte. Peraltro, tali affermazioni erano state svalutate dallo stesso GIP in sede di rigetto della misura cautelare, sul rilievo dell'assenza dell'autonomia genetica delle chiamate e stante la medesima fonte di conoscenza (entrambi riferiscono circostanze apprese dall'imputato) che ne precludeva la valenza di riscontro reciproco. Né valeva il ragionamento sposato dal GUP ai fini del ribaltamento cautelare che si era rifatto alla circostanza che i collaboratori avevano affermato di avere appreso dall'imputato del suo coinvolgimento nei fatti "ciascuno per proprio conto", così riscontrandosi a vicenda, trattandosi di rilievo che non scioglieva il tema di fondo costituito dal fatto che la fonte di conoscenza era costituita dallo stesso imputato, "fonte impossibile da asseverare" e, dunque, difettava l'autonomia genetica delle chiamate dovendo queste provenire da fonti informative differenti. 2. Nullità della sentenza per le ragioni espresse dal coimputato ricorrente sub 1.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Catanzaro - in sede di annullamento con rinvio di questa Corte disposto per motivi procedurali con sentenza di questa Sezione n. 33851/2020 - aveva rigettato l'istanza di ricusazione formulata dagli imputati, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale udienza, rilevato che il ricorso era stato fissato dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviava nuovamente il processo al 30/11/2021 e, stante la necessità di attendere il deposito delle motivazioni della decisione (deposito poi avvenuto il 13/1/2022), all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Sesta sezione di questa Corte, con sentenza in data 18/10/2021 (dep. 13/01/2022), ritenendo fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione del presidente del collegio giudicante che ha emesso la sentenza qui impugnata, ha accolto la dichiarazione di ricusazione e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la relativa ordinanza. Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta affetta da nullità, essendo stata emessa prima che venisse accolta dalla S.C. la relativa istanza (S.U. n. 23122 del 2011, Rv. 249734). La declaratoria di nullità è estensibile anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche tale ricorrente ebbe, nel corso del giudizio di appello, a presentare la relativa istanza (dichiarata, al pari di quella del Cerra, prima facie inammissibile), sia perché tale causa di incompatibilità è stata dedotta espressamente nel presente giudizio con uno specifico motivo di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 19643 del 2019, Rv. 275844). A nulla vale, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione sia stato poi assolto, in quanto - al di là del fatto che i profili attinenti alla credibilità del collaboratore Muraca investono, per come espressamente dedotto, anche la prova degli altri capi di imputazione per cui la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità (capi 10, 12 e 13 della rubrica) - l'accertata sussistenza di una causa di incompatibilità inficia ex tunc il potere del giudice di procedere e di pronunciarsi in ordine al merito della res iudicanda; le cause inerenti all'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. hanno, infatti, natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo (S.U., n. 13626 del 2010, Rv. 249300). In accoglimento dei ricorsi, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Cos
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